Uno dei labirinti della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato: la revoca del beneficio.

Si stava esaminando la ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio dello Stato previsto dall?art. 112 del T.U. n.115/02 alla luce della sentenza Cassazione penale, sez. un., 14 luglio 2004, n. 36168, quando ? intervenuta la Legge 17 agosto 2005 n. 168 che in buona sostanza ha vanificato tutto il lavoro interpretativo finora svolto dalla giurisprudenza di legittimit? e di merito tra le quali, per la verit?, continuavano a permanere contrasti nonostante la pronuncia suddetta.

 

 

La sentenza in esame stabiliva infatti che ?in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione ad esso disposto a norma dell’art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ? impugnabile, anche nell’ipotesi in cui sia adottato illegittimamente d’ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione, poich? il citato testo unico, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie previste dalla previgente disciplina (ricorso al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto “ricorso”)?.

 

Vale premettere che Corte costituzionale, con ordinanza n. 144 del 1999, aveva considerato di natura giurisdizionale la funzione esercitata dal giudice in sede di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, funzione confermata successivamente dal legislatore che, con la legge n 134/2001 ha aggiunto alla legge n. 217/1990 i commi 9-bis e 9-ter che, rispettivamente ampliano il potere del giudice di respingere da subito l’istanza (?ove vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attivit? economiche, eventualmente svolte?), conferendogli la facolt?, prima ancora di pronunciarsi, di chiedere l’ausilio alla Guardia di Finanza per le verifiche necessarie.

 

 

Ebbene, l’art. 112 del T.U.115/2002 elenca quattro ipotesi in cui il magistrato, con decreto motivato, pu? revocare il beneficio concesso.
Specificamente, alla lett. d) dell’art. 112 si legge che la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 determina la revoca del provvedimento di ammissione solo qualora vi sia richiesta dell’ufficio finanziario competente, a differenza delle altre, elencate nel medesimo articolo alle lett. a), b), c).

 

 

La sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte sopra riportata aveva, quindi, negato la possibilit? per il giudice di revocare d?ufficio il beneficio concesso nella ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste.

 

 

Orbene il legislatore, dovendo convertire in legge il decreto n. 115/2005 concernente disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit? di settori? della pubblica amministrazione e con il quale, tra l?altro, aveva provveduto a rinviare di un altro anno l?entrata in vigore delle norme sulla difesa di ufficio in materia di affidamento e adozioni (v. Legge n.149/01 e successive proroghe nel settore famiglia e minori di questa rubrica) ha ritenuto di promulgare Legge 17 agosto 2005 n. 168 con la quale ha colto l?occasione di aggiungere un articolo 9bis? nel quale, dopo aver disposto alcune modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, in punto di contributo unificato, cos? statuisce in ordine alla revoca del beneficio che il magistrato dispone con decreto motivato:

 

 

?d)all?art. 112 comma I la lettera d) ? sostituita? dalla seguente: ?d) d?ufficio o su richiesta dell?ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt 76 e 92″;?..

 

 

?e)all?art. 113 il comma I ? sostituito dal seguente: 1. contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma I art. 112, l?interessato pu? proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell?art. 97?.

 

 

Mentre l?articolo 112, quindi, riconosce un potere di revoca di ufficio da parte del giudice, e non solo ?su richiesta dell?ufficio finanziario competente, l?art. 113 stabilisce che il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d) dell?articolo precedente pu? essere impugnato per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell?art. 97.

 

 

E? alquanto singolare che il legislatore abbia considerato soltanto la ipotesi della richiesta di revoca del decreto e non anche la pronuncia di ufficio (prevista appunto nel nuovo articolo 112) per ritenere il provvedimento impugnabile dinanzi la Cassazione e, quindi, nasce un problema di interpretazione del nuovo articolo 113 cit: sembrerebbe logico ritenere che quand?anche dovesse essere esclusa l?impugnazione per cassazione a seguito di revoca di ufficio, rimane aperta la possibilit? di impugnare il provvedimento dinanzi il capo dell?ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto conformemente alle ipotesi di reclamo dei provvedimenti previste dalla legge stessa..

 

 

Il testo della Legge 17 agosto 2005 n.168 che ha convertito con modificazioni il ?D.L. 30 giugno 2005 n.115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit? di settori? della pubblica amministrazione si trova nella rubrica biblioteca del sito www.anvag.it .

 

 

(Avv.Nicola Ianniello ? Comitato per la Legislazione e ricerca A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 01/06)?

 

 

Ianniello Nicola

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