Le forme extragiudiziali di composizione delle controversie. L’arbitrato e la conciliazione camerale.

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L’attuale sistema della nostra giustizia civile sconta, come noto, le lungaggini e le inefficienze di uno strumento concepito quando la struttura dell’economia italiana contava soltanto un modesto numero di operatori. Viviamo, infatti, un particolare momento storico caratterizzato, da una parte, da una profonda frustrazione dell’esigenza di giustizia e, dall’altra, dalla forte penalizzazione del corretto funzionamento del mercato, dello sviluppo di una concorrenza basata sulla qualità dei prodotti e dei servizi e sulla buona fede dei consumatori contro potenziali irregolarità.
In un simile scenario, appare di estremo interesse richiamare l’attenzione dei lettori sulla legge n. 580 del 1993 con la quale è stato attribuito alle “Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” un peculiare ruolo nell’azione diretta – attraverso la creazione su tutto il territorio nazionale di istituti per la risoluzione alternativa delle controversie – al soddisfacimento di detta esigenza. È noto, infatti, che fin dalla loro costituzione, le Camere di Commercio sono state le sedi naturali per la composizione delle liti fra gli operatori economici e, quindi, tra le loro funzioni vi è sempre stata quella di promuovere la costituzione e di regolare il funzionamento di particolari strumenti per la risoluzione di ogni tipologia di controversia.
La legge di riordinamento n. 580 citata ha ribadito l’affidamento di questo compito alle Camere di Commercio, prevedendo che esse, singolarmente o in forma associata, possano promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.
 
1. L’Arbitrato. La camera arbitrale e la procedura.
Occorre preliminarmente evidenziare che tale strumento fornisce soluzioni puntuali ed elaborate su misura alle singole controversie, sfociando in un provvedimento che, in base ad una semplice registrazione presso il Tribunale, assume la stessa efficacia di una sentenza del giudice. 
Tramite questo istituto è possibile affidare ad un terzo (le Camere arbitrali, che sono gli organismi appositi istituiti per lo svolgimento dell’attività arbitrale), al posto del giudice, la decisione della controversia insorta tra imprenditori o tra imprenditori e consumatori. Nel caso di arbitrato presso le Camere di Commercio si parla di arbitrato amministrato, con il quale le parti, nella gestione della procedura relativa, si obbligano a rispettare i regolamenti dell’ente camerale.
Esso costituisce, in sostanza, una ulteriore possibilità offerta ad aziende e cittadini, qualora fosse fallita o non tentata la procedura di Conciliazione (di cui si dirà tra poco), di comporre le controversie in modo rapido ed efficace.
La legittimazione giuridica di tale istituto trova fondamento nel Codice di procedura civile (artt. 806-840), il quale prevede che le parti possano far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte.
In altri termini il deferimento della lite alla competenza arbitrale deve essere stabilito dalle parti, le quali vi possono provvedere preventivamente, con una clausola compromissoria contenuta nel contratto che stipulano.
In mancanza di detta clausola compromissoria, una volta insorta la controversia, le parti possono far ricorso alla procedura arbitrale mediante il cosiddetto compromesso, il quale deve essere fatto per iscritto e indicare l’oggetto della controversia, a pena di nullità. Il compromesso, o la clausola compromissoria, deve contenere l’indicazione della Camera arbitrale alla quale rivolgersi in caso di insorgenza di una controversia, ovvero deve contenere la nomina degli arbitri, oppure fissare il loro numero e le modalità di nomina. Le Camere arbitrali si servono di regolamenti preventivamente adottati e recanti norme sullo svolgimento dei giudizi arbitrali.
Tali regolamenti sono vincolanti soltanto per le parti contendenti che li hanno recepiti ed accettati nel momento in cui si sono obbligate a far decidere la controversia insorta alla Camera arbitrale. La decisione del collegio arbitrale è denominata lodo, deve essere deliberata a maggioranza di voti e deve essere redatta per iscritto. In essa devono figurare le date e il luogo dell’atto di compromesso, o della clausola compromissoria, nonché l’esposizione sommaria dei motivi della decisione arbitrale e il dispositivo finale.
Affidare la risoluzione delle controversie all’arbitrato comporta peraltro spese di gran lunga inferiori a quelle occorrenti per adire la giustizia ordinaria ed il tutto con la riduzione dei tempi di attesa, in quanto la composizione della lite presenta caratteri di maggiore elasticità, non essendo soggetta ai vincoli formali e burocratici richiesti dal sistema giudiziale.
A tutti questi vantaggi si accompagna quello della riservatezza che in generale i metodi alternativi di risoluzione delle liti presentano rispetto alla giustizia ordinaria e il vantaggio della competenza specifica di chi è chiamato a decidere la controversia. Gli arbitri, qualora non siano designati dalle parti, sono scelti dal Consiglio arbitrale in base a requisiti di professionalità e di esperienza nella materia oggetto della lite.
Di tutta evidenza, in ultimo, le importanti novità recate in materia dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio u.s., attraverso le quali il predetto istituto è stato oggetto – sulle orme degli importanti principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 221 del 6 giugno 2005 – di pregnanti e sostanziose innovazioni finalizzate a consolidare la sua vocazione di strumento di semplificazione dei rapporti e delle controversie accrescendone, peraltro, la trasparenza e la convenienza.
Tra le novità di maggior rilievo (che sono numerose e non possono certamente essere compiutamente affrontate in questa sede), la possibilità ora attribuita – in base alle disposizioni contenute nei riscritti articoli del codice di procedura civile – di decidere, anche con riferimento a questioni che vertano su materie che non possono formare oggetto di arbitrato (i cd. diritti indisponibili), a meno che la questione pregiudiziale non debba essere decisa con efficacia di giudicato in base a una espressa previsione legislativa (Vgs. nuovo art. 819). Con la convenzione arbitrale può essere disposta, inoltre, l’autorizzazione a decidere secondo equità, mentre la regola voleva che si decidesse secondo diritto. Sul punto è utile evidenziare come la maggior parte della dottrina specializzata ritenga che la decisione secondo equità sia maggiormente snella, facile e, in un certo senso, giusta, rispetto alla decisione secondo il diritto. Interessantissimo, inoltre, il punto di vista della Corte di Cassazione contenuto, in merito alla questione appena esaminata, nella sentenza 11 novembre 1991, n. 12014, secondo la quale:…“il giudizio secondo equità è pur sempre un giudizio secondo regole preesistenti al giudizio. La regola d’equità non è una regola creata da chi giudica, ma è una regola da questo trovata in valori oggettivi, già emersi nel contesto sociale, ma non ancora tradotti in termini di legge scritta”.
 
2. L’istituto della conciliazione.
La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie che possono nascere tra imprese o tra imprese e consumatori con il fine di arrivare ad un’amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono trovare di comune accordo una soluzione che ponga fine alla lite, con l’aiuto di un soggetto terzo neutrale ed imparziale.
Anche tale istituto, pertanto, rappresenta un nuovo modo di concepire la giustizia e si basa sulla collaborazione delle parti per addivenire ad un’amichevole composizione dei contrasti insorti tra loro.
Si differenzia dall’arbitrato in quanto, mentre il ricorso a quest’ultimo istituto viene posto in essere in presenza di una controversia (ossia in fase di rottura del rapporto tra le parti), il ricorso alla conciliazione può essere promosso, in via preventiva, quando il rapporto tra le parti, benché incrinato, possa essere in qualche modo ancora recuperato.
L’intervento del terzo estraneo (il conciliatore) ha, in questa fattispecie, l’obiettivo del raggiungimento della negoziazione tra le parti tramite la stipula di un accordo che soddisfi tutti gli interessi in gioco. I vantaggi di tale strumento sono di tutta evidenza, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese e dei singoli consumatori che, sovente, non sono in grado di affrontare i costi della giurisdizione ordinaria.
Le Commissioni conciliative, costituite presso le Camere di Commercio, data la natura pubblica di queste ultime, offrono il vantaggio di garantire maggiore imparzialità. Tutte le Camere di Commercio, considerata l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per numerose tipologie di controversie, hanno istituito gli Sportelli di conciliazione. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle ipotesi nascenti dai contratti di sub-fornitura (vgs. la legge n. 192 del 1998), alle questioni inerenti il diritto societario (introdotte con il D.Lgs. n. 5 del 2003) e, infine, ai casi previsti in tema di tutela dei consumatori. In relazione a tali ultime questioni è appena il caso di evidenziare come i commi 2, 3 e 4, dell’art. 140 del D.Lgs. n. 206 del 2005, concernente il “Codice del consumo”, prevedano la possibilità, ora anche per le associazioni dei consumatori “riconosciute”, di attivare la procedura della conciliazione prima del ricorso al giudice per tutte le fattispecie disciplinate dallo stesso Codice, comprese le problematiche sorte in materia di fornitura di servizi turistici.
Per promuovere il procedimento di conciliazione, l’attore deve rivolgere la relativa domanda di conciliazione, su apposito modello, alla Camera di Commercio. Lo Sportello di conciliazione camerale darà comunicazione della richiesta di conciliazione alla controparte, la quale comunicherà a sua volta se intende accettare il tipo di procedura. La composizione della controversia è affidata ad un apposito collegio che provvede a formulare la soluzione conciliativa.
Organi e forme speciali di conciliazione.
Nell’ambito della tematica in esame, un cenno a parte merita la particolare procedura conciliativa prevista per tutte le controversie insorte tra utenti e TELECOM Italia S.p.A.
Accade spesso, infatti, di ricevere conti telefonici da parte della predetta società, nelle quali venga richiesto il pagamento di importi inerenti servizi telefonici, ovvero connessioni internet, non riconosciuti come autentici, verosimilmente causati da un errore di contabilizzazione, ovvero frutto di vere e proprie truffe a danno dei consumatori poste in essere da terzi soggetti non facilmente identificabili.
A seguito di uno specifico intervento da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, gli strumenti di tutela concessi ai consumatori sono ora ben delineati e facilmente fruibili. Accanto infatti alla tipica procedura di conciliazione affidata alla Segreteria dell’Ufficio di conciliazione Telecom-Associazioni dei consumatori1, esiste, infatti, una speciale, ulteriore procedura di composizione della controversia – da esperire in via obbligatoria prima di adire la giustizia ordinaria – disciplinata con la Delibera n. 182/02/CONS della predetta Autorità Garante2 ed affidata, invece ad un apposito ente denominato “COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI”(**********)3.
Le indicazioni appena illustrate valgono, sotto molti aspetti, anche con riferimento alle problematiche eventualmente insorte in relazione alla fornitura di energia elettrica e gas. Un’apposita forma di conciliazione – le cui modalità sono dettagliatamente esplicate nell’apposito sito internet4– è stata infatti istituita anche dall’ “Autorità per l’energia elettrica e il gas” che recentemente, peraltro, ha reso noto di aver reso operativa anche la procedura arbitrale che potrà essere utilizzata dagli interessati per “eventuali controversie che riguardino l’accesso e l’erogazione dei servizi di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas naturale, peraltro centrali ai fini della promozione della concorrenza nel settore energetico…”.
Di assoluto rilievo è, inoltre, la procedura prevista per la soluzione delle controversie insorte tra clienti e banche o intermediari finanziari. Presso ogni banca è istituito un apposito Ufficio reclami al quale tutta la clientela – sia privati che imprenditori e società – può inviare5 reclami di qualunque natura una volta che il tentativo di risolvere il problema con gli addetti allo sportello della propria Agenzia non abbia avuto alcun esito. L’Ufficio reclami ha 60 giorni per rispondere (90 giorni per i reclami relativi ai servizi di investimento per i quali si applica il regolamento CONSOB). In caso di decisione favorevole per il cliente, la risposta deve indicare anche i tempi tecnici e le modalità per sanare la posizione del cliente.
In caso di non accoglimento del reclamo o di mancata sistemazione dell’accaduto il cliente può ricorrere, entro un anno dalla data in cui si è verificata la problematica, per iscritto a: Ombudsman – Giurì bancario –  Via IV Novembre, 114 – 00186 Roma mediante raccomandata A.R., specificando il contenuto della controversia ed allegando la necessaria documentazione6.
L’Ombudsman – Giurì bancario è un organismo collegiale voluto dall’ABI fin dal 1993, per risolvere gratuitamente le controversie tra banche e intermediari, da un lato, e la clientela dall’altro. Dal 1° gennaio 20067 qualunque cliente, e non più solo i privati consumatori, può far ricorso all’Ombudsman nel caso in cui si sia già rivolto all’Ufficio reclami della sua banca o dell’intermediario senza avere soddisfazione.
Il danno economico subito dal ricorrente deve inoltre essere ricompreso entro il limite di 50 mila euro per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 (il limite è di 10 mila euro per le operazioni antecedenti a tale data) e la controversia non deve essere già stata sottoposta all’esame dell’autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo.
In presenza di queste condizioni, l’Ombudsman emette il suo giudizio entro novanta giorni dalla data di ricevimento del reclamo, se quest’ultimo è corredato della documentazione necessaria; ovvero entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente e l’Ombudsman ne chiede l’integrazione.
Assunta la decisione, l’Ombudsman assegna alla banca o all’intermediario, in caso di decisione favorevole al ricorrente, un termine per eseguire quanto deciso. In caso di decisione sfavorevole, questi mantiene il diritto di rivolgersi all’autorità giudiziaria. Nell’ipotesi in cui la banca o l’intermediario non si conformino alla decisione, è previsto che la notizia dell’inadempienza sia pubblicata sulla stampa a spese della banca o dell’intermediario.
Sia la procedura del ricorso all’Ufficio reclami della banca sia quella dell’Ombudsman bancario sono gratuite per il cliente, salvo le spese di corrispondenza8.
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Note:
(1) Vgs., per maggiori dettagli il sito internet. www.187.it, nella parte dedicata alle “INFO CONSUMATORI”.
(2) All’indirizzo web: www.agcom.it/operatori/operatori_utenti.htm
(3) Gli indirizzi delle varie sedi Co.re.com. sono reperibili all’indirizzo web indicato nella precedente nota.
(4) www.autorita.energia.it/consumatori/index.htm
(5) Tramite una lettera diretta all’Ufficio reclami della banca con la descrizione dell’accaduto, i propri dati identificativi e quelli del relativo rapporto di conto, nonché le richieste avanzate e l’elenco dei documenti allegati. 
(6) E-mail: segreteria@ombudsmanbancario.it
(8) Il fac-simile per il ricorso all’ombudsman è disponibile allo stesso indirizzo web indicato nella precedente nota.

Sacchetti Lorenzo

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