LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Il nuovo art.2 del d.p.r. 546/1992

Filomia Lucia 02/02/06

Il d.l. 30.9.2005 n.203 ,convertito con modificazioni in legge 2.12.2005 n.248, ha all?art.3-bis ,contenente disposizioni in materia di giustizia tributaria, apportato ,tra l?altro, una modifica all?art.2 del D.Lgs. 546/92,che definisce l?oggetto della giurisdizione tributaria.

 

 

In particolare :

 

 

a)al primo comma,dopo le parole ?tributi di ogni genere e specie?,sono state inserite le parole ?comunque denominati?;

 

 

b) al secondo comma ? stato aggiunto il seguente periodo :?Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l?occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall?art.63 del decreto legislativo 15 dicembre 197 n.446 e successive modificazioni,e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani,nonch? le controversie attinenti l?imposta o il canone comunale sulla pubblicit? e il diritto sulle pubbliche affissioni?.

 

 

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La prima modifica recepisce gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza pi? recenti che,in mancanza della definizione legislativa del concetto di ?tributo? ed in presenza del sempre pi? accentuato processo di privatizzazione della finanza locale,con la definizione di ?tariffe?, ?canoni?,?contributi? data a tutta una serie di entrate ,avevano gi? ritenuto irrilevante ,al fine di affermare od escludere la giurisdizione tributaria,il ?nomen? attribuito alle singole entrate,privilegiando l?aspetto sostanziale della natura dell?entrata medesima.[1]

 

 

 

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La seconda modifica interviene per sovrapporsi o viceversa per contrastare ulteriori orientamenti dottrinari e giurisprudenziali? relativi alle singole entrate ed alla determinazione della loro natura.

 

 

Invero ,con specifico riferimento ai ?nuovi? tributi? inseriti nel secondo comma dell?art.2 d.p.r. 546/92,va detto che la giurisprudenza aveva manifestato discordanti orientamenti .

 

 

 

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Canone per l?occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

 

 

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Era gi?? stata affermata la sussistenza della giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di Tosap (tassa per l?occupazione di spazi ed aree pubbliche).

 

 

 

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????????? Sentenza Cass.SS.UU.Civ.12.3.2004 n.5167

 

 

In tema di tassa per l?occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui agli artt.38 e segg. del d.lgs.15 novembre 1993 n.507,le relative controversie (anche in materia di rimborso) rientrano nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie,gi? ai sensi del testo originario dell?art.2 del d.lgs 31 dicembre 1992 n.546 (prima della sostituzione operata dall?art.12 della legge 28 dicembre 2001 n.448) ,il quale,al comma 1 lett.h, attribuiva alla giurisdizione di dette commissioni i tributi comunali.

 

 

(In senso conforme Cass.SS.UU.Civ. 17.3.2004 n.5463)

 

 

 

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Ci? non escludeva tuttavia spazi di cognizione riservati al giudice ordinario.

 

 

 

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  • Sentenza Cass.SS.UU. 29.4.2003 n.6631

     

Sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimit? della pretesa del Comune di applicare la tassa di occupazione di suolo pubblico nonch? la restituzione di quanto per tale titolo preteso.

E? invece demandato al giudice ordinario l?accertamento sulla qualit? dell?area occupata e sulla natura del rapporto in base al quale se ne ha l?uso. La pregiudizialit? di tale accertamento non ? ragione di ampliamento od estensione della giurisdizione del giudice tributario,ove la corrispondente problematica superi la soglia della questione incidentale e si traduca in autonoma causa.

 

 

 

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L?orientamento della Suprema Corte era tuttavia mutato quando,con il d.lgs 15 dicembre 1997 n.446 e succ.modif., alla Tosap ? stato sostituito il c.o.s.a.p. (canone per l?occupazione di spazi ed aree pubblici).

 

 

 

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  • Ordinanza Cass.SS.UU. 19.8.2003 n.12167

     

Il c.o.s.a.p. ( canone per occupazione di spazi ed aree pubblici) ? stato concepito dal legislatore come un ?quid? ontologicamente diverso,sotto il profilo strettamente giuridico , dal tributo (t.o.s.a.p.) in luogo del quale pu? essere applicato e,nel solco di in processo politico-istituzionale inteso ad una sempre pi? vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali ( canoni di fognatura e di depurazione delle acque,remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e di ritiro dei rifiuti urbani,e cos? via), risulta disegnato come corrispettivo di una concessione ,reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva),dell?uso esclusivo o speciale di beni pubblici. In particolare l?oggettiva differenza tra t.o.s.a.p. e c.o.s.a.p. ? segnata dalla diversit? del titolo che ne legittima l?applicazione,da individuarsi ,rispettivamente,per la prima nel fatto materiale dell?occupazione del suolo, e per il secondo in un provvedimento amministrativo,effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente,di concessione dell?uso esclusivo o speciale del suolo.

 

 

Non pu? dunque essere ravvisata la soggezione alla giurisdizione tributaria delle vertenze concernenti il c.o.s.a.p.-

 

 

 

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L?orientamento era stato di recente ribadito con sentenza Cass.SS.UU 21.1.2005 n.1239.

 

 

 

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Canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue

 

 

 

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  • Sentenza Cass.Sez.V 24/10/2005 n.20471

     

Il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue ha natura di corrispettivo del servizio idrico solo a partire dal 3 ottobre 2000 per effetto dell?innovazione introdotta dall?art.31,comma 28,della L.n448/1998 e del differimento della sua iniziale decorrenza (1 gennaio 1999) disposto dall?art.62 del D.Lgs. n.152/1999,modificato dall?art.24 del D.Lgs.n.258/2000,entrato in vigore nella predetta data,mentre integra,per il periodo anteriore,un tributo comunale con conseguente giurisdizione delle commissioni tributarie.

 

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(in senso conf.Cass.n.8444 del 2002,n.1735,n.843 e n.11118 del 2003,n.8021 e 16426 del 2004,n.6418 del 2005).

 

 

 

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Canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani

 

 

 

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  • Sentenza Commissione Tributaria Prov.Treviso sez.II 20.12.2004 n.87

     

Ai sensi dell?art.2 del d.Lgs 31 dicembre 1992 n.546,la giurisdizione della commissione Tributaria sussiste ogniqualvolta le controversie abbiano ad oggetto i tributi di ogni genere e specie,compresi quelli regionali,provinciali e comunali, e non vi ? dubbio che la tariffa di igiene ambientale (Tia) ,che si fonda sugli stessi presupposti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu),abbia natura di imposizione fiscale e rientri nella categoria dei tributi.La natura tributaria della tariffa deriva dall?essere una obbligazione non riconducibile ad una volont? contrattuale bens? fondata su norme di legge.[2]

 

 

 

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L?affermata giurisdizione del giudice tributario,ora sancita dalla modifica legislativa di cui al d.l.203/2005, produce riflessi anche in ordine alla individuazione degli atti impugnabili.

 

 

Infatti il mancato coordinamento della norma relativa all?oggetto della giurisdizione,come modificata prima dalla legge 448/2001 ed ora dal d.l. 203/2005, con quella relativa alla previsione degli atti impugnabili (art.19 d.lgs.546/92),legittima la tendenza a ritenere che la qualificazione dell?atto impugnato non debba avvenire in chiave logico-formale,bens? in chiave funzionale ,cio? sulla base della intrinseca finalit? perseguita dall?atto.

 

 

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????????? Sentenza Commissione Tributaria Prov.Treviso sez.II 20 dicembre 2004 n.87

 

Attesa la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (Tia),ne discende che ,essendo le fatture gli unici atti impositivi e di riscossione di essa, sono evidentemente atti impugnabili avanti le Commissioni tributarie.Peraltro la legge n.448/2001,che ha ampliato la giurisdizione delle Commissioni tributarie includendovi nuova materia gi? devoluta al giudice ordinario, conferma ulteriormente la non tassativit? degli atti soggetti a ricorso avanti le Commissioni elencati nell?art.19 del D.Lgs.n.546/92,perch? possono essere atti diversamente nominati,ma aventi natura sostanzialmente fiscale e impositiva per i quali deve ritenersi ammessa l?impugnazione.

 

 

(in senso conforme? la gi? cit. sent.5/04 Comm.Trib.Prov.Venezia)

 

 

 

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Imposta o? canone comunale sulla pubblicit? e diritto sulle pubbliche affissioni

 

 

 

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????????? Sentenza Cass.SS.UU.Civ. 11.3.2004 n.5040

 

 

In tema di imposta comunale sulla pubblicit? ,la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l?effettuazione della pubblicit? ? suddivisa,a decorrere dall?1 aprile 1998 ? ai sensi dell?art.24 comma 1 del d.lgs.15 novembre 1993 n.507 , come modificato ,da ultimo, con la detta decorrenza,dall?art.4 comma 3 del d.lgs.5 giugno 1998 n.203 ? tra il giudice ordinario (davanti al quale il procedimento ? regolato dalla legge 24 novembre 1981 n.689) e,in caso di ?violazioni delle norme tributarie?,le commissioni tributarie. Ne consegue che,qualora la norma violata abbia la detta natura,come l?art.15 comma 4 del citato d.lgs. n.507 del 1993,la giurisdizione ? inderogabilmente devoluta alle commissioni tributarie,non assumendo rilievo,in contrario,n? l?adozione,da parte del Comune, della forma

 

 

dell?ordinanza-ingiunzione ex legge 689/1981 (anzich? del procedimento di irrogazione stabilito dall?art.16 del d.lgs.18 dicembre 1997 n.472),n? l?errata indicazione,in tale provvedimento,dell?organo giurisdizionale (giudice ordinario) davanti al quale proporre l?impugnativa (potendo tale errore tutt?al pi? incidere sulla decorrenza del termine per impugnare).

 

 

 

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Contra

????????? Sentenza? Commissione Tributaria Reg.Lazio sez.IX 7.9.2005 n.138

 

 

Esula dalla giurisdizione del giudice tributario la controversia avente ad oggetto il canone di concessione sulla pubblicit?,senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che il canone sia stato posto in riscossione a mezzo della cartella, non trattandosi di un tributo ma di una entrata patrimoniale che non ha natura impositiva.

 

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Rimane tuttavia spazio per l?interprete, in virt? dell?inciso ?comunque denominati? di cui al primo comma,per attrarre nell?ambito della giurisdizione tributaria anche altre entrate,non specificamente elencate,cui possa riconoscersi natura tributaria.Il che assume particolare importanza con riferimento non solo alla gi? citata tendenza alla defiscalizzazione della finanza locale,ma anche alla luce della possibilit? per gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri,prevista dal nuovo art.119 Cost.-

 

 

Del resto la giurisprudenza di merito e di legittimit? ha gi? ,prima della recente modifica,avuto modo di pronunciarsi su una serie di altre entrate pubbliche,vuoi per affermarne,vuoi per negarne la natura tributaria.

 

 

 

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diritti camerali

 

 

 

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????????? Sentenza Commissione Tributaria Prov.Foggia sez.IX 30.4.2004 n.142

 

 

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E? impugnabile davanti alla Commissione tributaria il diniego espresso di rimborso del diritto annuale pagato alla Camera di Commercio.[3]

 

 

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????????? Sentenza Commissione Tributaria Reg.Campania sez.XXXI 21.3.2005 n.24

 

Le controversie aventi ad oggetto il pagamento del diritto camerale hanno natura tributaria e perci? appartengono alla competenza giurisdizionale del giudice tributario.Tale appartenenza scaturisce dall?art.12,comma 2 della L.448/01 che ha integrato ed ampliato le competenze delle Commissioni Tributarie,alle quali sono assegnate tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e grado.

 

 

 

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  • Sentenza Cass.SS.UU. 24.6.2005 n.13549

     

Il diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio ha natura tributaria( an-corch? non di ?tributo locale?);perci? le relative controversie appartengono,a seguito della legge 28 dicembre 2001 n.448,alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

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canone acqua

 

 

 

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????????? Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia 23.3.2003 n.15

 

 

Le controversie scaturenti intorno al pagamento del canone dell?acqua sfuggono alla giurisdizione del giudice tributario e rientrano nella competenza di quello ordinario,perch? il rapporto che si instaura tra il cittadino ed il Comune ha natura prettamente privatistica.Il canone non pu? considerarsi un?imposta,una tassa,n? un contributo di scopo;in conclusione non ha alcun rilievo fiscale ed il suo prezzo ? correlato al consumo di acqua.

 

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????????? Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sez.IX 5.3.2004 n.194

 

 

Non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario le controversie relative al cd.canone acqua,che,pur potendo essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie,ai sensi del D.Lgs 46/99,che ha riformato il sistema della riscossione,non costituisce n? una imposta n? una tassa, trovando esso titolo non nella potest? impositiva dell?Ente,ma in un rapporto convenzionale di somministrazione. La competenza giurisdizionale resta pertanto affidata al giudice ordinario,in base ai comni criteri d collegamento,indipendentemente dal fatto che il giudizio si instauri mediante l?impugnazione dei citati atti di accertamento e riscossione.

(conforme a Cass.Sez.Unite 24.7.2000 n.520 ;Cass.Sez.Unite 12.7.2001 n.9482;Cass. sez.Unite 15.5.2002 n.7099.)

 

 

 

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spese di giustizia

 

 

 

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????????? Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza Sez.IX? 10.12.2004 n.438???

 

 

Le spese di giustizia costituiscono una sanzione accessoria a una sentenza penale di condanna e non possono considerarsi tributi,non trovando esse titolo nella potest? impositiva dello Stato.Trattandosi di entrate patrimoniali pubbliche diverse dai tributi,va esclusa la giurisdizione del giudice tributario sulla impugnazione della relativa cartella di pagamento.

 

 

 

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canoni per l?utilizzazione di beni demaniali

 

 

 

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????????? Ordinanza Cass.SS.UU 3.3.2003 n.3144

 

 

I canoni e,in genere,? proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario,trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni;ne deriva che le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario,a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della P.a. sul rapporto concessorio sottostante ( in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo).

 

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indennizzo per occupazione abusiva di beni demaniali

 

 

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????????? Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sez.IX 30.1.2004 n.185

 

L?ampliamento della giurisdizione tributaria operato con l?art.12 II comma della legge 28.12.2001 n.448,che ha modificato l?art.2 dpr 546/92,istituendo una giurisdizione generale delle Commissioni Tributarie avente ad oggetto ? i tributi di ogni genere e specie?,non consente di attrarre alla giurisdizione tributaria la materia dell?indennizzo per occupazione abusiva di beni demaniali .Detto indennizzo non costituisce,infatti ,un tributo,ricollegandosi invece ad un comportamento illegittimo dell?utilizzatore.

 

 

(conforme a Cass.Sez.Unite 4.10.2002 n.14275).

 

 

 

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canoni per lo sfruttamento di cave e torbiere

 

 

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????????? Sentenza Cass.Sez.Unite Civ.14.1.2005 n.604

 

La controversia avente ad oggetto il pagamento di canoni per lo sfruttamento di cave e torbiere non appartiene alla competenza del giudice tributario bens? di quello ordinario.

 

 

 

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contributo unificato di iscrizione a ruolo

 

 

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????????? Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Cagliari sez.II n.431 dell?1.7.2003

 

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo per le spese di giustizia non appartiene alla giurisdizione delle Commissioni tributarie,bens? all?autorit? giudiziaria ordinaria,pur dopo l?ampliamento di quella giurisdizione specializzata disposto dalla legge finanziaria del 2001. Infatti,a parte la fase di esecuzione forzata e le controversie aventi diversa natura anche se collegate al rapporto tributario,il giudizio tributario continua a restare un giudizio impugnatorio (di merito e non di mero annullamento) che deve riguardare l?impugnazione di uno degli atti indicati nell?art.19 del D.Lg 546 del 1992.Del resto non potrebbero essere parti del giudizio tributario n? il Ministero della giustizia,cui tale contributo ? destinato,n? l?Agenzia delle Entrate,che non riveste alcun ruolo nella sua applicazione.

 

 

Contra

Comm.Trib.Prov.Foggia 15.4.2003 n.100[4]

 

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contributi di urbanizzazione

 

 

 

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  • T.A.R. Provincia Aut.Bolzano 13.5.2003 n.184

     

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la legittimit? del provvedimento di riscossione mediante ruolo esattoriale dei contributi di urbanizzazione determinati a carico del beneficiario di una concessione edilizia.[5]

 

 

 

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contributi di bonifica

 

 

  • Sentenza Commissione Tributaria Prov.di Cosenza sez.I 27.3.2003 n.408

     

I contributi consortili,cio? i prelievi coattivi disposti dai consorzi di bonifica,concordemente considerati di natura tributaria e precedentemente interessanti l?A.G.O.,sono compres attualmente nella competenza delle Commissioni tributarie,non risultando tra quelli espressamente esclusi.

 

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  • Ordinanza Cass.SS.UU.23.5.2005 n.10703

     

Appartiene al giudice tributario la giurisdizione in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione,manutenzione e esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario,in quanto essi rientrano nella categoria generale dei tributi.

(Nello stesso senso Cass.sez.V 15.3.2004 n.5261)

 

 

 

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contributi in favore dei consorzi stradali

 

 

 

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  • Sentenza Commissione Trib.Reg.Lazio,Sez.I? 12.4.2005 n.66

     

I contributi pretesi dai consorzi stradali non differiscono da quelli richiesti dai consorzi di bonifica,presentando entrambi gli stessi connotati :l?essere entrambi enti pubblici non economici,l?essere la partecipazione non volontaria ma obbligatoria,l?essere entrambi riscossi mediante ruolo,l?essere entrambi corrisposti a favore della collettivit?.

 

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diritti e tasse aeroportuali

 

 

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  • Sentenza Commissione Tributaria Prov.Bari sez.V 21.10.2005 n.169

     

L?adozione delle misure cautelari patrimoniali di cui all?art.22 del DLG 472/!997 (iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e sequestro conservativo dei suoi beni),richiesta dal gestore di un aeroporto civile,a garanzia del credito per la riscossione di diritti e tasse aeroportuali dovute da una compagnia aerea per un proprio aeromobile, rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie e ci? in considerazione della natura tributaria di siffatti diritti e tasse.

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Castrovillari,li 16 gennaio 2006.

 

 

avv.C.Lucia Filomia 

 

 


[1] Cos? M.Cicala ?La giurisdizione tributaria? nella relazione tenuta al convegno ?Fiscalit? locale e processo tributario? del 18.6.2004, che,sulla scorta della citata concezione sostanzialistica,individua il tributo in ogni prestazione patrimoniale imposta,che trovi il suo fondamento nella ?pubblica superiorit?? e si caratterizzi per il fatto di essere destinata a concorrere alle spese pubbliche.

 

 

[2] in senso conforme Commissione Tributaria Prov.Venezia sent.n.5 del 15.3.2004e,in dottrina,A.RICCIONI ?Il confine tra prestazioni patrimoniali e prestazioni tributarie :la riforma dei tributi locali,il passaggio dalla TARSU alla TIA?; G.CHIARIZIA ?La natura giuridica della tariffa Ronchi (Tia),con particolare riguardo alla Ta.Ri. istituita dal Comune di Roma in sostituzione della Tarsu? in Boll.Trib.n.6/2005;

 

 

contra Commissione Tributaria Prov.Caserta sent.n.53 del 31.3.2004.

 

 

Ndr La questione ? rilevante non solo sotto il profilo della giurisdizione ma anche, come rilevato dai due Autori sopra citati, in ordine alla assoggettabilit? ad Iva del prelievo.

[3] Il principio non ? affermato esplicitamente nella sentenza,ma si ricava per implicito dalla decisione adottata sul merito della controversia. La sentenza ,inoltre, va segnalata anche perch? ,dopo aver qualificato il diritto annuale richiesto dalla Camera di Commercio come una ?imposta indiretta? e precisamente ?una tassa?, ne afferma la incompatibilit? con l?art.10 della Direttiva CEE 69/335,la quale vieta agli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla raccolta di capitali.

 

 

Cfr. anche il commento di M.CARDILLO in Rassegna Trib.2/2005.

 

 

 

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[4] Nel senso che possa riconoscersi natura tributaria alle entrate che debbono essere corrisposte a fronte dell?espletamento di una pubblica funzione,quale ad es.quella giudiziaria :Marongiu ?La rinnovata giurisdizione delle commissioni tributarie?.Con specifico riferimento al contributo unificato di iscrizione a ruolo,istituito con legge 488/1999,afferma la giurisdizione del giudice tributario M.Scuffi ?Le nuove materie di competenza della giurisdizione tributaria.Profili sostanziali e processuali?.

 

 

[5] Contra Marongiu? op.cit.

 

 

Filomia Lucia

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