La crisi Parmalat e la responsabilità del mondo bancario. Un primo intervento giurisprudenziale. La sentenza n.217/2005 del Tribunale di Ferrara.

Scarica PDF Stampa

INDICE SOMMARIO Introduzione . I??? L?AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA TRA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA II PRESUPPOSTI E FINALITA ` DELL?AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA? III LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA IV AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA:??? CONDIZIONI ED ATTUAZIONE??? V?? AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E TUTELA DEI CREDITORI? VI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E FATTISPECIE DI REATO

?

Ad oggi, la profondissima crisi che ha investito il Gruppo Parmalat se, da un lato, ha portato il Legislatore ad intervenire pi? volte, dall?altro, ha fatto registrare una sola pronuncia giurisprudenziale che, in verit?, coinvolge il menzionato gruppo solo in via incidentale.

Si tratta, a ben vedere, di una primissima decisione con cui il Tribunale di Ferrara dichiara la nullit? dei cd ?ordini di compravendita titoli? e di ?acquisto di valore mobiliare? intercorsi fra la parte attrice ? persona fisica ? e la convenuta ? un istituto bancario ? conseguentemente condannando quest?ultima alla restituzione in favore della prima della somma in contestazione (numerosa la dottrina che ? intervenuta nel tempo sul tema dei? contratti bancari e delle conseguenti responsabilit? in ipotesi di irregolarit?: si vedano, tra gli altri, Alessi, Alpa, Ambrosio-Cavallo, Balossini, Brancadoro, Capobianco, Capriglione, Carriero; Castellana, Clarizia, Costanza, De Poli, Fauceglia, Gaggero, Gerbo, Lambo, Maisano, Panzarini, Pellegrino, Romagnoli, Santoro, Tarzia).

In altre parole, l?attrice lamentava di essere stata indotta e sollecitata da un funzionario della banca convenuta ad investire, in pi? riprese, ingenti somme di denaro in determinate obbligazioni, pur avendo specificato sia di non voler investire in prodotti finanziari rischiosi, sia di non voler mettere a repentaglio il capitale, circostanze queste ultime su cui aveva avuto ampie rassicurazioni da parte del funzionario medesimo.

A seguito di tale investimento, e della gravissima crisi Parmalat, i soldi investiti erano sostanzialmente svaniti nel nulla con gravissimo danno per l?investitrice.

Il Tribunale di Ferrara per addivenire alla pronuncia in esame che, come si ? avuto modo di anticipare, dichiara la nullit? dei contratti tra le parti ha applicato principi di diritto di ampio respiro e certamente da condividere.

Il Collegio giudicante fa leva, da un lato, sul carattere imperativo delle norme a tutela del risparmio e, dall?altro, sull?obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che ? proprio di chi offre servizi di investimento.

In particolare, la normativa richiamata ? ritenuta a carattere imperativo poich? ?a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale? ed al contempo ? obbligo inderogabile, da parte di chi offre servizi di investimento, cio? da parte di operatori professionali ?abilitati?, operare con una ?alta competenza specifica? e con ?una superiore (rispetto a quella comune del ?buon padre di famiglia?) diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali?.

Sulla particolare diligenza e correttezza richiesta nella particolare materia dell?investimento, e comunque al ?bonus argentarius? nei rapporti con il cliente, si richiama, nella decisione in esame, oltre alla giurisprudenza di merito anche quella di legittimit? che ? ritenuta oramai consolidata.

Si citano in merito diverse pronunce della Suprema Corte tra le quali,una in cui si ? affermato:

?Il mandatario a norma dell?art.1710 c.c. doveva osservare la diligenza di cui all?art.1176, trattandosi di operazioni da compiere in base ad una scelta del mandatario,ma sempre nell?interesse del mandante, la diligenza assumeva un contenuto pi? pregnante, al pari della buona fede e correttezza ex art.1175 e 1375 c.c., indicando esse criteri di determinazione della attenzione, della cura e dello sforzo del debitore. La diligenza assolve al compito (tanto pi? esteso quanto pi? la prestazione ? indicata all?origine genericamente, come nel caso di specie), di specificare il comportamento dovuto e di individuare? gli atti da compiere per soddisfare l?interesse del creditore, quale limite della discrezionalit? dell?incarico. L?obbligo di correttezza nel mandato ha un peso peculiare, perch? il suo contenuto ? l?affidamento della cura di un affare del mandante, per cui il gestore (che ? scelto per le sue qualit? professionali) ha un dovere di cautela, di oculatezza ed avvedutezza e di salvaguardia dell?utilit? del gerito e di protezione e della sua sfera patrimoniale. Non ? sufficiente contrapporre l?aleatoriet? e la rischiosit? delle operazioni di borsa, sia perch? ci? non si identifica con la ?rovinosit?? ed il puro azzardo, sia soprattutto perch? tali caratteristiche non giustificano gli elevati costi incontrati nella gestione (la dottrina indica i costi troppo elevati come ipotesi di inesatta esecuzione del mandato).

Non ? possibile ritenere che sia conforme ai doveri richiamati, l?affrontare dei costi di gestione (per un patrimonio di meno di un miliardo), che secondo i calcoli dello stesso * ammontavano a circa 300 milioni, in circa due anni appena. Invero, alla perdita dello* corrispondeva un guadagno dei mandatari ingiustificato.

Il giudice del merito avrebbe dovuto accertare sia gli effettivi costi (di commissione, fiscali e quant?altro), sia la loro proporzione rispetto al capitale, e giudicare se le operazioni fossero state fatte al solo (o preminente) scopo di lucrare commissioni ed interessi, come sostiene lo **, anche mediante indagine tecnica, se gli elementi documentali non fossero? stati sufficienti in proposito.

E le ?perdite? ammesse dai convenuti comportavano l?inversione dell?onere probatorio(a loro carico ex art.1218 c.c.), dell?avere eseguito l?incarico con la diligenza suddetta, tenuto conto ovviamente dei rischi naturali delle operazioni di borsa(ma non di quelli evitabili con la normale prudenza ed avvedutezza, quale emerge dalla gi? ricordata lettera del ** (v.anche Cass.n.4203 del 1998)?.

(Cass.Civ. Sez.I , 15 gennaio 2000,? n.426 ?Pres.ed Est.Sgroi)

Un’altra in cui si precisa con riferimento alla responsabilit? della banca per informazioni inesatte:

?In tema di responsabilit? aquilana, si ritiene pacificamente che per il particolare status dell?imprenditore bancario, facente parte del sistema bancario, ispirato a regole di trasparenza ed alla corretta gestione del credito, questi, ove ritenga (o sia tenuto) di fornire una notizia, non pu? fornire informazioni inesatte, rispondendo, in questo caso dei danni causati ingiustamente ex art.2043 c.c., in quanto con detto suo comportamento ? venuto meno al dovere di correttezza e buona fede ledendo il diritto del soggetto che riceve la notizia falsa a determinarsi liberamente nello svolgimento dell?attivit? negoziale relativa al patrimonio (Cass.4 maggio 1982, n. 2765, Cass. 7 febbraio 1979, n. 820; Cass. 13 luglio 1967, n. 1742).

Se le inesatte informazioni fornite dalla banca, in assenza di un rapporto contrattuale con il soggetto che le riceve, danno luogo a responsabilit? aquilana della stessa, in presenza di un rapporto contrattuale fondano ovviamente? una responsabilit? contrattuale, ove esse abbiano impedito alla controparte di determinarsi liberamente nell?esercizio di un diritto contrattualmente previsto o,? pi? in generale, abbiano causato un danno.

Infatti a maggior ragione nei rapporti contrattuali lo status di imprenditore bancario, per l?affidamento che crea nella controparte impone al primo di comportarsi secondo le regole della trasparenza, della corretta gestione del credito e degli elementari canoni di diligenza, schiettezza e solidariet?.

Sennonch?, una volta ritenuto che la violazione del dovere di comportarsi? con correttezza e buona fede da parte della banca d? luogo a responsabilit? contrattuale della stessa, la conseguenza di ci? non ? , come pure a volte si ? sostenuto in tema di fideiussione in favore di una banca (Cass.1 luglio 1998, n. 6414, Cass.6 dicembre 1994, n. 10448; Cass. 28 luglio 1989, n.3362) e come sostiene anche il ricorrente, l?inefficacia del contratto che lega il soggetto alla banca, ma l?obbligo del risarcimento del danno a carico della banca ed a favore dell?altro contraente, secondo i principi? generali che regolano? la responsabilit? contrattuale.

Infatti non ha base normativa? sostenere che qualora una delle parti non si comporti secondo buona fede e correttezza nell?esecuzione? del contratto, il contratto stesso diventa inefficace.

E? invece, pacifico in dottrina che la violazione dell?obbligo di comportamento secondo buona fede di cui all?art.1375 c.c. d? luogo (solo) ad una responsabilit? contrattuale, ancorch? la fonte di tale obbligazione sia legale, e non all?inefficacia del contratto cui ? connessa?.(Cass.Civ. Sez.III, 15 marzo 1999 n. 2284 cit.)

Alla luce di tali principi di diritto, il Tribunale di Ferrara ha ritenuto che, nel caso di specie, la banca convenuta fosse incorsa in una serie di irregolarit? di portata tale da inficiare la stessa validit? dei contratti dei quali si discuteva.

In primis, la banca aveva omesso non solo di richiedere all?investitore notizie precise circa la sua esperienza e la situazione finanziaria, nonch? circa gli obiettivi che intendeva perseguire con il suo investimento, ma anche di fornire specifiche ed adeguate informazioni sulle obbligazioni poi acquistate dall?investitore medesimo.

Come ? facile intuire, i profili di responsabilit? dell? Istituto bancario fanno leva, fino a questo momento, su una condotta omissiva di quest?ultimo con la conseguenza, necessitata, per poter addivenire ad una tale formula di responsabilit? di individuare la fonte dell?obbligo giuridico da cui derivava la medesima condotta dovuta e non posta in essere. In merito, il Collegio Giudicante ha richiamato talune norme(in particolare, l?art.28 del Reg.Consob 11522/1988) alle quali in questa sede si rinvia.

Ha rilevato ancora il Tribunale come, nella specie, la banca interessata? avesse omesso anche di stipulare per iscritto con il cliente un contratto avente le caratteristiche ed il contenuto di cui agli artt.23, I comma, d,lgs n.58/98 e 30 reg.11522/98.

Da ultimo, si ? sottolineato? come la banca, eseguendo operazioni in contropartita diretta e fuori dai mercati regolamentati, avesse ottemperato alla necessit? di ottenere un espresso e preventivo assenso del cliente ex art.27 reg.Consob cit.

Corollario di questo argomentare dell?adito Collegio, nonch? dei principi giurisprudenziali richiamati e condivisi, e la pronuncia n.217/2005 in esame che rappresenta il primo, ed ancora l?unico, intervento della giustizia civile in un delicato settore come ? quello della tutela del credito in presenza? di gravissime crisi di uno dei maggiori gruppi industriali italiani.

Non pu? mancarsi peraltro di evidenziare ? giova ripeterlo ? che nella decisione in esame i profili di responsabilit? sono propri dell? Istituto di credito interessato ed in questa sede tale decisione appare rilevante perch? i titoli acquistati dall?investitore erano stati emessi proprio dal Gruppo Parmalat.

?

?(*)

Omesse le note di riferimento bibliografico, queste pagine trascrivono una parte della monografia AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI E TUTELA DEI CREDITORI , Giuffr? Editore, 2005,

Marraffa Roberto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento