Novità e problematiche connesse all’entrata in vigore della legge sull’inappellabilità

Pardo Ignazio 16/03/06
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L’ormai prossima entrata in vigore della legge sull’inappellabilità prevista per il 9 marzo 2006 impone alcune brevi considerazioni sia sull’impianto generale del provvedimento e quindi sulla disciplina definitiva dettata dalla stessa sia, soprattutto, sulle questioni specificamente connesse all’applicazione della stessa normativa ai procedimenti pendenti.
Rileva innanzitutto la fondamentale modifica apportata all’art. 593 c.p.p. con la quale viene stabilito il principio generale secondo cui il Pubblico Ministero non può più appellare contro le sentenze di proscioglimento dell’imputato; la previsione però non è assoluta ma contiene una deroga, quella prevista al secondo comma della predetta norma nella sua nuova formulazione, che certamente darà luogo a difficoltà interpretative ed applicative.
Invero il citato secondo comma stabilisce come eccezione alla regola generale dell’inappellabilità contro le sentenze di proscioglimento da parte del P.M. quello del caso in cui sopravvenga una nuova prova ai sensi del secondo comma dell’art. 603 c.p.p. e detta prova sia ritenuta decisiva; viene così stabilito che il Pubblico Ministero potrà proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto qualora la nuova prova sia “sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado” (art. 603 comma 2° c.p.p.) e la stessa risulti, a parere del giudice di secondo grado, decisiva.
La previsione esclude pertanto tutte le ipotesi precedentemente previste dal primo comma dell’art. 603 c.p.p. quali casi di rinnovamento del dibattimento in appello e cioè le richieste di riassunzione di prove già acquisite nella fase del primo grado e quindi elimina qualsiasi rilevanza ai casi, non infrequenti, di formulazione di nuove accuse da parte di testimoni già escussi e di richieste di riaudizione di testimoni od imputati di procedimento connesso finalizzate ad una nuova valutazione di attendibilità della fonte probatoria esclusa all’esito del giudizio di primo grado.
La decisione sancisce definitivamente la prevalenza delle valutazioni compiute nel giudizio di primo grado escludendo quindi per il giudice di appello di addivenire a differenti conclusioni sulla base della nuova audizione ed escussione di una fonte probatoria già sentita nella precedente fase del giudizio; tale impostazione è sicuramente improntata all’esigenza di far prevalere nel regime accusatorio le conclusioni dell’istruzione dibattimentale di primo grado e può anche essere condivisibile evitando fenomeni già conosciuti di attività istruttorie compiute nel corso del procedimento, ma sembra però caratterizzata da un’evidente disparità di trattamento tra le parti poiché la difesa dell’imputato condannato all’esito del giudizio di primo grado resta sempre libera di domandare al Giudice di appello la riassunzione di una fonte probatoria facoltà invece definitivamente preclusa all’organo dell’accusa.
Certamente innovativa è anche la riformulazione dell’art. 405 c.p.p. con l’introduzione del comma 1 bis in base al quale il Pubblico Ministero deve formulare richiesta di archiviazione nelle ipotesi in cui la Corte di Cassazione sia stata chiamata a pronunciarsi ex art. 311 c.p.p. ed abbia annullato il provvedimento cautelare ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza; il caso si riferisce all’ipotesi di misura cautelare disposta nei riguardi di un soggetto che abbia adito il Tribunale del Riesame e successivamente la Corte di Cassazione con ricorso ex art. 311 c.p.p. ma può naturalmente anche riguardare l’ipotesi del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione del predetto Tribunale ed inserisce, con spirito fortemente innovativo, una valenza procedimentale del giudicato cautelare precedentemente sconosciuta stabilendo un’equazione tra insussistenza dei gravi indizi, accertati però solo dalla Suprema Corte, e richiesta di archiviazione.
Da valutare è il concreto effetto applicativo della nuova formulazione dell’art. 533 c.p.p. che superando la precedente generica previsione secondo la quale il Giudice pronuncia condanna “se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli” introduce una sorta di obbligo specifico essendosi previsto che “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli oltre ogni ragionevole dubbio”.
Se infatti apparentemente nessuna concreta novità viene introdotta, non potendosi certamente ritenere che prima dell’introduzione della norma le sentenze di condanna potessero essere emesse anche in ipotesi in cui sussistesse dubbio in ordine alla colpevolezza, assai pregnante appare la novità normativa in relazione all’obbligo motivazionale del giudice nelle sentenze di condanna.
Il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio infatti, lungi dal costituire una clausola di stile, impone al giudicante di specificare nel corpo motivazionale del provvedimento di condanna perché ritenere l’assoluta certezza della responsabilità del prevenuto escludendo fondatezza a qualsiasi tesi difensiva prospettata nel corso del giudizio e conseguentemente rischia, prima di determinare un maggior numero di assoluzioni nei casi di dubbio, di causare l’estremo appesantimento del provvedimento di condanna pur costituendo un indubbio richiamo del legislatore alla responsabilità assunta dal giudicante nell’emissione del provvedimento.
Per quanto criticabili tutte le predette disposizioni normative possono comunque ritenersi fondate su giustificate ragioni dettate dalle esigenze difensive e di tutela della posizione dell’imputato che la classe forense ha ripetutamente ritenuto sacrificate all’altare della ricerca della verità a tutti i costi nel procedimento penale; esse pertanto daranno sicuramente luogo a molteplici eccezioni di costituzionalità, soprattutto sotto il profilo della disparità di trattamento tra le parti, ma trovano comunque una loro pur opinabile ragione.
Viceversa appaiono poco comprensibili le ragioni per cui sono state introdotte nel corpo della mini-riforma dell’appello alcune norme decisamente, a parere dello scrivente, poco razionali.
Ci si riferisce in primo luogo alla nuova previsione dell’art. 580 cpp secondo la quale in ipotesi di procedimenti riguardanti più imputati se all’esito del giudizio di primo grado alcuni siano stati prosciolti ed altri condannati ove siano stati proposti ricorso per cassazione dal Pubblico Ministero avverso la posizione dei primi ed appello dagli imputati condannati, tutti i mezzi di impugnazione si convertono in appello ove sussistano i casi di connessione di cui all’art. 12 c.p.p. e cioè reato commesso in concorso da più persone o reati consumati al fine di eseguire od occultarne altri.
Stabilito con le previsioni generali che l’imputato assolto non può essere sottoposto ad un secondo giudizio di merito, il principio viene revocato nelle ipotesi in cui il soggetto agisca quale coimputato di altro condannato e fa dipendere l’assoggettamento al giudizio di appello esclusivamente dalla scelta del coimputato; è facile prevedere che in procedimenti aventi ad oggetto reati associativi le scelte personali di ciascun imputato potendo influire sulla posizione degli altri possano essere fortemente “condizionate” poiché l’interesse del prosciolto è certamente quello di rimanere esente dalla fase di appello.
Peraltro la scelta normativa pare dettata dall’esigenza di tutela assoluta del rischio di conflitti di giudicati già però sacrificata abbondantemente dall’ordinamento dal momento in cui è stato ammesso che per lo stesso fatto commesso da più imputati in concorso tra loro ciascuno di essi possa scegliere formule procedimentali differenti, ad esempio l’uno il rito ordinario e l’altro il giudizio abbreviato, e rimandando quindi all’istituto della revisione la soluzione delle ipotesi di contrasto tra provvedimenti decisori.
Già foriera di accese polemiche tra i vertici della Suprema Corte ed il legislatore è stata poi la scelta di modificare l’art. 606 c.p.p. introducendo una previsione che pare stravolgere completamente il giudizio di cassazione; sul punto non mi soffermerò poiché sono già tanti i commenti e gli approfondimenti limitandomi a segnalare che con la nuova formulazione della lett. E) dell’art. 606 c.p.p. il vizio del difetto di motivazione della sentenza impugnata, dapprima deducibile nel giudizio dinanzi la Suprema Corte, solo “quando … risulta dal testo del provvedimento impugnato” diviene invece con la modifica legislativa ricavabile “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”. La conseguenza sul giudizio di cassazione è palese poiché la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato sparisce trasformandosi in vero e proprio terzo grado di giudizio la valutazione che la Suprema Corte dovrà compiere essendo chiamata a constatare la logicità del provvedimento in relazione alle emergenze processuali e quindi a valutare tutti gli atti del procedimento che vengano segnalati nei motivi di ricorso.
E’ indubbio che tale scelta costituisca una svolta nel giudizio di cassazione poiché la Corte istituita per assicurare l’uniforme interpretazione del diritto e controllare la correttezza dei provvedimenti decisori viene ora chiamata, peraltro solo nei giudizi penali, ad esaminare e rivalutare gli atti del procedimento finendo inevitabilmente per perdere quelle funzioni uniche che costituivano le ragioni della sua istituzione.
Mi limito infatti a sottolineare come le ragioni dell’istituzione della Suprema Corte non si ravvisavano nella necessità di sottoporre il fatto accertato nel procedimento ad un’ulteriore valutazione, la terza, da parte di un’autorità centrale bensì quelle di assicurare l’uniforme interpretazione della legge attraverso il controllo dei provvedimenti provenienti dalle differenti autorità giudiziarie locali sicchè la completa trasformazione delle caratteristiche del giudizio è sinceramente incomprensibile e forse può spiegarsi soltanto come reazione all’aumento delle decisioni di inammissibilità in tema penale non ravvisandosi altra fondata ragione.
Peraltro, tale trasformazione non può neanche spiegarsi ritenendola conseguenza dell’introdotta inappellabilità delle decisioni di assoluzione poiché è bene precisare che il terzo grado sul fatto viene introdotto non soltanto per i ricorsi del Pubblico Ministero avverso i provvedimenti assolutori dei giudici di primo grado, come forse sarebbe stato pur razionale prevedere, bensì per tutti i casi di ricorso siano essi avverso provvedimenti di assoluzione o di condanna con la conseguenza che l’imputato condannato in primo e secondo grado ha diritto ad ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle emergenze processuali anche in sede di giudizio di cassazione.
Se si tiene conto che il numero delle pronunce annue della Suprema Corte solo in tema penale sfiora le 50.000 è facile prevedere lo stallo o comunque un allungamento esasperato dei tempi del giudizio con buona pace al principio della ragionevole durata del processo.
Mi limito poi a segnalare come gli effetti di tale previsione siano ancora inesplorati, pur anticipandosi conseguenze imprevedibili in tema ad esempio di annullamento con rinvio che trova il suo fondamento nella statuizione di un principio di diritto la cui applicazione viene demandata ad un giudice di pari grado rispetto a chi ha assunto il provvedimento cassato mentre, con l’innovazione normativa la Suprema Corte, in quanto investita anche della valutazione di merito tramite l’obbligo di esaminare gli atti del processo, sembra direttamente in grado di applicare la norma al caso specifico.
Si impone poi una seppur breve analisi della normativa transitoria dettata dall’art. 10 della citata legge poiché la stessa sembra proporre problematiche di difficile risoluzione ed in ordine alle quali è facile prevedere un massiccio ricorso al giudizio di costituzionalità.
Invero prevedendosi l’immediata applicazione ai giudizi in corso della citata normativa si è disposto al comma 2 del cit. art. 10 che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal p.m. venga dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile senza però che nella disciplina transitoria siano state richiamate le eccezioni alla regola dell’inappellabilità pur stabilite dall’art. 593 comma 2°; pare cioè che le Corti di Appello debbano direttamente dichiarare il gravame inammissibile senza potere nemmeno valutare se con l’atto di appello il Pubblico Ministero abbia richiesto l’assunzione di una nuova prova decisiva non essendo prevista tale eccezione nella disciplina transitoria con evidente e palese disparità di trattamento rispetto al sistema c.d. a regime.
Non può che concludersi pertanto segnalando come la predetta disciplina sembra introdurre novità e discrasie tali nella disciplina del procedimento penale per la cui soluzione sembra imporsi un intervento più rapido possibile della Corte Costituzionale a chiarimento delle molteplici questioni sottese.
 
Ignazio Pardo
Consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta

Pardo Ignazio

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