1. Con ordinanza del 9 giugno 2004, il tribunale di sorveglianza di? Torino revocava a ********* ********* la sospensione condizionata della pena concessagli con ordinanza del 17 febbraio 2004 dal magistrato di sorveglianza di Alessandria, sul rilievo che il condannato era stato sorpreso il 29 marzo 2004 mentre demoliva un autoveicolo rubato, il che dimostrava da un lato l’assenza di una sua seria volont? o quanto meno la sua incapacit? di assoggettarsi regolarmente alle limitazioni inerenti alla misura e di trame profitto per la propria emenda e dall’altro l’inidoneit? della misura a conseguire gli scopi per i quali era stata concessa. Ricorre per Cassazione lo ************, il quale deduce, sotto il profilo della erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione, che la revoca della sospensione condizionata della pena era stata disposta in palese violazione dell’art. 2 della l. n. 207/03, essendo stata revoca fondata su un generico giudizio di pericolosit?, estraneo alla norma in parola, che richiede un concreto giudizio di colpevolezza. Secondo il ricorrente, l’art. 2 l. n. 207/03 consente la revoca solo in presenza di una intervenuta sentenza di condanna, sia pure non definitiva, a una pena detentiva non inferiore a sei mesi ovvero per avvenuta violazione delle prescrizioni specifiche indicate nell’art. 4 della stessa legge, e non anche in presenza della mera iscrizione di una mera notizia di reato nell’apposito registro o della sussistenza di non verificati e generici indizi che dimostrerebbero il fallimento degli scopi della misura concessagli. Nessuna concreta rilevanza, da ultimo, pu? essere attribuita ai precedenti penali della stessa indole del condannato, a fronte della regolarit? dell’obbligo di firma e ai riconosciuto rispetto delle prescrizioni impostegli. 2. Il ricorso non ? fondato.
La tesi secondo cui la revoca della sospensione condizionata della pena si pu? avere solo in presenza di una condanna anche se non definitiva a pena detentiva non inferiore a sei mesi ovvero per violazione di specifiche prescrizioni per cui non sarebbe sufficiente la mera iscrizione nell’apposito registro di una specifica notizia di reato o altro comportamento genericamente riprovevole, non appare assolutamente condivisibile.
Questa Corte ha evidenziato, che, tenuto conto del richiamo contenuto nell’art. 4 comma 2 della legge n. 207/03 alle disposizioni regolatrici dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’istituto della sospensione condizionata della pena ? modellato sulla figura dell’affidamento in prova al servizio sociale e delle altre misure alternative, per cui inerisce alla disciplina del c.d. "indultino" la possibilit? di disporne la revoca quando ne risulti incompatibile la prosecuzione, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2004, n. 4588, Guida; Id., Sez. 1^, 13 aprile 2005, *********).
Ed invero la valorizzazione del dato letterale della norma appare incompatibile con il sistema in cui essa ? inserita. Deve essere infatti tenuto presente che la concessione della sospensione condizionata della pena non ? stata affidata al giudice dell’esecuzione (con applicazione automatica quando siano presenti i presupposti di legge), ma alla magistratura di sorveglianza, la cui
attivit? ? sempre caratterizzata dal principio di meritevolezza, e che anche in questo caso conserva un certo margine di
discrezionalit? (come, ad esempio, la possibilit? di imporre l’obbligo di dimora in un diverso comune se quello indicato non sia idoneo, previsto dall’art. 4 comma 1 lett. b) della legge). Tale principio non pu? venir meno nella fase esecutiva del beneficio e consentire che essa perduri anche in presenza di condotte illecite tali da configurare una radicale incompatibilit? con lo stesso, pur se non si siano caratterizzate nelle forme previste dall’art. 2 della legge n. 207/03, le quali comportano la revoca obbligatoria del beneficio ma non esauriscono i casi in cui pu? essere emessa. Naturalmente, in questa seconda ipotesi, ? necessario che la decisione contenga una precisa ed esauriente motivazione circa l’apprezzamento discrezionale espresso, requisito che nell’ordinanza impugnata non manca, avendo il collegio evidenziato che lo ************, mentre era in corso il beneficio concessogli della sospensione condizionata della pena, ? stato sorpreso mentre demoliva un autoveicolo rubato, cio? nell’atto di commettere un fatto-reato per il quale gi? in passato aveva riportato condanne e che di per s? appare incompatibile con la prosecuzione del beneficio concessogli.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cos? deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2005
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