PCT: se c’è difetto di forma scattano nuovi termini

Redazione 17/05/16
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Il deposito in cancelleria in modo difforme dalla modalità telematica non produce la inammissibilità dell’atto processuale, ove lo stesso abbia comunque raggiunto lo scopo, ma consente l’adozione d rimedi processuali e ordinamentali di natura diversa.

È quanto affermato dal Tribunale di Palermo, ordinanza del 10 maggio 2016.

Il caso

Nel contesto di un procedimento esecutivo, i creditori pignoratizi adducevano, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda, perché depositata in cancelleria in modo difforme a quanto prescritto dall’art. 16 comma 1 del d.l. n. 179/2012; e la sua tardività, essendo decorsi i termini di riassunzione dalla data dell’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo, consistente nel fallimento di un litisconsorte. 

La decisione

Il Tribunale di Palermo ha afferma che «la norma che, nei procedimenti civili contenziosi, o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale fa obbligo alle parti già costituite del deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità esclusivamente telematiche va letta e applicata secondo la logica della flessibilità».

La questione dell’obbligatorietà della forma «non può essere considerata al di fuori del sistema delle invalidità (artt. 156 e ss. c.p.c.) il quale esclude che possa procedersi a declaratoria di inammissibilità dell’atto processuale, ove l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato».

Nel caso in cui l’atto depositato contravvenga alla novella introdotta dall’art. 16 d.l. n. 179/2012 è più conforme alla ratio della norma ricorrere a rimedi processuali e ordinamentali di natura diversa, nel sistema dei valori processuali implicati, quale potrebbe essere la concessione di un nuovo termine.

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