In questo periodo estivo di sole e mare, capita spesso d’incontrare sul bagnasciuga persone che, provenienti di vari paesi, si dedichino al commercio di ogni tipo di bene: teli da mare, giocattoli,bigiotteria e altro ancora.
Un tale piacevole passatempo per quei bagnanti che non disdegnano un po’ di shopping, che non sanno che l’acquisto di un bene, seppur di modesto valore, potrebbe ritorcersi contro di loro.
La legge 23 luglio 2009, n.99
La legge 23 luglio 2009, n.99, punisce – con una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 100 fino ai 7000 euro – quell’acquirente finale che comperi a qualunque titolo cose che inducano a ritenere che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, ci sia stata una violazione delle norme sull’origine e provenienza dei prodotti o sulla proprietà industriale.
In concreto si tratta di tutti quei beni contraffatti che, come ad esempio film e cd musicali, software, orologi, borse e occhiali, pur non integrando un reato, rischiano di far incorrere l’acquirente in una sanzione amministrava di una considerevole entità.
In alcuni casi, è possibile pure incorrere nel rischio di una sanzione penale. Se la merce acquistata in spiaggia non è stata comperata per il mero utilizzo personale o l’acquirente è consapevole del fatto che la merce sia stata rubata, può scattare la sanzione per ricettazione. Innegabilmente, le modalità di vendita e le caratteristiche del bene sono fondamentali nell’escludere o confermare la buona fede del compratore.
La sentenza n. 12870/2016 della Cassazione
Tant’è che una tale ipotesi – nonostante l’acquisto non fosse stato effettuato in spiaggia – è già stata presa espressamente in considerazione dalla Corte di Cassazione nella sua recente sentenza n. 12870/2016. Gli Ermellini hanno ricevuto il ricorso di un uomo che, colto in possesso di un borsone contenente capi di abbigliamento contraffatti di varie marche famose, era stato assolto per ricettazione ma condannato alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 17 della l. n. 99/2009.
Secondo ilo nuovo contesto normativo, interpretato pure dalle Sezioni Unite, l’acquirente finale inteso è come “colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale.” Per questo motivo, l’acquirente è escluso dall’area di punibilità penale del reato ex art. 648 c.p. e risponde unicamente dell’illecito amministrativo previsto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento