(?)
C.S. ? stato ammesso alla sospensione condizionata della pena ex Art. 1 L. 207/03 con ordinanza dd. 18.05.2005 del Tribunale di Sorveglianza di TORINO.
In data 24.11.2005 il condannato era indagato in seguito ad una denuncia per utilizzo indebito di carta di credito ed inoltre era oggetto di segnalazione alla competente Procura della Repubblica per il reato di cui all?art 385 CP, essendosi illecitamente allontanato dal domicilio assegnatoli ai fini dell?esecuzione della misura di cui alla L. 207/03.
Ritiene il Tribunale che con tali violazioni delle prescrizioni, sono venuti meno i presupposti in relazione ai quali il Magistrato di Sorveglianza aveva concesso il beneficio e che pertanto che la ammissione alla misura del predetto deve essere revocata stante il comportamento colpevole dell?interessato, ai sensi dell?art. 2 L. 207/03.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimit?, la sospensione condizionata della pena prevista dalla Legge n. 207 del 2003 pu? essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dal comma quinto dell’art. 2, e cio? la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo o la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell’art.4, legge citata.
?
Pertanto, poich? il richiamo alle disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale ? limitato ai commi dal quinto al decimo dell’art. 47 Ord. Pen., le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell’applicazione del beneficio, al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 comma quinto, L. n. 207 del 2003, non possono essere valutate discrezionalmente dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della sospensione condizionata della pena, per i profili di meritevolezza o compatibilit? del beneficio medesimo (Cass.I,?n.19053 dd. 17/05/2005, Rv. 230989,CED;Cass.I,?n. 19048 dd. 27/04/2005, Rv. 230988,CED).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una condivisibile lettura della disciplina delle cause di revoca della misura, mentre non pare conforme ai principi, e segnatamente a quello dell?interpretazione stretta delle disposizioni che? prevedono la revoca o la limitazione dei benefici penitenziari, l?opinione di una meno recente giurisprudenza, che, sul punto, aveva affermato il principio della legittimit? della revoca della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena anche fuori dai casi espressamente previsti, quando ne risulti incompatibile la prosecuzione in relazione ai parametri fissati per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione dalla legge sull’Ordinamento penitenziario, atteso che la citata L. n. 207, all’art. 4, fa esplicito rinvio alle disposizione regolatrici dell’affidamento in prova di cui all’ordinamento penitenziario (Cass.I,?n. 365 dd. 23/11/2004,Rv. 230724,CED).
Tanto premesso, il caso di specie ? caratterizzato dalla sussistenza di una duplice denuncia per due tipologie delittuose (utilizzo indebito di carta di credito ed evasione). Quest?ultimo reato ? stato posto in essere dal condannato mediante allontanamento dal luogo di fruizione del beneficio di cui alla L.207/03 per ignota destinazione, e risulta, al momento dell?avvio del procedimento di revoca dell? ?indultino?, irreperibile. L?allontanamento dal comune di dimora ? espressamente contemplato ? ex se –? quale causa di revoca della misura (Cass.I,?n.23970?dd.27/04/2005, Rv231664,CED).?
Nel corso dell?istruttoria non sono emersi elementi tali da far ritenere che le condotte poste in essere dall?ammesso all? ?indultino? siano scriminate dalla sussistenza di cause di giustificazione, di tal che esse devono ritenersi tali, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, da integrare il presupposto di previsto dalla legge ai fini della revoca del beneficio.
La violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune di residenza abituale, quello indicato nelle prescrizioni della misura, oltre a integrare di per se sola causa di revoca dell? ?indultino?, alla luce del principio elaborato dalla Cassazione nella pronuncia sopra richiamata, nella fattispecie appare di gravit? tale da rendersi incompatibile con la prosecuzione della misura, poich?, oltre ad integrare (anche) gli estremi di reato, ? stata preceduta da un comportamento ritenuto di rilevanza penale (quello concernente l?utilizzo del ?bancomat?), tale da configurare una complessiva condotta di ricaduta nella devianza e di intrinseca gravit?.?
Resta da affrontare il profilo concernente la determinazione della residua pena da scontare in regime ordinario, in seguito alla revoca del beneficio ex L.207/03.
Secondo il disposto di Legge? ?il Tribunale di Sorveglianza, nel procedere alla revoca della misura per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, deve determinare la durata della residua pena da scontare, tenendo conto sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell?osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravit? oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca?.
Nel caso di specie, il comportamento del soggetto ? di ritenuta rilevanza penale –?? ha assunto, alla luce delle risultanza istruttorie, una gravit? tale da rendere opportuno e necessario disporre la revoca ex tunc .A tal proposito, il Tribunale ritiene non incompatibile con l?orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di cause di revoca dell? ?indultino? valutare, ai fini della determinazione della pena residua da scontare, l?oggettivit? dei fatti-reato dei quali il soggetto ? accusato, i quali rilevano non quali motivi di revoca della misura, bens? quale indice sul quale parametrare la gravit? del comportamento del condannato.
Pertanto, che la misura debba essere revocata ?EX TUNC?, stante l?oggettiva gravit? della condotta dell?interessato, che ha dimostrato la carenza di una reale volont? di sottoporsi alle prescrizioni imposte.
La?pena residua da espiare deve dunque coincidere con l?intero ammontare della condanna oggetto della sospensione condizionata, tenuto conto della brevit? di applicazione del beneficio, della blanda coercibilit? delle prescrizioni e della reiterazione delle violazioni da parte del condannato;
?
P.? Q.? M.
VISTI? gli artt. 2 L. 207/03, 51-ter L. 26.7.1975 n. 354,? 677? e segg.? c.p.p.;
??????????????
R E V O C A
ex tunc? la misura? della sospensione condizionata della pena (L. 207/03)? disposta? nei confronti di?? C.S.? dal? Tribunale di Sorveglianza di TORINO con ordinanza? dd.? 18.05.2005.
(?)
(Trib.Sorv.Torino,20.12.2005,n.8481/05RG).
?
?
?
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento