Tensioni interpretative tra la giurisprudenza e gli organi di controllo dell’amministrazione sui documenti che devono scortare il trasporto di uve da tavola

Per i produttori di prodotti vitivinicoli il presente periodo ? tempo di
bilanci circa l’annata agraria trascorsa, nonch? di previsioni e speranze
circa quella futura.

In "felice" coincidenza temporale il Giudice di Pace di Taranto, con le sei
sentenze sotto riportate, con le quali sono state decise altrettante
opposizioni proposte avverso ordinanze di ingiunzione emesse dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato centrale repressione
frodi, ha deciso la questione, di notevole implicazione pratica per gli
operatori del settore, concernente la qualificazione giuridica delle uve da
tavola destinate alla trasformazione in prodotti del comparto vitivinicolo.

La questione, oltre a rivestire concreta importanza per tutti gli addetti
del comparto, desta notevole interesse anche per il giurista poich? attiene
all’applicazione del diritto comunitario ed ? oggetto di una forte tensione
interpretativa fra le Istituzioni comunitarie e la giurisprudenza – da un
lato – e l’Amministrazione italiana – dall’altro.

Gli organi ispettivi del Ministero delle Politiche Agricole e Comunitarie,
infatti, unificandosi alle direttive impartite con circolari interne (cfr.,
ex pluribus, circ. Min. Pol. Agr. – Ispett. centr. repr. frodi n. 2 del
9.8.2001) ritengono che "le uve da tavola non destinate al consumo allo
stato fresco non possano essere pi? considerate prodotti del comparto
ortofrutticolo" e che, pertanto, il trasporto delle stesse deve essere
scortato con i documenti di accompagnamento prescritti dagli artt. 3 Reg. CE
n. 884/01 del 24.4.2001 e 5 D.M., Ministero delle risorse agricole e
forestali, n. 768 del 19.12.1994.

Di conseguenza, nell’ipotesi di trasporti di uva da tavola destinata ad
essere trasformata in mosti o in succhi di uva e non scortata dal predetto
documento d’accompagnamento, usano contestare al vettore ed al soggetto
destinatario del trasporto la fattispecie sanzionata dall’art. 1, comma 10,
D. L.vo 260/2000.

Tale modus operandi, secondo quanto pi? volte asserito dalla stessa
Amministrazione, troverebbe la sua ratio giustificatrice nell’esigenza
sostanziale di non "vanificare la funzione attribuita al documento di
accompagnamento, che ? quella di consentire un controllo efficace da parte
degli organi preposti alla prevenzione e alla repressione delle frodi nel
settore vitivinicolo".

Esso, tuttavia, ? stato pi? volte censurato, da ultimo con le su menzionate
sentenze del Giudice di Pace di Taranto, dall’Autorit? Giudiziaria e deve,
conseguentemente, considerarsi illegittimo.

Invero, ai sensi dell’art. 1 D. L.vo 260/2000 "chiunque viola gli obblighi
relativi ai documenti di accompagnamento previsti nel settore vitivinicolo
ai sensi dell’art. 70 del Regolamento CE n. 1493/1999 . ? soggetto alla
sanzione amministrativa .".

Proprio quest’ultimo Regolamento CE, tuttavia, nell’includere fra i prodotti
vitivinicoli soltanto le "uve fresche diverse da quelle da tavola" (oltre ai
vini, ai mosti ed ai succhi d’uva), espressamente vi esclude le "uve da
tavola", che, invece, costituiscono "prodotto ortofrutticolo" ai sensi del
Reg. CE n. 2200/1996, art. 1.

Ne consegue che il presupposto da cui muovono tutte le contestazioni
amministrative de quibus, ovvero che: "le uve destinate alla trasformazione
in prodotti disciplinati dall’O.C.M.[1] vino non possono essere pi?
considerate prodotti del comparto ortofrutticolo " (circ. cit., par. 10,11),
costituisce la risultante di un’interpretazione analogica dell’art. 1 Reg.
CE n. 1493 del 17.5.1999, vietata, in presenza di una specifica disposizione
normativa (quale, nel caso di specie, l’art. 1 Reg. CE 2200/1996), dall’art.
12, cpv., Prel. e dall’art. 1 L. 689/1981.

Dovrebbe, d’altra parte, comunque e sempre negarsi la possibilit? dell’
Amministrazione di applicare sanzioni amministrative al di fuori dei casi
previsti dalle Lege, ovvero in applicazione analogica della stessa.

I principi di stretta legalit? e tassativit? delle fattispecie
amministrative, sanciti dall’art. 1 L. 689/1981, costituiscono infatti un’
insopprimibile garanzia di libert? del cittadino rispetto alla potest? dell’
Amministrazione.

N?, a contrariis, pu? valere l’argomento, generalmente utilizzato in
controversie legali di questo tipo da parte delle Amministrazioni convenute,
per cui gi? nel 1993 la Commissione CE avrebbe ritenuto prodotti
vitivinicoli "le uve da tavola non destinate al consumo allo stato fresco".

Invero, nonostante l’autorevolezza dell’organo da cui promana il predetto
parere, esso non pu?, n? deve, considerarsi vincolante per il Giudice
italiano.

A parte, infatti, l’ovvia considerazione per cui, ai sensi dell’art. 249
Tratt. CE "i pareri (delle Istituzioni Comunitarie) non sono vincolanti",
occorre soprattutto evidenziare come il parere de quo, in quanto risalente
al 1993, ovvero ad epoca anteriore all’introduzione del divieto di
vinificazione delle uve da tavola (1.8.1997), non potrebbe comunque avere
alcuna efficacia dirimente della questione al vaglio.

Anche l’orientamento attuale delle Istituzioni CE appare, d’altronde, in
linea con le plurime pronunce giurisdizionali che hanno ritenuto illegittimo
l’operato della Pubblica Amministrazione.

Ex pluribus, basti considerare la nota dell’1.2.2000 con cui la Commissione
CE
ha affermato che: "dal primo agosto 1997 i prodotti ottenuti da uve da
tavola non sono pi? sottoposti alle regole dell’organizzazione comune di
mercato del settore vitivinicolo", nonch? la risposta della stessa ad un’
interrogazione scritta del 29.3.2000, secondo cui: "le uve da tavola
figurano come prodotto esclusivamente nell’O.C.M. per gli ortofrutticoli".

[1] Organizzazione Comune del Mercato

  • qui la sentenza

Avv. Garzone Francesco Paolo

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