L’applicazione dell’IVA sui contratti di scrittura teatrale, connessi all’esecuzione di concerti vocali e/ o strumentali.

I contratti di scrittura teatrale sono indicati nella voce 119 della Tabella A Parte Terza annessa al decreto istitutivo dell’IVA [1] e, pertanto, sono assoggettati all’IVA con l’aliquota del 10%. La medesima aliquota del 10% viene, inoltre, applicata sul corrispettivo corrisposto dalla spettatore per assistere agli spettacoli (di qualunque genere essi siano : teatrali, musicali, etc.)   menzionati alla successiva voce 123 della medesima tabella.
 
Con l’art. 7 della legge 22 dicembre 1980 n. 889 si è provveduto, infatti, a rendere omogenee le aliquote applicate ai fini dell’IVA sulle operazioni afferenti la rappresentazione degli spettacoli, sia a “monte” che a “valle”.
 
            In particolare, si è stabilito che la medesima aliquota agevolata dell’IVA sopra indicata (pari al 10%) dovesse trovare applicazione anche in favore dei contratti di scrittura artistica connessi con gli spettacoli, facendo un diretto riferimento, per la loro individuazione, alla voce n. 4 della Tariffa relativa all’imposta sugli spettacoli – all’epoca in vigore – che qui di seguito si riproduce:
 
“spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e di marionette ovunque tenuti”.
 
         La formulazione della norma – inserita nelle voci n. 119 e 123 della Tab. A parte III annessa al D.P.R. n. 633/1972, sopra citato – non ha subito alcun mutamento (e non ha, conseguentemente, dato adito ad alcun dubbio interpretativo) sino alla recente riforma avviata con la legge n. 288/1998: l’aliquota IVA agevolata si applicava, nella medesima misura prevista per la vendita dei biglietti anche sui contratti inerenti i rapporti con gli artisti, parificando l’IVA “a monte” e l’IVA “a valle” gravante sulla medesima impresa. Ciò evitava, nel contempo, di evitare l’accrescersi del credito IVA a carico dell’Erario ed il crearsi crisi di liquidità in capo al contribuente.
 
 
            Il decreto legislativo n. 60 del 1999 ( per effetto delle disposizioni contenute nella precedente legge dell’agosto 1998 n. 288) in occasione della soppressione dell’imposta sugli spettacoli, ha riformulato la voce n. 123 della Tab. A parte III annessa al D.P.R. n. 633/1972 per eliminare il riferimento all’abrogata imposta sugli spettacoli, riproducendo direttamente il contenuto della norma abolita. La norma, quindi, doveva essere rinnovata senza alcuna alterazione del suo contenuto e del suo significato.
 
Si riproduce qui di seguito:
 
“spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e di marionette ovunque tenuti”.
 
La delega legislativa in forza della quale è stato emanato il citato decreto legislativo n. 60/1999 non consentiva, infatti, alcuna modifica delle aliquote dell’IVA se non limitatamente agli spettacoli cinematografici ( ricondotti, in ogni caso, con la legge n. 133/1999, nell’ambito dell’applicazione dell’aliquota agevolata al 10%).
 
            L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 15 giugno scorso, n. 83, in risposta ad una istanza di interpello, ha, invece, fornito un diverso significato alla norma che appare travisarne la “ratio” per effetto di un’ interpretazione meramente letterale del testo, senza tener conto della radice storica della norma stessa, delle sue fonti e, conseguentemente, delle sue finalità.
 
            Sovvertendo il regime sino a quel momento legittimamente in essere nel settore, ha ritenuto che l’aliquota IVA agevolata del 10% fosse applicabile solo agli spettacoli “teatrali” ritenendo tali solo quelli elencati nella prima parte del punto 123 della Tabella IVA sopra citata, con esclusione dei concerti vocali e strumentali, divisi dai primi da un punto e virgola.
 
            Appare, infatti, essere stato obliterato che la voce n. 119 della Tabella dell’IVA ha inteso riferire l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata a tutti i contratti scrittura connessi con gli spettacoli teatrali, intendendosi tali tutti gli spettacoli elencati alla voce n. 4 della Tariffa dell’imposta sugli spettacoli[2] .
 
Come si può notare, nella formulazione originaria della norma il punto è virgola è apposto dopo l’espressione “concerti vocali e strumentali”. Il legislatore del d.lgs. n. 60/1999, ricopiando pedissequamente la disposizione sopra riportata è incorso – forse inconsapevolmente, ma – si ritiene – senza autorizzazione legislativa – in un refuso tipografico.
 
 Ed è sufficiente un refuso tipografico per modificare le aliquote dell’IVA?
 
Se è vero che nell’interpretazione della legge deve essere presa in considerazione la volontà del legislatore, non poteva essere ignoratal’indicata radice normativa della disposizione in esame. Infatti, l’unica definizione normativa valida, ai fini che qui interessano, di spettacolo “teatrale” cui devono riferirsi i contratti di scrittura per godere della aliquota agevolata non può che ricavarsi dalla citata legge n. 889 del 1980: legge ordinaria, peraltro, non derogata dalla successiva legge n. 288 del 1998 ed alla quale non può, conseguentemente, porre alcuna deroga il successivo decreto legislativo n. 60/1999.
 
Come sopra riferito, la legge n. 889/1980 espressamente prevedeva che – quanto meno a detti particolari fini – per spettacoli teatrali dovevano intendersi tutti quelli previsti dalla voce n. 4 del d.p.r. n. 640/1972, ivi compresi i concerti vocali e strumentali .La contraria interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate ponendosi, pertanto,   in aperto contrasto con i principi, di valore costituzionale, sulla gerarchia delle fonti, piuttosto che fornire chiarezza, appare sollecitare in realtà un’ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del giudice costituzionale.
 
Sorprende, infine, il richiamo alla precedente risoluzione ministeriale del 28 settembre 2001 n. 138 che si ritiene possa essere un immediato riferimento per la risoluzione della questione in esame, dalle cui conclusioni non ci si debba discostare e nella quale si ritiene di poter rinvenire una definizione di spettacolo “teatrale.”
 
L’oggetto del quesito trattato nella citata risoluzione n. 138/2001 è, invece, il significato di “contratto di scrittura” e, facendo – questa volta si ritiene   correttamente – riferimento all’ulteriore circolare emanata il 17 aprile 1981 (n. 14) in relazione all’emanazione della citata legge n. 889/1980   , l’Agenzia delle Entrate afferma che con il decreto legislativo n. 60/1999 nulla è mutato: per contratto di scrittura s’intende il rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni artistiche o tecniche , connesse alla realizzazione degli spettacoli, intercorrente tra l’organizzatore dello spettacolo e gli artisti o gruppi di artisti. Ma la risoluzione del 2001 non estende il suo esame alla definizione di spettacolo teatrale, se non per rilevare, in via meramente generica, che trattasi degli spettacoli elencati alla voce n. 123) della tabella A parte III annessa al D.P.R. n. 633/1972.
 
Infine, quali potrebbero essere le argomentazioni che giustificano una disparità di trattamento tra i diversi generi di spettacolo, in realtà identici tra loro in ogni possibile forma espressiva. Perché un professore d’orchestra dovrà fare applicazione dell’aliquota del 10% se esegue un’operetta, un balletto o una rivista e, invece, del 20% se suona nell’ambito di concerto musicale (musica classica, pop, rock, hip hop non ha importanza )?. E, soprattutto, come si distingue un concerto vocale e strumentale da altri generi di spettacolo?
 
Anche il principio costituzionale di uguaglianza non appare trovare più – aderendo alla sopracitata interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria – un oggettivo riscontro nella norma in esame. Un principio, peraltro, ribadito nache in ambito comunitario con specifico riferimento all’IVA [3].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allora, forse è vero che se si recuperassero le bozze di quel decreto legislativo n.60/1999, si troverebbe soltanto un mero errore di stampa.
 
11 aprile 2006
 
                                                                      Dott. Ildedfonsa Trombetta
                                                   Responsabile dell’Ufficio Affari Economici dell’AGIS
                                                   Associazione Generale Italiana dello Spettacolo


[1] Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
[2] “spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali ; attività circensi e dello spettacolo viaggiante spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti” già riportata nel testo.
 
[3] Cfr. sent. 23 ottobre 2003 della Corte di Giustizia comunitaria causa c-109/02

Trombetta Ildefonsa

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