“Il mobbing può essere definito come quel fenomeno di violenza morale, che si connota in modo peculiare per essere posto in essere, in modo reiterato per un apprezzabile lasso di tempo, da uno o più soggetti interni al contesto aziendale, superiori o colleghi del mobbizzato, con la finalità ultima di addivenire alla sua espulsione reale o estromissione virtuale dal contesto lavorativo, risultato perseguito mediante una serie di soprusi e di condotte tese a depauperare il suo valore professionale, ad umiliarlo e ad emarginarlo, inducendo nella vittima processi di autocolpevolizzazione e svalutazione delle proprie capacità e provocando un deterioramento delle sue condizioni lavorative”.
nota a cura dell’Avv. ****************-Dottore di ricerca Università di Salerno
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Lavoro-Primo Grado-
composto monocraticamente dalla Dr .ssa *****************, in funzione di Giudice del Lavoro, all’udienza del 18.12.2002, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.233 RG dell’anno 2000 del Tribunale di Cassino promossa, con ricorso depositato
DA
***********
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO-
RESISTENTE
Nonché
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ***, già PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ***
CONTUMACE
Nonché
R. F., in proprio e quale Direttrice Didattica del Circolo di ***, Distretto di Alvito,
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da mobbing.
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato in data 11.4.00, ***********, premesso:
– di essere in servizio alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione come insegnante elementare di ruolo a tempo indeterminato presso la Direzione Didattica Statale di ***, rientrante nell’ambito territoriale del Provveditorato agli studi di ***;
– di essere referente per la disciplina "Educazione alla salute" alle dirette dipendenze della Direttrice Didattica R. F.;
– di aver notato che sin da un episodio risalente al 6.3.95, la Preside dell’Istituto iniziava ad assumere, a suo dire, un atteggiamento ostile e vessatorio nei suoi confronti, ostacolandola nello svolgimento del suo mandato di Commissario d’esame mediante la prescrizione di partecipare alle riunioni di Interclasse in orari incompatibili con le riunioni della Comissione;
– di avere ricevuto dalla Direttrice convenuta n.2 contestazioni di addebito formulate con note nn. 57 e 58 del 21 e 22 aprile 1995, -per permessi brevi di cui aveva usufruito senza autorizzazione- alle quali non faceva seguito alcun provvedimento disciplinare, nonché altra contestazione di addebito in data 11.3.99;
– di essere stata destinataria dal 26,9.95 del divieto di usare il telefono di servizio presso la sede di Ponte ***, essendole stato chiesto di riportarlo subito in Direzione;
– di non avere ricevuto tempestivamente dalla Direttrice le dovute comunicazioni relative alla sua funzione di referente per l’Educazione alla salute sia in data 18.10.95, sia nel giugno e nel novembre 1997, mese in cui non era posta in condizione di partecipare al seminario tenutosi a Sabaudia, sia in data 1.10.98, sia in ripetute altre occasioni, tanto da avere anche presentato un esposto in relazione a ciò alla Procura della Repubblica nel novembre 1997;
– di non essere stata invitata in data 10.11.95 a sedere al tavolo di Presidenza istituito per il "Progetto Genitori" e di essere stata esclusa dalla discussione in atto tra genitori e corpo docente;
– di essere stata esclusa nel febbraio 1997 dall’attività di formazione relativa al Progetto triennale di educazione ambientale (Progetto Pangea), nonché dal Corso di formazione previsto dalla circolare ministeriale n.653 del 16.10.96;
– di avere partecipato, senza essere mai stata retribuita, in data 8.4.97 alla riunione straordinaria relativa alla chiusura della Scuola di ***, problematica che la scrivente seguiva per conto di un giornale locale, nonostante ciò non fosse gradito dalla Direttrice che le aveva più volte intimato di non scrivere articoli;
– di avere avuto altra occasione di attrito durante la riunione del Collegio dei docenti del 28.5.97, avente per oggetto il finanziamento del "Progetto Multimediale";
– di essere stata minacciata di denuncia dal Preside T. per il contenuto dell’articolo intitolato "Apriamo un dibattito sul disagio tra i docenti" scritto il 22.6.97 e pubblicato sul giornale l’Inchiesta e versato in atti;
– di avere appreso che con nota n. 986/63 del 3.7.97 la Direttrice aveva chiesto informazioni sulla natura retribuita o meno del rapporto che la M. aveva con il giornale "l’Inchiesta";
– di essere stata rimossa dalla titolarità di una classe con decisione unilaterale della Direttrice, con discussione del provvedimento di rimozione nella seduta del 9.10.97 del Collegio dei docenti;
– di essere stata costretta ad abbandonare la seduta, non avendo visto accolte le proprie rimostranze sulla mancata concessione ai docenti della pausa pranzo in occasione della riunione straordinaria del 6.4.98 del corpo docente del plesso scolastico di Ponte *** e di essere stata il 26.1998 obbligata dalla R., insieme all’insegnante M. a lavorare dalle 14 alle 16 senza pausa pranzo;
– di non avere ottenuto, per il 7.2.98 un giorno di ferie come richiesto, per poter partecipare ad un convegno presso l’Università di Cassino;
– di essere stata spesso apostrofata in modo negativo dalla Direttrice nelle riunioni del Collegio dei Docenti tenutesi il 20 e 22 giugno 1998;
– di non avere ottenuto la verbalizzazione di alcune sue richieste presentate al Collegio dei docenti nella riunione del 5 e 20 giugno 1998 e del 2.9.98, nonostante lo avesse ripetutamente richiesto;
– di non essere riuscita ad ottenere dalla Direttrice, in data 27 e 28 aprile 99, che le sedute del Collegio dei Docenti fossero registrate fonograficamente invece di essere verbalizzate per iscritto in forma sintetica;
– di aver dovuto soggiacere all’osservanza della settimana corta per unilaterale decisione della Direttrice, senza che sul punto fosse intervenuta una votazione del Collegio, in data 11.9.98,
– di non essere riuscita, nonostante le ripetute richieste, ad ottenere copia della Convenzione stipulata dalla scuola con un Gruppo sportivo, per cui si tenevano le riunioni del 28.10.98 e del 5.11.98;
– di avere ottenuto dal Provveditore l’annullamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo del 8 e 9 novembre 1998, nell’ambito di cui si era candidata, per irregolarità verificatesi nelle procedure elettorali, tanto che successivamente era stata eletta;
– di essere stata richiamata dalla Direttrice per il suo abbigliamento non consono al ruolo svolto;
– di avere visto la Direttrice rimuovere la bacheca -dalla ricorrente creata nella scuola per affiggere le proprie comunicazioni, e che soltanto la settimana dopo la Direttrice istituiva uno spazio adibito ad albo sindacale, con apposita circolare per disciplinare le relative affissioni;
– di avere potuto partecipare al progetto ******** soltanto con grandi difficoltà in quanto le era stato necessario reperire una collega che la sostituisse durante i giorni di assenza (l’insegnante P., che si era resa disponibile a farlo era stata ripresa dalla Direttrice, in data 24.11.98, durante una riunione scolastica) e di non essere stata informata dell’avvenuto accredito in Banca del rimborso spese per detto viaggio, se non informalmente dalle colleghe;
– di essere stata messa in difficoltà dalla Direttrice durante la riunione del 5.3.99, poiché era chiamata a riferire dinanzi al Collegio dei Docenti in merito all’attività svolta in materia di "Educazione alla Salute" senza che tale argomento fosse stato inserito all’ordine del giorno e che contestualmente la R. aveva consentito ad un consigliere comunale di *** di accusare la M., alla presenza dei colleghi, di avere tenuto a scuola un comportamento violativo del diritto alla privacy degli alunni;
– di avere appreso che il 6.3.99 era stato modificato a sua insaputa l’orario di lezione delle classi quarte;
– di avere riportato in seguito a tali comportamenti mobbizzante tenuti dalla Direttrice R. nei suoi confronti, patologie depressive e disturbi psicosomatici, nonché ripercussioni negative nei rapporti familiari, tanto da essersi dovuta mettere per alcuni giorni in malattia e da aver chiesto il 20.4.99 il collocamento fuori ruolo sia al Ministero sia al Provveditorato;
e tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di voler condannare in solido i convenuti, accertato che l’illegittimità e I’ arbitrarietà dei comportamenti della Direttrice R. aveva integrato gli estremi della violazione dell’art. 2087 c. c.., al risarcimento dei danni subiti nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente la Direttrice R. F., contestando specificamente la veridicità e la correttezza delle affermazioni analiticamente riportate in ricorso e tra le altre cose precisava che la M.:
– sin dal 15.11.99 era stata collocata fuori ruolo e pertanto non era Referente di Educazione alla Salute;
– in data 6.4.95 aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad assentarsi dal servizio per partecipare ad un incontro iniziale delle commissioni d’esame per il Concorso Magistrale, concessa pur non essendo un diritto della ricorrente, dato che la medesima era stata nominata commissario senza esonero dagli obblighi di servizio e tanto meno di insegnamento, come previsto dall’ordinanza ministeriale n.307 del 5.11.94 e ribadito nella documentazione del Provveditorato versata in atti;
– non era stata ostacolata nell’adempimento del suo compito di commissario mediante la imposizione da parte della Direttrice di una ingiustificata partecipazione ai consigli di interclasse, essendo per converso tale partecipazione obbligatoria senza possibilità di esonero e del resto non era stato possibile variare i relativi orari poiché la ricorrente non si era mai peritata di comunicare alla Direzione il calendario dei lavori delle Commissioni giudicatrici;
– aveva ricevuto le due contestazioni disciplinari del 21 e 22 aprile 1995 per assenze ingiustificate relative non alla mancata partecipazione alle riunioni di programmazione, ma alla stessa attività di insegnamento e l’archiviazione dei procedimenti era stata disposta nonostante la giustificazione fornita (congedo per motivi elettorali) non fosse stata supportata da una preventiva e comunque necessaria richiesta e da pertinente documentazione;
– non era affatto stata esclusa nel febbraio 1997 dall’attività di formazione relativa al Progetto triennale di educazione ambientale (Progetto Pangea), poi che la sua scheda di partecipazione era stata regolarmente inviata e del resto non rientrava neppure tra le prerogative della Direttrice Didattica la selezione dei nominativi dei partecipanti, trattandosi di un progetto provinciale;
– non era stata retribuita, per la sua partecipazione in data 8.4.97 alla riunione straordinaria relativa alla chiusura della Scuola di ***, perché la sua presenza in quella sede, come del resto ammesso in ricorso, era dovuta al fatto che la M. seguiva la vicenda per conto di un giornale locale e ciò non era gradito alla Direzione poiché aveva scritto articoli denigratori nei confronti del capo di Istituto, riportando almeno in un’occasione interviste smentite dagli stessi soggetti che le avrebbero rilasciate, (cfr. all.9 del fascicolo di parte), tanto che la R. aveva dovuto chiederle in data 3.7.97 chiarimenti scritti onde verificare eventuali incompatibilità tra il suo lavoro di insegnante e l’incarico di giornalista;
– aveva ottenuto, per il 7.2.98 un giorno di ferie come richiesto, per poter partecipare ad un convegno presso l’Università di Cassino, come comprovato dalla documentazione in atti (all.17 fascicolo di parte);
– aveva regolarmente osservato in data 26.10.98 la pausa pranzo poiché la riunione si era tenuta, come affermato dalla stessa ricorrente, dalle 14 alle 16 e, terminando l’orario di lezione giornaliero alle 13.15, tutte le insegnanti, tra cui la M., avevano potuto godere della pausa contrattualmente prevista di mezz’ora;
Aggiungeva altresì:
– che il divieto di usare il telefono di servizio per esigenze diverse da quelle di servizio era stato diretto a tutti i docenti e non soltanto alla M. e che detto telefono, al cui restituzione mai era stata richiesta alla ricorrente, si trovava ancora nel plesso di Ponte ***, pur se in origine destinato a soddisfare le esigenze degli alunni della scuola materna, nel frattempo trasferiti in altra sede;
– che il finanziamento del “Progetto Multimediale”, riguardo al quale si era tenuta la riunione del Collegio dei docenti del 28.5.97 era stato approvato da un’apposita commissione nominata dal Provveditorato di ***, cui era rimasta estranea la Direttrice R.;
– che rientrava nella prerogative istituzionali della Direttrice assegnare i docenti alle classi ed alle discipline, secondo le previsioni dell’art 15 del TU n.297/94 e che i problemi inerenti l’orario di lezione delle classi era sempre stati risolti in seguito ai rilievi dei docenti interessati (come da nota n.401/FP e allegato 19 del fascicolo di parte);
– che la verbalizzazione riassuntiva per iscritto delle riunioni del Collegio dei docenti era la regola fissata collegialmente e di ciò non poteva dolersi l’insegnante M. (cfr. verbali collegiali in atti);
– che l’osservanza della settimana corta era stata concordata con i genitori e regolarmente approvata dal Collegio, in data 11.9.98;
– che la M. aveva avuto copia della Convenzione sportiva stipulata dalla scuola con l’*** Calcio, che era stata regolarmente affissa all’albo della scuola, era stata letta nella riunione del 4.11.98 tanto che la stessa ricorrente l’aveva riconsegnata il 10.6.99 al responsabile amministrativo con la nota n.992/B28 del 10.6.99 in atti (allegato n.29);
– che il controllo della validità delle procedure elettorali era demandato ad una apposita commissione elettorale presso il Circolo Didattico e non rientrava nelle competenze della Direttrice, tanto vero che il procedimento elettorale citato dalla M. era stato annullato dalla predetta commissione e non dal Provveditorato di ***, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente;
– che capziosamente la ricorrente aveva omesso di chiarire che il consigliere comunale di ***, menzionato come chi aveva accusato la M., nella riunione del 5.3.99 ed alla presenza dei colleghi, di avere tenuto un comportamento non consono al proprio ruolo di insegnante era una collega, docente in altra classe della medesima scuola;
– che dalla consultazione del fascicolo personale della ricorrente era emerso che la M. soffriva delle patologie che asseriva essere state causate dal mobbing già dal 1991, data ben antecedente ai fatti di causa.
Si costituiva altresì tempestivamente il Ministero convenuto e, preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice del lavoro, contestava come infondata e pretestuosa la mole di fatti riportati nell’atto introduttivo dalla M. e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito, con vittoria di spese.
Effettuato il libero interrogatorio delle parti ed assunte le prove testimoniali ammesse, all’odierna udienza la causa, udita la discussione orale dei rispettivi procuratori, veniva decisa come da dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
In via preliminare dev’essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto Ministero sulla base dell’assunto che non spetterebbe al giudice del lavoro sindacare atti e provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, quali quelli oggetto di causa, eccezione infondata visto il chiaro disposto dell’art. 62 del d.lgs.n.165/01, che consente al giudice adito di esercitare un ampio potere di disapplicazione incidentale in presenza di atti e provvedimenti amministrativi presupposti rispetto alle pretese azionate dal dipendente, nella specie costituite, in via principale, dal risarcimento del danno da mobbing.
Nel merito la domanda è infondata e non merita accoglimento.
In punto di diritto, il mobbing può essere definito come quel fenomeno di violenza morale, che si connota in modo peculiare per essere posto in essere, in modo reiterato per un apprezzabile lasso
di tempo, da uno o più soggetti interni al contesto aziendale, superiori o colleghi del mobbizzato, con la finalità ultima di addivenire alla sua espulsione reale o estromissione virtuale dal contesto lavorativo, risultato perseguito mediante una serie di soprusi e di condotte tese a depauperare il suo valore professionale, ad umiliarlo e ad emarginarlo, inducendo nella vittima processi di autocolpevolizzazione e svalutazione delle proprie capacità e provocando un deterioramento delle sue condizioni lavorative.
La terminologia ed anche l’idea concettuale che ne sta alla base trovano la loro genesi nella etologia, poiché il verbo inglese "to mob" indica l’accerchiamento posto in essere da uno sciame o da un branco di animali per metterne a mal partito uno ed allontanarlo. Nonostante ciò esse ben si attagliano ad essere applicate anche nell’ambito della sociologia del lavoro, come è stato sin dagli anni ’80 in Svezia, grazie al lavoro di *************, psicologo considerato il principale antesignano dell’introduzione dell’istituto in ambito lavoristico, poiché ha in questo contesto trapiantato l’espressione "mobbing", coniata nel 1963 da ************* per indicare l’attacco collettivo posto in essere da una collettività di animali più deboli nei confronti di un singolo animale più forte, onde eliminarlo.
Il mobbing è fenomeno che può oggi ritenersi pertinente, in generale, a tutte le relazioni interpersonali e non soltanto a quelle lavorative: si pensi alle relazioni familiari, rispetto alle quali la giurisprudenza di merito ha già avuto occasione di precisare che costituisce causa di addebito della separazione coniugale il comportamento del marito che assuma in pubblico atteggiamenti di "mobbing” nei confronti della moglie, ingiuriandola e denigrandola, offendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre (Corte appello Torino, 21 febbraio 2000).
La ratio ultima dell’istituto è ricollegabile al limite della "dignità umana", posta dall’art. 42 Cost. al libero svolgimento dell’attività d’iniziativa economica.
Per quanto interessa in questa sede ed a fini prettamente giuslavoristici, deve premettersi che integrano mobbing molteplici comportamenti, non tipizzabili in modo esaustivo proprio per la loro varietà. Può trattarsi di comportamenti di molestia morale, di carattere attivo od omissivo, purché connotati da carattere ripetitivo nel tempo che, unitariamente considerati, siano riconducibili ad un comune disegno strategico, quali:
a) le sistematiche molestie sessuali nella quasi totalità dei casi poste in essere ai danni della dipendente donna,
b) i trasferimenti di sede del tutto pretestuosi in quanto non giustificati da effettive esigenze di organizzazione aziendale e tali da integrare una situazione di estremo disagio per il trasferito,
c) il mutamento di mansioni -nella maggior parte dei casi in peius-, che può estrinsecarsi a volte in un eccessivo sovrautilizzo del mobbizzato, che viene caricato di lavoro in modo inverosimile e sottoposto a turni gravosi, a volte, per converso, in un rilevante sottoutilizzo rispetto alle sue capacità professionali, che può in taluni casi giungere alla totale privazione di mansioni, sino alla completa inedia,
d) l’irrogazione di sanzioni disciplinari illegittime e pretestuose, al solo fine di intimidire o manipolare il mobbizzato,
e) l’abuso dei controlli medici fiscali in caso di malattia,
f) i comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere per frustrare la dignità morale del lavoratore, che viene ad esempio privato della sua stanza, o dei relativi arredi, o tagliato fuori, senza ragione, dal godimento di benefits economici riconosciuti dal datore a tutti i suoi colleghi,
g) gli attacchi volti ad impedire i contatti umani, ponendo il dipendente in una condizione di isolamento fisico e/o psicologico e di emarginazione dal contesto lavorativo aziendale privandolo ad esempio della possibilità di usare il telefono o il computer, o del collegamento ad Internet precedentemente in funzione o, ancora, delle informazioni necessarie allo svolgimento del suo lavoro e del personale di supporto,
h) la lesione della immagine professionale ed il discredito della reputazione anche privata del mobbizzato, facendo sì che egli venga deriso e sottoposto, anche dinanzi ai colleghi, a continue critiche e maltrattamenti verbali sino all’insulto, che sul suo conto circolino falsi pettegolezzi o calunnie o infine che sia adibito a lavori umilianti (quale può essere, come è accaduto in un caso concreto, la pulizia dei bagni per un dipendente avente la qualifica di Quadro),
i) la messa in pericolo della salute del lavoratore, onde procurargli danni psicologici, menomandone la fiducia in se stesso e generando un costante stato di ansia mediante l’attribuzione al medesimo di compiti pericolosi (maneggio di sostanze nocive o utilizzo di macchinari non muniti di idonei meccanismi di sicurezza) o di funzioni troppo delicate, rispetto alle quali sia inadeguato il suo livello professionale, o comunque di responsabilità superiori a quelle pertinenti alla qualifica d’inquadramento.
Accanto a dette condotte sarebbe possibile individuarne molte altre ancora, la delibazione della cui valenza mobbizzante è demandata in concreto al giudicante chiamato, in assenza di uno specifico dato normativo di riferimento, ad applicare una norma generale quale l’art 2087 c.c. Detta disposizione pone delle precise prescrizioni in materia di sicurezza a carico dell’imprenditore, sancendo espressamente l’obbligo del datore di garantire il rispetto della personalità morale del prestatore sul luogo di lavoro, a prescindere anche dal verificarsi di un concreto danno alla salute e la cui applicazione non richiede, nella specie, che sia indicata la violazione di specifiche norme antinfortunistiche o di specifici obblighi legali di protezione, essendo sufficiente la violazione del generale dovere di salvaguardia che incombe al datore di lavoro a titolo contrattuale in virtù dei principi di correttezza e buona fede (Cass n.5491/00).
L’art. 2087 c.c. vale non soltanto a vietare al datore di mobbizzare egli stesso il dipendente, ma anche a rendere sanzionabile il comportamento omissivo del datore che non ponga in essere tutte le misure atte ad impedire che suoi dipendenti realizzino il mobbing ai danni di un collega o di un loro sottoposto comunque inserito nella compagine aziendale.
Le molteplici condotte munite di potenzialità lesiva che, reiteratamente poste in essere per un apprezzabile lasso di tempo al fine persecutorio di vessare o discriminare un dipendente pubblico o privato, possono integrare mobbing devono, ad avviso di chi scrive, essere distinte in tre categorie:
l) quelle aventi rilevanza penale, poi che costituiscono di per se reato (si pensi all’ingiuria di cui sia fatto oggetto il lavoratore ad opera ad esempio di un superiore);
2) quelle sfornite di rilievo penale ma perseguibili, per la loro illegittimità dal giudice del lavoro (si pensi ad un trasferimento illegittimo ad altra sede più disagiata del dipendente, al fine di fiaccarne la volontà, o ad un illegittimo demansionamento);
3) quelle pienamente legittime sotto il profilo civilistico, ma che, essendo poste in essere con modalità e per finalità lesive, unitariamente considerate, possono costituire una grave offesa alla dignità del lavoratore (si pensi alle reiterate visite fiscali di controllo In caso di malattia).
È chiaro che, accanto all’azione per mobbing e risarcimento del relativo danno ai sensi dell’art. 2087 c.c., potrà essere parallelamente intrapresa anche, nel primo caso, l’azione penale, mentre nel secondo caso il giudice potrà essere contestualmente adito per la declaratoria di annullamento del trasferimento o del demansionamento illegittimi, mentre nel terzo caso nulla esclude che, ove il mobbizzato rischi seriamente di riportare un danno alla salute, possa chiedere in sede cautelare l’inibitoria delle molestie poste in essere ai suoi danni, dovendo in tal caso il giudice, ove reputi fondata l’istanza e sussistente la gravità dei fatti lamentati, ordinarne al datore la cessazione, affinché questi si astenga dal porre in essere ulteriori comportamenti lesivi.
A tal fine, in sede cautelare, sarà ovviamente richiesta la sussistenza di atti di aggressione psicologica posti in essere in modo frequente e sistematico ed oggettivamente sussistenti in modo grave e verificabile, non potendo assumere rilevanza una mera percezione soggettiva della vittima non rispondente alla realtà, perché ad esempio il mobbizzato soffre di manie di persecuzione.
Giova anche evidenziare come l’elemento finalistico che costituisce l’anello di congiunzione dei singoli episodi non debba essere ricondotto all’elemento soggettivo del dolo, inteso quale elemento costitutivo della fattispecie, da provarsi a carico del mobbizzato in analogia a quanto è posto a carico del danneggiato dall’art. 2043 c.c ., ma possa essere sufficientemente riscontrato nell’obiettiva idoneità lesiva, rispetto ai beni protetti, del comportamento posto in essere in modo consapevole e volontario dal datore, purché emerga l’oggettiva concatenazione degli episodi mobbizzanti, anche se posti in essere congiuntamente da diversi soggetti appartenenti al contesto aziendale.
Provati pertanto dal mobbizzato sia la sussistenza di una serie concatenata di comportamenti materiali sintomatici di mobbing secondo l’id quod plerumque accidit, sia il nesso di causalità rispetto alla lesione della sua personalità morale, spetterà al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere le cautele doverose e necessarie ad evitare la realizzazione del processo mobbizzante e che l’evento lesivo dipende da un fatto a lui non imputabile, ma abnorme ed imprevedibile poiché, ai sensi dell’art. 2087 c.c., grava sul datore di lavoro provare di aver ottemperato al dovere di protezione dell’integrità psico-fisica di chi lavora alle sue dipendenze (in tal senso, già con riferimento al danno da surmenage lavorativo: Cass. n. 1307/00).
Consolidata appare oramai la distinzione tra "mobbing verticale" e "mobbing orizzontale", a seconda che il comportamento mobbizzante sia posto in essere dai superiori gerarchici di grado più elevato o dallo stesso datore di lavoro, oppure che esso sia tenuto dai colleghi di lavoro del mobbizzato.
Il "mobbing verticale" poi, nella maggior parte dei casi è discendente o "bossing", ma potrebbe anche essere ascendente, ossia posto in essere dal subordinato nei confronti del superiore, anche per assurdo, mediante false accuse di mobbing col concorso di altri fattori. È ovviamente possibile, nella pratica, che l’uno e l’altro si verifichino congiuntamente, secondo uno schema "misto".
Quanto al carattere reiterato necessario perché l’insieme delle singole condotte assuma una valenza mobbizzante, giova osservare che non pare condivisibile il rigido limite posto da quanti richiedono che vi siano episodi di violenza morale protratti per almeno sei mesi e con cadenza di una volta la settimana, poiché nulla esclude che il giudicante possa reputare lesivi come mobbing atti persecutori, posti in essere a distanza molto più ravvicinata, anche prima dello scadere dei sei mesi, valutando la concreta gravità dei fatti dedotti e la loro valenza traumatizzante nei confronti del lavoratore.
Né appare pienamente condivisibile, in quanto pecca di eccessiva rigidità, il modello mutuato da certa, pur pregevole, giurisprudenza di merito, che riproduce nella sostanza il modello di mobbing elaborato in Italia da **********, articolato in sei fasi, perché per la verità non è detto che dette fasi si verifichino tutte o che siano distinguibili tra loro in modo netto, a seconda della peculiarità della personalità del mobbizzato.
Il valore aggiunto che si è ottenuto, in termini di tutela giuridica del lavoratore, grazie al riconoscimento giurisprudenziale dell’istituto è costituito dalla possibilità di poter sanzionare in una visione unitaria, accanto a comportamenti di per se illegittimi e già sanzionabili in precedenza, anche l’insieme dei comportamenti ostativi singolarmente non connotati da illiceità e/o illegittimità, ma che tali diventano per le modalità, il contesto e le finalità vessatorie o lesive con cui sono posti congiuntamente in essere e di fronte ai quali il dipendente era sinora sfornito di qualunque protezione, anche considerato il fatto che non è espressamente codificato in modo generale nel vigente ordinamento l’abuso del diritto.
Generalmente il soggetto sottoposto alla serie incessante di microtraumi che compongono il mobbing, onde destabilizzare il suo equilibrio psichico e compromettere la personale capacità lavorativa, è un dipendente che versa in situazione di debolezza o di minorata difesa, spesso anche per la precarietà che caratterizza il suo rapporto lavorativo (si pensi ai lavoratori in prova, a termine, o a quelli interinali) ma ciò non toglie che, eccezionalmente, possa essere mobbizzato anche un soggetto dalla personalità forte o che si trova in posizione dirigenziale e ciò nei fatti è già accaduto, come si può constatare dall’evoluzione giurisprudenziale in materia.
O ancora, vittima può anche essere un lavoratore che, proprio per la stabilità reale che caratterizza la sua posizione lavorativa, è sottoposto a mobbing per indurlo a dimettersi volontariamente non potendo essere licenziato ad nutum.
Assolutamente necessario è poi individuare la linea di confine del mobbing rispetto ai normali "conflitti d’ufficio" o, nel caso del settore scolastico qui in esame, rispetto alle polemiche sorte in seno al Collegio dei docenti dell’istituto, conflitti tutti rientranti nella fisiologica prassi quotidiana della generalità dei luoghi di lavoro e che, soltanto per superficialità di approccio indotta dalla diffusione avuta anche a livello di mezzi di informazione di massa dal fenomeno, si pretende di ricondurre sempre e soltanto a mobbing dinanzi al giudice.
Il criterio discretivo tra mobbing e conflittualità interpersonale generata da problemi lavorativi si ritiene possa essere individuato in due elementi, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo.
Il primo si concreta nel carattere della reciprocità degli attacchi che caratterizza soltanto il conflitto lavorativo e non il mobbing, nel quale, di regola, la vittima subisce delle vessazioni senza poter più di tanto reagire o difendersi, anche perché, soprattutto nel settore privato, rischia di perdere la sua posizione lavorativa o di dover subire un regresso a livello di professionalità.
Il secondo elemento, la cui sussistenza permette di identificare il mobbing e di distinguerlo da un normale conflitto lavorativo, è riconducibile alla finalità soggettiva del mobber che, scevra di ogni contenuto difensivo, è in un’ottica di attacco, essendo tesa ad emarginare e danneggiare, fino ad annientare psicologicamente -ed eventualmente ad espellere- il mobbizzato, approfittando di una posizione di forza che può derivare dalla gerarchia o da una mera supremazia psicologica acquisita di fatto per ragioni caratteriali.
Detta finalità, come si vede, è ben diversa da quella che connota in genere i meri conflitti lavorativi e che è riconducibile in ultima analisi, oltre che ad antipatie personali, all’ambizione di emergere sui colleghi ad ogni costo, "facendo loro le scarpe", come si usa dire nel gergo comune.
Giova per completezza osservare che il fenomeno della vessazione reiterata sul posto di lavoro è stato preso in considerazione anche a livello comunitario, con l’emanazione della Risoluzione del Parlamento Europeo del 20.9.01 n. A5-0283/2001 concernente proprio il "mobbing sul posto di lavoro".
Detta risoluzione, evidenziando tra le cause generatrici di esso "la precarietà dell’impiego… le carenze a livello di organizzazione lavorativa" ed il fatto che si tratti di "professioni caratterizzate da un elevato livello di tensione", ha esortato la Commissione a prestare maggiore attenzione al fenomeno, che costituisce senza dubbio "un grave problema nel contesto della vita professionale", la cui portata è ancora sottovalutata in molti Stati dell’Unione Europea.
Ha quindi sollecitato a rafforzare le misure anche preventive, in modo da incentivare sia il "miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa", sia un’operazione di bonifica dell’ambiente lavorativo da pressioni che travalicano i normali conflitti d’ufficio.
Ha invitato la Commissione a predisporre un libro verde contenente un’analisi dettagliata del concreto atteggiarsi del fenomeno nei vari Stati e poi un programma di azione che individui le misure comunitarie contro il mobbing.
Nel medesimo contesto, il Parlamento Europeo ha esortato anche gli Stati Membri a "verificare ed uniformare la definizione della fattispecie di mobbing" ed a rivedere e completare la propria legislazione vigente, onde renderla maggiormente atta a combattere il fenomeno, che oltre a comportare un’offesa intollerabile alla dignità ed all’onore del lavoratore, provoca anche una riduzione della produttività dell’impresa, per cui ha, dunque, costi non trascurabili.
Recependo questi segnali, la Commissione ha emanato una Comunicazione in data 11.3.02 in cui ha sottolineato I’ineludibilità di un’iniziativa legislativa comunitaria sul punto, atta a rendere effettivo il diritto di ogni lavoratore a beneficiare di "condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose" (art.31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, stipulata a Nizza nel dicembre 2000).
Per quanto in questa sede di interesse, è d’uopo evidenziare che:
con Legge regionale per il Lazio dell’11 luglio 2002 n.16, sono state dettate "Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del <
La legge citata, oltre a dare all’art.2 una generica definizione dell’istituto e a riportare una serie esempificativa di condotte atte ad integrarlo, ha istituito degli appositi Centri antimobbing presso le ASL per fornire adeguata assistenza al lavoratore vittima delle persecuzioni psicologiche, ha creato un Osservatorio Regionale sul mobbing in funzione di monitoraggio e consulenza ed ha sollecitato adeguate iniziative da parte degli enti locali "per diffondere l’informazione sul fenomeno …e per prevenirne l’insorgenza".
Fatte queste debite premesse giuridiche per definire un fenomeno, quale il mobbing, che è ancora in via di lavorazione nella fucina giurisprudenziale e non soltanto per le rifiniture di cesello, e così delineati gli attuali confini dell’istituto, emerge con cristallina chiarezza che ad esso non possono certo essere ricondotti i comportamenti dedotti come mobbizzanti nel presente giudizio.
Nell’atto introduttivo della M. è analiticamente esposta una lunga serie di episodi, dei quali si è sinteticamente dato conto nello svolgimento del fatto, la maggior parte dei quali non assumono rilevanza ai fini del decidere, non avendo alcuna attinenza con il lamentato mobbing, ma la cui lettura può certo contribuire a fornire un quadro della personalità della ricorrente, che è incline ad assumere l’atteggiamento di chi si sente costantemente perseguitato e discriminato.
A nulla può valere il fatto che la ricorrente invochi, per assumere la sussistenza del mobbing, di essere stata destinataria delle due contestazioni disciplinari, a firma della Direttrice, rispettivamente del 21 e 22 aprile 1995, poiché alle stesse non ha fatto seguito l’adozione di alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti, ma anzi sono stati emanati i decreti di archiviazione n. 61 e n.62 del 5.5.95, né dall’istruttoria sono emerse circostanze che possano far attribuire alle sole contestazioni una valenza esorbitante dalla loro fisiologica natura.
Nessuna rilevanza possono poi assumere ai fini del lamentato mobbing i numerosi episodi riportati in ricorso che riguardano comportamenti asseritamene scorretti della Direttrice, ma non hanno alcuna esclusiva attinenza con la persona della ricorrente (come ad es. al punto 20, in cui si deduce che la Direttrice avrebbe imposto unilateralmente e senza sentire i docenti ed i genitori l’orario pomeridiano per le lezioni da tenersi presso il Plesso di Ponte ***).
Parimenti del tutto irrilevante risulta il fatto che la ricorrente deduca di essere stata minacciata di denuncia dal Preside T. per il contenuto dell’articolo intitolato "Apriamo un dibattito sul disagio tra i docenti" scritto il 22.6.97 e pubblicato sul giornale l’Inchiesta e versato in atti, trattandosi di episodio da cui risulta estranea, in base alla stessa prospettazione attorea, la Direttrice R., unico soggetto incolpato di avere mobbizzato la M. ;
Né rileva come sintomatico di un atteggiamento mobbizzante il fatto che la Direttrice avesse esplicitato alla M. il suo dissenso sulla circostanza che la medesima ricorrente scrivesse articoli sulla stampa locale aventi per oggetto fatti -quali la chiusura della Scuola di ***-, strettamente collegati alle sue mansioni lavorative di insegnante, considerati anche gli obblighi di correttezza, fedeltà e riservatezza che connotano il ruolo del pubblico dipendente e che devono costituire oggetto di controllo da parte dei superiori Né può costituire comportamento mobbizzante il fatto che la Direttrice abbia assunto informazioni circa la natura retribuita o meno del rapporto che la M. aveva con il giornale "l’Inchiesta" o che l’abbia richiamata a vestire un abbigliamento più consono alle sue funzioni, o all’osservanza dei suoi doveri senza irrogarle sanzioni disciplinari, come pure avrebbe potuto, trattandosi di insegnante sottoposta alla sua direzione, per aver affisso una bacheca personale all’interno della scuola e per aver lasciato la classe priva di sorveglianza.
Alcuna importanza possono poi rivestire episodi di mera discussione polemica, come quello dedotto con riferimento oltretutto non alla sola Direttrice, ma all’intero Collegio dei docenti, avvenuto il 28.5.97, durante la riunione avente per oggetto il finanziamento del "Progetto Multimediale", oppure quello relativo alle rimostranze effettuate dalla M. sulla mancata concessione ai docenti della pausa pranzo in occasione della riunione straordinaria del 6.4.98 del corpo docente del plesso scolastico di Ponte ***.
Né ancora può rilevare il fatto che la Direttrice abbia negato alla M. la possibilità di registrare le sedute del Collegio dei Docenti fonograficamente, poiché i relativi verbali scritti risultavano regolarmente approvati a maggioranza (per alzata di mano da parte dello stesso Collegio, come ha confermato la teste T.) e del resto ciò può rilevare ai fini della regolarità delle relative sedute, ma non certo ai fini del mobbing di cui si discute.
Pretestuose e prive di riscontro probatorio appaiono poi le lamentele sollevate dalla ricorrente in merito al fatto di avere potuto partecipare al progetto ******** soltanto con grandi difficoltà per l’ostracismo della Direttrice, poiché l’unico dato documentale certo è che la M. è regolarmente partita, come risulta dal verbale del 24.11.98 (versato in copia all’allegato n. 26 del fascicolo di parte resistente R.).
La capillare ed elefantiaca ricostruzione, in 66 capitoli, di fatti che si sarebbero verificarti nell’arco di un quinquennio e che secondo la M. sarebbero stati sintomatici di mobbing ai suoi danni, si traduce in realtà, esorbitando completamente dal thema decidendum, in una generica e pretestuosa contestazione dell’attività amministrativa di direzione didattica e di organizzazione svolta dalla Direttrice convenuta nel Circolo di ***, attività che invece, per quanto è dato di vedere dall’esame della cospicua documentazione prodotta dalle parti agli atti di causa, si è sempre conformata a canoni di correttezza e regolarità.
Le deposizioni rese dai testi escussi hanno permesso di accertare che durante le riunioni collegiali si verificavano sovente discussioni accese tra la M. e la R. (in tal senso la teste T. M. L., insegnante in pensione e la teste C. M., insegnante in servizio, che ha specificato: "Posso dire che nei collegi docenti la discussione era spesso animata, ma non ho mai assistito ad episodi di vessazione o rilevato atteggiamenti discriminatori da parte della Direttrice ai danni della M.").
È evidente che la polemica tra la M. e la Direttrice, pur accertata, durante le riunioni del Collegio dei Docenti, non può integrare mobbing, ma rientra nella normale fisiologia dei rapporti tra insegnanti che si trovano a discutere di problemi attinenti all’attività didattica. È inoltre emerso pure che detta polemica era spesso fomentata dalla stessa ricorrente con il suo atteggiamento defatigante, come attestato dalla stessa teste T. che ha detto: "Ricordo che una volta la M. chiese di poter dettare delle sue dichiarazioni a verbale e lo ottenne, irritando le altre insegnanti perché la seduta si dilungò. Questo accadeva abbastanza spesso".
Nessun elemento di rilievo ai fini della ricostruzione del lamentato mobbing può trarsi neppure dalle dichiarazioni rese dalla teste ********, che avrebbe potuto oltretutto nutrire ragioni di inimicizia nei confronti della resistente Direttrice, essendo stata penalmente condannata per ingiuria proprio per la deposizione contro di lei resa dal quest’ultima. Detta teste, dopo essersi limitata a confermare che la Direttrice R. aveva richiamato la M. a non scrivere articoli di giornale su argomenti scolastici ed a vestirsi in modo più consono alla funzione svolta, dato che si presentava spesso in classe in minigonna, ha detto: "Ricordo che la M. poneva domande incalzanti e la Preside ha risposto in modo acceso".
Pure la teste ***** ha confermato che la Direttrice aveva richiamato tutte le insegnanti e non soltanto la M. a non indossare la minigonna in classe, poiché vi erano state lamentele da parte dei genitori degli alunni ed in merito all’alterco sorto durante la riunione collegiale del 5.3.99 ha detto che la R."non inveì ne insultò la M., né la rimproverò in modo particolare. Anche la C. rimase tranquilla, ma la M. ebbe una reazione per cui si sentì quasi male".
Il teste *****, dirigente scolastico in esonero sindacale ha escluso nel modo più assoluto che la ricorrente sia stata emarginata dalla Direttrice o che le sia stato impedito di prendere la parola durante l’incontro, tenutosi in data 10.11.95 per il "Progetto Genitori".
Tali dichiarazioni, analiticamente vagliate ed unitariamente considerate valgono a tratteggiare la personalità della ricorrente in modo del tutto conforme a quello che è emerso dal contegno nervoso e polemico dalla medesima tenuto durante le udienze del presente giudizio dinanzi a quello pacato ed equilibrato della Direttrice.
Dalla ricostruzione dei fatti all’esito dell’istruttoria è risultata provata la sussistenza di rapporti conflittuali tra la ricorrente M. e la Direttrice R., che lungi tuttavia dal poter concretare una situazione di mobbing da parte della seconda ai danni della prima, rientrano a pieno titolo nella normale fisiologia dei conflitti lavorativi, non differenziandosi neppure dalle ordinarie tensioni polemiche che possono verificarsi -e normalmente com’è notorio si verificano- in seno alle riunioni scolastiche dei docenti.
Ne consegue l’integrale rigetto del ricorso.
Le spese processuali sopportate dalla Direttrice R. F., nell’importo liquidato in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente soccombente, secondo i principi generali, cui non vi è ragione di derogare, mentre sono compensate tra la ricorrente ed il Ministero. Nulla al Provveditorato contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa,
1) Rigetta il ricorso proposto da ***********
2) Condanna la ricorrente a rifondere alla Preside R. F., le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1300, oltre IVA e CPA come per legge, compensando le spese processuali tra la ricorrente e le altre parti costituite. Nulla per le spese al Provveditorato di ***, rimasto contumace.
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