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VISTI gli atti del procedimento per la revoca dell?affidamento in prova al Servizio Sociale nei confronti di? C.M., ammesso al beneficio con ordinanza? 14.04.2004 del Tribunale di Sorveglianza di TORINO, estesa ad altro titolo con ordinanza 18.01.2005 del Tribunale di Sorveglianza di TORINO;
RILEVATO? che, come risulta dalle relazioni in atti, l?affidato ha posto in essere una condotta penalmente valutabile essendo stato denunciato in data 16.08.2005;
CONSIDERATO che, alla luce della giurisprudenza di legittimit?, l?esame della condotta di vita del soggetto (in particolare la commissione di reati)? ? stato ritenuto elemento sufficiente a fondare la revoca della misura? dell?affidamento in prova al Servizio Sociale (Cass. I, 28 giugno 1994, Paris);
RITENUTO? che, nella fattispecie, l?atteggiamento antisociale posto in essere dall?affidato, cos? come descritto negli atti acquisiti, evidenzi l?inidoneit? della misura ad assolvere le finalit? specialpreventive preconizzate dall?ordinamento, e che la condotta del soggetto sia incompatibile con il mantenimento della misura che presuppone un reale ed effettivo sforzo di adesione a stili di vita socialmente compatibili;
RITENUTO? pertanto che la ammissione alla misura alternativa dell?affidamento in prova al Servizio Sociale del predetto debba essere revocata
CONSIDERATO? poi che, secondo il disposto della sentenza 15.10.1987, n. 343 della Corte Costituzionale, ??il Tribunale di Sorveglianza, nel procedere alla revoca dell?affidamento in prova per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, deve determinare la durata della residua pena da scontare, tenendo conto sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell?osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravit? oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca?;
RITENUTO che il comportamento complessivo del soggetto non possa che essere valutato inidoneo a perseguire gli scopi rieducativi che la normativa in materia considera quale finalit? della applicazione della misura in esame e che pertanto, dovendosi estendere tale negativa valutazione all?intero periodo di prova, la misura debba essere revocata con effetto? ?EX? TUNC?, tenuto conto dell?indole del reato per? il quale ha subito la citata denuncia e della circostanza che il soggetto ? recidivo specifico;
RITENUTO che, ai fini della revoca della misura alternativa, sono idonee le risultanze istruttorie anche soltanto di valore indiziario in ordine alla perpetrazione di un reato da parte del soggetto affidato in prova a Servizio Sociale, poich? l?oggetto del procedimento di sorveglianza non concerne l?accertamento della responsabilit? penale bens? la persistente idoneit? della misura a perseguire gli scopi di risocializzazione e le finalit? specialpreventive che l?ordinamento penitenziario assegna alle misure alternative alla detenzione;
CONSIDERATO che le annotazioni di PS acquisite agli atti lasciano trasparire con sufficiente chiarezza il coinvolgimento dell?affidato nel furto di un?autovettura, e di alcuni beni custoditi all?interno dell?abitazione della persona offesa, alla luce degli elementi indiziari concordanti contenuti nell?annotazione di servizio della PS di Vercelli dd. 20.07.2005 ed in quella redatta da personale in forza alla medesima Questura in data 25.07.2005;
CONSIDERATO che, in particolare, ? provata la frequentazione da parte dell?afidato, del marito della persona offesa; inoltre il CASERTA ? stato notato mentre era in possesso di beni sottratti nell?abitazione della persona offesa. Risulta infine che il C. ha pi? volte violato le prescrizioni che gli vietavano di guidare senza giustificato motivo afferente a lavoro, salute o giustizia;
CONSIDERATO, pertanto, che appare verosimile l?ipotesi accusatoria che vede il CASERTA indagato per il furto di un?autovettura e per il furto nell?abitazione di cui alle relazioni di servizio in? atti;
RITENUTO che appare evidente che le prescrizioni dell?affidamento in prova al Servizio Sociale non sono sufficienti per la rieducazione di? C. M.? e che sono venute meno le premesse sulle quali si fondava la misura alternativa;
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P.? Q.? M.
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VISTI?? gli Artt. 94 DPR 309/90,? 677 e segg. c.p.p.;
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R E V O C A
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EX? TUNC? ??l?affidamento in prova al Servizio Sociale? concesso a C.M.? con ordinanza? 14.04.2004 del Tribunale di Sorveglianza di TORINO, estesa ad altro titolo con ordinanza 18.01.2005 del Tribunale di Sorveglianza di TORINO.
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