Cambia la competenza relativa all?approvazione dei piani di lottizzazione negli enti locali della Regione Siciliana.
Con la modifica all?art. 14 della Legge Regionale 27.12.1978 n. 71 e successive modifiche, operata dall?art. 22 c. 12 della Legge Regionale 22 dicembre 2005 n. 19, il legislatore ? intervenuto trasferendo la competenza all?approvazione dei piani di lottizzazione? dal? Consiglio Comunale al ?dirigente generale o funzionario apicale?.
Si tratta di una previsione ictu oculi suscettibile di considerazioni tese a sottolinearne la totale inadattabilit? ad un sistema di competenze degli organi che vede l?esercizio della potest? urbanistiche ed ambientali quale naturale attribuzione del consiglio comunale coerentemente con tutto l?assetto di attribuzioni di natura programmatoria. E tale previgente competenza consiliare,? venuta meno nell?ordinamento regionale ma che rimane nell?ambito delle competenze del consiglio comunale stabilite in sede statale, trovava la sua ratio nel presupposto che pur essendo l?approvazione di un piano di lottizzazione atto dovuto, ?pur se conforme al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, (?) costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell?autorit? amministrativa, chiamata a valutare l?opportunit? di dare attuazione ? in un certo momento del tempo ed in certe condizioni ? alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi tra quest? ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilit?, ma non di formale coincidenza, dimodoch? l?attuazione dello strumento generale pu?, per motivi di opportunit?, essere articolata per tempi, o per modalit?, in relazione alle esigenze dinamiche che si manifestano nel periodo di vigenza dello strumento generale? (Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 1997 n. 1223, in www.giustizia- amministrativa.it).
La circostanza che il ?dirigente generale? o il ?funzionario apicale? sono, secondo la nuova disposizione, competenti ad approvare il piano di lottizzazione, che altro non ? che uno strumento di pianificazione attuativa, estende enormemente l?ambito delle attribuzioni dirigenziali siccome qualificate in primis nella formulazione dell?art. 107 D. Lgs. n. 267/00 (art. 6 L. n. 127/97) come richiamata nel corrispondente testo della L.R. n.23/98 (art. 2 c. 3).
La competenza dell?organo burocratico ad approvare un provvedimento? ?che esprime scelte pianificatorie di livello pari a quelle che si esprimono nel piano particolareggiato? (Cons. Stato, Ad. gen. 21.11.91) pone anche qualche dubbio di compatibilit? della novella regionale con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. oltre che con il generale assetto delle competenze degli organi.
Con riguardo alla specifica figura competente all?approvazione? il riferimento deve essere necessariamente fatto alle figure dirigenziali di cui all?art. 107 TUEL nel corrispondente testo di cui all?art. 6 c. 2 L. 127/97 come richiamato nell?ordinamento Regionale con l?art. 2 L.R. n. 23/98.-
?
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento