Approvato DDL Gelli sulla responsabilità medica: cosa cambia?

Redazione 28/02/17

Appena Approvato il Ddl Gelli recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Nuovi Istituti a tutela del paziente che si presume danneggiato, forme più agevoli di risarcimento del danno da malasanità, attenuazione della responsabilità del medico contro la c.d. medicina difensiva.

La nuova legge sulla Responsabilità Medica incide numerosi aspetti della sanità italiana, in un’ottica di miglioramento complessivo del sistema in termini di efficienza e certezza. Basti pensare all’obbligo di assicurazione civile che incomberà su tutti gli operatori sanitari, nonché sulle strutture stesse.

Ma passiamo in rassegna le principali novità introdotte.

 

Garante per il diritto alla salute

Il Garante per il diritto alla salute è stato introdotto per sorvegliare l’andamento qualitativo del Sistema Sanitario Nazionale. I cittadini infatti potranno segnalargli eventuali malfunzionamenti del sistema, soprattutto in merito alla mancata osservanza dei Lea, i c.d. Livelli essenziali di assistenza.

Sono stati istituiti anche altri due organi:

  • Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente, a livello regionale;
  • Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

 

Conciliazione stragiudiziale

Nuovo obbligo del tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improcedibilità dell’azione processuale per il risarcimento del danno, al fine di favorire la deflazione del contenzioso. La soluzione stragiudiziale potrebbe risultare interessante anche per i pazienti stessi, che potrebbero così ottenere un risarcimento più immediato. Ovviamente, la convenienza sarà sempre da valutarsi in relazione al singolo caso di specie, essendo in gioco un diritto fondamentale della persona, ossia quello alla salute ex art. 32 Cost.

 

Obbligo assicurativo e Fondo di Garanzia

Ogni medico, che sia un dipendente privato o un libero professionista, è d’ora in poi obbligato a dotarsi di una assicurazione civile a copertura dei danni recati a terzi. Soggette al medesimo onere, poi, sono tutte le strutture sanitarie, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica.

Nei casi in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze assicurative delle strutture o dei professionisti, nonché in caso di insolvenza delle stesse, interverrà a risarcire il danno ai pazienti il c.d. Fondo di Garanzia. Lo stesso sarà alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.

 

Responsabilità del Medico: cosa cambia d’ora in poi

Importantissime novità sono state poi introdotte sul tema della responsabilità, civile e penale, del medico. Per comprendere la portata della nuova riforma, tuttavia, sarebbe opportuno conoscere quali siano state le prerogative della precedente disciplina vigente, ossia la Legge Balduzzi, nonché essere consapevoli quanto la giurisprudenza della Cassazione abbia nel tempo informato la materia.

La Legge Gelli, infatti, si pone quasi come un atto di ufficializzazione di orientamenti e previsioni già conosciute, ma magari rimaste incomplete sotto alcuni aspetti o completamente inespresse.

In particolare, il medico sarà tenuto in via generale a rispondere per i danni cagionati solo in via extracontrattuale, sempre che non venga dimostrata la presenza di un contratto stipulato tra medico stesso e paziente, o a meno che non si tratti di libero professionista del settore privato.

Sul versante penalistico, invece, è stato introdotto un nuovo articolo nel Codice penale, il 590-sexies (responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario). Questo abbandona formalmente e definitivamente la distinzione tra colpa grave e colpa lieve del medico. Infatti, la soglia di punibilità dell’imperizia è stata alzata direttamente alla colpa grave. Centrale, però, sarà la prova di aver osservato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. Per approfondire la materia, leggi gli approfondimenti qui di sotto.

  • Sull’argomento, leggi anche: Responsabilità Medica e Ddl Gelli, regole di condotta del medico, cosa sono?
  • Per approfondire, leggi: Responsabilità medica, colpa lieve o colpa grave?

 

Sabina Grossi

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento