Gli ambiti di rilevabilita’ del giudicato esterno nel rapporto previdenziale.

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1. La rilevabilità di ufficio del giudicato esterno. 2.1. Giudicato e obblighi contributivi. 2.2. Giudicato e periodi contributivi diversi. 2.3. Giudicato e ordinanze ingiunzioni emesse dall’Inps. 2.4. Giudicato, ordinanza ingiunzione e decreto ingiuntivo. 2.5. Giudicato e ordinanza ingiunzione dell’ispettorato del lavoro. 2.6. Giudicato e invalidità. 2.7. Giudicato e revoca dell’assegno di invalidità. 2.8. Giudicato e requisito contributivo. 2.9. Giudicato e norme di interpretazione autentica. 2.10. Giudicato, disoccupazione agricola e maternità. 2.11. Giudicato e indennità di maternità. 2.12. Giudicato e rivalutazione monetaria. 3. Conclusioni.   
 
 
        1. LA RILEVABILITÀ DI UFFICIO DEL GIUDICATO ESTERNO.
 
Le SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 226 del 25 maggio 2001[1] hanno composto il contrasto di giurisprudenza sulla rilevabilità di ufficio del giudicato esterno sulla base del seguente principio di diritto: "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell’istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l’eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d’ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell’ipotesi in cui il giudice del merito abbia affermato la tardività dell’allegazione – e la relativa pronuncia sia stata impugnata – il giudice di legittimità accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito".
 
Da tale principio discendono i seguenti corollari, così come rafforzati dalle successive sentenze della Cassazione.
 
1) Il giudicato esterno non incorre nelle preclusioni del rito del lavoro.
 
Cass. 12 febbraio 2003 n. 2113 [2]
Secondo la Corte il cui nucleo essenziale della sentenza n. 226 del 25 maggio.2001 delle SS.UU. è rappresentato dalla tendenziale equiparazione della regola del caso concreto, fissata dal provvedimento giurisdizionale non soggetto ad impugnazione, alla norma giuridica .
E’ dunque conforme al diritto prendere in esame l’eccezione di giudicato esterno e la produzione della relativa documentazione, escludendo l’operatività delle preclusioni proprie del rito del lavoro.
Infatti le SS.UU. nella citata sentenza hanno riconosciuto che: " il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità, che è quella prevista dall’art. 2909 codice civile, ma corrispondono entrambi all’unica finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l’autorità del giudicato , riconosciuta non nell’interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa destinata ad esprimersi – nei – limiti in cui ciò sia concretamente possibile – per l’intera comunità". 
 
2) E’ deducibile il giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione.
 
Cass. 30 ottobre 2003 n. 16376 [3].
La fattispecie esaminata dalla Corte è relativa alla deduzione in sede di legittimità dell’eccezione di giudicato esterno mai prima deducibile, in quanto maturatosi dopo la sentenza di appello e nelle more dell’impugnazione di legittimità.
La giurisprudenza della Corte ha già avuto occasione di affermare che (Cass. 7. Giugno 1999 n. 5574) è denunciabile con ricorso per Cassazione il contrasto rispetto ad un giudicato esterno intervenuto successivamente alla emanazione della sentenza impugnata al pari di quanto avviene per lo "ius superveniens", atteso che il controllo di legittimità non ha per oggetto solamente l’errore del giudice, ma è inteso a verificare anche la conformità della sentenza a diritto, ancorché il vizio sia dovuto ad un mutamento del quadro normativo.
Al contrario, se il giudicato fosse intervenuto prima della sentenza impugnata, si sarebbe potuto ricorrere allo strumento revocatorio, in base all’art. 395, n. 5 c.p.c.
Il giudicato esterno, in quanto intervenuto successivamente all’emanazione della sentenza impugnata, è denunciabile soltanto con il ricorso per Cassazione, essendo il controllo di legittimità non solo inteso a verificare l’errore del giudice, ma anche la conformità della sentenza a diritto. Conseguentemente in questa ipotesi è inammissibile il ricorso per revocazione.
Nella fattispecie al vaglio della Corte, il documento "nuovo" costituito dalla sentenza passata in giudicato si era formato dopo l’esaurimento dei gradi di merito, sicché l’unica possibilità per assicurarne la relativa produzione coincideva con la notifica del ricorso per Cassazione.
Ritenere preclusa anche in questa ipotesi l’acquisizione di un documento del genere, strettamente funzionale all’eccezione di un giudicato esterno, ancora inesistente prima del ricorso per Cassazione, comporterebbe il grave inconveniente di consentire una pronunzia definitiva da parte della Corte, che potrebbe porsi in insanabile contrasto con il precedente, esponendo così la sentenza di Cassazione al rischio di un vizio revocatorio.
Oltre al fine di evitare un inconveniente del genere – incompatibile anche rispetto al principio di economicità dei giudizi, elevato a rango di principio costituzionale, con la riforma dell’art. 111, c. 2 Cost. – l’attenuazione del precetto dettato dall’art. 372 c.p.c. appare del tutto coerente con l’evoluzione della normativa processuale, in particolare, nella parte concernente la possibilità di sottoporre a revocazione le pronunzie di legittimità (art. 391bis c.p.c.), rispetto alla quale la produzione di documenti nuovi è strettamente funzionale.
 
3) L’autorità del giudicato è assimilabile agli atti normativi e deve essere interpretato dal giudice di legittimità alla stregua delle norme. 
 
Cass. 30 ottobre 2003 n. 16376 cit.
La Corte ha precisato che l’autorità del giudicato ha da tempo cessato di far parte delle prove, dovendosi piuttosto assimilare, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, agli atti normativi (con la conseguenza – tra l’altro – che l’interpretazione del giudicato deve essere trattata alla stregua dell’interpretazione delle norme anziché all’interpretazione dei negozi ed atti giuridici).
 
Cass. 8 marzo 2005 n. 4962 [4],
La Cassazione conferma che il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione e prova dei fatti costitutivi dello stesso – i quali non subiscono, infatti, i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle preclusioni e dalle decadenze istruttorie – con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza della Corte (vedine le sentenze n. 226, 9050, 10977/2001, 14570/2002, 5689/2003, 1416/2004 delle SS.UU., 18919, 14815, 13534, 13014, 12092, 7546, 7018, 2774, 2398, 967, 630/2004, 19772, 18487, 13088, 12641, 4972, 1153, 799/2003, 7403, 7032, 2085/2002, 15063, 13530/2001 di sezioni semplici) – nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell’allegazione o della produzione del giudicato – e la relativa pronuncia sia stata impugnata – il giudice di legittimità ne accerta l’esistenza e la portata con cognizione piena, la quale si estende al diretto riesame degli atti del processo.

2. IL GIUDICATO ESTERNO E IL RAPPORTO PREVIDENZIALE.
 
         La trattazione che segue passa in rassegna le più significative decisioni della Corte di cassazione che hanno affrontato la questione della rilevanza del giudicato esterno in relazione alle vicende del rapporto previdenziale.
 
2.1. Giudicato e obblighi contributivi.
 
Cass. 5 Giugno 2000 n. 7487 [5].
La Cassazione, con riferimento alle obbligazioni contributive, ritiene che non operi la preclusione del giudicato  per tutti i periodi contributivi non ricompresi nella domanda, e computati fino alla data della sentenza resa.
Nel caso all’esame della Corte, il precedente giudicato aveva accertato l’inesistenza del diritto allo sgravio per il periodo dal 1968 al 1980.
Con la sentenza impugnata con ricorso in Cassazione, il Tribunale aveva ritenuto che la preclusione del giudicato esterno operasse fino alla data della sentenza resa nel precedente giudizio (Tribunale di Catanzaro, in data 31 dicembre 1984).
La società ricorrente – denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi in tema di giudicato , nonché vizi della motivazione – deduce che nel precedente giudizio aveva chiesto, nel presupposto della spettanza degli sgravi, il rimborso dei contributi pagati in eccedenza dal 1968 al 1980, sicché non poteva operare la preclusione del giudicato per i periodi successivi, trattandosi di rapporti obbligatori originati da fatti rimasti estranei alla cognizione del giudice.
La Corte giudica fondato il motivo.
In linea generale, la Corte premette che la pronuncia giurisdizionale di condanna o di assoluzione del convenuto a un fare oppure a un dare, anche se riferibile a rapporti cosiddetti "di durata", produce, di norma, i suoi effetti per le prestazioni anteriori al periodo di presentazione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo, pur non potendosi escludere che, in conformità della domanda proposta dalla parte e quando ciò sia ammesso dall’ordinamento, possa statuire in relazione a fatti ritualmente introdotti nel processo e concernenti lo svolgimento dei rapporti fino alla data della pronunzia, e talora riguardare persino la situazione ulteriore (cfr., in generale, Cass. 5168/1998[6], e specificamente in tema di rapporto contributivo, Cass. 8507/90 [7], 660/91[8], 4416/93, 10431/97[9], Cass., SS.UU. 10933/97).
Come avvertito, la Corte ribadisce che quello esposto è il principio che opera in generale, ma non è escluso che la portata vincolante del giudicato possa riguardare anche i fatti e i rapporti successivi alla domanda, fino alla data della decisione, allorché siano stati comunque conosciuti e valutati dal giudice (cfr., con riguardo ad ipotesi in cui per legge le modificazioni dello stato di fatto esistente al tempo della domanda devono essere prese in esame dal giudice, la giurisprudenza in tema di invalidità pensionabile: (Cass. 2513/93, 8670/94[10]), e perfino le obbligazioni future nascenti da rapporti di durata, in presenza dell’accertamento dell’esistenza (o inesistenza) di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione dei rapporti stessi, a situazione normativa e fattuale immutata (cfr. Cass., SS.UU. 383/1999[11]).
Con specifico riferimento alle obbligazioni contributive nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie, deve escludersi la configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, cosicché il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo presuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato , che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che, anche per i periodi non compresi nel tema controverso l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non conosce i presupposti, e, pertanto, in assenza di un interesse e di una richiesta delle parti, una tale pronuncia verrebbe a configurarsi come meramente interpretativa della astratta volontà di legge e non, secondo le caratteristiche del giudicato ordinario che è rivolto al passato, come affermazione della volontà di legge nel caso concreto (sul punto, in particolare, Cass. SS.UU. 10933/95 ). 
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che la preclusione del giudicato operasse per tutti i periodi contributivi anteriori alla formazione del giudicato (collocata alla data del dicembre 1984) sul rilievo che la sentenza recava l’accertamento, presupposto della pronunzia di rigetto della domanda di pagamento dell’indebito, che l’azienda non rientrava nella categoria degli aventi diritto allo sgravio sia perché non era suscettibile di essere qualificata come industriale, sia perché non era assoggettata all’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Così decidendo, la sentenza impugnata non ha sufficientemente considerato le implicazioni dei principi di diritto sopra precisati, che imponevano al giudice di merito un’accurata indagine per stabilire se la sentenza resa nel primo giudizio avesse statuito sul rapporto di durata fino alla data della sentenza, considerando e valutando (ritualmente o non), tenuto altresì conto delle richieste delle parti, la situazione fattuale e normativa posteriore alla domanda giudiziale. Evidentemente, una simile conclusione non è correttamente giustificata con il semplice rilievo (del resto ovvio) che la pronunzia sulla consistenza di un rapporto obbligatorio presuppone l’accertamento delle sue fonti legali e di fatto.
Conclusivamente, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio affinché, in applicazione dei principi di diritto enunciati, si accerti in altro giudizio se, in base all’interpretazione del giudicato esterno, il debito restitutorio dell’Inps concerna anche gli indebiti versamenti afferenti ai periodi contributivi 1981-1984 .
 
2.2. Giudicato e periodi contributivi diversi.
 
Cass. 12 febbraio 2003 n. 2113 [12].
La Cassazione esclude la rilevanza del giudicato esterno reso inter partes qualora si riferisca a periodi contributivi relativi a periodi diversi, nonché a categorie di lavoratori che, pur appartenendo alla medesima azienda, sono inquadrati in diverse categorie, sottoposte a discipline e normative diverse sotto il profilo previdenziale.
Con il giudizio di primo grado il datore di lavoro (un Consorzio) aveva chiesto il riconoscimento dello sgravio contributivo in conseguenza della natura industriale della attività svolta dal 1976, ma il Pretore aveva limitato tale riconoscimento con decorrenza luglio 1989 (vale a dire dalla domanda amministrativa).
I giudici di appello, nel confermare la sentenza, osservavano che era del tutto mancato un autonomo accertamento della natura industriale del Consorzio dal 1976.
Con ricorso in Cassazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 codice civile in conseguenza del giudicato esterno, intervenuto in merito alla natura industriale del Consorzio (art. 360 n. 3 codice di procedura civile), nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 codice di procedura civile).
Il ricorrente rileva che con altra decisione, passata in giudicato , riguardante i dirigenti del medesimo Consorzio, era stata accertata , per il periodo precedente, la natura industriale dello stesso in contraddittorio con l’INPS.
 La Cassazione richiama la decisione n. 226 del 2001 delle SS.UU. , che ha riconosciuto che la Corte deve accertare l’esistenza e la portata del giudicato , con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. anche Cass. 18 marzo 2002 n. 3925
[13]).
Affinché possa esplicarsi l’efficacia di giudicato è necessaria non solo l’identità soggettiva ma anche quella oggettiva tra rapporto definito e quello da definire.
Pertanto, se dal rapporto controverso mutano alcuni elementi, con conseguente venir meno della originaria causa petendi, il pregresso giudicato cessa di operare (Cass. 19 aprile 2000 n. 5092
[14]).
Nel caso di specie, la Corte rileva che l’azione dalla quale è scaturito il procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza passata in giudicato riguardava un oggetto diverso .
Essa infatti concerneva la ripetizione di contributi indebitamente versati dal Consorzio in un periodo diverso da quello per cui è causa (febbraio 1974 – gennaio 1984) e per una categoria di lavoratori (dirigenti) non ricompresa in quella per la quale il Consorzio richiede, nella presente causa, il beneficio degli sgravi contributivi.
La Corte inoltre richiama le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 7 novembre 1997 n. 10933 [15]) che hanno preso in esame un problema analogo a quello ora sottoposto all’esame del Collegio.
Con tale pronuncia le SS.UU. hanno concluso che "la sentenza che con riferimento ad un determinato periodo ha accertato il diritto del datore di lavoro di versare il contributo alla Cassa Unica Assegni familiari in misura ridotta, non costituisce giudicato preclusivo della pretesa dell’ente previdenziale al pagamento dell’indicato contributo in misura piena con riferimento ad un periodo posteriore, nè può determinare la revocabilità a norma dell’art. 395 codice di procedura civile della successiva sentenza che per il detto posteriore periodo riconosca il diritto dell’ente all’intera contribuzione"
La stessa decisione continua osservando che "una volta esclusa, con riguardo alle obbligazioni contributive insorte nel Settore delle assicurazioni sociali obbligatorie la configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale, che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo presuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue, a sua volta, che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato , che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo".
Il principio stabilito dalle Sezioni Unite deve trovare applicazione anche nel caso di specie, nel quale di discute non solo di periodi contributivi relativi a periodi diversi, ma anche di categorie di lavoratori che, pur appartenendo alla medesima azienda, sono inquadrati in diverse categorie, sottoposte a discipline e normative diverse sotto il profilo previdenziale, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria.
 
2.3. Giudicato e ordinanze ingiunzioni emesse dall’Inps.
 
Cass. 21 agosto 2004 n. 16550 [16] .
Secondo la Cassazione il giudicato formatosi nel giudizio avente ad oggetto una ordinanza ingiunzione spiega effetto preclusivo nei confronti di altro giudizio relativo ad altra ordinanza ingiunzione emessa per le stesse causali, sebbene nei confronti di diverso responsabile.
La Corte rileva che il decisum della sentenza passata in giudicato, invocata per far valere il giudicato esterno, con la quale è stata revocata l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Inps nei confronti del responsabile diretto e della società quale responsabile solidale, per violazioni amministrative scaturenti dalla indebita fruizione di agevolazioni contributive, può scomporsi in due distinte proposizioni: con la prima, la sentenza ha accertato che la società ha fruito legittimamente delle agevolazioni contributive nel periodo in questione, per cui nella fattispecie non era rilevabile alcuna illecita omissione contributiva; con la seconda ha conseguentemente annullato la sanzione amministrativa irrogata in via diretta al legale rappresentante e in via solidale alla società.
Secondo la Cassazione, detta sentenza inoltre non ha pronunciato su un rapporto unico ed inscindibile, bensì, come sempre avviene in tema di rapporti solidali, su due rapporti distinti, ancorché originati dallo stesso fatto: l’uno intercorrente tra INPS e la società, l’altro intercorrente tra l’ INPS e il responsabile diretto.
La causa pervenuta all’esame della Corte tenuta a pronunciarsi sul giudicato esterno presenta una variabile soggettiva, in quanto ha ad oggetto altra ordinanza ingiunzione emessa dall’Inps per lo stesso periodo, nei confronti della stessa società, per le stesse causali, ma nei confronti di altro rappresentante legale nel frattempo succeduto al precedente ed estraneo al primo giudizio.
Il giudice delle leggi deduce che la proposizione con la quale nella prima sentenza è stata accertata la mancanza dell’illecito amministrativo, che costituisce il necessario presupposto della irrogata sanzione, rientra senza dubbio nel giudicato , in quanto costituisce un accertamento che si ricollega in modo inscindibile all’annullamento della sanzione (cfr. Cass. 9685/2003[17]).
Questo giudicato poi, se non è opponibile al responsabile diretto dell’ordinanza ingiunzione, perché soggetto estraneo al precedente giudizio, è perfettamente opponibile all’INPS ed alla società, che a detto giudizio hanno preso parte.
Ne consegue che l’accertamento del legittimo godimento delle agevolazioni contributive fa certamente stato nei rapporti tra l’INPS e la predetta società.
Pertanto, per effetto del precedente giudicato, secondo la Corte è precluso il riesame della controversia,  a nulla rilevando la circostanza che l’ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti di altro amministratore.
 
2.4. Giudicato, ordinanza ingiunzione e decreto ingiuntivo.
 
Cass. 30 ottobre 2003 n. 16376 cit.
La Corte di Cassazione riconosce la rilevanza del giudicato formatosi nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, rispetto alla vertenza avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso a favore dell’Inps per il recupero dei contributi omessi.  
La sentenza passata in giudicato e relativa all’ordinanza ingiunzione enunciava il principio di diritto – comune anche al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – in ordine alla spettanza in capo alla società ricorrente degli sgravi contributivi .
Ne consegue, secondo la Corte, che in sostanza quel giudicato tocca lo stesso presupposto logico – giuridico che sorregge sia l’ordinanza – ingiunzione, sia il decreto ingiuntivo, entrambi promossi dall’INPS e rivolti allo stesso datore di lavoro.
 
2.5. Giudicato e ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato del Lavoro.
 
Cass. 8 marzo 2005 n. 4962 cit.
In un obiter dictum, dal momento che la Corte ha ritenuto assorbente la circostanza che il giudicato esterno non risultava, nella specie, dagli atti del processo, la Cassazione chiarisce che la cosiddetta efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo – come affermazione oggettiva di verità – presuppone che i terzi non siano titolari di un diritto, autonomo, rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato , con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza (vedine, per tutte, le sentenze n. 949/2004, 4142/2001[18], 2795/99[19], 11622/95[20], 7263/94, 7704/93, 1076/91, 1958/87) – è da escludere che possa spiegare efficacia riflessa nei confronti dell’istituto previdenziale rimasto estraneo al processo – in quanto titolare, ex lege, di un proprio diritto ai contributi previdenziali obbligatori (ed accessori relativi) – il giudicato esterno, che si sia formato in relazione ad un rapporto – autonomo rispetto al prospettato diritto dell’Istituto previdenziale – quale, per quel che qui interessa, il rapporto tra datore di lavoro ed Ispettorato del lavoro – avente ad oggetto violazioni di legge, integranti illecito amministrativo, e sanzioni per questo comminate ed inflitte – ancorché il diritto dell’Istituto previdenziale ed il rapporto coperto dal giudicato abbiano, come presupposto, il medesimo accertamento (vedi Cass. 849/2004, 2795/99 ).
 
2.6. Giudicato e invalidita’.
 
Cass. 18 agosto 2004 n. 16164 [21] .
La Corte evidenzia chedal giudicato di rigetto della domanda di pensione deriva la intangibilità delle condizioni di salute al tempo di quella decisione .
 Eventuali modificazioni degli elementi della situazione di fatto già oggetto del precedente esame da parte della sentenza passata in giudicato, tali da comportare una percentuale d’invalidità superiore ai limiti minimi per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale – come si è poi verificato – non potevano avere valore, nel nuovo giudizio avente ad oggetto la concessione della stessa prestazione, che per il futuro rispetto alla data di formazione del giudicato. Diversamente, se, immutate le condizioni fisiche dell’assistibile, si procedesse ad una diversa loro valutazione, si verificherebbe una violazione del giudicato.
Analogamente, con riferimento, però, alla ipotesi di soppressione della prestazione previdenziale (o assistenziale), in precedenza riconosciuta con sentenza passata in giudicato, la giurisprudenza della Cassazione ha avuto modo di sottolineare come la situazione già accertata nel precedente giudizio, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, non può formare oggetto di una valutazione diversa da quella effettuata nella sentenza che era stata emessa a conclusione del processo e che era divenuta definitiva a causa del suo passaggio in giudicato; e che, perciò, occorre il raffronto fra la situazione esistente al tempo in cui era stato compiuto il precedente accertamento da parte del giudice per il riconoscimento del diritto alla prestazione, e quella che ricorre al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione, tale raffronto potendo risolversi o nella constatazione della permanenza della suddetta situazione, di fatto e di diritto, già in precedenza accertata, o nel riconoscimento della evoluzione, in senso migliorativo, dello stato di salute del titolare della prestazione originariamente preso in considerazione (cfr. fra le tante, Cass. 383/1999, 4159/2001
[22], 12256/2003[23]).
 
Ad analoghe conclusioni perviene la Cassazione con la sentenza n. 12674 del 29 agosto 2003, in materia di invalidità civile [24].
La Corte osserva che fin dal 1991 è costante l’orientamento, già maggioritario in precedenza, secondo il quale, nel giudizio promosso per contestare la revoca o la soppressione di una pensione di invalidità, disposta dall’INPS, oggetto dell’indagine, come nelle controversie inerenti al diniego di pensione, non è la legittimità del provvedimento che sopprime (o nega) la prestazione, atteso che detto provvedimento ha natura ricognitiva e non costitutiva, ma la spettanza o meno del relativo diritto (Cass., SS.UU. 25 settembre 1991 n. 10033); con la conseguenza della non necessità di un raffronto tra la situazione sanitaria esistente al momento della concessione e quella dell’epoca della soppressione, risultando necessaria tale comparazione solo nel caso in cui la prestazione sia stata concessa in forza di una sentenza passata in giudicato (Cass. n. 8126/1992; 4163/1993 [25]; 928/1996 [26]; 3630/1998; 9638/2000 [27]).
Gli stessi principi valgono e sono stati affermati dalla Cassazione nella sentenza n1264 del 6 febbraio 1998
[28], in relazione alle prestazioni in favore degli invalidi civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento).
 
 2.7. Giudicato e revoca dell’assegno di invalidità .
 
Cass. 12 marzo 2004 n. 5151 [29].
In materia di revoca dell’assegno di invalidità, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, la Cassazione afferma che va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato.
Le Sezioni Unite hanno statuito (sentenza 7 luglio 1999, n. 383 cit. ) che "in materia di invalidità pensionabile, l’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell’assicurato, pur non contenendo propriamente l’accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all’entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione, riguardo a tali elementi, continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall’art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato – comportante la soppressione della pensione da parte dell’Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e, quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall’istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini".
Tenuto conto di tale principio (cui si è adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 9389/2001; 3357/2001; 3357/2001; 14523/1999; 383/1999), dal quale la Corte non ritiene di doversi discostare, non essendo stati addotti argomenti decisivi di segno contrario, si rileva come nella sentenza impugnata, così come nella relazione del consulente di ufficio ivi richiamata, non siano posti in luce sostanziali mutamenti degli elementi, di fatto e di diritto, apprezzati dal Pretore con la sentenza di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, rispetto alle condizioni fisiche esistenti al momento della revoca del beneficio, ma è stata operata una sostanziale svalutazione dell’accertamento operato dal Pretore.
Appare, dunque, di tutta evidenza la violazione del giudicato.
Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso a annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice il quale, previ gli accertamenti del caso, giudicherà alla luce del principio di diritto secondo cui "l’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di assegno di invalidità, si estende anche all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno) e la portata vincolante della decisione, riguardo a tali elementi, continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Di talché, ai fini della valutazione concernente il recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato – comportante la soppressione dell’assegno da parte dell’Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti; quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall’istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di lavoro del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini".

2.8. Giudicato e requisito contributivo.
 
Cass. 19 agosto 2004 n. 16300 [30].
 
La Cassazione reputa che il giudicato intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti, relativo alle spettanze di questi ultimi, esplica i suoi effetti riguardo all’ente previdenziale quando, ai sensi dell’art. 27 del r.d.l. n. 636 del 1939, occorra esaminare e verificare, sulla base dei "documenti o prove certe" del rapporto di lavoro, la sussistenza del requisito contributivo stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, in quanto il giudice del rapporto previdenziale ha l’obbligo di prendere in considerazione, ai suindicati fini, la sentenza passata in giudicato in relazione alla sua natura di "documento o prova certa" del rapporto di lavoro.
Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva escluso di poter computare, ai fini della determinazione del requisito contributivo, l’intero ammontare del credito del lavoratore per lavoro straordinario riconosciuto nel giudizio da questi promosso nei confronti della curatela fallimentare del datore di lavoro e accertato in sede di opposizione allo stato passivo con sentenza passata in giudicato .
La Corte richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudicato, intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti, relativo alle spettanze di questi ultimi non esplica efficacia riflessa nei confronti dei terzi (come nel caso di specie l’INPS), rimasti estranei al processo, e ciò in ragione dell’autonomia dei rapporti (quello di lavoro e quello previdenziale), che fa qualificare come "res inter alios acta" il giudicato formatosi nel giudizio inerente l’altro rapporto (in questo senso ex plurimis Cass. n. 849/2004; 4142/2001; 2795/1999; 11622/1995).
Ciò ribadito, va peraltro precisato che la sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto l’intero ammontare del credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ben può formare oggetto di esame al fine di verificare se possa o meno rientrare, ai sensi dell’art. 27 – 2° comma – del R.D.L. n. 636 del 1939, nell’ambito dei "documenti o prove certe" del rapporto di lavoro rilevanti ai fini del riconoscimento del requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti secondo quanto oggetto di tale previsione normativa.

2.9. Giudicato e norme di interpretazione autentica.
 
Cass. 10 agosto 1995 n. 8797 [31].
La Cassazione nega per effetto del giudicato, il diritto del ricorrente alla ricostruzione della posizione pensionistica con riconoscimento del c.d. benefici combattentistici, previsti con norma di interpretazione autentica successiva al giudicato stesso.
Nel giudizio intentato per ottenere la ricostituzione della propria posizione pensionistica con riconoscimento dei benefici c.d. combattentistici previsti dalla legge 9 maggio 1984, n. 118, veniva disatteso dal giudice del merito l’eccezione di giudicato esterno formatosi inter partes in forza di precedente sentenza con la quale la Corte di cassazione aveva negato la spettanza dei benefici in questione ai fini della pensione di anzianità o vecchiaia erogata dall’INPS.
Nel caso di specie non può minimamente dubitarsi che sia il giudicato che la nuova legge abbiano, quale identico oggetto, l’ambito soggettivo di spettanza dei c.d. benefici combattentistici.
I ricorrenti ( l’Inps e la società datrice di lavoro) rilevavano che il giudice di appello non aveva considerato che, a norma dell’art. 2909 c. civ., è assolutamente intangibile l’accertamento che, per effetto di giudicato , faccia stato tra le parti; anche se la norma interpretativa di cui all’articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 aveva indubbiamente effetto retroattivo, essa non poteva incidere sul giudicato . Ciò anche in virtù del principio di cui all’art. 104 Cost. – richiamato dell’INPS – il quale, riconoscendo l’indipendenza della magistratura, esclude che il potere legislativo possa rimuovere l’interpretazione resa dall’autorità giudiziaria con pronuncia definitiva.
A quest’ultimo riguardo, la Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass. n. 1598-1978) ha avuto modo di sottolineare come l’intangibilità del giudicato – cioè il divieto "ne bis in idem" che ha un fondamentale rilievo nel nostro sistema giuridico soprattutto perché espressione della certezza del diritto e quindi di un valore essenziale di civiltà giuridica – sia tendenzialmente sensibile anche allo ius superveniens, pur se la stessa giurisprudenza ha altresì precisato che l’insensibilità della cosa giudicata agli effetti dello ius superveniens non è senza limiti.
Anzitutto, tale insensibilità riguarda soltanto quelle pronunce che, oltre ad essere passate formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), abbiano un contenuto sostanziale (art. 2909 c. civ.), nel senso che incidano sul diritto fatto valere. In secondo luogo, il giudicato sostanziale costituisce ostacolo alla retroattività genericamente prevista dalle nuove norme, nei limiti di quanto forma oggetto del giudicato stesso, con l’avvertenza, però, che tale oggetto copre sia il dedotto che il deducibile. Ed il "non deducibile", che consente la instaurazione di un nuovo giudizio, non è ravvisabile, peraltro, nel mero fatto dello ius superveniens, ma può configurarsi solo quando questo abbia introdotto una nuova azione. Infine, precisa ancora la sentenza della Corte di Cassazione ult. cit., l’insensibilità della cosa giudicata agli effetti delle diverse norme sopravvenute può essere vinta dalla volontà del legislatore.
Orbene, nel caso in esame – esclusa, per quanto detto, una volontà del legislatore di travolgere per via di interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, eventuali giudicati, difformi da tale interpretazione, che si fossero medio tempore trasformati -, non v’è dubbio che l’estensibilità della legge interpretata anche ai casi che in essa sarebbero poi stati ricompresi dal legislatore con la norma di interpretazione autentica non solo faceva parte del deducibile nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato, ma costituì proprio la "questione" (il "dedotto") sulla quale la Corte stessa ebbe a pronunciarsi.
(Sull’effetto preclusivo del giudicato formatosi in punto di interpretazione di una determinata norma rispetto alla applicazione di una successiva norma di interpretazione autentica, v. anche Cass. n. 2416/1988[32]).
Le considerazioni sin qui svolte, conducono la Corte a negare per effetto del giudicato, il diritto del ricorrente alla ricostruzione della posizione pensionistica con riconoscimento del c.d. benefici combattentistici.
2.10. Giudicato , disoccupazione agricola e indennità di maternità.
 
Cass. 9 aprile 2001 n. 5235 [33].
La Cassazione esclude la rilevanza del giudicato esterno nell’ipotesi di accertata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con riferimento ad una prestazione temporanea diversa da quella fatta valere in altro giudizio.
La ricorrente, cui non è stata riconosciuta l’indennità di maternità, si duole della mancata considerazione da parte del giudice "a quo" del riconoscimento che l’Inps ha operato della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato mediante la documentata corresponsione di differenti prestazioni previdenziali ( Nella specie indennità di disoccupazione agricola).
In particolare si censura il mancato riconoscimento di efficacia di giudicato nella presente controversia della precedente decisione resa in un giudizio attinente all’indennità di disoccupazione.
La Corte in punto di diritto rileva che, essendo indubbiamente diverso il "petitum" nei due giudizi, la ricorrente implicitamente intende fare riferimento al principio, ripetutamente affermato alla giurisprudenza, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, che incida su un punto fondamentale di entrambe le cause ed abbia costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato , preclude l’esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui l’altro giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. n. 10999/1995[34] e 3795/99[35]).
Come osservato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 10933 del 7 novembre 1997 (diretta a risolvere la questione di principio circa l’efficacia o meno di giudicato di un accertamento dell’obbligo contributivo di un datore di lavoro relativamente ad un determinato periodo in un successivo giudizio avente ad oggetto la contribuzione per un diverso periodo), il riportato principio sulla rilevanza del giudicato sulle questioni "gravita intorno all’elemento qualificante ed indefettibile dell’identità di negozio o rapporto giuridico, inteso, ovviamente, come rapporto complesso o fondamentale, come tratto unificante e qualificante della molteplicità di diritti ed obblighi in cui si articola, poiché l’operatività del giudicato sarebbe pacifica nel caso di successiva deduzione in giudizio di un medesimo rapporto giuridico in senso stretto, inteso cioè quale relazione elementare tra il soggetto titolare di uno specifico diritto e il soggetto gravato dal relativo obbligo: ne risulta, quindi, una delimitazione dell’efficacia di giudicato del contenuto precettivo di una sentenza, nel senso che, ai fini della incidenza su successive controversie su diritti non inerenti allo stesso rapporto fondamentale, rimane estranea all’area del giudicato sostanziale sia la statuizione incidentale relativa a rapporti pregiudiziali, sia la soluzione di singole questioni di fatto o di diritto" (nella specie le S.U. hanno escluso l’identità di un rapporto fondamentale tra le singole obbligazioni contributive).
La comunanza del rapporto fondamentale, ai fini della estensione del giudicato sulle questioni, deve ritenersi insussistente nel caso in esame sulla base di una duplice considerazione. Da un lato, rileva la differenza sostanziale delle prestazioni richieste nei due casi. È indubbio, infatti, che l’assicurazione per gli eventi relativi alla maternità è del tutto distinta dall’assicurazione contro la disoccupazione o da quella concernente l’erogazione di assegni familiari. Dall’altro, va considerato che, secondo quanto accertato dal giudice di merito e non posto in dubbio con i motivi di ricorso, non vi è neanche la coincidenza temporale dei periodi di prestazione lavorativa rilevanti nei due giudizi. Non può quindi presumersi l’unitarietà del rapporto lavorativo della attuale ricorrente, anche nell’ipotesi della sussistenza della subordinazione; infatti, come ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza, i rapporti di lavoro tipici del settore agricolo, e cioè quelli con il salariato fisso e il bracciante avventizio, sono a tempo determinato (Cass. n. 2654/1978; 7269/1986; 5649/1990; 1884/2000). In ogni caso, anche a prescindere da quest’ultimo rilievo, non si vede come un accertamento sulla natura subordinata del rapporto in un determinato anno possa implicare un accertamento circa la sussistenza di un analogo rapporto in un periodo precedente.
 
2.11. Giudicato e indennità di maternità.
 
Cass. 10 febbraio 2006 n. 2897.
Con due recentissime decisioni, n. 2027 del 30 gennaio 2006 e 2897 del 10 febbraio 2006, la Corte ravvisa identità di rapporto fondamentale in caso di separati giudizi riguardanti l’indennità per astensione facoltativa e obbligatoria per maternità, atteso il collegamento tra le diverse prestazioni accomunate dalla stessa funzione e correlate allo stesso “ rischio” assicurato ( gravidanza e parto).
Con riferimento alla sentenza n. 2897, con il ricorso per Cassazione parte ricorrente, nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennità di maternità per astensione obbligatoria, lamentava la violazione del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza con cui era stato accertato il diritto dell’assicurata a beneficiare dell’indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa.
In relazione agli orientamenti giurisprudenziali in tema di giudicato esterno, la Corte ritiene di dover direttamente valutare se la sentenza passata in giudicato spieghi effetti anche nel presente giudizio, in merito alla sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato in agricoltura, idonee a costituire il presupposto dell’operatività della tutela previdenziale invocata.
In relazione al caso di specie, la rilevanza del giudicato dipende dalla configurabilità o meno della identità del rapporto fondamentale tra le diverse indennità per i due tipi di astensione inerenti la medesima maternità.
La Corte evidenzia che in realtà nel campo della previdenza obbligatoria non è ravvisabile una identità di rapporti fondamentali tra i vari tipi di assicurazione e non vi è necessaria identità di tale rapporto neanche in caso di copertura assicurativa dello stesso tipo di eventi distinti verificatisi nel corso del tempo.
Innanzitutto manca un contratto di assicurazione idoneo a costituire la fonte comune delle singole posizioni giuridiche (singoli obblighi e diritti) e a determinarne le conseguenti interrelazioni.
In secondo luogo non sussiste di norma un rapporto di dipendenza tra pagamento dei contributi ( aventi peraltro autonomia in relazione ai vari periodi, come evidenziato, con esame approfondito, da Cass. SS.UU. n. 1133/2000) e prestazioni, stante il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c. ( operante nell’assicurazione contro la disoccupazione e in quella per la maternità).
In terzo luogo ogni tipo di assicurazione ha finalità diverse ed è disciplinata sulla base di regole diverse, riguardanti non solo i presupposti e la misura delle prestazioni, ma anche, spesso, i requisiti contributivi, la prescrizione, il procedimento amministrativo, ecc. ( è appena il caso di rilevare, tuttavia, che le osservazioni che precedono non si attagliano all’assicurazione, di tipo prevalentemente pensionistico, a tutela dell’invalidità, vecchiaia e superstiti, caratterizzata tra l’altro dalla presenza della figura giuridica della posizione contributiva, dalla parziale applicazione del principio dell’automaticità delle prestazioni, e in generale da una globale interdipendenza tra i suoi vari aspetti).
La Corte afferma che , circa il rapporto tra i giudizi relativi alle indennità per astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, è indubbiamente configurabile un collegamento, dato innanzitutto dalla identità dell’evento a integrazione progressiva (gravidanza e parto), che, secondo una terminologia forse non del tutto appropriata, è qualificabile come rischio assicurato, tra le diverse prestazioni accomunate dalla funzione di surrogare la retribuzione che la madre avrebbe potuto conseguire se non si fosse verificata la maternità in questione, nonostante la facoltatività del secondo periodo di assenza.
Tale conclusione trova evidente riscontro nell’orientamento giurisprudenziale secondo cui i requisiti contributivi relativi alla tutela previdenziale del periodo di astensione obbligatoria rilevano comunque anche in rapporto all’astensione facoltativa ( Cass. n. 20114/2004).
La Corte dunque afferma che l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la regolare integrazione del requisito contributivo effettuata ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per l’astensione facoltativa, spiega efficacia di giudicato anche nel giudizio relativo all’indennità per astensione obbligatoria.
         Ad analoga conclusione è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 15497 del 16 ottobre 2003[36] in un giudizio avente ad oggetto l’indennità per astensione facoltativa dal lavoro per maternità, in cui era stato invocato l’accertamento sulla subordinazione compiuto nel precedente giudizio relativo all’indennità per astensione obbligatoria, dando rilievo al fatto che le prestazioni richieste nei due casi costituivano aspetti della stessa tutela della maternità e il periodo rilevante per l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro era lo stesso. 
 
2.12. Giudicato e rivalutazione monetaria.
 
Cass. 14 giugno 1999 n. 5886[37] .
 
La Cassazione ammette la possibilità di rivalutare il credito previdenziale per il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto i soli interessi legali .
La Corte ritiene che la sentenza impugnata ha operato uno corretta lettura del giudicato, affermando che in mancanza di ulteriore specificazione sul tasso da applicarsi, gli interessi riconosciuti dovevano essere appunto liquidati in misura legale, tra l’altro in conformità alla domanda avanzata in quella sede, non suffragata da alcun titolo per ottenere un maggiore interesse. Del pari corretto è il richiamo al principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che l’eventuale titolo per ottenere un interesse superiore a quello legale non può essere fatto valere in separato giudizio.
Invece, per quanto riguarda la richiesta di interessi e maggior danno per il periodo successivo alla pronuncia pretoriale passata in giudicato e quindi non più con riferimento al diritto nascente dall’originaria causa petendi, sibbene con riferimento all’actio iudicati, la Corte evidenzia che nella motivazione della sentenza che opera come cosa giudicata si attribuiscono gli interessi in misura legale "dalle date di insorgenza dei crediti in tal guisa maturati, sino al soddisfo", mentre nulla si dice per la rivalutazione spettante dopo il passaggio in giudicato della sentenza e sino al pagamento.
Non si può affermare che si è formato il giudicato anche in ordine all’impossibilità di rivalutare il credito previdenziale, atteso che dopo il passaggio, in giudicato della sentenza pretorile il ritardato pagamento comporta l’inadempimento dell’obbligazione nascente dalla sentenza stessa e pertanto l’indagine circa la sussistenza dei presupposti per la rivalutazione va autonomamente compiuta.

Cass. 25 ottobre 2001 n. 13179 [38].
In un obiter dictum la Cassazione afferma che la domanda di rivalutazione automatica di una somma di denaro di cui si chiede il pagamento, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell’importo di tale somma ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta correlati al fenomeno inflattivo, costituisce una pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione al dedotto inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, si chieda, in aggiunta agli interessi legali di mora, diretti a compensare il danno presuntivamente connesso a quell’inadempimento, il ristoro dell’asserito, ulteriore, e maggiore, pregiudizio causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie; ne consegue che, stante le differenze di presupposti e di contenuto fra le due domande, la proposizione dell’una domanda non equivale alla proposizione dell’altra, dal che deriva l’inidoneità del giudicato di rigetto formatosi su una di esse ad interferire sull’esperibilità dell’altra (Cass. n. 3607/1995[39]).
Tuttavia nel caso di specie la Corte ritiene di poter verificare direttamente se il giudicato esterno costituisca una pronuncia di merito preclusiva dell’esame della pretesa avanzata dalla società ricorrente in questo giudizio.
Dall’esame diretto degli atti – consentito alla Corte quando si tratti di accertare il contenuto del giudicato esterno, emerge quanto segue.
La società ricorrente aveva chiesto al Pretore di accertare il diritto agli sgravi e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, con la condanna dell’Inps a corrispondere quanto dovuto a tali titoli; il Pretore adito aveva condannato l’Inps al pagamento delle somme richieste, oltre agli interessi.
Con appello incidentale nel giudizio sull’appello dell’Inps, era stata domandata anche della svalutazione monetaria.
Il Tribunale di secondo grado respingeva l’appello incidentale perché, nella fattispecie, ricorreva l’ipotesi dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e del debitore in buona fede, in quanto l’obbligo di restituzione doveva ritenersi insorto soltanto per effetto della pronuncia costitutiva del giudice, sicché l’Inps doveva soltanto gli interessi legali dalla data della domanda giudiziaria, dovendosi escludere la liquidazione degli ulteriori danni, che avrebbero dovuto comunque essere provati, come prescritto dall’art. 1224 c.c.
Alla stregua dei descritti dati di fatti la Corte rileva che il
giudicato di rigetto ha innanzi tutto accertato, al fine di stabilire il regime giuridico dell’obbligazione, la natura del rapporto obbligatorio, escludendo che ad un credito restitutorio derivante da indebito pagamento ai sensi dell’art. 2033 c.c. potesse applicarsi una normativa diversa da quella che disciplina gli effetti dell’inadempimento di obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
È questo accertamento che non può più essere messo in discussione per l’effetto preclusivo derivante dal giudicato.
 
 
3. CONCLUSIONI.
 
La giurisprudenza della Cassazione in materia di obbligazioni contributive ritiene che non sia configurabile un rapporto giuridico unitario (SS.UU. n. 10933 del 7 novembre 1997 cit.).
 
Infatti, a differenza del paradigma costituito dal contratto di assicurazione privata, che realizzano la composizione di un conflitto di interessi, l’obbligazione di versare i contributi e quella di erogare prestazioni previdenziali non sono configurabili come obbligazioni corrispettive, per il motivo fondamentale che ambedue sono imposte unicamente ed immediatamente per la soddisfazione di un interesse pubblico.
 
Rafforzano tale convincimento istituti propri del sistema previdenziale, quali il principio dell’automatismo delle prestazioni, il ricorso al sistema di finanziamento c.d. a ripartizione (anziché a capitalizzazione), il fatto che i mezzi necessari alla realizzazione della tutela previdenziale sono reperiti anche attraverso il finanziamento pubblico, ovvero mediante l’imposizione di contributi a soggetti che non hanno alcun interesse individuale a tale realizzazione e spesso a beneficio di categorie particolari di lavoratori, in base al criterio di solidarietà.
 
Queste considerazioni hanno reso ormai prevalente l’opinione della natura "parafiscale" della contribuzione, intesa come prestazione imposta dalla legge a favore di un ente pubblico, per la realizzazione di un pubblico interesse e, quindi, qualificabile come "imposta speciale" (in quanto colpisce solo determinate categorie o gruppi di persone), tale da giustificare l’adozione di sistemi di riscossione simili a quelli caratteristici del diritto tributario, nonché la presenza di garanzie del credito simili a quelle previste per le imposte dirette e di specifiche sanzioni.
 
In materia di prestazioni, va poi ricordata la puntualizzazione di Cass., SS.UU. 26 giugno 1996 n. 5895
[40], secondo la quale dal rapporto previdenziale – così come da quello assistenziale – non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel determinato periodo ( vedi anche Cass. 9498/1995 e 7833/2003).
 
Tutto ciò comporta che non è possibile postulare l’esistenza, tra le numerose obbligazioni che si costituiscono in forza della normativa previdenziale, di quel tipo di intima connessione e interdipendenza, di comunanza almeno parziale di fattispecie costitutiva, che rappresenta il presupposto per la efficacia di giudicato in una determinata controversia della soluzione precedentemente data in un altro giudizio alle stesse questioni di fatto o diritto.

ANGELA LAGANA’
Avvocato Inps.
 


[1] Serpico e altro c. Actp Napoli
Giust. civ. Mass. 2001, 1302
Foro it. 2001, I,2810 nota (IOZZO)
Giust. civ. 2001, I,2353
 
[2] Cons. agr. Interpr. Salerno e altro c. Inps
Giust. civ. Mass. 2003, 319
 
[3] Soc. Sigma Tau c. Inps
Giust. civ. Mass. 2003, f. 10
 
[4] Carovana Facchini Stanga c. Inps
Giust. civ. Mass. 2005, f. 3
 
[5] Inps c. Soc. Romano
Giust. civ. Mass. 2000, 1214
 
[6] La pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o un dare, anche se riferibile a rapporti cosiddetti "di durata", produce, di norma, i suoi effetti per le prestazioni anteriori al periodo di presentazione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo; pertanto, pur non potendosi escludere, in teoria, che una pronuncia giurisdizionale, emanata in conformità della domanda proposta dalla parte quando ciò sia ammesso dall’ordinamento, possa statuire per l’avvenire, occorre tuttavia che una siffatta statuizione sia resa palese, in modo esplicito, dalle espressioni contenute nel dispositivo.
Paparone e altro c. Usl n.
Giust. civ. Mass. 1998, 1122
Foro it. 1998, I,2411
 
[7] La domanda avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad un determinato periodo contributivo è diversa, per il petitum, da quella avente ad oggetto gli stessi contributi, ma relativi ad un altro periodo, e pertanto il giudicato formatosi sulla prima domanda non è invocabile nella causa successiva al fine di precludere la decisione sulla spettanza dell’esonero contributivo.
Società Maria Ausiliatrice c. INPS
Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 8
 
[8] La sentenza che ha escluso la sussistenza dell’obbligo contributivo del datore di lavoro con riferimento ad un determinato periodo (nella specie, sentenza affermativa della non assoggettabilità a contribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti per periodi anteriori al 1977) non costituisce giudicato preclusivo della pretesa contributiva avanzata dall’ente previdenziale in relazione ad un periodo successivo, essendo il rapporto contributivo cui si riferisce tale pretesa diverso da quello in discussione nel precedente giudizio e non potendo in detta sentenza configurarsi una statuizione esclusiva dell’obbligo contributivo anche per il futuro, ossia con riguardo a rapporti non ancora venuti ad esistenza.
Amministrazione provincia Milano c. INPS
Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 1
 
[9] La pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo, e ciò anche in relazione ai rapporti cosiddetti di durata, per i quali la condanna del giudice (a parte le eccezioni previste dalla legge) trova il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione della domanda in primo grado. Ne consegue che in materia previdenziale, che di norma contempla prestazioni in favore degli assicurati aventi titolo in un rapporto che si protrae nel tempo, la sentenza di condanna non può valere come titolo esecutivo al fine di conseguire prestazioni maturate successivamente alla proposizione della domanda e, a fortiori, alla emissione della sentenza, tenuto anche conto che dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente per oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta per quel determinato periodo,
Trentadue c. Inps
Giust. civ. Mass. 1997, 1998
 
[10] La circostanza che in un precedente giudizio, sul quale si sia formato il giudicato, sia stata esclusa la sussistenza della silicosi, non preclude l’accertamento, in un successivo giudizio concernente (anche) un periodo ulteriore, della sussistenza della suddetta patologia con decorrenza successiva alla data della sentenza resa nel primo giudizio, atteso che gli accertamenti su circostanze di fatto posti alla base della decisione adottata possono formare oggetto di giudicato solo quando si tratti di situazioni di fatto permanenti e non soggette a mutazioni in relazione al trascorrere del tempo.
Inail c. Del Carro
Giust. civ. Mass. 1994, 1269 (s.m.)
 
[11] In materia di invalidità pensionabile, l’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell’assicurato, pur non contenendo propriamente l’accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all’entrata in vigore della l. 12 giugno 1984 n. 222) e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall’art. 10 del r.d. 14 aprile 1939 n. 636, conv. con modificazioni nella l. 6 luglio 1939 n. 1272, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato – comportante la soppressione della pensione da parte dell’Istituto assicuratore quando tale capacità cessa di essere inferiore ai limiti di legge – la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall’istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione, per verificare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini.
Caracciolo c. Inps
Giust. civ. Mass. 1999, 1574
 
 
[12] Cons. agr. Interpr. Salerno e altro c. Inps
Giust. civ. Mass. 2003, 319
 
[13] Il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, anche d’ufficio, a condizione che esso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito, poiché la produzione di documenti relativi al giudicato esterno in sede di giudizio di cassazione è in radice preclusa dall’art. 372 c.p.c., il quale consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza impugnata. La sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso non può comportare deroga al citato art. 372 c.p.c., nè autorizzare dubbi sulla costituzionalità della norma, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto allo schema adottato per il processo di legittimità, non compatibile con attività di istruzione probatoria.
Min. fin. c. Soc. Italkali
Giust. civ. Mass. 2002, 475
Fisco (Il) 2002, 4546
Giur. imp. 2002, 875
 
[14] Affinché possa esplicarsi l’efficacia di giudicato è necessaria non solo l’identità soggettiva ma anche quella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire; pertanto, se del rapporto controverso mutano alcuni elementi con conseguente venir meno della originaria "causa petendi", il pregresso giudicato cessa di operare. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il decreto ingiuntivo definitivo emesso, per rimborso medicinali, nei confronti della Usl 53 di Salerno nella qualità di "capofila" responsabile della erogazione delle risorse finanziarie, facesse stato sulla questione della legittimazione passiva nel successivo giudizio, per rimborso medicinali, in cui la stessa Usl era convenuta sulla base del rapporto debitorio sostanziale).
Soc. Credifarma c. Usl n. 53 Salerno
Giust. civ. Mass. 2000, 850
 
 
[15] Banca pop. Alto Adige c. Inps
Giust. civ. Mass. 1997, 2095
 
[16] Inps c. Marsili e altro
Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8
 
[17] Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico – giuridico della pronuncia. Pertanto, l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell’azione (soggetti, causa pretendi, "petitum"), secondo l’interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto una precedente pronuncia definitiva, concernente la classificazione di un’azienda, idonea a fondare la domanda dell’Istituto previdenziale di restituzione di somme dovute per effetto della non spettanza del regime agevolato, escluso dalla pronuncia anteriore).
Soc. Directa c. Inps
Giust. civ. Mass. 2003, f. 6
 
 
[18] Nel giudizio di opposizione proposto dal datore di lavoro avverso il decreto con il quale gli sia stato ingiunto il pagamento nei confronti dell’Inps delle somme relative ai contributi afferenti a lavoro straordinario, il cui mancato versamento sia stato contestato dall’Ispettorato del Lavoro, non è opponibile all’Inps il giudicato, intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti, relativo alla mancata effettuazione di ore di lavoro straordinario. Infatti, l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato stesso, mentre tra potestà accertativa dell’Ispettorato del Lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto.
Soc. Invernizzi e co. specialità casearie c. Inps
Giust. civ. Mass. 2001, 557
 
[19] Il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d’opera e il beneficiario della prestazione lavorativa, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest’ultimo e l’Ispettorato del lavoro, avente ad oggetto l’accertamento delle violazioni delle norme sul collocamento per l’assunzione del personale che si assume dipendente; infatti l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell’Ispettorato e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuno delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto.
Ispett. prov. lav. Genova c. Soc. coop. Coset
Giust. civ. Mass. 1999, 663
 
[20] Il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto di lavoro, intervenuto tra il prestatore d’opera e il beneficiario della prestazione e l’istituto previdenziale, non spiega efficacia riflessa nel giudizio tra quest’ultimo e l’istituto previdenziale, avente ad oggetto il diritto dello stesso istituto al pagamento di contributi assicurativi obbligatori relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Infatti, l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo, presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto. (Nella specie, nel giudizio relativo al pagamento di contributi obbligatori vari non pensionistici intercorrente tra una Usl e istituti assicuratori il giudice di merito aveva ritenuto provato l’elemento della subordinazione sebbene fosse intervenuto il definitivo rigetto da parte del giudice amministrativo della domanda degli interessati – psicologi, assistenti sociali, infermieri, ecc., collaboratori dell’Usl – di accertamento di un rapporto di pubblico impiego; la S.C., sulla base dell’indicato principio, ha confermato la necessità di un accertamento "incidenter tantum" in merito al carattere subordinato o meno del rapporto, per quanto rilevante ai fini dell’esistenza degli obblighi contributivi, e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per difetto di motivazione sul merito).
Usl n. 18 Bassa Val d’Elsa c. Inps
Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 11
 
[21] Min. fin. c. Trifirò
Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8
 
[22] Poiché la sentenza che accerta il diritto all’assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull’esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante), in relazione alla rilevanza attribuita dall’art. 10 del r.d.l. n. 636 del 1939 al recupero della capacità di guadagno da parte dell’assicurato, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca dell’assegno disposta dall’Inps, deve raffrontarsi la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca per verificare se effettivamente vi è stato un miglioramento nello stato di salute dell’assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini.
Inps c. Burrini
Giust. civ. Mass. 2001, 560
 
[23] In riferimento alla revoca del diritto a prestazione previdenziale connessa alla sussistenza di una condizione di invalidità occorre distinguere l’ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede amministrativa (nella quale l’oggetto della controversia è l’esistenza del diritto alla prestazione), dall’ipotesi in cui si contesti la legittimità della revoca del diritto riconosciuto in sede giudiziale, in cui l’oggetto della controversia è la permanenza del diritto stesso; soltanto in quest’ultimo caso, il giudice deve necessariamente effettuare il raffronto tra la situazione patologica esistente al tempo della revoca e la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento, la quale deve essere valutata utilizzando il parametro normativo previsto, all’epoca, per il riconoscimento.
Donato c. Inps
Giust. civ. Mass. 2003, f. 7-8
 
[24] Min. int. c. Pedretti
Giust. civ. Mass. 2003, f. 7-8
 
[25] La revoca della pensione d’invalidità, che, a differenza dell’annullamento (avente efficacia ex tunc), ha efficacia ex nunc, può essere disposta dall’INPS in base al semplice accertamento dell’insussistenza, al momento della revoca, di una capacità di guadagno al di sotto dei minimi legali, essendo necessario il raffronto, fra le condizioni dell’assicurato al momento della concessione della prestazione ed in quello della sua revoca, solo nel caso di pensione attribuita con sentenza passata in giudicato, tenuto peraltro presente che anche in tale ipotesi la necessità di detto raffronto, nel giudizio volto a conseguire il ripristino della pensione revocata, postula che il giudicato sia stato ritualmente eccepito dall’assicurato.
D’Arpino c. Inps
Giust. civ. Mass. 1993, 636 (s.m.)
 
[26] Nel caso in cui il diritto alla pensione di invalidità sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato, non può trovare applicazione il principio secondo cui in caso di contestazione in giudizio della revoca della pensione di invalidità disposta dall’Inps ai sensi dell’art. 10, comma 2, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, oggetto dell’indagine è la sussistenza o meno dell’invalidità nella misura di legge (con onere della prova a carico dell’assicurato), senza che si renda necessario alcun raffronto tra il quadro patologico che aveva originato l’erogazione della prestazione e quello che si riscontra al momento del provvedimento soppressivo. Nel caso suindicato, infatti, il potere di revoca dell’Inps può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate rispetto a quelle che giustificarono la concessione della pensione.
Manfredi c. Inps
Giust. civ. Mass. 1996, 153
Lavoro nella giur. (Il) 1996, 602
 
[27] Nel giudizio promosso per contestare la revoca della pensione di invalidità disposta dall’Inps oggetto della controversia – sia nell’ipotesi di inesistenza iniziale dello stato di invalidità erroneamente ritenuto sussistente sia nell’ipotesi di successiva cessazione dello stato stesso per determinante miglioramento delle condizioni fisiche – non è la legittimità dell’atto di revoca del riconoscimento, bensì l’esistenza stessa del diritto alla prestazione. Ne consegue che, ove l’Inps sostenga che sia cessato lo stato di invalidità che legittimava il diritto alla prestazione, la situazione esistente al tempo del riconoscimento resta irrilevante ed irrilevante è il raffronto fra questa situazione e quella esistente al tempo della revoca, sicché l’accertamento del giudice del merito non ha per oggetto questo raffronto, ma solo la situazione esistente al tempo della revoca (salvo il caso in cui, avendo l’iniziale riconoscimento natura giudiziale, il suddetto raffronto diventi parte integrante della logica del giudizio).
Angelini c. Inps
Giust. civ. Mass. 2000, 1599
 
[28] Le controversie in materia di revoca di pensione di invalidità civile o di assegno di invalidità civile, al pari di quelle concernenti il diritto di ottenere per la prima volta tali prestazioni negate in sede amministrativa, non danno luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguardano il diritto del cittadino di ottenere quella tutela diretta che la legge gli accorda; con la conseguenza che il giudice non è chiamato a verificare la legittimità dell’atto amministrativo di diniego, o di revoca, o di soppressione, per applicarlo o disapplicarlo, ma ad accertare se sussista o meno il diritto del cittadino alla prestazione. Ne deriva che – così come si deve tener conto anche degli aggravamenti e di tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, per applicazione analogica della disposizione dettata dall’art. 149 disp. att. c.c. in materia di invalidità pensionabile – il giudice è tenuto, anche d’ufficio, ad accertare la sussistenza, accanto al requisito sanitario, del requisito cosiddetto economico, tenuto presente che tale requisito potrebbe essere venuto meno nelle more tra la revoca o soppressione della prestazione e l’epoca della pronuncia giudiziaria.
Min. int. c. Blasi
Giust. civ. Mass. 1998, 263
 
 
[29] Marsella c. Inps
Giust. civ. Mass. 2004, f. 3
 
[30] Prestigiacomo c. Inps
Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8
 
[31] Cons. bonif. Valle Grandi e Medio Veronese c. Patrizi e altro
Giust. civ. Mass. 1995, 1508
 
[32] La retroattività della norma di interpretazione autentica comporta che un rapporto, svoltosi anteriormente all’entrata in vigore della legge interpretativa, dovrà essere regolato e disciplinato da questa ultima, sempre che non si sia formato un giudicato in ordine ad una diversa interpretazione ed applicazione della norma interpretata. Pertanto, ove sia impugnata per difetto di giurisdizione una pronuncia del Consiglio di Stato resa in grado d’appello, che abbia accolto nel merito l’interpretazione poi disattesa dalla legge interpretativa entrata in vigore nelle more del giudizio di cassazione, la reiezione di tale impugnazione comporta il giudicato non solo sulla giurisdizione del giudice amministrativo, ma anche sulla statuizione di merito, ancorché contrastante con la legge interpretativa.
Perciabasco c. ESPI Palermo
Giust. civ. Mass. 1988, fasc.3
 
 
[33] La Scala c. Inps
Giust. civ. Mass. 2001, 748
 
[34] Qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che incida su di un punto fondamentale di entrambe le cause ed abbia costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude l’esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui l’altro giudizio abbia finalità diversa da quelle che costituiscono lo scopo od il "petitum" del primo. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza del giudice del merito che chiamato a giudicare sulla spettanza dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale aveva accolto l’eccezione di cosa giudicata formulata dal convenuto con riferimento ad un precedente giudizio "inter partes" avente ad oggetto la durata del contratto di locazione ed in cui si era affermata la non assoggettabilità del rapporto alla disciplina della l. 27 luglio 1978 n. 392).
Carleo c. Izzo
Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 10
 
[35] In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico (nella specie, di locazione commerciale), ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause (nella specie, il regime dell’indennità di avviamento), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.
Carnelos c. Bonadio
Giust. civ. Mass. 1999, 867
 
 
[36] In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Pertanto, l’accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fornendo la premessa logica indispensabile della statuizione di condanna al pagamento dell’indennità per l’astensione obbligatoria per gravidanza, contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata intervenuta tra le stesse parti, preclude il riesame dello stesso punto di diritto in una causa avente ad oggetto l’indennità per l’astensione facoltativa relativa alla stessa gravidanza.
De Bernardis c. Inps
Giust. civ. Mass. 2003, f. 10
 
[37] Soc. Combattenti e reduci ist. vigilanza c. Inps
Giust. civ. Mass. 1999, 1377
 
[38] Soc. coop. Breccia Orientale c. Inps
Giust. civ. Mass. 2001, 1796
 
[39] La domanda di rivalutazione automatica di una somma di denaro di cui si chiede il pagamento, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell’importo di tale somma ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta correlati al fenomeno inflattivo, costituisce una pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione al dedotto inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, si chieda, in aggiunta agli interessi legali di mora, diretti a compensare il danno presuntivamente connesso a quell’inadempimento, il ristoro dell’asserito ulteriore, e maggiore, pregiudizio causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie; ne consegue che, stante le differenze di presupposti e di contenuto fra le due domande, la proposizione dell’una domanda non equivale alla proposizione dell’altra, per cui, ove venga promossa una controversia per il riconoscimento ed il pagamento di un credito pecuniario nella quale non venga richiesto il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. quest’ultima domanda è proponibile successivamente in separata sede, senza che rilevi che, nella precedente causa, sia stata avanzata e respinta un’istanza di adeguamento del credito al sopravvenuto deprezzamento della moneta, attesa l’inidoneità del giudicato di rigetto formatosi su quest’ultima domanda ad interferire sull’esperibilità dell’altra.
Inps c. Soc. Morgagni centro clinico diagnostico
Giust. civ. Mass. 1995, 702
 
 
[40] Inps c. Onori
Giust. civ. Mass. 1996, 918
Foro it. 1996, I,3027
Mass. giur. lav. 1996, 635
Orient. giur. lav. 1996, 686
Riv. corte conti 1996, fasc. 3, 251
Riv. giur. lav. 1996, 135
 

Lagana’ Angela

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