La sentenza che segue ? stata resa in sede di giudizio di conto. Nella fattispecie, trattasi di? giudizio per resa di conto da parte di tesoriere di ente locale con declaratoria di non regolarit? della gestione contabile.
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Presidente f.f. ? Relatore: **********
FATTO
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?Con relazione depositata in segreteria il 14 febbraio 2003 il magistrato relatore sui conti della provincia di Catanzaro, rilevando situazioni contabili tali da non poter proporre l’approvazione del conto in questione ha chiesto l’esame collegiale della Sezione su alcuni punti espressamente riportati nella medesima relazione.
E’ da premettere che il conto ? stato trasmesso in data 21 dicembre 2000, in ottemperanza all’ordinanza n.389/2000, emessa dalla Sezione nel giudizio per resa di conto promosso dal Procuratore regionale nei confronti del tesoriere del Comune di Catanzaro per gli esercizi finanziari dal 1995 al 1998.
Nella relazione vengono evidenziati numerosi rilievi dei revisori dei conti, emergenti sia dalla relazione sul rendiconto per l’esercizio 1996, sia dai verbali relativi alle verifiche di cassa.
Anzitutto, n.49 mandati di pagamento a favore dell’INPS per pagamento contributi al Servizio Sanitario Nazionale relativi al mese di gennaio 1996 sono risultati erroneamente estinti (quietanze n.559 del 20 febbraio 1996 e n.186 del 20 febbraio 1996) con pagamenti a favore della Regione Calabria.
Dal saldo dei conti correnti postali, di pertinenza del Comune di Catanzaro, ? risultata una elevata giacenza, per cui i revisori dei conti hanno richiamato la circolare n.1976 del 10 febbraio 1990 del Ministero dell’economia e delle finanze, la quale prevede che gli enti sottoposti al sistema di tesoreria unica debbano provvedere, con cadenza quindicinale, al riversamento delle somme disponibili sui conti correnti postali nelle contabilit? speciali presso la tesoreria statale.
Alla data del 30 giugno 1996 i revisori dei conti, in sede di verbale di verifica di cassa, hanno segnalato discordanze dal conto di fatto (lire 119.818.538.401) ed il saldo contabile presso la Banca d’Italia (lire 118.857.023.006), dovuta in parte ad una duplicazione di un bonifico INPS per contributi sociali.
I revisori dei conti, sempre in sede di suddetta verifica, hanno evidenziato una differenza tra l’importo delle disponibilit? vincolate, emergenti dalla situazione del tesoriere, e l’analogo importo risultante dalla contabilit? della Banca d’Italia.
Sono emersi mandati di pagamento? (nn.3111, 3165, 3155, 3154, 31509 la cui data di estinzione non coincide con quella di effettivo pagamento, che risulta posteriore di qualche giorno, in contrasto con quanto previsto nel regolamento di contabilit? comunale.
I revisori dei conti hanno inoltre constatato che non ? stato inoltrato al Comune copia del giornale delle operazioni, come previsto dalla convenzione di tesoreria, con il risultato che presso il Comune stesso non ? stato effettuato alcun controllo sulle operazioni del tesoriere.
Dal verbale di verifica di cassa n.402 del 18 novembre 1996 risulta ancora differenza tra il saldo in Banca d’Italia e quello emergente dalla situazione di cassa del tesoriere per lire 683.062.550 (in meno in Banca d’Italia). Tale differenza ? dovuta a versamento a favore della CPDEL (lire 590.494.650) e dell’INADEL (lire 92.567.900) effettuato in data 15 novembre 1996 con immediato addebito sul conto corrente del Comune di Catanzaro. A tale riguardo i revisori dei conti hanno contestato che la procedura adottata non appare corretta poich? hanno sottolineato che il tesoriere, nel richiedere alla Banca d’Italia il versamento dei contributi per conto del Comune, a favore della CPDEL e INADEL, non avrebbe dovuto richiedere il contestuale addebito sul conto corrente del Comune, ma occorrendo avrebbe dovuto addebitarli sul proprio conto e, nel contempo, riportare tali movimenti nel giornale di cassa della giornata. In tal modo, la differenza tra tutte le riscossioni e tutti i pagamenti del giorno poteva essere regolata al terzo giorno come per prassi.
I revisori dei conti, nelle verifiche di cassa, hanno segnalato ripetutamente il permanere delle differenze tra le somme considerate vincolate dal tesoriere ed il dato della Banca d’Italia, e rilevano, altres?, che n? il Servizio Finanziario del Comune di Catanzaro, n? il tesoriere si sono attivati per eliminare tale divergenza.
Gli stessi revisori dei conti hanno evidenziato che non si sono potuti raccordare i dati del tesoriere con quelli del Comune di Catanzaro poich? non tutti i mandati sono stati trasmessi in sequenza al tesoriere, cos? anche le riversali.
Nel verbale n.439 del 21 agosto 1997, relativo alla proposta di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 1996, ? emerso, tra l’altro, che relativamente alla gestione delle partecipazioni, la societ? omissis ? stata riportata nel conto patrimoniale al valore di sottoscrizione per lire 390.000.000. La stessa societ?, con nota del 24 febbraio 1997, aveva comunicato di avere indetto assemblea straordinaria avente per oggetto l’aumento del capitale sociale a lire 6 miliardi. Su tale questione i revisori dei conti hanno posto in evidenza che non ? risultato che l’amministrazione abbia mai adottato alcun atto deliberativo volto ad esercitare il diritto di opzione.
Per quanto concerne l’azienda municipalizzata AMAC, il rapporto con il Comune di Catanzaro, nel conto del patrimonio non ? stato rappresentato e, tra l’altro, tutti i conti consuntivi dell’AMAC, a partire dall’esercizio 1993, non sono risultati mai essere stati trattati in sede deliberativa del Consiglio comunale.
Il tesoriere non risulta essersi costituito in giudizio n? aver presentato alcuna memoria.
Alla pubblica udienza il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto la non approvazione dei conti con l’acquisizione della documentazione necessaria per la definizione del presente giudizio, puntualmente riportata nella relazione del magistrato relatore.
Considerato in
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DIRITTO
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La relazione del magistrato relatore sui conti del comune di Catanzaro ha chiesto la sottoposizione al giudizio della Sezione delle situazioni emerse dal conto del tesoriere per l’esercizio finanziario 1996 in ordine alle quali ha ritenuto di non poter proporre l’approvazione del conto, reso dalla Banca Ambrosiana Veneta, tesoriere del Comune di Catanzaro. Le osservazioni contenute nella predetta relazione pongono in luce profili di irregolarit? tali che la Sezione condivide la proposta del Magistrato relatore di non proporre l’approvazione del conto in questione con decreto e di chiedere l’esame collegiale della Sezione, che costituisce una delle modalit? di svolgimento del giudizio di conto.
La relazione del magistrato relatore si colloca nell’ambito del procedimento del giudizio di conto in una fase nella quale non vi ? una specifica contestazione nei confronti dell’agente contabile, che giustificherebbe l’instaurazione di un contraddittorio per assicurare la presenza in udienza del medesimo agente contabile, ma sono esposti elementi di fatto, emergenti dall’esame della gestione rendicontata, per i quali non ritiene di potere proporre l’approvazione con decreto dei conti posti al suo esame. Il deferimento all’esame della Sezione non precostituisce situazioni a carico dell’agente contabile in quanto ? possibile che il giudizio della medesima Sezione non coincida con quella del magistrato relatore per giungere all’approvazione del conto con decisione ovvero ad allargare l’ambito di analisi ad altri profili, non indicati dal magistrato relatore, emergenti dagli atti e documenti posti al suo esame. Potrebbe verificarsi che il Pubblico Ministero in sede di esame collegiale della Sezione, provocato dal magistrato relatore, evidenzi uno specifico profilo gestionale? a carico dell’agente contabile e chieda l’accertamento di regolarit? della Sezione stessa ed in questa ipotesi l’ambito di esame del giudizio di conto si estenda anche a detto profilo. L’ampiezza dei poteri istruttori del magistrato relatore, lungi dall’attribuire a questi un potere inquisitore, si giustifica con l’esigenza di snellezza e di celerit? nello svolgimento del giudizio stesso e va svolto in stretta connessione con la necessit? di un accertamento rapido della regolarit? della gestione di pubblico denaro. Di qui la considerazione che la ?necessariet?? del giudizio di conto, oltre ad essere costituzionalmente prevista, passa dall’esame rapido, esaustivo ed incisivo del magistrato relatore e che il giudizio ?meramente eventuale? ? quello della Sezione, attivato nelle forme e secondo le procedure previste, per l’esame e per la soluzione di questioni e problemi che, al di l? della definizione delle questioni specifiche ad essa sottoposte, possono costituire un utile orientamento giurisprudenziale per gli operatori stessi e per i soggetti incaricati, a vario titolo, della gestione di pubblico denaro.
Le questioni sollevate dal magistrato relatore appaiono, nella fattispecie, di carattere sostanziale e non appare possibile che, in presenza di tali irregolarit?, possa procedersi all’approvazione del conto in questione, con conseguente discarico dell’istituto tesoriere. Per l’approfondimento istruttorio necessario ai fini della definizione conclusiva della gestione in questione si provvede con separata ordinanza.
Tali irregolarit? possono cos? riassumersi:
Erronea estinzione di mandati da parte di soggetti diversi da quelli indicati;
Errata applicazione delle disposizioni previste per gli enti sottoposti al regime della tesoreria unica con riferimento alla gestione dei conti correnti postali;
Discordanza tra i dati del conto del tesoriere con quelli della Banca d’Italia;
Discordanza tra disponibilit? vincolate risultanze dal conto del tesoriere con quelle riportate nella contabilit? della Banca d’Italia;
Discordanza tra le date di estinzione di mandati di pagamento e quelle di loro effettivo pagamento;
Mancata trasmissione al Comune di copia del giornale delle operazioni;
Mancata scritturazione nel conto del tesoriere delle operazioni relative ai versamenti a favore della CPDEL e dell’INADEL.
Va tenuto presente che il giudizio di conto del tesoriere concerne l’esame della regolarit? delle obbligazioni pecuniarie tra il medesimo tesoriere e l’amministrazione che le ha conferito il mandato e che l’esame giurisdizionale della Corte sul conto del tesoriere si riferisce ai rapporti finanziari tra l’ente ed il medesimo tesoriere, verificando l’adempimento degli obblighi che gravano sul contabile in applicazione della funzione da questo svolta. Il contenuto dei rapporti, desumibile oltre che dalla normativa sostanziale in tema di svolgimento dei fini istituzionali dell’ente, anche dalla convenzione di tesoreria, consiste in una serie d’obblighi e di poteri che vanno dall’onere di controllare la regolarit? formale dei titoli di pagamento e della loro estinzione, alla facolt? di riscuotere per conto dell’ente pubblico rilasciando quietanza, all’obbligo di corrispondenza tra scritture contabili del tesoriere e quelle tenute dall’amministrazione, alla rispondenza del calcolo degli interessi attivi e passivi rispetto alle vigenti condizioni di legge ed ai tassi previsti nella stessa convenzione, all’amministrazione dei valori di pertinenza dello stesso ente pubblico, all’incombenza del versamento di contributi previdenziali.
Va anche riconosciuta la sussistenza d’obblighi accessori in sede d’esame del conto del tesoriere, in diretta connessione del servizio di tesoreria su base concessoria pubblica, connotato essenziale allo svolgimento della c.d.attivit? di cassa. ?????????? In particolare, nel controllo della regolarit? delle operazioni contabili ? ricompresa la determinazione della misura e del calcolo degli interessi attivi e passivi in conseguenza di movimenti di denaro da parte del tesoriere in entrata ed in uscita. Tale accertamento ? di particolare significativit? nel caso in questione, potendosi ravvisare somme spettanti al Comune a titolo di interessi legali maturati fino al momento del versamento sulle disponibilit? di cassa del medesimo comune.
In presenza delle irregolarit? poste in luce nella relazione del magistrato relatore, dalla quale emergono comportamenti dell’istituto tesoriere in dispregio di disposizioni normative, regolamentari e pattizie, non pu? dichiararsi la regolarit? della gestione dell’istituto tesoriere- Banco Omissis per l’esercizio 1996 e, al di l? dell’esito dell’istruttoria che viene parallelamente svolta dalla Sezione, si invitano gli organi responsabili del Comune di Catanzaro, ad iniziare dal Sindaco pro- tempore e per proseguire con il Servizio Finanziario e per concludere con il Collegio dei revisori dei conti ad assumere le iniziative di rispettiva competenza per la tutela degli interessi finanziari del Comune di Catanzaro a causa della violazione delle citate disposizioni. Si ricorda che spetta a coloro che sono incaricati della gestione di pubblico denaro di dare effettiva e concreta dimostrazione del rispetto delle vigenti disposizioni normative, regolamentari e pattizie e che l’accertamento del diritto patrimoniale dell’Amministrazione alla corretta gestione e restituzione del denaro o dei beni devono avvenire in sede giurisdizionale e ci? in conseguenza dell’indisponibilit? dell’azione di recupero da parte dell’Amministrazione pubblica. Di conseguenza, dell’esito di tali iniziative va tenuta informata questa Sezione della Corte dei conti, giudice esclusivo della correttezza e della regolarit? della gestione di denaro o di beni pubblici da parte di ciascun agente contabile. Doverosa informazione viene anche data alla Banca d’Italia per le iniziative di competenza nell’esercizio dei compiti di vigilanza sugli istituti di credito.???
??????????? In conclusione, la gestione del tesoriere per l’esercizio 1996 dal Banco Omissis non pu? essere riconosciuta regolare.
P.Q.M.
Dichiara non regolare la gestione contabile del tesoriere del comune di Catanzaro – Banco Omissis per l’esercizio finanziario 1996.
Dispone per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Dispone che copia della presente decisione sia notificata al tesoriere e, per gli adempimenti di competenza, al legale rappresentante del comune di Catanzaro.
Dispone che copia della presente decisione sia comunicata alla Banca d’Italia per le iniziative di competenza nell’esercizio dei compiti di vigilanza sugli istituti di credito.??????????
Cos? deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2003.
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Depositata in Segreteria il 13/01/2004
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