In ipotesi di missioni all’ estero espressamente finalizzate ed effettuate ai fini della promozione socio-economica dell’ ente locale organizzatore, ricorre l’ esimente della insindacabilità delle scelte discrezionali non essendo ravvisabili profili di censura in ordine alle scelte della amministrazione che non siano irrazionali ed arbitrarie.
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONE LOMBARDIA
Presidente: G. Nicoletti – Relatore: V. Tenore
FATTO
Con atto di citazione depositato l’1.10.2004, la Procura Regionale Lombardia evocava innanzi a questa Sezione giurisdizionale i convenuti in epigrafe, esponendo quanto segue: a) che con una serie di delibere emesse dal giugno 1998 all’aprile 2002, puntualmente indicate alle pagg.2-8 della citazione e da intendersi in questa sede trascritte, la Giunta comunale di Meda aveva autorizzato numerose missioni all’estero (in Cina, Norvegia, Francia, Spagna, Russia ed India) di delegazioni dell’amministrazione comunale per promuovere incontri diplomatici,culturali, sociali e di sostegno all’artigianato e della piccola e media impresa medese; b) che dette iniziative erano state proposte dal Sindaco o dall’assessore agli esteri e alla politica economica in attuazione del programma elettorale che prevedeva dette iniziative culturali e commerciali internazionali; c) che per tali iniziative erano state dal Comune di Meda spesi circa 244.448,10 euro e che le cennate delibere di Giunta autorizzative erano state assunte senza la previa acquisizione sia di atti di indirizzo da parte del Consiglio comunale, come prescritto dall’art.9, co.1 e 2, lett.b) dello Statuto, sia di un previo atto di programmazione e, comunque, senza alcuna valutazione successiva dei risultati in concreto conseguiti; d) che tale spesa rappresentava un danno erariale addebitabile al Sindaco T., agli assessori D., A., T., S., T., C., L. che avevano votato le specifiche delibere autorizzative, ai funzionari A., M. (dirigente del servizio finanziario del Comune) e M. che avevano reso pareri tecnici favorevoli a tali delibere e ai segretari generali S., M. (vice segretario comunale dirigente dell’area attività amministrativa e aa.gg.) e C. che avevano assistito la Giunta o partecipato a delegazioni all’estero; e) che la (gravemente) colpevole illiceità comportamentale dei convenuti andava ricercata: e1) nella assunzione di non occasionali o saltuarie delibere espressive di politica internazionale, di commercio estero ed internazionalizzazione dei mercati, in contrasto con le competenze esclusive dello Stato, delle Regioni e di altri enti ad essi strumentali in materia di sviluppo economico della comunità amministrata, materia sottratta alla competenza comunale da varie norme (art.15, L.reg.20.3.1990 n.17; art.1, l.24.4.1990 n.100; art.2, L.25.3.1997 n.68; artt.1, 18, 19, 23, 41 e 48, d.lgs. 31.3.1998 n.112; art.2, L.reg.5.1.2000 n.1; dPR 31.3.1994) e dall’indirizzo della Consulta in materia (C.cost. 6/12.9.1995 n.425) e comunque oggetto di delibere comunali senza raccordo alcuno con i predetti enti sovraordinati, competenti in materia anche dopo la modifica apportata all’art.117 cost. dalla L.cost.18.10.2001 n.3 e l’entrata in vigore della L. 5.6.2003 n.131; e2) nella mancanza di un previo atto di programmazione o di indirizzo del Consiglio volto ad indicare gli obiettivi specifici delle iniziative predette; e3) nella mancanza di una valutazione successiva, a consuntivo, dei risultati in concreto conseguiti in relazione agli obiettivi posti e nell’assenza di documentati rapporti contrattuali intrapresi da aziende Medesi con imprese estere all’esito di detti incontri, segno inequivoco della mancanza di utilità delle iniziative deliberate dal Giunta; e4) nella scelta di Paesi molto lontani (Cina, India, Russia) con cui intrattenere relazioni; e5) nella non pertinenza tra la specifica professionalità degli amministratori e funzionari prescelti per gli incontri all’estero e gli specifici oggetti degli incontri; e6) nella presenza, nella documentazione acquisita, di numerose spese non giustificate o non conformi alle finalità delle missioni autorizzate (rimborso spese per mance, visite a musei, spese per uso di televisione in albergo, consumazioni al bar: v. missione a Mosca, delibera 406/2000); f) che, a seguito delle deduzioni presentate dai predetti amministratori e funzionari in riscontro all’invito notificato da essa Procura, era stata acclarata l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità con riferimento alle delibere di Giunta 19.6.1998 n.393 e 22.9.1998 n.520, con conseguente archiviazione della vertenza nei confronti degli amministratori C. e S. e dei funzionari A. e S. (estromessi dal presente giudizio) e con doverosa riduzione del danno contestato da 244.448,10 euro a 70.560,68 euro, da imputare ai residui convenuti secondo il differenziato apporto causale dato alle varie delibere e stabilito dalla Procura alle pagg.15 e 16 (e 27-29) della citazione attorea; g) che le deduzioni e audizioni personali dei restanti invitati non erano apparse idonee ad escludere l’ipotizzata corresponsabilità nel predetto danno.
Tutto ciò premesso, la Procura Regionale chiedeva la condanna dei convenuti in epigrafe al pagamento di 70.560,68 euro oltre accessori, da imputare pro quota secondo il differenziato apporto causale alle varie delibere stabilito alle pagg.15 e 16 (e 27-29) della citazione attorea.
Si costituivano M. G. e M., entrambi rappresentati e difesi dall’avv.Luigi Ferreri, evidenziando: a) la rispondenza delle delibere di Giunta censurate dalla attrice Procura ad una logica programmatica del Comune di Meda di valorizzazione delle aziende locali che si esplicava, sin dal 1991, anche attraverso le strutture associative di cui l’ente faceva parte, desumibile dal programma strategico e dagli indirizzi generali di governo presentati dal Consiglio nella seduta del 15.12.1992; b) la rispondenza di dette delibere allo strumento di programmazione rappresentato dai bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1998 al 2002, in cui compariva, dal 1998, un apposito capitolo 3580 afferente “iniziative di promozione all’estero della realtà commerciale locale”; c) la prosecuzione di tale indirizzo programmatico anche da parte della Giunta comunale (di diverso colore politico) succeduta a quella sub iudice; d) la non inerenza alle attribuzioni dei convenuti dirigenti M. e M. di compiti di verifica, nel merito, sulla efficacia delle iniziative degli amministratori comunali, essendo gli stessi preposti a rendere meri pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile sui deliberati ex artt.53 e 55, L. n.142 del 1990 e ex artt.49, co.1, d.lgs n.267 del 2000; e) il ritorno economico e di immagine per il Comune di Meda delle iniziative censurate dalla Procura; f) la pertinenza all’esclusivo ambito territoriale medese delle iniziative promozionali verso paesi economicamente emergenti deliberate dalla Giunta, che non andavano dunque ad impingere in prerogative statali o regionali, circostanza, tra l’altro, mai evidenziata, sotto il profilo dell’incompetenza comunale, da parte del pertinente Co.re.co.; g) la assenza di norme legislative, regolamentari o statutarie ostative alla partecipazione di un Comune a manifestazioni fieristiche o viaggi all’estero destinati ad accrescere l’immagine dell’ente locale e a promuovere i prodotti di imprese locali, ed, anzi, la presenza degli artt.1, co.2, e 4, L. 15.3.1997 n.59 attributivi, in capo ai Comuni, di funzioni e compiti di promozione dello sviluppo economico delle rispettive comunità nel rispetto del principio di sussidiarietà e localizzabilità nei rispettivi territori di detti compiti e di non travalicamento degli interventi in attività di rilievo nazionale; h) la conferma sia di tale attribuzione promozionale ai Comuni che del principio di sussidiarietà ad opera dell’art.1, co.4, d.lgs. 31.3.1998 n.112 e del sopravvenuto art.118, co.1 cost., modificato dalla L.cost.18.10.2001 n.3; i) l’assenza, in ogni caso, di colpa grave in capo ai convenuti, in considerazione della scarsa chiarezza del quadro normativo di riferimento circa il riparto delle competenze tra i Comuni e gli enti superiori; i) l’assenza di qualsiasi danno erariale, attesa la destinazione delle spese sostenute per attività promozionali utili alle imprese locali e pertanto non qualificabili come spese irrazionali ed inadeguate o contrarie ai fini istituzionali.
Alla luce di tali rilievi difensivi, il patrono dei cennati convenuti chiedeva, previa conferma della prescrizione dell’azione di responsabilità con riferimento alle delibere assunte sino al 22.6.1999, il rigetto della domanda attorea.
Si costituivano poi i convenuti T., D. S., A. S., T. O., T. M., L. R., C. R., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Zanetti, eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione di responsabilità con riferimento alle delibere assunte sino al 22.6.1999 (ergo anche nei confronti dei soggetti votanti la delibera 22.6.1999 n.348 contestata dalla Procura). Nel merito, la difesa dei predetti convenuti, premessa la non omogeneità dell’oggetto delle delibere contestate dalla istante Procura, rivendicava in primo luogo la piena competenza a deliberare degli amministratori comunali in relazione ad alcune delle delibere censurate dalla parte attrice che non riguardavano affatto missioni all’estero con finalità promozionali, ma ben altre materie e, segnatamente: a. incarichi di ricerche di mercato e progetti organizzati dalla Regione Lombardia, quale il progetto Recife che ha portato all’apertura dello sportello donna; b. invio di una delegazione comunale ad Oslo, unitamente a rapp.ti di altri 24 Comuni, per indagini relative all’interramento delle Ferrovie nord; c. missione del Sindaco di Meda in Spagna, unitamente a rappresentanti della Meda servizi spa per partecipare alla fiera della Tecma in materia di tecnologia ambientale, settore in cui era operante la predetta Meda servizi, il cui capitale era detenuto, per la maggioranza, dal Comune di Meda; d. viaggio ad Oslo del Sindaco e di 4 assessori, oggetto di delibera 3.3.2000 n.75, per scambi economico-culturali-tecnologici-sociali.
Con riferimento poi alle restanti delibere censurate dalla Procura, afferenti missioni all’estero con finalità promozionali, la difesa dei suddetti convenuti ribadiva la piena competenza della Giunta a deliberare sia in materia di missioni per allacciare rapporti commerciali e rappresentare la produzione locali, sia in materia di missioni per lo studio di soluzioni per realizzare opere pubbliche o di ecologia ambientale. In particolare, tale competenza comunale era legislativamente desumibile dall’art.13, co.1 del TU enti locali (e, prima della sua entrata in vigore, dall’art.9,L. n.142 del 1990) statuente l’attribuzione al Comune delle funzioni in materia di “sviluppo economico”, e non era esclusa da nessuna delle norme richiamate dalla Procura erariale (art.15, L.reg.20.3.1990 n.17; art.1, l.24.4.1990 n.100; art.2, L.25.3.1997 n.68; artt.1, 18, 19, 23, 41 e 48, d.lgs. 31.3.1998 n.112; dPR 31.3.1994), stante la testuale formulazione delle stesse e, in particolare, dell’art.1, co.4, d.lgs n.112/1988 e dell’art.1, co.3, lett.a) della l. n.59 del 1997, non precludenti interventi promozionali da parte dei Comuni di rilievo meramente locale (e non già nazionale) e non statuenti competenze statali o regionali esclusive. Né limiti erano desumibili dall’art.2, co.30, L.reg.5.1.2000 n.1, in quanto norma non statuente una “riserva” tassativa a favore della Regione della materia “interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione” .
In via gradata, la difesa dei convenuti eccepiva l’assenza di colpa grave nel comportamento dei convenuti, attesa la buona fede che aveva ispirato le censurate delibere, tutte tese alla valorizzazione della realtà locale medese e tutte regolarmente approvate dal consiglio comunale e dal Coreco. In via ulteriormente gradata, veniva richiamato il principio di insindacabilità delle scelte discrezionali effettuate dalla giunta comunale in attuazione di un ben preciso programma politico. Veniva altresì ricordata e documentata la proficuità degli interventi svolti all’estero, proseguiti anche da successiva amministrazione comunale e la mancata prova di un danno allo Stato o alla Regione, asseritamene competenti in materia secondo la prospettazione accusatoria della Procura erariale. Veniva infine rimarcata l’assenza di responsabilità del segretario generale dr.C., cui competeva la sola verifica della regolarità formale delle deliberazioni.
Si costituiva infine personalmente il convenuto M., evidenziando, a confutazione dell’ipotizzato danno di euro 181,80 ad esso addebitato, la piena legittimità della delibera GC 1.9.2000 n.343 con cui si disponeva, non già un’iniziativa promozionale-commerciale, ma l’adesione dell’Assessorato alle politiche femminili del Comune di Meda ad una delegazione della Regione Lombardia che, con riferimento al progetto Recife, prevedeva, con costi in capo alla Regione, una visita al centro CNIDFF di Parigi, al fine di qualificare il personale comunale inviato.
All’udienza del 10 marzo 2005, udita la relazione del magistrato designato prof.Vito Tenore, il Pubblico Ministero indicato in epigrafe ribadiva, con dovizia di argomenti, l’ipotesi accusatoria prospettata in citazione, mentre i difensori dei convenuti, avvocati Luigi Ferreri e Claudio Zanetti, sviluppavano la linea difensiva formulata nelle rispettive memorie di costituzione. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente ribadita, come rettamente evidenziato dalla Procura Regionale, che ha rinunciato alla relativa pretesa, l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità con riferimento alle delibere di Giunta 19.6.1998 n.393 e 22.9.1998 n.520, con conseguente corretta riduzione del danno contestato in questa sede da 244.448,10 euro a 70.560,68 euro. Va invece rigettata l’eccezione di prescrizione, formulata da tutti i convenuti (eccetto il M.) con riferimento all’azione erariale per il danno arrecato con l’adozione delle delibere assunte sino al 22.6.1999 (ergo con riferimento all’azione nei confronti dei soggetti votanti la delibera 22.6.1999 n.348 contestata dalla Procura): è agevole replicare, come evidenziato anche da parte attrice, che l’invito a dedurre risulta notificato, da ultimo, il 18.6.2004, dunque prima del decorso del quinquennio che avrebbe precluso il vaglio anche della predetta delibera 22.6.1999 n.348 (sulla univoca giurisprudenza circa l’idoneità interruttiva dell’invito a dedurre ove contenga, come nel caso di specie, una rituale costituzione in mora, cfr. ex pluribus C. conti, sez. riun., 20 dicembre 2000 n. 14/QM; C.conti, sez.riun., 20 marzo 2003 n.6/QM; id., sez.Calabria, 4 marzo 2003 n.191; id., sez.Lazio, 27 febbraio 2003 n.469; id., sez.Lazio, 3 gennaio 2003 n.26).
2. Alla luce di quanto preliminarmente chiarito al punto 1., l’oggetto del presente giudizio verte dunque su tutte le delibere censurate dalla attrice Procura, assunte dalla Giunta Comunale di Meda dal giugno 1998 all’aprile 2002, puntualmente indicate alle pagg.2-8 della citazione e da intendersi in questa sede trascritte.
Poiché nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile gli atti della pubblica amministrazione non vengono in rilievo come tali, ma come fatti giuridici idonei a modificare la realtà giuridica ed a produrre i conseguenti effetti giuridici, l’accertamento demandato a questa Corte non cade mai sulla legittimità-illegittimità di un atto, ma sulla liceità-illiceità del fatto giuridico che ha comportato una diminuzione patrimoniale per la p.a. (ex pluribus Corte Conti, sez. riun., 18 aprile 1996, n. 22): ne consegue che l’oggetto del presente giudizio si incentra sulla lesività per le casse erariali delle scelte comportamentali dei convenuti nella adozione di delibere di Giunta (o nella resa di pareri sulle stesse).
La basilare questione di diritto che accomuna i comportamenti alla base di tutte le cennate delibere, nonostante la eterogeneità del relativo oggetto ben rimarcata dai difensori dei convenuti, attiene alla sindacabilità o meno da parte di questa Corte, alla luce dell’art.1, co.1, l.14.1.1994 n.20 di scelte politico-gestionali di natura discrezionale della Giunta Comunale di Meda tradottesi in dette delibere.
Su tale rilevante problema afferente i limiti al sindacato giuscontabile su scelte discrezionali della p.a., come è noto, la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente pubblico, ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell’ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l’insindacabilità (art. 1, co.1, l. 14 gennaio 1994 n. 20), e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell’ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini (Cass., sez.un., 6.5.2003 n.6851; id.29.1.2001 n.33). Dette pronunce hanno dunque limpidamente chiarito che questa Corte, al fine di non travalicare competenze decisorie ex lege (v. art.1, co.1. l. n.20 cit.) attribuite alla pubblica amministrazione e, dunque, i limiti esterni della sua giurisdizione, deve limitarsi ad apprezzare, in astratto ed ex ante (ovvero al momento della scelta e non già in base ai risultati, positivi o negativi, ex post acclarati), la compatibilità della scelta discrezionale (nei casi di specie vagliati dalla Cassazione, iniziative promozionali ed autoreferenziali) con i fini istituzionali dell’ente territoriale, senza poterne valutare in concreto e in base ad una valutazione postuma la congruenza e razionalità, entrando nel merito delle scelte con le quali, in concreto, quel fine è stato perseguito.
In una successiva pronuncia, il giudice di legittimità ha poi precisato che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico, in quanto se da un lato, in base all’art. 1, co.1, l. n.20 del 1994, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro lato, l’art. 1, co.1, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di "economicità" e di "efficacia", che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97 cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell’azione amministrativa. Pertanto, la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obbiettivi conseguiti e i costi sostenuti (Cass., sez. un., 29 settembre 2003, n. 14488).
La stessa giurisprudenza di questa Corte ha posto un ragionevole limite al principio di insindacabilità delle scelte discrezionali ex lege stabilito, chiarendo che nel giudizio contabile sono valutabili dette scelte che, eccedendo i limiti della ragionevolezza, sconfinino nell’arbitrio e siano, perciò, viziate d’illegittimità per eccesso di potere, risultando così giudicabili in ragione della incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, raffrontandoli con parametri obbiettivi, valutabili "ex ante" e rilevabili anche dalla comune esperienza. (ex pluribus Corte Conti, sez. III, 17 marzo 2004, n. 192/A; id., sez. III, 21 gennaio 2004, n. 30/A; id.,sez. I, 1 aprile 2003, n. 115/A; id., sez. III, 7 gennaio 2003, n. 2/A).
La magistratura ha poi chiarito che va esclusa la insindacabilità delle scelte discrezionali laddove il comportamento contestato costituisca violazione di precise disposizioni di legge (Corte Conti, sez. III, 16 dicembre 2003, n. 569), o qualora si tratti addirittura di attività palesemente illecite (percezione di tangenti in occasione di gare pubbliche) non espressive di scelte discrezionali (Cass., sez.un., 22.12.2003 n.19661).
Tali principi giurisprudenziali sono ben compendiati (e in parte anticipati) nella accurata decisione 3 giugno 1996, n. 30/J delle Sezioni riunite di questa Corte, la quale, partendo dalla premessa che va riconosciuto al giudice contabile un potere sindacatorio delle scelte discrezionali dei pubblici operatori, per impedire effetti dirompenti e lesivi dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa dovendosi comunque evitare che il giudice, nello svolgimento delle proprie valutazioni, sostituisca le sue scelte a quelle operate dall’autorità amministrativa in sede di esercizio del potere discrezionale, poiché così facendo, egli cesserebbe di essere "operatore di giustizia" per divenire "amministratore", ha poi concluso affermando che nel sindacare le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, la valutazione del giudice contabile al fine di riscontrare comportamenti perseguibili, va svolta nei limiti ben circoscritti, dovendo essere compiuta con giudizio ex ante e con il parametro del limite della irragionevolezza in presenza del quale soltanto il comportamento psicologico del soggetto decidente può configurarsi come colpa, limitandosi, in ipotesi di discrezionalità piena e non tecnica, ad una valutazione sulla razionalità e congruità dei comportamenti, che va effettuata in relazione al momento in cui concretamente gli amministratori hanno operato ed alla esigenza concreta da perseguire.
3. Alla luce di tali condivisibili approdi ermeneutici del principio codificato nell’art.1, co.1, l.n.20 del 1994, che fanno da doverosa premessa sistematica al giudizio demandato a questa Sezione, occorre farsi carico delle specifiche censure alle scelte deliberative della Giunta comunale di Meda mosse dalla attrice Procura, per acclarare se queste ultime impingano o meno nella libera scelta discrezionale dell’organo deliberativo.
Occorre soggiungere, in fatto, che l’oggetto delle predette delibere ha prevalentemente, ma non esclusivamente, riguardato l’autorizzazione di numerose missioni all’estero (in Cina, Norvegia, Francia, Spagna, Russia ed India) con invio di delegazioni dell’amministrazione comunale per promuovere incontri diplomatici, culturali, sociali e di sostegno all’artigianato e della piccola e media impresa medese in attuazione del programma elettorale che prevedeva dette iniziative. Altre delibere, invece, non attenevano affatto a missioni all’estero con finalità promozionali, ma ad obiettivi di conoscenza e aggiornamento tecnico, riguardando segnatamente: a. incarichi di ricerche di mercato e progetti organizzati dalla Regione Lombardia, quale il progetto Recife che ha portato all’apertura dello sportello donna; b. invio di una delegazione comunale ad Oslo, unitamente a rapp.ti di altri 24 Comuni, per indagini relative all’interramento delle Ferrovie nord; c. missione del Sindaco di Meda in Spagna, unitamente a rappresentanti della Meda servizi spa per partecipare alla fiera della Tecma in materia di tecnologia ambientale, settore in cui era operante la predetta Meda servizi, il cui capitale era detenuto, per la maggioranza, dal Comune di Meda.
Ciò precisato, osserva il Collegio che, avendo il giudice di legittimità (v. Cass. n.33/2001 e id., n.6851/2003 cit.) chiarito che questa Corte deve limitarsi ad apprezzare, in astratto ed ex ante, la compatibilità della scelta discrezionale con i fini istituzionali dell’ente territoriale, senza poterne valutare in concreto e in base ad una valutazione postuma la congruenza e razionalità, entrando nel merito delle scelte con le quali, in concreto, quel fine è stato perseguito, non appaiono in questa sede vagliabili le censure della attrice Procura che desumono la irragionevolezza delle scelte discrezionali deliberative della Giunta dai risultati economici asseritamene non ottenuti da tali iniziative “promozionali” (parte attrice censura la mancanza di una valutazione successiva, a consuntivo, dei risultati in concreto conseguiti in relazione agli obiettivi posti e l’assenza di documentati rapporti contrattuali intrapresi da aziende Medesi con imprese estere all’esito di detti incontri, segno inequivoco della mancanza di utilità delle iniziative deliberate dal Giunta): a prescindere dalla mancata dimostrazione di tale affermazione (tra l’altro smentita dalla documentazione prodotta da taluni convenuti atta a dimostrare l’apprezzamento delle iniziative stesse: v. doc.ti 21-28 depositati dall’avv.Zanetti per T. e altri e doc.ti 34-40 depositati dall’avv.Ferreri per M. e M.), la stessa si traduce in una inammissibile valutazione in concreto ed ex post di scelte che, al momento della loro adozione, erano ragionevolmente ed ex ante destinate ad un arricchimento del territorio medese e alla crescita professionale dei soggetti prescelti per le missioni e non potevano lasciar presagire un (comunque indimostrato) mancato ritorno economico per le imprese medesi, soprattutto in considerazione dei territori prescelti per le predette iniziative promozionali, costituiti da paesi emergenti, come tali interessati a prodotti ed aziende medesi a prescindere dalla distanza fisica con il cennato Comune, circostanza assolutamente irrilevante, nonostante i rilevi critici sviluppati in ricorso e nella pubblica udienza di discussione sul punto della attrice Procura, in un mercato ormai globale di beni e servizi, in cui vanno prescelti mercati emergenti (quali sono notoriamente Cina, Russia ed India) per valorizzare i propri prodotti.
4. Ben vagliabili sono, invece, le ulteriori censure della attrice Procura che attengono alla predetta astratta compatibilità della scelta deliberativa effettuata con le funzioni istituzionali dell’ente comunale: ben cosciente del ricordato indirizzo giurisprudenziale, di legittimità e di merito, favorevole alla sindacabilità delle scelte discrezionali di amministratori e dipendenti qualora le stesse siano ex ante affette da eccesso di potere (per irragionevolezza palese), o si pongano in contrasto con precise disposizioni di legge, l’istante Procura contesta la liceità comportamentale dei componenti della Giunta e dei funzionari amministrativi che concorsero alle censurate delibere in quanto assunte in contrasto con norme di legge che riserverebbero ad organi territoriali superiore (Stato e Regioni) la competenza in materia. Secondo l’ipotesi accusatoria, le delibere sarebbero illegittime e foriere di danno erariale in quanto espressive di politica internazionale, di commercio estero ed internazionalizzazione dei mercati, in contrasto con le competenze esclusive dello Stato, delle Regioni e di altri enti ad essi strumentali in materia di sviluppo economico della comunità amministrata, materia sottratta alla competenza comunale da varie norme (art.15, L.reg. Lombardia 20.3.1990 n.17; art.1, l.24.4.1990 n.100; art.2, L.25.3.1997 n.68; artt.1, 18, 19, 23, 41 e 48, d.lgs. 31.3.1998 n.112; art.2, L.reg.5.1.2000 n.1; dPR 31.3.1994) e dall’indirizzo della Consulta in materia (C.cost. 6/12.9.1995 n.425) e comunque oggetto di delibere comunali senza raccordo alcuno con i predetti enti sovraordinati, competenti in materia anche dopo la modifica apportata all’art.117 cost. dalla L.cost.18.10.2001 n.3 e l’entrata in vigore della L. 5.6.2003 n.131. In sostanza, attraverso un parametro “provvedimentale” (l’incompetenza e/o violazione di legge, non vagliabile in sede giuscontabile in quanto tale, atteso l’oggetto “comportamentale” e non “provvedimentale” del giudizio innanzi a questa Corte, ma rilevante solo come indice sintomatico di illiceità di azioni o omissioni), la Procura censura una scelta discrezionale tradottasi in un esborso di denaro pubblico irragionevole in quanto contra legem.
La Procura ravvisa poi un ulteriore profilo di irragionevolezza nella mancanza di un previo atto di programmazione o di indirizzo del Consiglio volto ad indicare gli obiettivi specifici delle iniziative predette deliberate dal Giunta.
5. La pur accurata prospettazione attorea non appare tuttavia fondata per i motivi infraprecisati.
Ai fini di una corretta soluzione della delicata questione tecnico-giuridica sottoposta all’adita Sezione, afferente la sussistenza di limiti legislativi alle competenze Comunali (e alle relative scelte discrezionali) nelle materie oggetto delle delibere di cui è causa, occorre premettere che il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali si ispira alla progressiva valorizzazione del “federalismo amministrativo” (inteso come devoluzione agli enti locali – articolazioni autonome della Repubblica al pari dello Stato, seppur non sovrane – delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi localizzabili e alla promozione dello sviluppo delle relative comunità) e del c.d. principio di sussidiarietà, già previsto dalla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15.10.1985 e ratificata in Italia con la L. 30.12.1989 n.439, e poi disciplinato dall’art.4 della L.15.3.1997 n.59, dall’art.2, L. 8.6.1990 n.142 (oggi art.3, co.5, TU 18.8.2000 n.267) ed infine recepito dalla nuova formulazione costituzionale dell’art.118 novellato dalla L.cost.18.10.2001 n.3.
In particolare l’art.9, della l. n.142 (poi trasfuso nell’art.13, TU n.267 del 2000) chiarisce che “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.
In base a tale principio-cardine, le funzioni amministrative devono essere dislocate al livello di governo più prossimo agli amministrati, ossia al livello di governo capace, per le sue dimensioni, di gestire proficuamente le funzioni ed i compiti trasferiti. In altre parole, l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni “che riguardano la popolazione e il territorio” deve avvenire in favore dell’ente o della comunità di base, cioè del Comune, in conformità al suo carattere di ente a fini generali, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Coerente corrolario di tale criterio di sussidiarietà è quello, anch’esso desumibile dal predetto quadro normativo generale di riferimento, di “territorialità”: l’adeguatezza degli ambiti territoriali di riferimento favorisce l’efficace svolgimento delle funzioni amministrative.
Se questi erano (prima della riforma del titolo V) e sono a tutt’oggi i principi-base che sorreggono le attribuzioni amministrative nel nostro ordinamento, ad avviso del Collegio da una serena lettura del quadro normativo richiamato dalla Procura a sostegno della asserita incompetenza del Comune di Meda nell’assumere delibere su materie riservate a superiori enti locali, non appare desumibile alcuno sconfinamento dalle attribuzioni operate dal legislatore agli organi comunali dalla normativa all’epoca vigente, ove si consideri la ricaduta prettamente locale delle iniziative promozionali (e non solo, v.infra) deliberate.
La normativa richiamata dalla Procura, difatti, non vieta ai Comuni iniziative promozionali delle imprese e dei prodotti locali: gli art.15 e 17, l. reg.Lombardia n.17 del 1990 regola i rapporti (eventuali e non obbligatori ed esclusivi) tra Regione e istituto con il commercio estero per manifestazioni fieristiche, espositive, promozionali e commerciali, che non escludono, né testualmente né sistematicamente (v. il cennato principio di sussidiarietà), competenze Comunali di portata locale; parimenti alcuna preclusione alle prerogative Comunali nel campo “promozionale” del territorio appare desumibile dalla L.24.4.1990 n.100, che si limita a “promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata "Società italiana per le imprese miste all’estero – SIMEST S.p.a.", con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all’estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonchè la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all’estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche”; né i limiti di competenza prospettati dalla Procura appaiono fissati dall’art.2 della L.25.3.1997 n.68, che, nel regolare i compiti dell’ICE (l’ente “fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia. 2. Nello svolgimento delle sue funzioni l’ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonché i servizi personalizzati e specializzati”), non preclude ai Comuni similari interventi promozionali locali.
Circa poi le numerose norme (artt.1, 18, 19, 23, 41 e 48) del d.lgs. 31.3.1998 n.112 che sancirebbero una competenza esclusiva statale (v. in particolare l’art.18) o regionale (v. in particolare l’art.48) nelle materie oggetto delle predette delibere, osserva il Collegio che tale decreto legislativo è attuativo della L.15.3.1997 n.59 che ha attribuito ai Comuni funzioni e compiti relativi alla cura di interessi e alla promozione dello sviluppo economico della comunità localizzabili nel proprio territorio (v. in particolare l’art.1, co.2 e 3, secondo cui “Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell’osservanza del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) , della presente legge, anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all’estero di rilievo nazionale….”.
Tale attribuzione agli enti locali (ergo anche ai Comuni) di compiti di promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché di tutte le funzioni e compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, con esclusione delle sole iniziative di rilievo nazionale (nel caso di specie inconfigurabili), risulta confermata dal successivo d.lgs 31.3.1998 n.112 che ha disciplinato, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali, prevedendo, all’art.1, co.4, che “In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”, quali quelle del predetto previgente art.1, co.2, L. n.59 del 1997, attributivo ai Comuni di compiti di sviluppo economico del proprio territorio.
Che le iniziative deliberate dalla Giunta medese avessero portata esclusivamente locale e non già nazionale-diplomatica, come ipotizzato dalla Procura, è desumibile non solo dall’oggetto delle iniziative (prodotti, aziende e problematiche locali e non regionali o nazionali), ma anche dalla natura dei soggetti referenti esterni del Comune di Meda in dette iniziative: Comuni esteri e non Nazioni. Non appare dunque desumibile dagli atti di causa l’espletamento di “politica internazionale, commercio estero ed internazionalizzazione dei mercati” cui fa riferimento l’attrice parte pubblica. Né rilevanza alcuna assume l’avvenuta nomina, cui fa riferimento la Procura a sostegno della valenza “diplomatica” delle iniziative comunali, di un “assessore agli esteri e alla politica economica” con delega “…a relazioni diplomatiche con consolati…, protocolli commerciali e socio culturali”: a prescindere dalla pomposa e sovradimensionata terminologia autoreferenziale utilizzata dal Comune di Meda, non è tale nomen assessorile a dover essere in questa vagliato, ma la concreta attività (esclusivamente locale, v. sopra) oggetto delle delibere censurate dalla parte pubblica, la cui portata, locale o nazionale, non è certo determinata o influenzata dall’esistenza di un assessorato dal pretenzioso segno identificativo.
In assenza, dunque, di dati normativi ostativi alle delibere asseritamente affette da incompetenza secondo l’istante Procura, sia la scelta della Giunta di Meda di intraprendere iniziative promozionali delle imprese e dei prodotti del locale territorio, sia la scelta, effettuata in altre delibere oggetto di causa, di perseguire obiettivi di conoscenza e aggiornamento tecnico (a. incarichi di ricerche di mercato e progetti organizzati dalla Regione Lombardia, quale il progetto Recife che ha portato all’apertura dello sportello donna; b. invio di una delegazione comunale ad Oslo, unitamente a rapp.ti di altri 24 Comuni, per indagini relative all’interramento delle Ferrovie nord; c. missione del Sindaco di Meda in Spagna, unitamente a rappresentanti della Meda servizi spa per partecipare alla fiera della Tecma in materia di tecnologia ambientale, settore in cui era operante la predetta Meda servizi, il cui capitale era detenuto, per la maggioranza, dal Comune di Meda) esprimono scelte discrezionali né palesemente irragionevoli, né contra legem.
In ogni caso, ove si volessero desumere, in sintonia con l’ipotesi accusatoria della attrice Procura, argomenti normativi ostativi all’attribuzione ad organi comunali di tali compiti promozionali, ancorché localizzabili territorialmente, dall’art.48, d.lgs. n.112 del 1998 (secondo cui “I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l’altro, le funzioni relative: a) all’organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda; (omissis); c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane”) o dall’art.2, co.4, lett.l, della L.reg.Lombardia 5 gennaio 2000 n.5 (secondo cui “La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti: omissis l) le iniziative per l’organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l’incremento delle esportazioni del prodotto artigiano), o ancora dall’art.1, del dPR 31.3.1994 (secondo cui “Sono considerate attività promozionali, agli effetti del presente decreto, quelle che sono svolte all’estero dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle competenze proprie e delegate, e che sono intese a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale“), la complessa interpretazione di tali dati normativi, che sembrerebbero far riferimento ad iniziative di portata e rilievo regionale (ergo sovracomunale) e, soprattutto, il loro difficile coordinamento con i soprarichiamati art.1, co.2, L. n.59 del 1997 e 1, co.4, d.lgs. n.112 del 1998, che fanno invece inequivoco riferimento ad iniziative di portata comunale, renderebbero pienamente giustificabile, come evidenziato dalla difesa dei convenuti, l’errore interpretativo commesso dalla Giunta di Meda, ritenutasi in buona fede competente nell’assumere le predette delibere sulla scorta di un quadro normativo incerto, in assenza, dunque, di colpa grave.
In estrema sintesi, l’assunzione in buona fede di una o più delibere espressive di scelte discrezionali non palesemente irragionevoli (per i fini di valorizzazione delle imprese e dei prodotti del territorio comunale, teleologicamente e allocativamente compatibili con i compiti dell’ente locale di base) di una Giunta comunale in una situazione di palese incertezza normativa, non appare in questa sede censurabile, anche alla luce delle finalità non egoistiche, inutili o stravaganti degli amministratori votanti (e dei funzionari che resero parere favorevole), mossi dal palese intento di dare impulso allo sviluppo economico-sociale del territorio di Meda e, soprattutto, ad uno specifico settore, quello dell’export dei mobili, di notoria rilevanza per l’economia italiana, in quanto il 45% del fatturato dei mobilifici italiani trae origine da vendite in Paesi esteri (fonti www.ice.gov.it). Tale impulso locale alla conoscenza delle imprese Medesi è dunque in coerente sintonia con le linee guida fornite dal Ministero delle attività Produttive e con quelle dell’Ice (istituto per il commercio estero) in materia di commercio con Paesi esteri (v. le linee guida rinvenibili nei siti dei predetti enti centrali) e non rappresenta una arbitraria e stravagante iniziativa autonomistica degli amministratori Medesi.
A ciò aggiungasi, a conferma della natura non irragionevole delle iniziative deliberate e, dunque, della buona fede dei convenuti amministratori e funzionari, che le censurate delibere di Giunta furono assunte sulla scorta del programma strategico e degli indirizzi generali di governo presentati dal Consiglio nella seduta del 15.12.1992 e le relative spese erano presenti nello strumento di programmazione rappresentato dai bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1998 al 2002, in cui compariva, dal 1998, un apposito capitolo 3580 afferente “iniziative di promozione all’estero della realtà commerciale locale” e godevano di una idonea copertura di bilancio circostanza, quest’ultima, che evidenzia la piena compatibilità della spesa stessa con la situazione finanziaria dell’ente locale (anche ove si consideri, come evidenziato dalla difesa dei convenuti, la ragionevole ed adeguata incidenza, pro-quota, di tali spese nell’economia delle uscite del bilancio comunale).
L’approdo cui perviene la Sezione trova conforto in numerose decisioni di questa Corte che hanno affermato che non costituisce danno la spesa affrontata da un ente locale per la partecipazione a una manifestazione internazionale di tipo fieristico, finalizzata alla promozione di prodotti di imprese operanti nel proprio territorio, purché non vengano violati in maniera manifesta i principi di economicità e ragionevolezza che devono ispirare l’azione di tutti i soggetti pubblici (ex pluribus C.Conti reg. Sardegna, sez. giurisd., 27 agosto 1997, n. 888).
6. Ciò chiarito sulla generale ipotesi accusatoria della istante Procura, va tuttavia precisato, nel rispetto del basilare principio del “chiesto-pronunciato” (corrispondenza tra causa pretendi-petitum della citazione attorea e delibazione-statuizione della Sezione Giurisdizionale), che il giudicante deve altresì farsi carico di valutare se, a fronte della legittimità di base delle specifiche delibere di Giunta volti ad autorizzare missioni e iniziative all’estero, possano individuarsi occasionali e specifici comportamenti esecutivi che, travalicando la legittimità di fondo delle delibere autorizzative della missione, possano configurare un danno per l’erario.
Lo scrutinio di tali ipotetici, illegittimi e dannosi comportamenti esecutivi va limitato alle sole testuali censure, formulate in verità modo eccessivamente sintetico in citazione (e poi genericamente richiamate in sede di discussione) della istante Procura e configuranti il predetto limite al sindacato della Sezione, che non può farsi carico di una officiosa istruttoria ultra petita o volta a sopperire alle generiche doglianze della attrice. Difatti, occorre ribadire che il processo amministrativo-contabile, in materia di prova, è tradizionalmente caratterizzato, come il processo civile, dal principio dispositivo, e non già da un “sistema dispositivo con metodo acquisitivo” che regola il distinto giudizio innanzi al TAR-CdS, fondato cioè, sul principio non dell’onere della prova, ma dell’onere del principio di prova. E’ insufficiente, cioè, in sede giuscontabile che la ricorrente parte pubblica prospetti al giudice una ricostruzione compiuta e coerente della sua pretesa, sostenendola solo con elementi probatori frammentari, seppure di seria e obiettiva consistenza.
Tale criterio trova peraltro il suo fondamento nell’ordinaria disponibilità per la parte pubblica del materiale probatorio su cui fondare la propria domanda: sicchè il principio generale dell’onere della prova ricavabile dagli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., opera sempre senza condizioni anche nel processo amministrativo-contabile in tutti i casi, come quello di specie, nei quali siano nella piena disponibilità della parte pubblica gli elementi di prova atti a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale azionata.
In mancanza, il giudice non ha il potere-dovere di surrogarsi all’inerzia della parte onerata.
Limitando, dunque, il vaglio giurisdizionale a tali tassative doglianze formalizzate dalla attrice Procura, e che attengono alle infraprecisate delibere, la Sezione osserva quanto segue:
a) a fronte delladelibera GC 22.6.1999 n.348 che autorizza 3 consiglieri a recarsi in Cina per la fiera Decorhome from Italy 99, risultano in realtà inviate 4 persone e per un arco temporale superiore di circa 8 gg rispetto al periodo della fiera. Tuttavia, osserva la Sezione, come rilevato dalla stessa Procura, che la spesa del quarto soggetto (non indicata né quantificata dalla Procura come suo onere) ha riguardato un interprete, soggetto necessario ai fini del buon esito della missione. La durata poi “in eccesso” rispetto al periodo fieristiconon appare incongrua, non potendosi ipotizzare un viaggio tarato sul solo momento espositivo svincolato da successivi momenti di confronto con operatori e amministratori locali, per discutere di protocolli d’intesa commerciali e culturali espressivi di scelte discrezionali insindacabili da parte di questa Corte;
b) spese sostenute dall’assessore A. per pulman, autobus ($167), mance ($ 53), TV in albergo e al bar per la missione in Russia deliberata dalla Giunta il 24.10.2000 n.406. Osserva il collegio che le spese per mezzi di trasporto, bar e TV, in assenza di prova sul punto circa un loro utilizzo non istituzionale e in considerazione del loro importo non inadeguato, non appaiono illegittime, mentre le modeste spese per mance, espressive di prassi ormai consolidate e socialmente accettate, potranno essere recuperate in via amministrativa dal Comune ove ritenute non pertinenti;
c) spese per “mancata restituzione dei residui degli anticipi cassa da parte di taluni amministratori” menzionati dalla Procura in occasione della pubblica udienza del 10.3.2005. Osserva il Collegio che, con riferimento a tale spesa, non è stata fatto riferimento alcuno alla relativa missione e delibera autorizzativa in sede di discussione orale e, soprattutto, non vi è traccia alcuna della specifica doglianza in citazione. Ne consegue la non sindacabilità della stessa da parte della Sezione in assenza di domanda sul punto in citazione;
d) delibera n.252 del 2000 autorizzativa del Sindaco a partecipare alla fiera delle tecnologie ambientali di Madrid, asseritamene ingiustificata, secondo la Procura, per non aver prescelto funzionari tecnici in luogo di un politico. E’ agevole replicare, ad avviso della Sezione, che le finalità promozionali e di scambio di conoscenze in sede fieristica non sono prerogativa di organi tecnici (cui è demandata la fase esecutiva di iniziative che vanno previamente concordate sul piano politico), e ben possono essere espletate da un Sindaco di un Comune non eccessivamente esteso, come tale verosimile buon conoscitore dell’economia Medese e delle relative esigenze, affiancato dai rapp.ti della Meda servizi spa (società partecipata maggioritariamente dal Comune di Meda), esperti in materia di tecnologia ambientale;
e) delibera 343/2000 relativa alla missione a Parigi nell’ambito del progetto Recife, autorizzante la indebita partecipazione di 2 impiegati dell’ufficio politiche femminili in aggiunta all’assessore T..
Anche in ordine a tale doglianza attorea il Collegio conferma la piena legittimità della delibera GC 1.9.2000 n.343 con cui si disponeva, non già un’iniziativa promozionale-commerciale, ma l’adesione dell’Assessorato alle politiche femminili del Comune di Meda ad una delegazione della Regione Lombardia che, con riferimento al progetto Recife, prevedeva, con costi in capo alla Regione, una visita al centro CNIDFF di Parigi, al fine di qualificare il personale comunale inviato. L’invio di unità impiegatizie in aggiunta a quella politica aveva dunque come obiettivo quello di qualificazione e formazione del personale in relazione ad un progetto in materie di politiche femminili, poi realizzato, e che ha portato all’apertura dello sportello donna.
7. Alla luce dei rilievi svolti la domanda va conclusivamente respinta con compensazione delle spese di lite in considerazione della complessità della questione e della incertezza del quadro normativo di riferimento .
P.Q.M.
La sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda nei confronti di tutti i convenuti. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10.3.2005.
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