Come sapere se sono indagato? La richiesta ex art. 335 c.p.p.

Redazione 13/03/17
A parte i professionisti, e gli studenti “più avanzati” di giurisprudenza, il cittadino comune ignora le modalità con cui venire a conoscenza di eventuali reati contestatigli e iscritti nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. In particolare, facendo una premessa, un cittadino può ignorare l’eventualità di essere stato denunciato o sottoposto ad indagini preliminari in quanto le stesse iniziano prima ancora che a questi sia comunicato. Esiste però un modo per conoscere se si è soggetti sottoposti ad indagini preliminari da parte dell’Autorità giudiziaria. Ma andiamo con ordine.

Le indagini preliminari. Secondo il Codice di procedura penale, infatti,il soggetto sottoposto a indagini preliminari, a seguito del rinvenimento di una notizia di reato da parte dell’Autorità giudiziaria, ne rimane all’oscuro: ciò a tutela, inizialmente, dell’esito fruttuoso delle stesse ricerche, per cui è necessaria talvolta la segretezza, anche in funzione di futuri eventuali atti a sorpresa.

L’art. 329 comma 1 c.p.p. infatti recita: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto (art. 326 c.p.) fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.

Per approfondire leggi anche “Procedimento ed esecuzione penale” di Cristina Marzagalli.

Soggetto sottoposto ad indagini: quando devo essere avvertito?

L’unico motivo per il quale un soggetto indagato venga a conoscenza dell’esistenza di un fascicolo del Pubblico Ministero aperto nei suoi confronti è costituito dal diritto di difesa dello stesso nell’ambito di alcuni atti da compiersi, i c.d. atti garantiti: in particolare, ci sono circostanze in cui l’Autorità giudiziaria deve compiere accertamenti che devono necessariamente essere condotti in compresenza con il soggetto sottoposto ad indagine, che viene avvisato mediante l’informazione di garanzia.

L’art. 396 comma 1 c.p.p. prevede: “Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si presumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”.

In tutti gli altri casi, potrebbe succedere che il soggetto indagato venga a sapere dell’accusa a suo carico solo al termine dell’indagini preliminari, mediante l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.: questo consiste nella notifica alla persona sottoposta alle indagini della formale notizia del termine delle indagini preliminari a suo carico, nell’enunciazione dei diritti di cui il notificato è titolare e del reato contestatogli. Talvolta, ai fini difensivi, il ritardo in questi termini nella scoperta dell’esistenza di un procedimento penale in corso può essere deleterio. Esiste però un modo alternativo con cui scoprirlo.

Come posso scoprire se sono sottoposto ad indagini?

Ciascuno di noi può avanzare una richiesta ex art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica territorialmente competente. Questo è individuato in base al luogo di commissione del reato: per questo motivo, sarà ragionevole fare richiesta alla Procura del luogo in cui si vive o si passa la maggior parte del proprio tempo, a meno che non si abbia già in mente un eventuale episodio suscettibile di divenire oggetto di accertamento da parte della Polizia Giudiziaria o di denuncia.

Attraverso la risposta alla richiesta ex art. 335 c.p.p., si verrà a conoscenza del numero di procedimento, nome del pubblico ministero competente, data di commissione del fatto e l’articolo di legge violato, sempre che sia già in atto un procedimento nei confronti del richiedente.

L’unico limite è il seguente: per le ipotesi di reato più gravi, la comunicazione all’indagato potrebbe non essere possibile. In questi casi, infatti, non si viene a sapere dell’eventuale esistenza di un procedimento a carico, in quanto i responsabili dell’Ufficio si limiteranno a riferire che non esistono notizie di reato a carico del richiedente iscritte nel registro apposito di cui si possa dare comunicazione.

Sabina Grossi

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