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Con la circolare n. 8 di martedì scorso, l’Inps ha fornito tutti i dati relativi al rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2017. Stabiliti ufficialmente, dunque, non solo importi minimi e limiti di reddito, ma anche conguagli e rivalutazioni automatiche. I cittadini, in particolare, non riceveranno un aumento della pensione per il nuovo anno e dovranno restituire le somme dovute per il conguaglio della perequazione 2015.
Vediamo insieme allora tutte le novità più importanti riguardo le pensioni del 2017.
Le pensioni rimarranno ferme?
È, innanzitutto, ufficiale la notizia che l’importo delle pensioni non crescerà nel 2017.
Il blocco dell’aumento delle pensioni, che di norma avviene ogni anno per l’adeguamento al costo della vita, si è verificato in ragione del fatto che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre scorso ha stabilito che “la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione” sarà pari a “+0,0 dal 1° gennaio 2017“.
In altre parole, le pensioni non aumentano perché il costo della vita non aumenterà quest’anno. Una notizia non necessariamente negativa, tuttavia. L’inflazione calcolata dall’ISTAT per il 2017 sarebbe infatti, in realtà, negativa e non nulla: in pratica, quindi, i prezzi diminuirebbero e non salirebbero. Le pensioni, però, non saranno ricalcolate in negativo perché la Legge di Bilancio 2016 ha stabilito che in caso di inflazione decrescente le pensioni rimarranno invariate.
La restituzione del conguaglio 2015
Più problematica, e forse meno chiara, la restituzione da parte di tutti i pensionati dell’importo relativo alla perequazione del 2015.
Si tratta, in sostanza, delle somme elargite in eccedenza dall’Inps nel corso del 2015 dopo una valutazione errata dell’aumento del costo della vita. L’ISTAT aveva infatti calcolato un aumento dello 0,3%, ma il valore definitivo si è poi attestato sullo 0,2%. Dunque gli italiani hanno ricevuto per il 2015 una pensione più alta del dovuto dello 0,1%.
Da qui, per l’appunto, e dopo la deroga del 2016, il conguaglio negativo da restituire nel corso del 2017 e a partire dal mese di aprile. Non si esclude, comunque, che il pagamento possa essere ulteriormente ritardato al 2018 per effetto della conversione in legge del decreto Milleproroghe.
Gli importi delle pensioni minime
La circolare n. 8 dell’Inps stabilisce anche gli importi delle pensioni minime per il 2017. Un dato, ricordiamo, particolarmente importante perché direttamente collegato al riconoscimento di numerose prestazioni assistenziali.
Le pensioni minime per il 2017 sono rimaste invariate rispetto al 2016. In particolare:
- per i lavoratori dipendenti e autonomi l’importo minimo mensile è di 501,89 euro;
- per gli assegni vitalizi l’importo minimo è di 286,09 euro;
- per le pensioni sociali l’importo minimo è di 369,26 euro;
- per gli assegni sociali l’importo minimo è di 448,07 euro;
- per gli assegni a favore dei mutilati e degli invalidi civili l’importo minimo è di 279,47 euro.
I limiti di reddito 2017 sono similmente invariati rispetto al 2016:
- 4.800,38 euro all’anno di reddito personale e 16.539,86 di reddito coniugale per la pensione sociale;
- 5.824,91 euro all’anno di reddito personale e 11.649,82 di reddito coniugale per l’assegno sociale;
- 16.532,10 euro all’anno per gli invalidi totali, i ciechi e i sordomuti;
- 4.800,38 euro all’anno per gli invalidi parziali o minori.
La nuova no-tax area
Buone notizie, invece, per quanto riguarda la no-tax area. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti alzato le soglie al di sotto delle quali si è esonerati dalle tasse.
In particolare, la circolare dell’Inps precisa che:
- per redditi fino a 8.000 euro l’importo delle detrazioni andrà da un minimo garantito di 713 euro fino a 1.880 euro;
- per redditi da 8.000 fino a 15.000 euro l’importo sarà pari a 1.297 euro sommati a 583 euro moltiplicati per la differenza tra 15.000 euro e il reddito e divisi per 7.000 (in formula: 1.297 + 583 x ((15.000 – reddito) / 7.000));
- per redditi da 15.000 fino a 55.000 euro l’importo sarà pari a 1.297 euro moltiplicati per la differenza tra 55.000 euro e il reddito divisa per 40.000 (in formula: 1.297 x ((55.000 – reddito) / 40.000));
- per redditi superiori ai 55.000 euro non ci saranno detrazioni.
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