La pronunzia che segue attiene alla tardiva notifica di avviso di accertamento tributario per Irpef ed Ilor con conseguente decadenza del potere impositivo della amministrazione impositrice. I convenuti vengono prosciolti da ogni addebito per le motivazioni indicate. Viene evidenziato che la tardiva notifica di per s? non significa che l? importo dovuto se ritualmente e tempestivamente richiesto sarebbe stato corrisposto dal contribuente che, comunque, dispone degli ordinari rimedi impugnatori propri del processo tributario. Tuttavia, a prescindere dal caso sottoposto al vaglio del Collegio sardo, ? evidente che la tardiva notifica ( ovvero l? omessa notifica ) di avvisi di accertamento ? foriera di danno pubblico precludendo il recupero delle imposte alla P.A. fiscale.??
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
Presidente – Relatore: ************
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FATTO
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Con atto di citazione emesso il 16 aprile 1991 e notificato ai destinatari nelle date del 25 e del 15 novembre 1991, il Procuratore Generale della Corte dei conti per
??????????? A sostegno della pretesa l’attore deduce il seguente fatto segnalato dall’Intendenza di Finanza di Vercelli con nota n. 32254/84 del 7 novembre 1984.
Con nota n.
L’Ufficio II.DD. di Tempio Pausania, avvalendosi della facolt? prevista dall’art. 60 lett. a) del D.P.R. 29 novembre 1973 n. 600, con lettera raccomandata n. 3682 del 6 dicembre 1980, trasmetteva detto avviso al comune di Arzachena per la notificazione al destinatario (tale nota risulta assunta al protocollo del comune di Arzachena col n.
La notificazione fu eseguita soltanto il 7 gennaio 1981 e perci? oltre il termine di decadenza del 31 dicembre 1980 previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973, il quale testualmente recita ?gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ? stata presentata la dichiarazione?.
Avverso l’accertamento in questione il T. ricorreva alla competente Commissione Tributaria di 1? grado di Biella, la quale, con decisione n. 2836 del 17 novembre 1981, accoglieva il ricorso sulla base della dedotta nullit? per tardiva notificazione.
Detta decisione ? stata confermata sia dalla Commissione di 2? grado sia dalla Commissione Tributaria Centrale, con decisioni rispettivamente adottate in data 23 ottobre 1984 e 14 dicembre 1992, sulle impugnazioni in T. sedi proposte dall’amministrazione finanziaria, entrambi respinte in relazione al disposto dell’art. 43 succitato.
Il sig. *********** presentava successivamente dichiarazione integrativa al fine di beneficiare del condono fiscale ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, ma soltanto per gli anni dal 1975 al 1981, escludendo cio? l’anno cui si riferisce l’accertamento in questione; per i periodi predetti il rapporto d’imposta ? stato definito secondo le modalit? e con i versamenti integrativi previsti dai citati provvedimenti legislativi.
Nei fatti sopra descritti il Procuratore ******** ha ravvisato un’ipotesi di danno erariale costituito dal mancato introito delle somme dovute dal contribuente per debito d’imposta relativo ai due menzionati tributi, in relazione all’accertamento di maggiori redditi percepiti nel 1974, somme che l’Amministrazione ha complessivamente quantificato nell’importo di ? 6.370.000 derivante da maggiore IRPEF dovuta ? 1.500.690 e maggiore ILOR dovuta ? 560.811, oltre rispettive pene pecuniarie ed interessi di mora.
L’attore chiama in giudizio per rispondere del danno in parola il sindaco del tempo, **********, nonch? il Comandante dei Vigili Urbani, ***********.. ed i due vigili ******** e *****************, il secondo dei quali esegu? la notifica in questione. Nell’atto di citazione viene posta in luce la circostanza che all’epoca dei fatti non era stato ancora istituito nel comune di Arzachena l’ufficio notifiche e alle relative incombenze provvedevano i vigili urbani ?senza una specifica distribuzione delle pratiche?, n? risulta secondo quali criteri operassero, talch? la situazione di confusione e di scarsa efficienza che ne derivava ha certamente inciso sulla non tempestivit? dell’adempimento richiesto.
Le circostanze anzidette devono indurre – ad avviso del Procuratore generale – ad estendere la responsabilit? al sindaco e al comandante dei vigili urbani, nel comportamento dei quali ? da ravvisare, sotto il profilo della carenza di attivit? di organizzazione e vigilanza, il requisito della colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell’art. 261 del R.D. n. 3 marzo 1934 n. 383; mentre per quanto riguarda i due vigili l’attore rimette alla valutazione del giudice adito il giudizio sulla gravit? delle negligenze ad essi imputabili.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio col patrocinio dell’avv. ************ a mezzo di memorie depositate in data 8 febbraio 1992, con le quali, preliminarmente eccepiti il difetto di giurisdizione e la prescrizione dell’azione, si chiede che i convenuti siano dichiarati esenti da responsabilit? e siano assolti dalla domanda attrice, deducendo nel merito: a) che l’avviso di accertamento non recava alcuna indicazione di urgenza; b) che la richiesta di notificazione non ? stata fatta direttamente ai vigili urbani, ma era genericamente indirizzata al Sindaco; c) che la inesistenza presso il comune di Arzachena di uno specifico ufficio notifiche esime da responsabilit? cos? il Sindaco, in quanto la sua istituzione competeva al Consiglio, come il Comandante dei VV.UU., il quale non pu? considerarsi preposto ad un servizio inesistente, ed esime altres? il vigile B., l’unico all’epoca in servizio, oberato da una molteplicit? di incombenze; d) un avviso di accertamento di imposta non sempre presenta ?aspetti d’urgenza? n? l’urgenza pu? ritenersi necessariamente connessa alla natura dell’atto quando essa, come nella specie, non sia stata evidenziata dall’ufficio mittente; e) non ? certa la fondatezza del maggior debito d’imposta, in quanto l’accertamento di maggiori redditi era stato fatto su base induttiva, ossia su una presunta discordanza tra costi contabilizzati e costi determinati dall’ufficio, senza la previa dimostrazione della irregolare tenuta delle scritture contabili dell’impresa; f) il danno subito dall’erario dovrebbe comunque determinarsi in misura inferiore, in quanto verosimilmente il contribuente avrebbe chiesto il condono ottenendo la definizione per un’imposta notevolmente inferiore; g) al verificarsi del danno ha concorso il comportamento dell’amministrazione finanziaria che ha inviato l’avviso per la notifica poco prima della scadenza del termine e senza indicazione dell’urgenza.
La causa ? stata discussa all’udienza del 19 febbraio
Alla integrazione dell’istruttoria ? stato provveduto mediante l’acquisizione di atti e notizie presso il comune di Arzachena, l’Ufficio Distrettuale II.DD. di Cossato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il Procuratore regionale con istanza depositata il 7 aprile
All’udienza del 26 aprile
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DIRITTO
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Coerentemente con i principi enunciati nella precedente sentenza n. 274.EL-R/94 del 21 giugno 1994, nel risolvere le due questioni attinenti alla sussistenza della giurisdizione ed alla prescrizione dell’azione, in ordine alle quali sono state ritenute infondate le eccezioni al riguardo opposte dal difensore, va affermato che la fattispecie in esame ? regolata unicamente dalle norme che disciplinano la responsabilit? degli amministratori e dipendenti dello Stato.
Indipendentemente dunque da quanto stabilito dall’art. 58 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142 – oggi art. 93 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 – occorre far riferimento anzitutto all’art. 52 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, il quale prevede che ?i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari [?] che nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabile anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilit? generale dello Stato e da leggi speciali?.
La materia ? inoltre regolata dall’art. 82 del R.D.18 novembre 1923 n. 2440 e dagli art. 18 e seg. del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3; quest’ultimno stabilisce che ?l’impiegato delle amministrazioni dello Stato [?] ? tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio?.
Radicali modifiche sono state poi introdotte dal D.L. 15 novembre 1993 n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19 (in particolare l’art. 5) nonch? dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 nel testo sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Il comma 1 del citato art.
Ci? premesso relativamente al quadro normativo di riferimento, va osservato che non pu? esservi luogo a dubitare che la tardiva notificazione al contribuente dell’avviso di ?accertamento in rettifica? emesso dall’Ufficio II.DD. di Cossato, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.29 settembre 1973 n.
Sussiste dunque un’ipotesi di danno erariale corrispondente alle maggiori somme potenzialmente esigibili, in base a tale atto, per IRPEF e ILOR. Non pu? tuttavia il danno dirsi certo, almeno nel suo ammontare – come dedotto dalla difesa dei convenuti – in quanto il contribuente, qualora la notifica fosse stata tempestiva, avrebbe potuto adire gli organi del contenzioso tributario, cos? promuovendo un giudizio, il cui esito sarebbe potuto anche essere non conforme, in tutto o in parte, all’operato dell’amministrazione, in quanto nella motivazione dell’atto non ? indicato chiaramente sulla base di quali riscontri e verifiche sia stata rilevata la falsit? o inesattezza degli elementi dichiarati, ai sensi dell’art. 39 comma 1? o 2? dello stesso D.P.R. 600/1972.
Qualora poi il rapporto non fosse pervenuto a definizione, come ? ragionevole presumere, prima dell’entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982 n.
Occorrerebbe perci? formulare, relativamente all’elemento oggettivo della fattispecie (il danno), un’ipotesi di credito di imposta perduto che risultasse giuridicamente e logicamente coerente al possibile assetto che il rapporto avrebbe potuto conseguire attraverso i procedimenti, giustiziali e non, sopra accennati.
Il collegio ritiene peraltro che non sia necessario risolvere tale questione in quanto la causa pu? ottenere definitiva pronuncia sulla base delle valutazioni attinenti all’aspetto psicologico dei comportamenti dedotti dall’attore a fondamento della pretesa risarcitoria. Deve infatti questo giudice valutare, secondo quanto previsto dalla norma suindicata, se l’inadempienza imputata ai convenuti (ritardata notifica oltre il termine prescritto dalla norma succitata), si sia realizzata in circostanze T. da rivelare un atteggiamento di dolo o colpa grave. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.
Non ? stata rinvenuta presso il comune di Arzachena la nota con la quale fu trasmesso l’avviso di accertamento in questione, al fine di verificare, attraverso la sua originaria formulazione e le annotazioni successivamente apposte, quando fu spedito, quando vi pervenne, quali percorsi segu? attraverso i vari uffici interni all’ente prima di pervenire nelle mani dell’agente notificatore, se ed in che modo era stato evidenziato il termine di adempimento.
Pu? perci? aversi per certa soltanto la data in cui l’atto risulta assunto al protocollo del comune e cio? il 15 dicembre 1980. Dagli estratti del registro degli atti da notificare, trasmessi con la nota in data 13 gennaio
Dunque per quanto riguarda la prima fase (consegna ai vigili urbani) non si ? verificato un patologico ritardo causalmente imputabile ad alcuna persona. Relativamente alla concreta fase della notificazione, i tempi risultanti dalle date predette non rivelano certamente un’adeguata solerzia dell’ufficio investito dell’adempimento. Non pu? per? neanche parlarsi di comportamento coscientemente dilatorio n? di condotta ispirata a particolare negligenza o a particolare disprezzo degli obblighi specifici del servizio, n? di omissione protratta oltre ogni ragionevole limite temporale o protratta nonostante specifiche sollecitazioni e nonostante la previsione o l’agevole prevedibilit? delle conseguenze dannose per l’erario.
Si trattava di attivit? (la notificazione) per la quale non sono stabiliti in via generale termini per l’esecuzione, neanche con specifico riguardo agli avvisi di accertamento tributari, per i quali la particolare urgenza pu? sussistere soltanto nel singolo caso, in relazione cio? al tempo che nella situazione concreta l’amministrazione ha lasciato trascorrere dal momento del verificarsi del presupposto necessario per l’esercizio della potest? impositiva, tenuto conto della specifica disciplina di ciascun tributo. L’urgenza, che, secondo l’assunto di parte attrice, era inerente alla natura dell’atto, sussisteva invece, nel caso in esame, solo a cagione dell’imminente scadenza del tempo e dei termini assegnati dalla norma succitata (art. 43 D.P.R. 600/1972); ma per constatare tale situazione occorreva non soltanto verificare semplicemente la epigrafe dell’atto stesso, bens? avere contezza del suo contenuto e della normativa di settore.
Inoltre deve osservarsi che ? regola generale, derivante quantomeno da diffusa prassi, che quando, per la notificazione di un atto tramite l’apposito ufficio giudiziario o i messi comunali (come nella specie previsto dall’art. 60 del D.P.R. 600/1972), ricorrano ragioni di particolare urgenza, cos? che debba essere eseguita improrogabilmente entro un certo termine, l’urgenza ed il termine siano segnalati in modo evidente da chi l’adempimento richieda per conto proprio o dell’amministrazione che rappresenta e dei cui interessi abbia istituzionalmente la cura.
Ad una segnalazione siffatta non risulta che abbia provveduto l’Ufficio II.DD. di ******: l’avviso di accertamento non reca alcuna annotazione del genere n? esiste prova che l’adempimento sia stato sollecitato in alcun modo dall’Ufficio di Cossato dominus del procedimento e pi? di ogni altro tenuto a sapere che, dei cinque anni a disposizione per portarlo utilmente a compimento, mancava un solo mese, avendo e (dovendo avere) piena consapevolezza delle implicazioni e dei pregiudizi derivanti dal suo inutile decorso nonch? della possibilit? di disguidi anche soltanto a livello di servizio postale.
Deve inoltre osservarsi che, come evidenzia? lo stesso Procuratore nell’atto di citazione, non esisteva presso il comune di Arzachena un apposito ufficio notifiche e che alle relative incombenze provvedevano i vigili urbani. Assume l’attore che ci? aveva determinato uno stato di cronico disservizio imputabile al Sindaco ed al Comandante del corpo di polizia municipale, per difetto di iniziative organizzative e di vigilanza.
Sennonch? di tale generalizzata e grave disfunzione non viene data prova; anzi dal registro delle notificazioni, acquisito con la succitata ordinanza istruttoria, risultano effettivamente, per il periodo cui ci si riferisce, diversi casi di evasione della pratica dopo 20/30 giorni dalla ricezione, ma risulta anche che dopo il dicembre di quell’anno la situazione tende a normalizzarsi, senza che ? per quanto consta ?si siano verificati altri pregiudizievoli ritardi del genere.
Del resto non emerge dalle risultanze processuali a quando la asserita situazione di confusione risalisse e quindi a quanti ed a quali amministratori, funzionari e semplici agenti possa essa essere fondatamente imputata. Quel che si rileva dalle pi? recenti acquisizioni documentali ? che il posto vacante di messo comunale era stato messo a concorso e che esso, a seguito dell’espletamento del relativo procedimento, era stato coperto mediante la deliberazione n. 590 del 31 ottobre 1980, con la quale
Per quanto riguarda il sig. B., il vigile che esegu? la tardiva notifica, in disparte quanto anche nei suoi confronti vale delle considerazioni sopra esposte, non risulta neanche quando l’atto da notificare gli fu in realt? consegnato.
A carico del comandante P. pu? ravvisarsi una generica carenza di coordinamento, la cui possibile riprovazione deve ritenersi peraltro ampiamente attenuata in ragione sia di quanto in via generale gi? osservato, sia del fatto che il servizio notificazioni era in realt? aggiuntivo rispetto ai compiti specificamente pertinenti alla polizia urbana, sia infine del fatto che il particolare episodio si ? verificato nel periodo di fine anno caratterizzato da una concentrazione ed intensificazione delle attivit? d’istituto.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, non potendo nella fattispecie ravvisarsi comportamenti connotati da dolo o colpa grave, deve essere emessa pronuncia di assoluzione dalla domanda attrice.
Il contenuto assolutorio della sentenza esime da pronuncia sulle spese a carico della parte pubblica.
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PER QUESTI MOTIVI
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??????????? Nulla per le spese.
??????????? Cos? deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 26 aprile 2001.
??????????????????????? Depositata in Segreteria il 06/02/2004
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