Entrando subito nel vivo del dibattito, mi sembra opportuno focalizzare i vari problemi che scaturiscono dalla lettura della legge Cirielli.
Il primo: le modifiche relative all?ordinamento penitenziario che comportano un maggior rigore, sono di applicazione immediata ovvero devono sottostare all?applicazione dell?art. 2? c.p. ? Mi sento di condividere la tesi di chi ritiene che le stesse siano di immediata applicazione, sia per la costante giurisprudenza in materia di 4 bis O.P., sia perch? ? pur condividendo l?osservazione che le misure incidono direttamente sulla libert? personale ? non mi sembra che possa essere tutelato l??affidamento? del reo, al momento della commissione del reato, sulla possibilit? di accedere ad un beneficio penitenziario. In tal senso vedi relazione di Tamburini sulla distinzione tra sanzione e beneficio finalizzato al trattamento. Invero l?interesse di chi commette il reato nell?aspettativa di accedere a un beneficio penitenziario non appare meritevole di tutela da parte dell?ordinamento giuridico.? Inoltre, personalmente non credo che la situazione sia mutata dal? riferimento dell?art. 10 della legge all?art. 2 c.p., relativo, presumibilmente, agli aumenti di pena previsti dalla recidiva, secondo i principi generali della irretroattivit? della legge penale sostanziale.??
Ora, dopo aver assunto che le modifiche dell?ordinamento penitenziario, anche pi? sfavorevoli, sono di immediata applicazione, veniamo al secondo problema.
Quando il legislatore prevede delle limitazioni per i casi in cui sia stata ?applicata la recidiva 4^ comma?, tale disposizione si applica a chi ha commesso il reato dopo l?8.12.2005 o anche a chi lo ha commesso prima ?
Ritengo, senza dubbi , che ci si debba riferire a reati commessi dopo l?8.12.2005.
?Invero ?mi sembra ? siamo tutti d?accordo nel ritenere che nel rinvio alla recidiva 4^ comma ci si riferisca alla nuova formulazione, piuttosto che alla precedente, secondo i principi generali secondo i quali quando una disposizione normativa rinvia ad altra, contenuta nel medesimo testo, che modifica una precedente, si intende far riferimento alla nuova formulazione, in assenza di una diversa disposizione normativa.
Ora, il problema che emerge ? il seguente: ? necessario che sia stata applicata la recidiva 4^ comma (nuovo testo) da un giudice di merito, che ha valutato la sussistenza dei requisiti di legge, previa contestazione da parte del PM? (con la conseguenza ?inevitabile ? che la normativa valga solo per reati commessi dopo l??8.12.2005, ai sensi dell?art. 2 c.p.), ovvero basta che sussistano, in concreto, i requisiti per l?applicazione della recidiva (nuovo testo), pur in presenza di una contestazione e applicazione della recidiva 4^ comma pre-vigente ? A questo punto il problema si sdoppierebbe nel senso che i requisiti della nuova formulazione dovrebbero sussistere al momento del giudizio di cognizione ovvero della contestazione del PM ovvero del procedimento di sorveglianza ?
In ogni caso si finirebbe con l?applicare la nuova normativa ora per allora, ?fingendo? che sia stata applicata la recidiva nuovo testo, in un tempo diverso da quello dell?entrata in vigore della legge.
A questo punto non resta che chiarire: delle due l?una, o riteniamo che per tener conto della recidiva, questa debba essere applicata dal giudice di merito a seguito di contestazione da parte del PM (in tal caso ci si pu? riferire solo a reati commessi dopo l?8.12.2005) o riteniamo che il Tribunale di Sorveglianza debba/possa prendere atto, dalla lettura del certificato penale, della sussistenza di diverse sentenze di condanna per delitti, anche in assenza di una pronuncia del giudice e di un giudizio di cognizione sul punto.
A parte il fatto che la espressione letterale (?? stata applicata la recidiva 4^ comma?) non lascia spazio all?interprete, la giurisprudenza della Cassazione si ? gi? da tempo orientata ? in altri casi in cui la recidiva esplica effetti oltre la fase del giudizio (es. riabilitazioni), nel richiedere una esplicita contestazione e applicazione in sentenza.
Con questo mi sembra chiaro che l?unica possibile applicazione della normativa in esame sia per reati commessi dopo l?8.12.2005 e questo, sia per le determinazioni del Tribunale di Sorveglianza, in sede di valutazione dei presupposti di legge per la concessione dei benefici, sia per le determinazioni del PM, in ordine alla sospensione dell?esecuzione.?
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Trieste 23.1.2006
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