Nell’ambito dei due decreti legge approvati lo scorso 10 febbraio dal Consiglio dei Ministri sono state emanate sia “Disposizioni urgenti per la tutela della sicurezza delle città” sia “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell’immigrazione illegale”. Al contrario di quello che si legge diffusamente, il progetto da poco approvato è frutto di un contributo fornito pariteticamente da Ministro dell’Interno Minniti e da quello della Giustizia Orlando.
Il Decreto Sicurezza di Minniti
Il primo decreto è quello che attribuisce maggiori poteri di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico ai sindaci, introducendo come misura sanzionatoria di comportamenti illeciti, quali spaccio o deturpamento di zone della città, il c.d. daspo urbano, su modello della sanzione irrogata in materia di stadi.
Si prevedono, in particolare, forme di cooperazione rafforzata tra i prefetti e i Comuni dirette a incrementare i servizi di controllo del territorio e a promuovere la sua valorizzazione e sono definite, anche mediante il rafforzamento del ruolo dei sindaci, nuove modalità di prevenzione e di contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità quali, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il commercio abusivo e l’illecita occupazione di aree pubbliche, nonché gli atti vandalici.
Il Decreto sull’Immigrazione di Orlando
Oggi vogliamo far luce più approfonditamente sul secondo decreto approvato. In particolare, lo stesso comporta delle modifiche alla gestione dei sempre più frequenti e cospicui sbarchi di migranti, anche attraverso la previsione dell’apertura di nuovi, e rinominati, CIE (i centri di identificazione ed espulsione degli stranieri irregolari); inoltre, sarebbero state inserite procedure più rapide per l’espulsione degli immigrati irregolari.
Nello specifico, l’obiettivo primario del decreto, annunciato dallo stesso Gentiloni, consisterebbe nella velocizzazione del procedimento volto a riconoscere il diritto d’asilo, nonché facilitando «i meccanismi e i sistemi necessari per i rimpatri dei migranti che non hanno diritto all’asilo». Il modo con cui si sarebbe fatto fronte all’interminabile attesa di riconoscimento, consiste nell’eliminazione di un grado di giudizio, in particolare il secondo, in quanto il decreto definitivo con cui eventualmente venga negato il diritto di asilo potrà essere impegnato solamente in Cassazione, e non più in appello – come spiegato dallo stesso Ministro della Giustizia Orlando. Inoltre, i nuovi CIE saranno dislocati in ogni regione, così da distribuire in maniera più efficiente la gestione dei casi di specie.
Nuovi CIE, ricorso in Cassazione e Giudici Specializzati
Ma non è tutto. Si è previsto con il decreto legge in questione anche l’istituzione di 14 tribunali ordinari di sezioni specializzate, dedicate alle richieste d’asilo e ai rimpatri. Per l’applicazione delle discipline vigenti, secondo Orlando, sarà necessario che i giudici individuati risultino in possesso di una profonda conoscenza del fenomeno migratorio.
Durante l’attesa, i migranti potranno, grazie ad un patto stipulato con Anci, lavorare presso i comuni in modo gratuito e volontario svolgendo mansioni di pubblica utilità. Come anticipato, poi, i CIE saranno denominati “Centri di permanenza per il rimpatrio”, e la loro funzione cercherà di essere quanto più possibile ottimizzata. Infatti, secondo il nuovo Premier, è necessario «trasformare sempre più i flussi migratori da fenomeno irregolare a fenomeno regolare, in cui non si mette a rischio la vita ma si arriva in modo sicuro nei nostri Paesi e in misura controllata». In riferimento a ciò, è stati stipulato un accordo con il Governo Libico, anche se non ancora provvisto di operatività.
Le Perplessità sul contenuto del Decreto: quali sono i punti critici?
Antonello Ciervo, avvocato, studioso di diritto costituzionale e membro di Asgi – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, si dice però preoccupato dalla portata del progetto, che – a parer suo – ha cambiato l’aspetto processuale in senso negativo, introducendo una procedura che “andrà a erodere i diritti dei richiedenti asilo”.
In particolare, sarebbero ravvisabili alcuni aspetti di illegittimità costituzionale del decreto legge approvato,in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, e all’art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti Umani.
(Ab)Uso del Decreto Legge
Saremmo, in primo luogo, di fronte all’ennesimo abuso della legislazione d’emergenza, in quanto sarebbe stato impropriamente utilizzato lo strumento del decreto legge. Infatti, “se un’urgenza c’è, allora l’applicazione dovrebbe essere immediata. Invece, si parla di urgenza ma si posticipa l’azione” (applicabile tra 180 giorni).
Affievolimento del Diritto di Difesa?
In secondo luogo, l’esperto ha messo in discussione le modalità di presentazione del ricorso da parte del richiedente asilo, entro 30 giorni dal mancato riconoscimento della protezione. Pur prevedendo la videoregistrazione del colloquio tra il richiedente asilo e i membri della Commissione, il rischio è il sacrificio del diritto al contraddittorio, con l’eliminazione del secondo grado di giudizio, e, concretamente, riducendo a nulla le udienze possibili. Solo il giudice potrà “richiedere l’udienza, ad esempio se si accorge, dalle registrazioni video, che il richiedente asilo non è soddisfatto della versione dell’interprete”. E in Cassazione i ricorsi non sono discussi in udienza pubblica.
Anche se il richiedente asilo potrà chiedere al giudice di essere sentito, spetterà comunque a quest’ultimo valutare se l’ascolto diretto sia o meno necessario, come ha affermato anche lo stesso Orlando in risposta alle polemiche sollevatesi.
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Infine, non è specificato all’interno del decreto con quali fondi e quali risorse organiche si implementerà l’ordinamento giudiziario con l’introduzione presso i tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di diritto di asilo.
Sabina Grossi
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