Si ? preferito intitolare tale articolo ?Princip? fondanti? e non ?I princip? fondamentali?, per un ordine di ragioni che tenga conto della caratterizzazione del processo che ci occupa.
Ci? da cui partiamo ? la immutabilit? dei princip? e la loro tendenziale universalit?.
Nessuna lingua meglio del latino ha, nella storia dell?uomo, universalizzato sinotticamente i princip?. Ed ? partendo da questa sua ?innata? qualit? che, attraverso i pi? comuni brocardi, sintetizziamo il tema.
Il nostro processo segue dunque i seguenti princip?:
a)?????? NEMO IUDEX IN RE SUA;
b)?????? AUDIATUR ET ALTERA PARS;
c)?????? IURA NOVIT CURIA.
L?esegesi classica dei su riportati princip? vuole:
a)?????? che nessuno pu? essere giudice se non ? sufficientemente distaccato dalla causa;
b)?????? non ? possibile per il giudice iniziare il processo senza essere chiamato ad esso dalla parte;
c)?????? il giudice deve, ai fini della valutazione, rifarsi a canoni tecnici.
Tale configurazione processuale riveste rango costituzionale. Rango, questo, garanzia di armonia; anche in vista della posizione neutrale ed indipendente del giudicante.
Il giudice ha l?onore e l?onere dirigenziale, in tal campo; ma la soggezione sua ai princip? ? data anche al fine di ?controllare? i suoi comportamenti: comportamenti che possono costituire la possibilit? d?impugnazione della decisione.
Principio tra i princip? del processo ? il CONTRADDITTORIO. Esso principio ? previsto dall?art. 101 c.p.c., che assicura alle parti l?influenza tecnica sulla decisione, anch?essa tecnica, del giudice. Il contenuto della decisione (IURA NOVIT CURIA docet) non pu?, infatti, non tenere nel debito conto precipue e significative e vitali attivit? proprie delle parti, come: le deduzioni, le richieste, le allegazioni. ? il sistema sotteso alla verit?, in quanto il giudice vedr? e sovrintender? alla sua realizzazione, attraverso l?estrinsecarsi d?una serialit? di atti contemplanti poteri cui corrispondono sempre contropoteri. Si avr? violazione (sbilanciamento) quando il giudice non rilevi un vizio: ad esempio, una notifica da rinnovare, una rappresentanza senza potere, etc.
Non vi ? da meravigliarsi, quindi, data la capillare attenzione che il giudice deve apprestare al processo, che la Costituzione si soffermi sui concetti dell?autonomia e dell?indipendenza del giudice. E non vi ?, altres?, da meravigliarsi se si leggono tali impostazioni nell?ottica dell?art. 101 Cost., che prevede la soggezione del giudice alla legge, in virt? del principio di sovranit? popolare accolto dall?art. 1 Cost.
? vero che il giudice decide ed ha il potere istituzionale di decidere, ma ? anche vero che ha l?onere della legalit?, il divieto d?esprimersi contra ius.
La domanda giudiziale costituisce il punto di passaggio dal diritto sostanziale al processo (al diritto processuale). Soltanto attraverso la domanda (vocatio) il diritto entra nel processo.
Il principio della domanda (art. 112 c.p.c.) ? di fondamentale importanza rispetto all?estensione della stessa. Il giudice si pronuncer? su tale ?richiesta? e non oltre la sua ?corpulenza?. Ci? che compete al giudicante ? disporre, secondo legge, di ci? che gli si fornisce.
Nel corso del processo, l?onere gravante di allegazione dei diritti posti a fondamento dei fatti grava sulle parti. Tale onere costituir? i mezzi di prova. I mezzi di prova, portati a conoscenza del giudice, saranno (secondo i canoni ex art. 115 c.p.c.) posti a fondamento della decisione come prove (proposte). Siamo nel campo pratico- giuridico del principio dispositivo. La parte produce le prove, il giudice decide di queste (entro prestabiliti limiti) e su queste decide del fatto.
Le eccezioni a tale principio sono contenute negli artt. 117, 118 e 61 c.p.c.
Considerazione non marginale meritano gli artt. 113 e 114 c.p.c., dato che essi permettono la c.d. pronuncia secondo equit?. ? da considerare, per?, che tale tipo di pronuncia pu? verificarsi su richiesta concorde delle parti e in materia di diritti disponibili.
Dott.ssa Monica Cito
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