All’interno della Riforma del Processo Penale in cantiere c’è un generico inasprimento delle pene per i reati di criminalità contro il patrimonio, soprattutto mediante violenza o violazione della privata dimora. In questi giorni, infatti, al vaglio delle Commissioni parlamentari è anche la proposta di ampliamento della disciplina relativa alla Legittima Difesa ex art. art. 52 c.p. Si andrà ad incidere su furti in abitazione, rapine, estorsione, nonché su altre tipologie di reati.
Evidentemente, anche in considerazione del notevole inasprimento delle sanzioni, non solo amministrative, ma anche penali, riservate dal Decreto Sicurezza Urbana ad alcune condotte illecite, l’opinione generalmente diffusa è quella secondo la quale l’unico modo per contrastare più efficacemente alcuni fenomeni criminosi sia quello di aggravare da un punto di vista quantitativo la pena prevista. Procediamo, dunque, ad una disamina della casistica coinvolta.
Furto in abitazione
Partiamo dall’analizzare il furto, in abitazione privata o mediante scippo, che potrebbe descriversi come la fattispecie che maggiormente desta allarme sociale in questi ultimi mesi. Il Ddl prevede all’art. 624-bis del c.p. l’aumento della pena della reclusione, attraverso l’innalzamento del minimo previsto, che passerà dai 12 mesi attuali ai tre anni, fino al quantitativo massimo di sei anni. Anche la pena pecuniaria aumenta notevolmente, passando alla forbice compresa tra i 927 e i 1.500 euro (oggi la multa si aggira tra i 309 a 1.032 euro). Con le nuove aggravanti, poi, si arriverebbe fino a 10 anni e al 2 mila euro, senza contare il divieto di prevalenza ed equivalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
Rapina ed estorsione
Ancora, in tema di violenza, fisica o indotta, si aggravano anche le pene previste per rapina ed estorsione. Per la prima fattispecie ex art. 628 c.p., infatti, gli anni di reclusione salgono da 3 a 4, fino ad un massimo di 10 e con una multa che può ammontare fino ai 2.500 euro. Anche qui notevole il contributo delle aggravanti, che portano potenzialmente a 20 anni la reclusione possibile per i condannati.
Per quanto riguarda quella estorsiva, invece, è previsto un innalzamento del tempo minimo della reclusione da 6 a 7 anni, fino ai 20 anni previsti all’art. 629 c.p.
Voto di scambio politico-mafioso
Preso atto della perpetuazione del fenomeno della compravendita di voti, in tema di elezioni politiche, ciò nonostante la recente introduzione del delitto ad hoc all’art. 416 ter c.p., il Ddl vuol incidere nuovamente sul tema, che nel 2014 era stato modificato attraverso la previsione di una riduzione sanzionatoria, ma un ampliamento delle condotte penalmente rilevanti. Il passaggio, in particolare, comporterebbe l’innalzamento alla reclusione da 6 a 12 anni, invece che dai 4 ai 10 attualmente previsti.
Per quanto concerne la legittima difesa invece, accennata in incipit di articolo, la tendenza sarebbe quella inversa. In particolare, in virtù delle varie proposte avanzate da alcune fazioni politiche, l’idea sarebbe quella di depenalizzare, o comunque, valutare con più ampia elasticità, le condotte criminose tenute da soggetti che si ritrovano aggrediti all’interno della propria abitazione, nonché nella propria attività commerciale, da parte di ladri. Il confine tra l’eccesso colposo e la legittima difesa, infatti, è davvero labile. E sono sempre più frequenti i casi in cui i rapinatori coinvolti subiscono spari anche nel momento successivo all’aggressione, quando il codice di procedura penale non giustifica più una reazione all’offesa da parte dell’aggredito.
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