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Il? Magistrato di Sorveglianza di? Alessandria, in data 14.09.2005, ha? emesso??? ordinanza? ex art.54? e 69bis L.26.7.1975,n.354,sull?istanza di liberazione anticipata formulata? dal? detenuto??? in?? epigrafe?????? generalizzato, respingendo parzialmente la domanda di riduzione pena,con riferimento ai semestri di pena espiata dal 22.02.2004 al 22.02.2005 poich?, nei periodi detentivi richiesti di valutazione, il detenuto aveva tenuto una serie di comportamenti controindicati ed era stato oggetto di relazioni di servizio da parte degli agenti preposti alla custodia. In particolare, erano stigmatizzate offese alla custodia e carente adesione trattamentale.
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Secondo il giudicante,tali condotte sono sintomatiche del permanere ?di un radicato atteggiamento di opposizione e ribellione alle regole della civile convivenza penitenziaria e,comunque,ai valori dell?ordinamento (anche) successivamente al periodo cui l?istanza si riferisce?. La valutazione complessiva della condotta tenuta dal detenuto ha,pertanto,indotto al rigetto dei semestri sopra indicati.
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?Avverso tale provvedimento il P.G. ha proposto,a mezzo del difensore fiduciario,impugnazione ai sensi?? dell?art.69bis? legge n.354/75 cit.? Nell?atto introduttivo del giudizio,la difesa obietta che i rilievi disciplinari contestati al P. devono ritenersi riconducibili ai disturbi di natura psichica da cui il soggetto ? affetto,e della cui sussistenza ? stata prodotta ampia documentazione medica.In particolare,? segnalato che il disturbo psichico ingenera nel detenuto l?insorgenza di condotte auto ed etero-aggressive e che compromette altres? le funzioni cognitive superiori del condannato.
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Tale patologia avrebbe inciso, ad avviso della difesa,sulla capacit? del detenuto di mantenere regolare condotta e di partecipare al trattamento penitenziario;di tal che ? con riferimento ai periodi detentivi valutati dal Magistrato di Sorveglianza, non potrebbe riscontrarsi alcuna consapevolezza da parte del ristretto? in?? riferimento?? alle?? proprie?? condotte etero-aggressive, che sarebbero per l?appunto riconducibili alla patologia psichica di cui egli ? portatore e non gi? alla consapevole intenzione di contrastare le regole interne all?istituto di pena.??
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Il Collegio ritiene che? il reclamo sia? infondato: il provvedimento impugnato ?, infatti,?? logicamente?? e adeguatamente motivato con il riferimento alla insussistenza dei presupposti di legge,?? con particolare riferimento alla carenza di partecipazione trattamentale? riscontrabile?? alla??? luce? degli episodi di contrasto con i compagni di pena ed il personale di P.P. addetto ai controlli e del tentativo di evasione.
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Con riferimento al profilo evidenziato dalla difesa,il Tribunale premette che,ai fini della concessione della liberazione anticipata,ai sensi dell’art.54 dell’Ordinamento Penitenziario,la prova della partecipazione (comunque non esauribile nella mera regolarit? della condotta),pu? essere desunta da ogni elemento significativo della volont? del condannato di abbandonare gli schemi di vita devianti,valorizzando il suo comportamento in istituto, l’osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli,l’eventuale attivit? lavorativa da lui svolta o altri elementi positivi riferibili al condannato,i quali lascino desumere da un lato la revisione critica della sua condotta e dall’altro l’evoluzione della sua personalit? verso modelli di vita socialmente validi (Cass.,I,n.2304 dd.9.4.1996, RV.204923,*****,in CED Cass.).
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Va ancora premesso che,posto il principio che, ai fini del requisito della partecipazione all’opera di rieducazione non ? comunque sufficiente il solo fatto di aver mantenuto regolare condotta in istituto,deve ritenersi che, in assenza di trattamento penitenziario dipendente da deficienze organizzative dell’amministrazione carceraria, la prova di detta partecipazione pu? essere desunta da ogni altro elemento significativo della volont? del condannato di abbandonare gli schemi di vita devianti che hanno caratterizzato la sua vita anteatta (Cass.,I,n.5344 dd.20.10.1995,RV.203036,Al Masalmeh,in CED Cass.)
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Ci? posto, con riferimento al caso di specie va affermato il principio che in tanto le patologie psichiche che sussistano in capo al condannato possono giustificare una valutazione delle eventuali condotte inosservanti non preclusiva della concessione del beneficio richiesto,in quanto esse,oltre ad incidere significativamente sulla capacit? e volont? del soggetto di rispettare le norme interne all?istituto di pena e ? pi? in generale ? le regole di civile convivenza;non possano essere adeguatamente curate all?interno del carcere con idonee terapie anche di tipo farmacologico,che consentano al detenuto di mantenere un sufficiente compenso psichico Infatti, soltanto nella misura in cui il condannato non possa valersi dei presidi? terapeutici idonei a contrastare gli effetti deleteri della malattia psichica ? consentito ritenere che le eventuali condotte illecite da quest?ultimo poste in essere non siano a lui imputabili (in quanto agitur et non agit).A conclusione non dissimile deve pervenirsi nel caso in cui la cura prescritta,pur se attuata,non abbia dato il risultato terapeutico sperato. Al di fuori di tali ipotesi,peraltro, ovvero nel non infrequente caso in cui sia il detenuto stesso a? rifiutare l?assunzione? della terapia, non pu? ritenersi completamente scemata,in capo al detenuto portatore di disturbi psichici,la capacit? di comprendere il significato e la portata delle norme interne all?istituto di pena e la necessit? di adeguarvisi,soprattutto qualora? – come nel caso presente ? le? norme comportamentali violate sussumono fattispecie? riconducibili a condotte censurate (anche) alla luce del comune senso morale (quali,a es.,la minaccia verbale o l?aggressione fisica).
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Dall?esame della documentazione in atti, non emergono elementi tali da far ritenere che? la patologia che affligge il detenuto sia incompatibile con l?ordinata convivenza inframuraria.
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Ne consegue che gli episodi contestati al detenuto,gravemente contrari alle norme interne all?istituto di pena,cos? come sopra descritti,sono correttamente stati valutati dal giudice a quo come ostativi al riconoscimento della riduzione di pena ex art.54 O.P.,non potendo,nella fattispecie,la malattia psichica riscontrata nel soggetto costituire scusante della condotta da quest?ultimo tenuta.?
?L?impugnazione va pertanto respinta.
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P.Q.M.
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Visti gli artt. 54,69,69bis L.26.7.1975,n.354, 666 e 678 c.p.p.;
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R E S P I N G E
l?impugnazione come sopra proposta.
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