Il 22 dicembre scorso il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il testo del disegno di legge recante ?Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile?. Il disegno di legge risale al 9 luglio 2001, quando fu presentato dal senatore di Alleanza Nazionale Giuseppe Consolo alla Presidenza del Senato con il titolo ?Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale?.
Nel disegno di legge si proponeva la sola modifica del codice penale con l?aggiunta dell?art. 583-bis con la rubrica ?Lesioni e mutilazioni agli organi genitali?, senza alcuna specificazione del sesso della vittima, anche se nella relazione introduttiva al disegno di legge si faceva esplicito riferimento alle sole pratiche compiute nei confronti delle donne e delle bambine.
Il testo definitivo approvato dal Senato ? invece pi? ampio e deriva dall?unificazione del disegno di legge del senatore Consolo con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Alessandro C?, Francesca Martini, Davide Caparini e Andrea Gibelli, tutti della Lega Nord Padania, dal titolo ?Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale?; Giulio Conti di Alleanza Nazionale dal titolo ?Divieto dell’ esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano? e ?Misure per la prevenzione delle pratiche di clitoridectomia, escissione e infibulazione e per il trattamento medico degli esiti da esse derivanti?; Domenico Di Virgilio e Giuseppe Palumbo di Forza Italia da cui il testo definitivo ha preso il titolo.
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Ne risulta un testo nel complesso apprezzabile, ma, almeno a parere di scrive, e a dispetto dell?art. 1 del testo approvato che esordisce con le parole ?in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione?, in piena violazione dell?art. 3 della Carta costituzionale, poich? prende in considerazione solo le pratiche di mutilazione genitale nei confronti delle donne, senza nemmeno accennare al fenomeno della circoncisione maschile per fini non terapeutici, regolarmente eseguita da ebrei e musulmani nei confronti anche e soprattutto dei bambini, introducendo una grave disparit? di trattamento in base al sesso. Questa osservazione nasce anche alla luce di recenti studi scientifici che, al contrario di ci? che si sosteneva in passato, dimostrano che la pratica della circoncisione non porta grandi benefici e non ? esente da ripercussioni fisiche e psichiche.
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Altro motivo di perplessit? ? il fatto che non vengono definiti in alcun modo le fattispecie rientranti nel campo delle mutilazioni genitali femminili: il legislatore si limita ad elencare le pratiche proibite (clitoridectomia, escissione e infibulazione) senza darne una definizione. Inoltre il legislatore, al secondo comma del nuovo articolo 583-bis del codice penale stabilisce che chiunque, senza fini terapeutici provoca lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle precedentemente elencate in modo tautologico, ? punito solo se ? possibile dimostrare la presenza di un dolo specifico, il fine di menomare le funzioni sessuali, che si presenta assai difficile da dimostrare in giudizio.
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Pare invece molto positiva la previsione, accanto al divieto collegato ad una sanzione penale delle pratiche di mutilazione genitale femminile, di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte agli immigrati da paesi in cui si effettuano le pratiche vietate e di corsi formativi per il personale sanitario.
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Infine, nella discussione in Parlamento si ? lungamente dibattuto sulla possibilit? di concedere il diritto di asilo alle donne che volessero sottrarre se stesse e le loro figlie alle pratiche di mutilazione, ma non si ? riusciti a trovare un accordo. Unico risultato ? l?art. 7 del testo approvato definitivamente riguardante i programmi di cooperazione internazionale, all?interno dei quali ci si impegna a proporre momenti di formazione e informazione nei paesi in cui le pratiche di mutilazione sono all?ordine del giorno e a creare dei ?centri antiviolenza? sul territorio degli stessi paesi.
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Ora dobbiamo solo augurarci che le norme del testo di cui si discute trovino immediata e rigorosa applicazione e che presto il Governo e il Parlamento giungano ad un accordo sul diritto d?asilo.
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