T.a.r. Catania, I sezione, sentenza n. 516 del 4/4/2006, sui limiti dei poteri derogatori che competono al Commissario delegato per l’emergenza traffico ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3259/2002, con particolare riguardo alla derogabilità delle norme sulla part

sentenza 13/04/06
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                              REPUBBLICA ITALIANA
N.      516/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione I – nelle persone dei magistrati
dr. ***************** – Presidente
dr. *************** – giudice rel. est.
dr. ******************** – giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 23 bis, comma primo,
lettera b), legge n. 1034/1971
N. 6119/04 Reg. Gen.
sul ricorso n. 6119/04, proposto da *** *** s.r.l., corrente in Catania, in persona dell’amministratore unico in carica (difensore l’avv. ***************, domiciliatario)
CONTRO
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Protezione civile, il Sindaco di Catania n.q. di Commissario delegato per l’emergenza traffico ed il rischio sismico di cui all’O.P.C.M. 20/12/2002 n. 3259, l’Ufficio speciale presso il Comune di Catania ed il Comune di Catania, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica (difensori, per le ***rità statali, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, e, per il Comune di Catania, l’avv. ************* dell’Avvocatura dell’ente e l’avv. ******************)
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento 1/7/2004, n. 15, sconosciuto, di approvazione del progetto di realizzazione del parcheggio scambiatore “Due obelischi”, e di dichiarazione, ai fini espropriativi, della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera con fissazione dei termini per il l’inizio ed il completamento sia dei lavori sia delle espropriazioni; del decreto 10/11/2004 n. 207/2004, del Direttore del predetto Ufficio speciale, di autorizzazione dell’occupazione temporanea e d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera; della nota di detto medesimo Direttore notificata il 1°/12/2004, di avviso della immissione in possesso, e, ove occorra e per quanto di interesse, dell’O.P.C.M. n. 3259/2002recante interventi necessari a fronteggiare l’emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità;
Visti il ricorso ed il controricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dott. ***************;
Uditi, alla udienza pubblica del 12/1/2006, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I. Premesse di fatto.
La società ricorrente espone di esercitare, sulle aree oggetto dei provvedimenti espropriativi in epigrafe indicati, attività di commercio di ***veicoli usati.
Avverso gli atti impugnati deduce:
1) Violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 11 legge n. 241/1990 – violazione ed omessa applicazione dell’art. 20 D.P.R. n. 327/2001 – eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria, per travisamento dei fatti e sviamento.
Il decreto di occupazione temporanea e d’urgenza fa riferimento ad una generica comunicazione di avvio del procedimento data agli interessati che, tuttavia, non risulterebbe pervenuta alla società ricorrente, la quale, sino al momento della notificazione avvenuta  in data 1/12/2004, non sarebbe mai stata informata neanche dell’esistenza del progetto.
Parte ricorrente precisa, a tal proposito, che i poteri derogatori attribuiti al Commissario riguardano, per quel che qui rileva, gli artt. 7, 14, 14 bis, ter e quater legge n. 241/1990 (art. 2, comma 1, dell’Ordinanza n. 3259/2002), e che essi possono essere esercitati “… nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”; siffatti poteri dovrebbero quindi essere richiamati, con espressa dichiarazione di volersene avvalere, e dovrebbe verificarsi e motivarsi, caso per caso, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’urgenza e della straordinarietà che giustificano la deroga, in osservanza dell’obbligo della motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, di cui l’Ordinanza su citata non prevede la derogabilità  (parte ricorrente cita a sostegno T.a.r. Napoli, sez. I, 1 settembre 2003, n. 11274, ed ancora T.a.r. Catanzaro, n. 465/2002).
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, 4 e 5, e dell’art. 12 legge n. 225/1992 – violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – violazione dei principi in materia di esercizio dei poteri delegati – incompetenza dell’organo che ha emanato il decreto di occupazione e d’urgenza – violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a, 20 e 38 D.P.R. n. 327/2001 – eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria – sviamento di potere dal fine tipico – contraddittorietà e difetto di motivazione sotto altro profilo.
Gli strumenti ed i poteri di cui all’O.P.C.M. n. 3259/2002 non sarebbero stati previsti in via generale; l’uso di essi dovrebbe, al contrario, secondo parte ricorrente, essere di volta in volta motivato con riferimento alle specifiche ragioni d’urgenza concretamente ricorrenti, cosa che nella fattispecie (approvazione del progetto del parcheggio scambiatore “Due obelischi” e decreto di occupazione) non sarebbe avvenuta.
Si sostiene che le aree necessarie alla realizzazione del predetto parcheggio scambiatore si sarebbero potute reperire con il ricorso ai mezzi ordinari previsti dall’ordinamento.
Inoltre, il Direttore dell’Ufficio speciale sarebbe incompetente ad adottare il decreto di occupazione, in quanto delegato da un soggetto (Sindaco di Catania quale Commissario delegato) a sua volta titolare di poteri delegati.
Non si sarebbe, infine, tenuto conto dei manufatti e dell’attività economica collegati alle aree oggetto di espropriazione.
3) Violazione e falsa applicazione sotto altro e diverso profilo degli artt. 5 e 12 legge n. 225/1992 – eccesso di potere per sviamento, insufficienza della motivazione, contraddittorietà e difetto dei presupposti.
Parte ricorrente ritiene che la stessa O.P.C.M. n. 3259/2002 sia stata adottata in carenza dei presupposti di urgenza ed indifferibilità che sarebbero stati necessari.
Il Comune di Catania ed il Sindaco, nella qualità di Commissario delegato, costituitisi in resistenza, sostengono la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’O.P.C.M. n. 3259/2002, con la quale sono stati previsti interventi straordinari per l’emergenza traffico, fra i quali, appunto, la realizzazione di parcheggi.
Inoltre, i compiti del Commissario delegato e quelli dell’Ufficio speciale sarebbero disegnati dall’Ordinanza ripetutamente citata  (art. 1, comma 3, ed e art. 3, comma 1), ed a tali previsioni nella specie ci si sarebbe attenuti: il Sindaco-Commissario delegato ha approvato il progetto, e l’Ufficio speciale si è occupato della fase attuativa, alla quale va ascritto il decreto di occupazione.
L’istanza cautelare proposta da parte ricorrente è stata rigettata, in considerazione del prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, con ordinanza n. 33/2005, confermata in appello dal C.g.a. con ordinanza 267/2005.
Con memoria depositata in data 21/12/2005 la difesa erariale, per la Presidenza del Consiglio e per le altre amministrazioni statali resistenti, ha eccepito la tardività dell’impugnativa diretta avverso l’O.P.C.M. n. 3259/2002, pubblicata in Gazzetta ufficiale 27/12/2002, ed ha inoltre sostenuto l’infondatezza delle censure dedotte.
Sarebbe inoltre inammissibile l’unica censura riguardante la ripetuta Ordinanza, in quanto la sussistenza della situazione di emergenza dalla quale ha avuto origine la nomina del Commissario delegato con speciali poteri derogatori rispetto all’ordinamento generale è stata accertata con D.P.C.M. 29/11/2003, pubbl. nella Gazzetta ufficiale 12/12/2002, n. 288.
Con successive memorie le parti hanno esplicato ulteriori difese. In particolare, la memoria conclusionale di parte ricorrente insiste sulla violazione delle garanzie procedimentali, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento delle censure dedotte in ricorso.
In data 12/1/2006 la causa è stata trattenuta in decisione; in data 18/1/2006 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza, ai sensi dell’art. 23 bis, comma sesto, legge T.a.r..
II. Esame delle questioni.
A. – E’, ad avviso del collegio, fondato l’articolato primo motivo di gravame.
Appare preliminarmente opportuno richiamare alcune delle disposizioni dell’O.P.C.M. n. 3259/2002:
Art. 1.
1. Il  Sindaco di Catania è nominato Commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza determinatasi nella città di Catania in relazione alla situazione del traffico e della mobilità e per gli interventi di riduzione del rischio sismico connessi e funzionali.
2. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto pubblico di massa, finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e ad assicurare vie di soccorso sicure, aree attrezzate per l’emergenza, nonché i relativi interventi volti a migliorare la sicurezza antisismica connessi e funzionali alle medesime opere.
3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche avvalendosi di altro soggetto individuato dal Commissario stesso, cui poter affidare specifici compiti attuativi, provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:
omissis
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è ***rizzato a derogare alle seguenti norme:
omissis
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
omissis
Art. 3
1. Per l’esecuzione dei propri compiti il Commissario delegato si avvale, oltre che del soggetto attuatore di cui all’art. 1 della presente ordinanza, di un ufficio costituito da dieci unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici ed a società nel cui capitale vi sia la partecipazione dell’amministrazione comunale, nonché assunto con contratti di diritto privato, la cui direzione è affidata ad un dirigente particolarmente esperto in problematiche di protezione civile.
omissis
Condivisibile è la ricostruzione che parte ricorrente fornisce  dei poteri derogatori del Commissario delegato per l’emergenza traffico, sia con riguardo al generale profilo della necessità di accertamento dei presupposti dell’esercizio di tali poteri di deroga in relazione al caso concreto, e di motivazione puntuale sulla ricorrenza di detti presupposti, sia con riguardo allo specifico profilo dei limiti posti alla derogabilità della disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
Le norme sulla partecipazione (come tutte le altre che il Commissario delegato “è ***rizzato a derogare”, ai sensi dell’art. 2, comma primo, della citata O.P.C.M., su riportato) possono essere derogate nei limiti in cui ciò appaia realmente necessario (v. l’art. 2, comma primo, testé richiamato), mentre nessuna deroga è prevista all’obbligo di motivare le proprie determinazioni, inclusa ovviamente la determinazione di avvalersi dei poteri di deroga. In altri termini, ed in sintesi, l’attribuzione di poteri derogatori e straordinari (proprio per tale carattere di straordinarietà che ne costituisce il presupposto ed al tempo stesso ne individua il limite) non costituisce, per i Commissari delegati per l’emergenza traffico, una sorta di salvacondotto generico e generale rispetto a qualsivoglia norma dell’ordinamento, implicando soltanto il potere di derogare, motivatamente e ricorrendone i presupposti, alle disposizioni dichiarate dall’O.P.C.M. derogabili. Del resto, l’attribuzione del potere di deroga è disposta, come si esprime il ripetuto art. 2, comma primo, dell’Ordinanza, nei limiti necessari a realizzare urgentemente quanto previsto dall’Ordinanza stessa; dalla stessa sussistenza dei limiti discende la necessità di motivare per renderne palese l’osservanza nel caso concreto.
B. – Orbene, alla società ricorrente (e per essa al suo legale rappresentante) è stata indirizzata (il 29 luglio 2004) comunicazione dell’esistenza di un procedimento (quello inteso alla realizzazione del parcheggio “Due obelischi”, con relative espropriazioni)  riguardante la sua sfera giuridico-patrimoniale; la notificazione è stata eseguita con ricorso alla procedura prevista dall’art. 140 ******* Sotto un duplice profilo, tuttavia, tale notificazione è carente ed inidonea a dare certezza della conoscenza, o, quanto meno, della conoscibilità dell’atto da parte del destinatario: innanzitutto non è dato comprendere, dal tenore della relata (apposta con timbro sul retro della comunicazione, e riferentesi genericamente ed indiscriminatamente alle ipotesi di irreperibilità, assenza, rifiuto), per quale specifica ragione la notificazione non sia stata condotta a termine con la fisiologica consegna all’effettivo destinatario o a persona incaricata o a familiare convivente, e quindi quale impedimento in sostanza abbia reso necessario il ricorso alla notificazione ai sensi dell’art. 140 ******* L’ altro profilo di invalidità della notificazione in questione risiede nell’omessa menzione, nella relazione del messo notificatore, oltre  che dell’affissione di avviso alla porta e del deposito dell’atto notificando in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale, dell’ulteriore e fondamentale adempimento previsto dal citato art. 140 (comunicazione all’interessato con raccomandata con avviso di ricevimento); né di tale raccomandata v’è traccia nella documentazione prodotta dal Comune, che neppure vi accenna negli scritti difensivi. E siccome il momento perfezionativo della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 C.p.c. è da individuarsi nella data di spedizione della predetta raccomandata (cfr.: Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2005, n. 14817; T.a.r. Basilicata, 29 novembre 2004, n. 794; T.a.r. Palermo, II, n. 78/2004; T.a.r. Brescia, n. 26/1999), non è possibile considerare validamente effettuata la notificazione dell’avviso prodotto dalla difesa del Comune di Catania. Infatti, è la spedizione della raccomandata a consentire il controllo sulla circostanza che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, sicché la sua mancanza determina nullità della notificazione (cfr., in tal senso, la sent. della Cass. sopra richiamata); e dell’espletamento degli adempimenti prescritti dall’art. 140 ****** (deposito, affissione, avviso) la relazione del notificatore deve dare atto, compiutamente e non genericamente (cfr.: C.g.a., n. 213/2001 e n. 546/1999; C.S., V, n. 977/1998).
In conclusione, dovendosi alla luce dei su esposti principi considerare non avvenuta la comunicazione del 29 luglio 2004, deve ritenersi accertata la partecipazione nei confronti del legale rappresentante della società alla data del 1°/12/2004 – come affermato e comprovato da parte ricorrente – data in cui gli fu notificato l’avviso di immissione in possesso in una al decreto di occupazione 207/DIR/2004 del 10/11/2004 (erronea l’indicazione di detto decreto contenuta nell’avviso di immissione predetto).
Ciò accertato, ci si deve chiedere se occorresse una comunicazione anteriore, che desse contezza all’interessato della esistenza di un procedimento espropriativo. Già in tal senso depone la circostanza che l’amministrazione si sia preoccupata di comunicare, in un momento anteriore a quello della emanazione del decreto d’occupazione, l’avvio del procedimento (v., su questo specifico punto, le precisazioni in fatto poco oltre esposte), senza tuttavia che la notificazione – come s’è detto – fosse correttamente effettuata.
Il collegio ritiene che tale comunicazione fosse giuridicamente necessaria, e che, per le considerazioni già esposte in ordine ai poteri di deroga attribuiti al Commissario delegato dall’Ordinanza, più volte richiamata, del 2002, tali poteri siano male invocati dall’amministrazione. Deve in proposito osservarsi che l’amministrazione non ha esplicitato alcuna ragione particolare che la inducesse ad avvalersi del potere di deroga, ed anzi, come si è poc’anzi accennato, aveva ritenuto in diversi momenti di dover comunicare agli interessati l’esistenza del procedimento che avrebbe coinvolto terreni di loro proprietà subito dopo l’approvazione del progetto. Più precisamente, la volontà della p.a. di comunicare agli interessati l’esistenza del procedimento e la consapevolezza della necessità di rispettare le garanzie partecipative sono  inequivocabilmente comprovate da diverse circostanze. Innanzitutto, nel decreto dirigenziale che dispone l’occupazione dei terreni sui quali sorgerà il parcheggio “Due obelischi” si richiama espressamente, nella parte narrativa, la “comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati” disposta “ai sensi dell’art. 9 e seguenti della legge regionale 30//191, n. 10”, che si dà per effettuata (dovrebbe trattarsi della comunicazione del 27 luglio 2004, in atti, della quale, come si è detto prima, in questo medesimo punto B, non è provato l’effettivo ingresso nella sfera di conoscenza, o, quanto meno, di conoscibilità, da parte dell’interessato). In secondo luogo, nel medesimo decreto dirigenziale del 10 novembre 2004, con il quale si dispone l’occupazione d’urgenza, all’art. 5 della parte dispositiva è dato espresso incarico al Servizio procedure espropriazione e occupazione del Comune di “notificare il presente atto alle ditte espropriande nei modi e con le forme previste per gli atti processuali civili”.
Le circostanze adesso illustrate rendono evidente la consapevolezza della stessa amministrazione di doversi attenere, nell’emanazione di atti che incidono nella sfera giuridica di soggetti privati, comprimendone le situazioni soggettive, alla regola di non oltrepassare i limiti del sacrificio necessario alla realizzazione urgente degli scopi previsti (come prescritto dall’art. 2, comma primo, dell’O.P.C.M. 3259/2002, su riportato). Ebbene, non solo di questa necessità di sacrificio dei diritti di partecipazione non è stato dato conto dall’amministrazione, ma – come s’è detto – è stato anzi dall’amministrazione addirittura ritenuto che tale necessità di deroga non vi fosse (tanto è vero che si è preoccupata di provvedere alle comunicazioni ai sensi della legge sul procedimento, espressamente, come s’è detto, richiamata nei provvedimenti impugnati); non senza in proposito precisare che, come sovente osservato in giurisprudenza, la partecipazione al procedimento non si pone in antitesi rispetto all’interesse dell’amministrazione, essendo al contrario essa strumento di anticipata composizione dei possibili conflitti e quindi istituto posto a garanzia e presidio di tutti gli interessi, anche pubblici, coinvolti.
Addirittura lampante, proprio nei casi di urgente realizzazione di interventi che implichino conseguente negative nella sfera di soggetti privati, è l’accelerazione dei tempi che la soluzione anticipata dei conflitti riuscirebbe ad assicurare, rispetto ai tempi necessari alla soluzione contenziosa.
In definitiva, e ricapitolando, nella fattispecie la partecipazione è mancata non già perché l’amministrazione ritenesse di non dover comunicare l’avvio del procedimento agli interessati, ed alla società ricorrente in particolare, bensì perché il meccanismo della notificazione non operò correttamente, come si è esposto poco prima. E’ quindi fuor di luogo invocare adesso, in sede processuale, poteri derogatori che non si intesero esercitare durante il procedimento, e che comunque non possono essere esercitati se non con adeguata motivazione sulle particolari ragioni per le quali la partecipazione debba essere obliterata.
C. – Pertanto, tutto il procedimento appare viziato dalla accertata mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che ha impedito la partecipazione del soggetto inciso al procedimento stesso, e ciò in presenza di qualificati interessi del medesimo,  il quale esercita sui terreni espropriandi attività economica, assistita da garanzia costituzionale ai sensi dell’art. 41 della Carta.
Nonostante la censura in esame possa considerarsi assorbente, il collegio ritiene di dover esaminare alcuni degli ulteriori profili di illegittimità denunciati dalla ricorrente società.
Può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità delle doglianze rivolte nei confronti della (o comunque riferibili alla) O.P.C.M. n. 3259/2002 (per altro oggetto di impugnativa espressamente limitata non solo a “quanto di interesse”, ma anche “ove occorra”), sollevata dalla difesa erariale – incidentalmente accennandosi all’orientamento, pure presente in giurisprudenza, secondo cui l’interesse all’impugnativa di atti consimili sorge con l’adozione di concreti atti di applicazione: cfr. T.a.r. Milano, II, n. 981/2005) –  atteso che in ogni caso vi sono ragioni per annullare gli atti adottati dal Commissario delegato senza travolgere anche l’O.P.C.M. che ne disciplina i poteri. Si osserva inoltre che, per giungere ad annullare detta Ordinanza, occorrerebbe (come segnala la difesa erariale) chiedersi se fosse necessario  impugnare anche il D.P.C.M. 29/11/2002, che ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore della mobilità a Catania, ed i successivi Decreti di proroga (5/12/2003 e 23/12/2004); da siffatta disamina il collegio si esime per ragioni di economia processuale e perché, come già sottolineato, la stessa parte ricorrente ha graduato la propria impugnativa, limitando quella dell’O.P.C.M. n. 3259/2002 con la formula “ove occorra”.
E’ fondata la doglianza (secondo motivo di ricorso) con cui si contesta la mancata indicazione delle norme nei confronti delle quali il Commissario ha inteso nel caso concreto esercitare i poteri derogatori di cui dispone, e ciò in violazione dell’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992 (che recita: “Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate”).
La norma ha una formulazione di portata amplissima, e non consente interpretazioni restrittive; l’applicazione delle disposizioni che introducono deroghe all’ordinamento generale, quindi alle norme generalmente applicate in tutti gli altri casi, deve essere circondata da particolari cautele, volte a salvaguardare i cittadini da un esercizio irrazionale e non adeguato di detti poteri. Va dunque caso per caso esplicitato che si rende necessaria la deroga di alcune (al limite di tutte) le specifiche norme che ai sensi della predetta Ordinanza possono essere derogate, e vanno almeno sinteticamente spiegate le ragioni di tale necessità.
D. – Quanto al profilo di censura (pure contenuto nel secondo articolato motivo di gravame) secondo cui il potere di adottare ordinanze ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3259/2002 è utilizzabile solo ove ne ricorrano i presupposti e sempre che tali presupposti siano richiamati dal Commissario delegato, che dovrebbe dimostrare l’inutilizzabilità degli ordinari strumenti giuridico-amministrativi, esso, pur fondandosi su condivisibili argomentazioni, è in fatto infondato.
Osserva in proposito il collegio che, pur essendo vero, come eccepito dalla difesa erariale, che i presupposti di urgenza degli interventi di razionalizzazione del traffico sono stati definiti con atti che si pongono a monte del procedimento volto alla concreta realizzazione di essi, è tuttavia altrettanto vero che non ogni intervento realizzato sul territorio catanese appartiene,  per il solo fatto di essere ivi localizzato, al novero degli interventi realizzabili con il ricorso ai poteri ed agli strumenti disciplinati dall’O.P.C.M. n. 3259/2002. Va quindi caso per caso esplicitato che l’intervento si ricollega a quella situazione di emergenza, che esso è finalizzato a porvi riparo, e che per la sua realizzazione è necessario ricorrere a poteri e strumenti di cui alla predetta Ordinanza.
Nel caso di specie, ciò è avvenuto; il provvedimento commissariale impugnato (deliberazione 1/7/2005, n, 15, di approvazione del progetto relativo al parcheggio “Due obelischi”) richiama il Piano parcheggi di cui alle deliberazioni nn. 28 e 37 del 1999 e 37/2001 (anteriori alla ripetuta Ordinanza del 2002), richiamando altresì una serie di provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri commissariali, con i quali diversi interventi di razionalizzazione – fra i quali la realizzazione del parcheggio per cui è controversia – sono stati collocati sulla “corsia preferenziale” costituita, appunto, dagli interventi commissariali (in particolare, determinazioni n. 6/2003 e n. 17/2003 di approvazione del Piano degli interventi, non impugnati, né entro i termini decadenziale dalla pubblicazione, né con il presente ricorso).
Va parimenti ritenuta infondata la doglianza relativa alla delega da parte del Commissario di poteri delegati.
La stessa O.P.C.M. del 2002 ha previsto che il Commissario delegato possa avvalersi di altro soggetto individuato dal Commissario stesso, cui poter affidare specifici compiti attuativi (art. 1, comma 3), ed è appunto questo che nel caso di specie si è verificato, costituendo il procedimento ablatorio oggetto di controversia un segmento della complessa attività diretta alla realizzazione di misure (di una della misure, la realizzazione di uno dei parcheggi scambiatori) di razionalizzazione del traffico.
E’, infine, meritevole di accoglimento la censura di difetto di motivazione (ultimo profilo dell’articolato secondo motivo di gravame) con riferimento alla omessa considerazione dell’esistenza sull’area interessata dal parcheggio di manufatti, ed all’esercizio di attività economica da parte della società odierna ricorrente.  
E. – Conclusivamente, assorbiti i profili di censura non esaminati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati (esclusa l’O.P.C.M. n. 3259/2002), salvi gli ulteriori legittimi e motivati provvedimenti che l’amministrazione ha il potere-dovere di emanare per il raggiungimento degli scopi di rilevante interesse pubblico la cui cura essa intendeva pur sempre realizzare con i predetti provvedimenti, e che nell’ambito di procedimenti assistiti dalle garanzie partecipative e conformi ai principi dell’ordinamento come in particolare statuiti dalla presente sentenza potrà – se del caso – nuovamente adottare.
Appare equo, in considerazione delle questioni trattate e della portata dell’accoglimento, limitato ad alcune censure, compensare spese ed onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. I) – così statuisce:
1) ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, nei sensi precisati in parte motiva, salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell’amministrazione, emendati dai vizi acclarati dalla presente sentenza;
2) COMPENSA le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’***rità amministrativa.
Così deciso in Catania, in camera di consiglio, in data 12/1/2006.
 
________________________________ Presidente
 
________________________________ Estensore
 
 
Depositata in Segreteria il 4/4/2006                                
 
 
Con la decisione sopra riportata la prima sezione del Tar Catania ha affermato alcuni principi in materia di poteri derogatori del Commissario delegato per l’emergenza traffico.
La sentenza ha soprattutto affrontato la tematica della derogabilità da parte del Commissario delle norme della legge n. 241/1990 dedicate alla partecipazione del privato al procedimento amministrativo e dell’obbligo di motivazione, affermando che le prime (come tutte le altre che il Commissario delegato “è ***rizzato a derogare”, ai sensi dell’art. 2, comma primo, dell’O.P.C.M. n. 3259/2002) possono essere derogate nei limiti in cui ciò appaia realmente necessario, mentre nessuna deroga è prevista all’obbligo di motivare le proprie determinazioni, inclusa ovviamente la determinazione di avvalersi dei poteri di deroga. In sostanza, secondo il Tar Catania l’attribuzione di poteri derogatori e straordinari (proprio per tale carattere di straordinarietà che ne costituisce il presupposto ed al tempo stesso ne individua il limite) non ha portata generica e generale, bensì implica soltanto il potere di derogare, motivatamente e ricorrendone i presupposti, alle disposizioni dichiarate dall’O.P.C.M. su citata derogabili.
 

sentenza

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