Riforma processo penale: focus su prescrizione e intercettazioni

Redazione 10/03/17

AGGIORNAMENTO 15 MARZO 2017: Approvata oggi al Senato la riforma del processo penale. Palazzo Madama ha dato la fiducia al Governo con 156 sì su 278 votanti, pertanto il Ddl Penale torna alla Camera per la terza lettura. Leggi l’articolo a questo link.

 

Slittata ad oggi la discussione della disegno di legge di riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale in Senato, prevista per ieri mattina nell’odg della seconda Camera della Repubblica Italiana. Come già descritto in queste settimane, il testo di riforma del processo penale, composto da 40 articoli, contiene una importanti novità che incidono su più fronti dell’ordinamento penalistico: non sono lasciati privi  di modifiche nemmeno la struttura dell’ordinamento penitenziario, ad esempio prevedendo l’accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l’incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia interno che esterno nonché di attività di volontariato e all’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.

Le due novità maggiormente discusse e attese sono quelle relative alla disciplina della prescrizione dei reati e a quella delle intercettazioni di comunicazioni. Ma andiamo con ordine.

 

La prescrizione dei reati

Il Capo II (artt. 7-11) contiene misure volte a contrastare il fenomeno che ha ad oggetto l’estinzione di processi per intervenuta prescrizione, con conseguente proscioglimento degli imputati prima di una pronuncia definitiva, che hanno riguardato anche gravi reati a danno dell’ambiente o della pubblica amministrazione. È bene precisare, però, che la nuova disciplina, qualora approvata definitivamente, sarà applicabile ai soli reati commessi dopo l’entrata in vigore del provvedimento, in vista della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione.

Per raggiungere questo obiettivo, il disegno di legge si è proposto di ampliare alcuni casi di sospensione dei termini. Inoltre, dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione è sospeso fino al deposito della sentenza di appello, per un massimo di un anno e sei mesi. Dopo la sentenza di condanna in appello, poi, il termine di prescrizione sarà nuovamente sospeso fino alla sentenza definitiva in Cassazione, sempre fino ad un massimo di un anno e sei mesi.

Solo per i reati di corruzione (di cui agli artt. da 318 a 322-bis e all’art. 640-bis: “corruzione per l’esercizio della funzione”, “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, “corruzione in atti giudiziari”, “induzione indebita a dare o promettere utilità, “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”), è stato previsto l’aumento della metà dei termini di prescrizione, in ragione dei tempi più lunghi richiesti di norma per fare emergere tali reati ed indagare sugli stessi.

Infine, per alcuni gravi reati commessi a danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, a meno che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (in questo caso, la prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato).

 

Le intercettazioni di comunicazioni

In questo caso, la normativa in approvazione si configura come una dettagliata delega al Governo, incaricato di eseguire una revisione complessiva della materia delle intercettazioni. I criteri che devono guidare il Governo nella predisposizione di una disciplina tecnica più adeguata, sono in particolare:

  • il diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost., effettuando un’analisi dei casi in cui tale diritto individuale possa risultare compresso da esigenze di accertamento del crimini ed entro quali limiti, sia rispetto le intercettazioni di conversazioni telefoniche che telematiche;
  • l’inammissibilità della diffusione fraudolenta del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate, con la finalità di recare danno alla reputazione, che dovrebbe essere a parere del Parlamento rappresentata in una fattispecie penale a sé, da inserire nel codice di riferimento.
  • l’opportunità di inserire una disciplina tecnica ad hoc per le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante i cd. Trojan (cioè captatori informatici)

Nel frattempo, rimane ufficiale lo sciopero dalle Aule dei Tribunali italiani tra il 20 e il 24 marzo prossimi da parte degli avvocati penalisti, come segno di dissenso verso una riforma processuale dimentica dell’impronta accusatoria inizialmente scelta e dei principi del giusto processo, primo tra tutti del diritto di difesa.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento