Massime:
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Il ricorrente in un giudizio elettorale deve fornire una puntuale descrizione della singola scheda contestata, della quale deve essere fornita una rappresentazione il pi? possibile precisa, affinch? essa possa essere ricercata dai verificatori. Costoro dovranno quindi limitare la propria indagine ed il prelievo alle sole schede contestate, prospettando al collegio l?eventuale esito in tutto o in parte negativo della ricerca.
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Se attraverso la denuncia di un vizio non specificato negli elementi di fatto si d? luogo ad un riesame dai contorni indefiniti, si finisce per fornire occasione al ricorrente di presentare successivi motivi aggiunti, che poi il giudice deve dichiarare inammissibili in forza di un orientamento giustamente rigoroso, ma che tuttavia, per essere applicato con coerenza, deve essere preceduto da altrettanto rigorosa valutazione dell?ammissibilit? delle censure, e da precisa delimitazione dell?oggetto dell?istruttoria. Altrimenti ? se, cio?, non si indicasse puntualmente l?oggetto della ricerca che sono chiamati a svolgere i funzionari verificatori (cosa che ? possibile ove precisamente indicate ed individuabili siano le schede oggetto di accertamento istruttorio) ? sarebbe radicalmente impossibile tale stretto rapporto di derivazione fra censure dedotte nel ricorso originario e censure dedotte con motivi aggiunti, s? che le seconde costituiscano specificazione e svolgimento delle prime. Occorre dunque che l?atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ci? non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete.
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