L’autorizzazione ad acquisire copia dei conto correnti bancari non e’ impugnabile innanzi al giudice tributario.

Buscema Angelo 16/02/06

REGIME PROCESSUALE

L’ autorizzazione all?acquisizione dei dati bancari? ha natura endo-procedimentale e? ,pertanto, non ? impugnabile? autonomamente, ex articolo 19 del dlgs 546/92, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.Tale assunto ? stato statuito dalla? sentenza n. 246/01/05 14/12/2005 della CT Regionale di Roma sez. 1 .L?iter logico giuridico adottato dal decisum in parola? ha puntualizzato quanto segue :

v????? Le autorizzazioni all?accesso dei dati bancari ha natura di atto endoprocedimentale , essendo al pi? finalizzati ad una attivit? istruttoria che solo dopo l?esame delle risultanze dei documenti cos? acquisiti potr? eventualmente portare ad attivit? accertativi questa s? impugnabile davanti alle commissioni tributarie :

v????? N? di particolare pregio assume la circostanza che il ricorrente ritenga tali atti violativi di diritti della personalit? (riservatezza e quant?altro)per la tutela dei quali asserisce non vi sarebbe altro rimedio oltre quello che potrebbe dare il giudice tributario

v????? Tali diritti non attengono certo alla sfera tributaria ed ove effettivamente il ricorrente avesse modo di provare che l?attivit? della pt si sia svolta illecitamente e che di conseguenza ne sia derivata un danno alla sua sfera di diritti soggettivi il giudice da adire sarebbe l?autorit? giudiziaria ordinaria con una normale azione di danno

v????? Ove ritenesse che il potere della pt sia stato esercitato in difformit? del disposto normativo avrebbe pur sempre la tutela giurisdizionale del giudice penale al quale far constare l?eventuale abuso d?ufficio

v????? Non sussiste alcun vuoto riguardo la tutela altrimenti esperibile tale da giustificare l?attrazione nella giurisdizione del giudice tributario

v????? Deve essere confermato il difetto di giurisdizione in materia non essendovi nella specie alcun atto che possa essere portato all?esame delle CT .??

RIFLESSIONI

Nel procedimento tributario, sotto il profilo morfologico, si riscontrano atti endoprocedimentali?? ed atti operativi sull?effetto giuridico finale? .

L?autorizzazione de qua? interviene? nella cd. fase preparatoria mentre gli atti costitutivi(es. avviso di accertamento)si manifestano nella fase costitutiva .

L?atto de quo e?? privo di efficacia costitutiva poich?? ha solo la funzione di precostituire la situazione giuridica necessaria all?atto finale.

Esso non ? suscettibile di impugnazione autonoma? ma di impugnazione derivativa avente per oggetto l?atto conclusivo dell?iterprocedimentale.

Trattasi, in sostanza, di un atto prodromico che? pu?, pertanto, essere impugnato davanti alla CT competente solo congiuntamente all?atto finale rispetto al quale esplica una funzione? preparatoria o strumentale.

La illegittimit? dell?autorizzazione viene in rilievo nel momento dell?impugnazione dell?atto finale inficiato da invalidit? derivata.

Secondo il disposto dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ricorso pu? essere proposto esclusivamente contro gli atti ivi tassativamente elencati (ad esempio, l’avviso di accertamento del tributo; l’avviso di liquidazione del tributo; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento). L’articolo 19 del dlgs546/92 non ? una mera norma che concerne il procedimento ma piuttosto che definisce oggettivamente la giurisdizione e restringe o delimita la potenziale larghezza, generica ed onnicomprensiva, dell’articolo 2 dello stesso decreto.

Il criterio di delimitazione della giurisdizione delle CT riposa oltre che sul tributo di ogni genere e specie cui attiene la lite sulla tipologia di atto e non su criteri che attengono alla causa petendi o al petitum. La giurisdizione delle CT ? stabilita ratione materia e non gi? in funzione della posizione soggettiva che di volta involta pu? assumere il contribuente ovvero della quantit? di potere che il fisco pu? esercitare in ogni singolo caso(carenza in astratto o in concreto); in tema di giurisdizione tributaria ? perdente il criterio basato sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo

L?articolo 12, comma 2, della legge n. 448/2001 (cd. legge finanziaria 2002 )riformulando il testo dell?articolo 2 del dlgs 546/92, con effetto??? dal 1? gennaio 2002,? ha?? attribuito al Giudice tributario la giurisdizione generale? ed esclusiva?? relativa alle? controversie(principali) ed (incidentali) dei tributi d?ogni genere e specie,? fatta eccezione? di quelle riguardanti gli atti d?esecuzione forzata tributaria,?? di competenza del Giudice ordinario.La legge n. 248/2005, entrata in vigore il 3/12/2005 di conversione? del decreto legge n. 203/2005 ha precisato che spettano alla cognizione del giudice tributario le controversie sui tributi d?ogni genere e specie, comunque denominati, ossia in ragione della natura tributaria sostanziale della prestazione, e indipendentemente dal nomen iuris con cui essa ? qualificata.La? legge n .248/2005 ha ampliato, inoltre,? la giurisdizione tributaria anche alle controversie riguardanti il canone per l?occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, l?imposta o il canone comunale sulla pubblicit? e il diritto sulle pubbliche affissioni

Quanto alla individuazione degli atti impugnabili,prevale la tendenza a ritenere che la qualificazione dell?atto impugnato non debba avvenire in chiave logico-formale,bens? in chiave funzionale ,cio? sulla base della intrinseca finalit? perseguita dall?atto.

Per quanto riguarda l’autorizzazione , esclusa in ogni caso la immediata ricorribilit? davanti al giudice tributario, la tutela giurisdizionale ? assicurata nella misura in cui il ricorso pu? essere invece proposto avverso il successivo avviso di accertamento rispetto alla quale l’atto? in parola costituisce solo atto prodromico.

Neppure pu? giovare, al fine di ricomprendere tra gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie anche l’atto in parola la circostanza che lo stesso articolo 19, alla lettera i) del comma 1, preveda che il ricorso pu? essere proposto avverso "ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilit? davanti alle commissioni tributarie"

Tale previsione costituisce una norma di chiusura che, anzich? smentire, conferma pienamente i principi della tipicit? degli atti e della stretta legalit? dell’azione amministrativa, e tende a garantire la possibilit? di una tutela nelle ipotesi in cui ne dovesse sussistere la necessit? perch? una legge speciale o particolare consente l’emanazione di un atto non riconducibile alle categorie generali individuate dal citato articolo 19.

Il collegamento o connessione tra l?autorizzazione de qua e l?atto finale del procedimento? tributario ? sia di tipo meramente procedimentale o formale sia di tipo logico-giuridico o sostanziale; tra l?autorizzazione e??? l?atto finale del procedimento tributario ricorre sia un nesso occasionale rappresentato dal fatto che l?autorizzazione si inserisce in una sequenza di atti preordinati all?emanazione dell?atto finale sia una connessione intrinseca sostanziale consistente nel fatto che l?atto finale disciplina il rapporto tributario in modo logico, omogeneo e conseguenziale rispetto all?atto endoprocedimentale

La irregolarit? dell?atto di autorizzazione , connesso funzionalmente all?atto finale, pu? comportare l?illegittimit? derivata di? quest?ultimo.

In definitiva ,tra l?autorizzazione?? e l?atto finale esiste un rapporto di consequenzialit? idoneo a collegare i due atti in un quadro unitario procedurale: la vicenda dell?atto finale(es ? annullamento per autotutela) si ripercuote automaticamente? sull?autorizzazione

La Corte suprema ha statuito (cfr. ex pluribus, Cass. SS.UU. n. 8062/1990 e n. 11283/2003),? che tali atti sono sindacabili in via incidentale, con la conseguenza che il giudice competente a pronunciarsi sulla legittimit? dell’accertamento ha pure il potere di conoscere della legittimit? degli atti presupposti, quale l’autorizzazione; sicch? l’illegittimit? di questa rende illegittimo l’accertamento fondato su di un atto viziato e, in quanto tale, non utilizzabile come fonte legittima della pretesa tributaria.Peraltro , giova osservare che ?per un?? preciso orientamento del giudice di legittmit?(Cassazione, Sezione tributaria sentenza n. 4987 del 1? aprile 2003 )l?acquisizione illegittima di dati bancari, non intacca l?accertamento tributario di maggiori imposte, legittimando il cittadino all?esperimento di un?eventuale azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno

Il?? principio Costituzionale di effettivit? della tutela processuale pu? tollerare una giustizia processuale procastinata necessariamente all?emanazione dell?atto finale;? rispondente ai dettami della giustizia sostanziale rinviare la tutela processuale del contribuente al momento in cui si emetter? l?atto finale.

Il diritto alla difesa (art. 25 della Cost.)? pu? trovare una tutela processuale mediata?? e? quindi pu? essere procastinato o condizionato all?emanazione dell?atto finale del procedimento.

La mancata previsione della impugnabilit? di tale atto non si pone in contrasto con gli artt. 26, 97 e 113 della Costituzione, atteso che la non impugnabilit? deriva dalla sua natura di atto endoprocedimentale e la tutela giudiziaria ha modo di attuarsi in relazione all’atto terminale del procedimentoNel sistema della legge, anche l’atto d’autorizzazione, ritenuto viziato, ? sindacabile, ma lo ? in un momento diverso da quello relativo agli atti autonomamente impugnabili.

Buscema Angelo

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