Formazione continua avvocati: in quali casi si può sospendere?

Redazione 12/04/17
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Avvocati e formazione obbligatoria. È ormai risaputa da tutti i professionisti, nonché da parte di coloro che si accingono a svolgere la pratica forense, l’obbligatorietà della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti all’albo nazionale: ciò consente, infatti, di mantenere gli avvocati aggiornati sulle novità legislative, nonché di consiliare e sedimentare nel tempo le conoscenze acquisite solo nell’ambito della preparazione teorico-pratica per il superamento dell’Esame di Stato.

 

Formazione continua: quando si può sospendere?

Il mancato adempimento del suddetto onere comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari (leggi qui l’approfondimento) da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Tuttavia, sono disciplinate in maniera tassativa le motivazioni per le quali è possibile sospendere la vigenza dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento, nonché il conseguimento dei crediti formativi necessari in alcune determinate materie. L’art. 15 comma 2 del regolamento n. 6/14 prevede che

“Su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;

 d) cause di forza maggiore;

e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF“.

 

Gravidanza e doveri collegati alla genitorialità: la sentenza

Infatti, recentemente, il Consiglio Nazionale Forense ha ammesso l’istanza di sospensione di una ricorrente alla quale era stata invece negata da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Nella sentenza n. 189/2016 si è data giustificazione all’esonero dall’obbligo di formazione continua per adempiere a doveri collegati alla paternità o maternità.

L’avvocatessa, nello specifico, rispetto ai 50 crediti obbligatori, ne aveva conseguiti unicamente 27 e nessuno nelle materie obbligatorie. Tuttavia, la stessa aveva prontamente dato comunicazione dei suoi impedimenti familiari e personali (tre figli minorenni), allegandoli ad un’istanza rivolta al CdO di appartenenza, in cui chiedeva di recuperare i crediti non conseguiti nel successivo triennio formativo (ciò ex Circolare CNF 2-C-2011).

Niente da fare per il Consiglio, che non accettava la richiesta e apriva un procedimento disciplinare per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e delle norme del Reg. Formazione Continua CNF del 13/07/07; motivo per il quale è stato adito il Consiglio Nazionale Forense.

Importante, anche, sottolineare, come, secondo quanto affermato dal Consiglio Nazionale, risulti giustificazione ammissibile non solo l’anno di maternità che la donna può concedersi subito dopo il parto, ma anche gli anni successivi, da dedicare alla crescita e alla cura della prole; ciò anche rispetto ai doveri di paternità.

Redazione

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