Il prelievo sulle pensioni d’oro è legittimo, dice la Consulta

Redazione 06/07/16
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Il prelievo è giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema

Il contributo di solidarietà sulle “pensioni d’oro” non è incostituzionale. Così ha stabilito la decisione di ieri della Corte costituzionale in merito al prelievo introdotto nel 2014 dalla legge Finanziaria approvata dal governo Letta e di durata triennale.

Tale prelievo, secondo la Corte costituzionale «giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema», potrebbe anche essere riproposto in futuro, purché rispetti i limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, cioè l’eccezionalità, la temporaneità e la ragionevolezza.

La Corte afferma, infatti, di aver “respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo, che scade nel dicembre 2016, sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime.”.

Le varie questioni di costituzionalità relative al contributo

Sei le sezioni regionali della Corte dei conti che, a seguito di ricorsi di ex magistrati, ex professori universitari e dirigenti di enti pubblici e privati, si erano rivolte alla Consulta per sollevare una questione di costituzionalità in merito alle disposizioni contenute nel comma 486 dell’articolo 1 della legge 147/2013, sul contributo di solidarietà, nonché nel comma 483 del medesimo articolo, che regola, sempre per il triennio 2014-2016, «la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448».

Secondo la sezione di Reggio Calabria della Corte dei conti, anche questa disposizione nascondeva “l’introduzione di una misura volta a realizzare un introito per l’Erario sotto forma di un risparmio realizzato forzosamente mediante la compressione di un diritto (come quello all’adeguamento dei trattamenti) attribuito in via tendenziale ai pensionati”. Concretamente, si trattava della dissimulazione di “una specie di prelievo fiscale settoriale aggiuntivo”, come nel caso del contributo di solidarietà.

La Presidenza del Consiglio, insieme all’Inps, aveva chiesto anzitutto l’inammissibilità delle questioni sollevate (sostanzialmente perché mal motivate) e, in via subordinata, la loro infondatezza. Peraltro, qualora la Consulta avesse invece ravvisato l’incostituzionalità delle norme impugnate, l’Avvocatura dello Stato la invitava a modularne gli effetti «anche sotto il profilo temporale» – sull’esempio della sentenza sulla Robin tax, n. 10 del 2015 – in modo da contenerne l’impatto sul bilancio dello Stato (ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione), valutando quindi di far decorrere gli effetti dell’incostituzionalità soltanto dal giorno della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale.

La risposta della Corte Costituzionale

Ma la Consulta non ha condiviso queste censure, poiché convinta “che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime.”

La manovra di Letta è stata quindi promossa a pieni voti dalla Consulta, che ha dichiarato come non fondate e inammissibili le censure sul prelievo di solidarietà progressivo sulle pensioni “d’oro” – cioè quelle che superano i 91mila euro annui – e sulla graduale revisione al ribasso dell’adeguamento Istat degli assegni al costo della vita, entrambe previste per il triennio 2014-2016.

Altre misure analoghe erano state bocciate dalla Corte in passato, come ad esempio nel caso della sentenza n. 116 del 2013. Ma le disposizioni del governo Letta contenevano dei correttivi volti proprio a non incorrere nella medesima censura – prime fra tutte quella di dissimulare un prelievo di natura tributaria. 

Redazione

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