Preparazione universitaria ed inadempimento del fornitore (Commento a Tribunale Civile di Roma, Sez. VIII, 12 dicembre 2005, pubblicata il 14 dicembre 2005)

Dona Emanuela 27/04/06
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Sono a tutti noti i messaggi pubblicitari diffusi dai mass-media e tramite cartellonistica con i quali diverse società, con slogans allettanti, promettono agli studenti universitari il superamento di numerosi esami in pochi mesi. Non tutti sanno però che per l’”acquisto” dei corsi didattici vengono sottoscritti contratti anche per molte migliaia di euro e che non sempre le promesse vengono mantenute.
 
Con la sentenza in commento, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione di un contratto di fornitura di servizi di assistenza didattica e burocratica per la preparazione di cinque esami universitari al costo di lire 10.600.000, accertando l’inadempimento della società.
 
Si deve preliminarmente precisare che essendo l’obbligazione in questione obbligazione di mezzi e non di risultato, il mancato superamento dell’esame da parte dell’attrice -pur lamentato ma non posto a base della domanda di risoluzione- esulava dalla valutazione del Tribunale.
 
Oggetto di valutazione è stato, invece, il contenuto dell’obbligazione di assistenza didattica che consisteva, oltre che nelle lezioni di supporto allo studio, in consigli sulla scelta dei testi e nel reperimento di dispense.
 
Nel processo emergeva che la società convenuta a fronte dell’obbligo assunto, forniva alla studentessa appunti consistenti in una elementare sintesi dei concetti dell’economia aziendale, insufficienti per una prova universitaria e tratti da un testo adottato negli istituti tecnici commerciali. Al contrario -secondo il Giudice- la scelta dei testi avrebbe dovuto essere fatta nell’ambito dei testi universitari indicati dal docente con il quale lo studente avrebbe dovuto sostenere l’esame e ciò per la decisiva ragione che questi deve presentarsi alla prova dopo avere approfondito tutti gli argomenti sui quali può vertere l’interrogazione.
 
La prestazione di “assistenza didattica”, dunque, non deve prescindere dal programma di esame e dal contenuto dei testi consigliati dal docente universitario.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
 
In composizione monocratica, nella persona della dr.ssa *****************, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33531 R.G. 2002 vertente
TRA
P. D. elett.dom.ta in Roma, via Duilio 13, presso lo studio dell’avv. ***************** che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTRICE
E
EDIZIONI **** Soc. coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA
avente ad oggetto: risoluzione contrattuale;
all’udienza del 7 giugno 2005 le parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, D. P. premesso in fatto di avere sottoscritto con la Edizioni **** s.c.ar.l. (di seguito solo ****) un contratto di servizi per l’assistenza didattica e burocratica per la preparazione di cinque esami universitari; di avere corrisposto la somma di lire diecimilioni; che l’assistenza didattica consisteva nella frequenza individuale di 36 moduli studio di sessanta minuti ciascuno da utilizzare in tre mesi massimo per esame, in consigli sulla scelta dei testi e nel reperimento delle dispense, ove disponibili; che nel mese di gennaio 2002 aveva iniziato le lezioni per la preparazione del primo esame (economia aziendale); che l’insegnante preposta le aveva suggerito, quale materiale di studio, le dispense tratte dal libro “Entriamo in azienda 1”, testo utilizzato nelle scuole medie superiori; che il 27 febbraio 2002 aveva sostenuto l’esame con esito negativo; che nei giorni successivi aveva reclamato presso la **** e qualche giorno dopo la responsabile della didattica le aveva consigliato un altro libro di testo adeguato alla necessaria preparazione, rilevava in diritto l’evidente inadempimento delle obbligazioni negoziali; la vessatorietà della clausola di cui all’art. 3 delle condizioni generali di contratto ex art. 1469 bis n. 2 cod.civ. e la gravità dell’inadempimento. Tanto premesso, conveniva in giudizio la s.c.a r.l. edizioni **** per sentir accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta e, per l’effetto, la risoluzione del contratto in data 21 dicembre 2001, o “gradatamente”, dichiarare non dovuto alcun compenso ex art. 1460 cod.civ.; condannare la convenuta alla restituzione dell’importo di € 5474,44 ed al risarcimento del danno nella misura di € 2500,00; in via subordinata, dichiarare il parziale inadempimento e la risoluzione del contratto con condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani a tiratura nazionale.
Vinte le spese.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva in giudizio resistendo ala domanda, chiedendone l’integrale rigetto ed eccependo: che l’attrice aveva iniziato le lezioni in data 7 gennaio 2002 al rientro dalle vacanze natalizie; che dopo quattro lezioni, per complessive cinque ore di insegnamento, aveva chiesto la sospensione del programma di preparazione per andare in vacanza e riprendere le lezioni il 5 febbraio 2002; che l’attrice avrebbe dovuto sostenere l’esame il 27 febbraio 2002 e, pertanto, aveva chiesto di intensificare le lezioni; che l’attrice non aveva inoltrato alcun reclamo ma si era limitata a non presentarsi alla lezione fissata per l’8 marzo 2002; che l’attrice non aveva diligentemente preparato l’esame, in quanto vi aveva dedicato poco più di un mese effettivo di studio, essendosi assentata dal 21 gennaio al 6 febbraio prima per le vacanze e poi per impedimenti personali; che pertanto l’esito negativo dell’esame era imputabile esclusivamente alla condotta non diligente della studentessa; che il tutor della attrice, dr.ssa D., aveva espressamente indicato alla studentessa che il testo della scuola media superiore rappresentava solo un “supporto preliminare” allo studio della materia e che la stessa avrebbe dovuto comunque studiare sui testi universitari. Eccepiva, infine, che l’attrice aveva apposto la doppia sottoscrizione alle clausole contrattuali.
Ammessa la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 21 dicembre 2001 l’attrice, studentessa diplomata presso l’Istituto Tecnico Commerciale, “acquistava” il corso didattico presso la sede di **** per la preparazione di cinque esami universitari da sostenere presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università Statale La Sapienza di Roma. La convenuta si impegnava a fornire assistenza didattica consistente in: “frequenza individuale di 36 moduli studio (x minuti 60 cad.) da consumarsi in 3 mesi max per esame – consigli sulla scelta dei Testi – reperimento dispense ove disponibili”; la convenuta si impegnava inoltre a fornire l’assistenza burocratica (reperimento appelli e programmi d’esame). Nel contratto era inoltre convenuto che, in caso di esito negativo dell’esame, lo studente avrebbe potuto integrare la preparazione con ulteriori lezioni individuali gratuite, nella misura di 12 ore, con frequenza di 3 ore settimanali.
La difesa dell’attrice richiama innanzitutto il disposto dell’art. 1469 bis n. 2 cod.civ. lamentando la inefficacia per vessatorietà della clausola negoziale sub art. 3) “la mancata frequenza o utilizzo dell’assistenza didattica (lezioni a disposizione) non esimono dal pagamento”.
Il richiamo alla norma dell’art. 1469 bis n. 2 non appare pertinente nel caso in esame. Deve infatti osservarsi che la previsione negoziale sopra richiamata non è riconducibile nella fattispecie legale in quanto contempla comportamenti dello studente e non della **** (mancata frequenza delle lezioni o utilizzo dell’assistenza per i quali il personale docente è a disposizione).
La previsione dell’art. 1469 bis n. 2 si riferisce, invece, alle clausole di limitazione o di esonero da responsabilità per inadempimento dell’obbligazione del professionista, di esclusione dell’obbligo di evizione e dai vizi del bene fornito.
Ciò posto, si osserva preliminarmente che l’obbligazione assunta dalla convenuta è un’obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto la **** si è impegnata a fornire un supporto didattico e burocratico in vista della prova d’esame e non ha certo garantito il superamento della prova stessa.
Ne consegue che il mancato superamento dell’esame, da parte dell’attrice, pur lamentato ma non posto a base della domanda di risoluzione, esula dalla valutazione del tribunale. Così come esula la valutazione del comportamento dell’attrice che, oltre ad aver annullato, per proprio impedimento, tre lezioni di un’ora e mezzo ciascuna, dal 19 al 26 gennaio 2002, a distanza di un mese dall’appello, si recò fuori Roma per una vacanza sulla neve, sospendendo le lezioni dal 21 al 25 gennaio. Lo studio per un esame universitario richiede un consistente impegno di energie fisiche e psichiche e, soprattutto una grande concentrazione. Recarsi in una località di vacanze, in compagnia di amici e per praticare uno sport impegnativo come lo sci rappresentano attività incompatibili con lo sforzo che si richiede ad uno studente per conseguire un buon risultato. Va da sé che la successiva più intensa frequentazione dei moduli didattici, in una allo studio esclusivo di sinossi di testi destinati ad una formazione di livello inferiore a quello universitario, non è stata sufficiente al superamento dell’esame.
Orbene, ciò premesso, deve osservarsi che il contenuto dell’obbligazione di assistenza didattica assunta da **** consisteva, oltre che nelle lezioni (moduli studio) di supporto allo studio, in “consigli sulla scelta dei Testi” e nel reperimento di dispense, ove disponibili.
Ora, la scelta dei testi avrebbe dovuto essere fatta dal tutor nell’abito dei testi universitari indicati dal docente con il quale lo studente avrebbe dovuto sostenere l’esame e ciò per la decisiva ragione che questi deve presentarsi alla prova dopo avere approfondito tutti gli argomenti oggetto della prova d’esame e sui quali, quindi, può vertere l’interrogazione. L’attività del tutor e la frequentazione delle lezioni (moduli studio) da parte dello studente non sono e non possono essere sostitutivi dello studio del testo universitario, ma solo finalizzati ad una illustrazione individuale dei concetti e delle nozioni della materiad’esame al fine di un migliore (e a volte, più rapido) apprendimento da parte dello studente.
L’attività didattica fornita dalla convenuta non può prescindere dal programma di esame e dal contenuto dei testi consigliati dal docente universitario.
Tanto è vero che nel contratto si fa obbligo alla convenuta di reperire, “ove disponibili”, le “dispense”.
Le dispense universitarie sono fascicoli dattiloscritti, o stampati, pubblicati via via che il docente tiene il suo corso di lezioni, o alla fine del corso, prima degli esami, e contengono il testo o un ampio riassunto delle lezioni stesse (così dispensando lo studente dal frequentare il corso).
A fronte dei suddetti obblighi, la convenuta ha fornito alla P., per la preparazione dell’esame, gli appunti depositati dall’attrice con la memoria ex art. 184 cpc: si tratta di una elementare sintesi dei concetti dell’economia aziendale, decisamente insufficienti per una prova universitaria, tratti, peraltro, dalla lettura di un testo adottato negli istituti tecnici commerciali.
La convenuta ha ammesso di aver “suggerito” all’attrice l’utilizzo del manuale per la scuola superiore e degli appunti redatti dal tutor, ma ha eccepito che questi erano destinati a fornire una “prima base, un iniziale supporto” alla studentessa che, “in un secondo tempo avrebbe dovuto studiare su testi di livello universitario”.
V’è però da rilevare innanzitutto che non è chiaro “quando”, secondo la convenuta, sarebbe maturato il (secondo) tempo per indicare alla studentessa il testo di livello universitario (visto che il tempo della preparazione è trascorso senza che ciò fosse fatto); va poi osservato che la convenuta non ha dedotto né provato di avere indicato all’attrice i testi universitari da adottare in vista dell’esame.
Nessuna deduzione, infine, è stata riservata, dalla difesa della convenuta, in ordine al reperimento delle dispense.
Deve ora verificarsi se l’inadempimento della convenuta ha assunto i caratteri della “gravità” di cui all’art. 1455 cod.civ.
Sul punto, osserva il Tribunale che se da un lato deve considerarsi che il contratto aveva ad oggetto la assistenza didattica e burocratica in relazione a cinque esami e, dunque, un contenuto più ampio rispetto a quanto è stato valutato nel presente giudizio, deve, d’altro canto, ritenersi che le obbligazioni inadempiute dalla convenuta (omesso consiglio sulla scelta dei testi, mancato reperimento di dispense, scarsa qualità del materiale fornito a supporto dell’attività di studio) rappresentano il contenuto primario ed essenziale del contratto e, pertanto deve ritenersi implicita la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1455 c.c. ( vedi, fra le tante, Cass. 14 gennaio 1980 n. 295; Cass. 30 marzo 1990 n. 2616; Cass. 24 maggio 1995 n. 5658; Cass. 6 novembre 2002 n. 15553).
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
Ne consegue la condanna di **** alla restituzione della somma di € 4957,99, tenuto conto del disposto dell’art. 1458 cod.civ. per cui l’effetto retroattivo della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite dei contratti ad esecuzione continuata e valutato in € 516,45 il valore delle lezioni impartite all’attrice (nella misura di 1/3 del costo di un esame del gruppo A).
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno rimasta del tutto sfornita di prova. Spese secondo soccombenza.
PQM
risolve il contratto stipulato da D. P. e la Edizioni **** soc.coop. a rl il 21 dicembre 2001 per inadempimento della convenuta e, per l’effetto, condanna laconvenuta, in persona del legale rappresentante pt, alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma di € 4957,99, oltre interessi legali dal 30 aprile 2002 al saldo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 165,00 per esborsi, € 918,00 per diritti e € 1000,00 per onorari, oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 12 dicembre 2005                                                                                                    Il Giudice
 
Commento di ************* (www.consumerlaw.it)
 

Dona Emanuela

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