Avvocati e Banche: le nuove procedure di arbitrato e conciliazione

Redazione 20/02/17
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Avvocati: al via le iscrizioni alla nuove Camere arbitrali. Il ministro Orlando, infatti, ha firmato i decreto ministeriale con cui i professionisti potranno iscriversi ad un elenco apposito presso il Consiglio dell’Ordine, per esercitare la funzione di arbitri e conciliatori. Si attende però la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Leggi lo schema di decreto del Ministero della Giustizia.

 

Come si compone il Collegio arbitrale?

Come presidente, il Presidente ANAC o suo delegato; due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato;

Oltre a contenere le modalità di costituzione delle Camere arbitrali, il decreto prevede l’obbligo di comunicazione da parte degli avvocati dell’intenzione di condurre una procedura di arbitrato, con il presupposto di essere già iscritti agli albi.

 

Avvocati e Arbitrato: chi può rivestire il ruolo?

Infatti, non tutti gli avvocati potranno rivestire suddette posizioni: in particolare, gli aspiranti arbitri dovranno documentare le proprie competenze in materia e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Sono esclusi:

  • i membri e i revisori che siano iscritti al Consiglio dell’Ordine presso il quale sia stata istituita la camera arbitrale e di conciliazione;
  • i componenti del consiglio direttivo e della segreteria;
  • i dipendenti di camera arbitrale e segreteria;
  • i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, il coniuge, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a, b e c.

Sarà il Consiglio direttivo ad iscrivere negli elenchi solo gli avvocati idonei a ricoprire la funzione di arbitro o conciliatore. Gli elenchi sono informatizzati e suddivisi per categorie. Di conseguenza, sarà il sistema operativo stesso che selezionerà gli iscritti a rotazione, garantendo così l’imparzialità della nomina. Così l’assegnazione dei ricorsi ai Collegi avverrà con criteri oggettivi, e la sede degli stessi, se non stabilita dalle Camere arbitrali di riferimento, è quella dell’Autorità nazionale anticorruzione in Roma (ANAC);

Per quanto concerne i compensi degli arbitri, i criteri sono stabiliti dallo stesso decreto, che rimanda al d.m. n. 55/2014.

 

Arbitrato: la modifiche apportate in tema di prestazioni agli investitori

Nell’ambito della medesima approvazione, si è discusso anche delle prestazioni erogate in funzione degli investitori, attraverso il Fondo di Solidarietà (all’art.1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015). Tale misura era stata prevista per dotare di strumenti finanziari subordinati le quattro banche poste in risoluzione ex d.l. n. 183 del 2015, ovvero: Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S,p.a.

Infatti, in sede di conversione in Legge del D.L.237/2016 sono stati introdotte modifiche al decreto-legge n. 59 del 2016, in particolare:

  • il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario è prorogato al 31 maggio 2017 (prima 3 Gennaio 2017) e si stabilisce la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze;
  • i requisiti patrimoniali per l’accesso all’indennizzo forfettario sono soppressi e sostituiti con il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, escludendo gli strumenti finanziari subordinati delle banche in risoluzione;
  • si estende la definizione di “investitore” anche al coniuge, al convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

La Camera arbitrale elaborerà linee guida omogenee per la valutazione delle violazioni bancarie in relazione agli obblighi d’informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF.

Redazione

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