Corte dei conti – riliquidazione pensionistica di reversibilita’ in compartecipazione con figli minori – decorrenza termine prescrizionale oneri accessori di legge – adozione di provvedimento sostitutivo del precedente in parziale conformita’ a rilievo is

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L’ interessante delibera in allegato della sezione del controllo lucana costituisce un esempio pratico di delibera di controllo successivo ( e non preventivo ) di legittimità nelle ipotesi residuali ( nella specie: in materia pensionistica ) in cui ancora interviene detto controllo da parte della Corte dei Conti. Nel caso in esame viene ricusato il visto ad un provvedimento sostitutivo di precedente decreto in quanto soltanto parzialmente modificato in relazione ai rilievi istruttori formulati dalla sezione e che concernevano la duplice questione della decorrenza del termine prescrizionale degli oneri accessori di legge ed il pagamento delle maggiori somme dovute anteriormente al quinquennio di prescrizione di cui ad atto interruttivo intervenuto nelle more. Viene ribadito il principio giurisprudenziale civilistico per cui la facoltà di rinunzia alla prescrizione spetta soltanto a chi ha la disponibilità del diritto e, quindi, non alla Amministrazione che, pertanto, se paga un debito prescritto ha l’ obbligo di recupero dell’ indebito.   
  • qui di seguito la delibera:
Deliberazione n. 3/2005
 
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per la Basilicata
composta dai seguenti magistrati:
Dott. ********************           – Presidente
Dott. *************                       – Primo Referendario – relatore
Dott. ***** ******                        – Referendario
nell’adunanza del 28 luglio 2005
* * *
Visto l’art.100 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;
Visto il regolamento adottato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con ************* n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 490345 del 22.01.2004 del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (già Provveditorato agli Studi) con il quale è stata disposta la riliquidazione della pensione conferita con D.P. n. 490 del 02.02.1987 (registrato alla Corte dei conti di Potenza il 30.06.1987 Reg. n.1 Fg. n. 303) al sig. *** Mauro, vedovo della sig.ra *** Elisabetta, in compartecipazione con i figli minori;
Visti i rilievi istruttori di questa Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 2 del 17 gennaio 2002 e n. 5 del 25 gennaio 2005;
Viste le risposte ai rilievi fornite dall’Amministrazione pervenute rispettivamente, il 12.10.2004, quanto al rilievo n.2/2002, e il 18.05.2005, quanto al rilievo n. 5/2005;
Vista la nota prot. n. 664 del 27 giugno 2005, con la quale il Consigliere delegato ha deferito alla Sezione Regionale di controllo la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del provvedimento innanzi specificato;
Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di controllo n. 4 in data 30 giugno 2005, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l’esame e la summenzionata pronuncia;
Vista la nota della Segreteria della Sezione del Controllo n. 683 del 1° luglio 2005, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata all’Amministrazione;
Udito il relatore dott. *************;
Non comparso alcun rappresentante dell’Amministrazione;
 Ritenuto in
FATTO
Con rilievo n. 2/2002 l’originario decreto n. 490345 del 31.01.2000 del Provveditore agli studi di Potenza veniva restituito privo del visto e, quindi, non registrato, con la seguente testuale motivazione: “Si restituisce il provvedimento in oggetto, in quanto non appare corretta l’individuazione della data iniziale del quinquennio da considerare ai fini della prescrizione del diritto agli interessi legali di cui al decreto 1 settembre 1998, n. 352 del Ministero del Tesoro, ******** e Programmazione economica. Invero, la decorrenza stabilita nell’atto controindicato, riconducibile alla data del provvedimento di riliquidazione della pensione, non tiene conto dell’effetto interruttivo del termine prescrizionale prodotto (ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.) a far tempo dall’11 febbraio 1998, dalla circolare n. 52/1998 del Ministro della pubblica istruzione, da cui risulta l’univoca ammissione dell’esistenza del diritto sino ad allora non riconosciuto (con conseguente prescrizione dei soli ratei maturati anteriormente all’11 febbraio 1993). Analoghe considerazioni valgono anche per le maggiori somme liquidate ai sensi del D.P.R. n. 345/1983, il cui pagamento dev’essere limitato ai ratei maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data del surriferito atto interruttivo del termine prescrizionale. Con l’occasione si invita codesta Amministrazione a voler integrare il dispositivo del provvedimento con gli estremi identificativi del vedovo avente diritto **************”.
In risposta al predetto rilievo l’Amministrazione ha inviato il decreto oggi all’esame della Sezione, dichiarando di aver provveduto in conformità al cennato rilievo istruttorio.
Dalla disamina del provvedimento n. 490345 del 22.01.2004, emanato in sostituzione del precedente decreto oggetto del primo rilievo (n. 2/2002), emergeva, però, che mentre l’Amministrazione risultava essersi effettivamente adeguata relativamente alla decorrenza della prescrizione di rivalutazione ed interessi, nulla specificava, contrariamente a quanto affermato nella risposta a rilievo (“Provveduto in conformità alle osservazioni a fianco indicate”), in ordine alla prescrizione delle maggiori somme liquidate ai sensi del D.P.R. n. 345/1983.
Ritenendo di non poter ammettere a registrazione il suindicato provvedimento, il Magistrato istruttore proponeva il rilievo n. 5 del 25 gennaio 2005 e chiedeva chiarimenti sulle motivazioni del mancato adeguamento, pur dichiarato, al precedente rilievo, mosso dalla necessità della specificazione del termine prescrizionale delle maggiori somme liquidate ai sensi del D.P.R. n. 345/1983.
In risposta al predetto rilievo (n.5/2005) l’Amministrazione, in data 18 maggio 2005, per il tramite della locale Ragioneria provinciale dello Stato, restituiva invariato il decreto n. 490345 del 22.01.2004, ritenendo, sulla scorta di precedente deliberazione n. 101/1998 del 25.06.1998 della Sezione di controllo -I Collegio- della Corte dei conti, che fosse sufficiente l’avvertenza della operatività, nella specie, della prescrizione quinquennale e del fatto che il pagamento delle maggiori somme liquidate avrebbe dovuto essere effettuato relativamente agli ultimi cinque anni antecedenti alla data dei provvedimenti o di eventuale atto interruttivo. L’Amministrazione segnalava che, sulla scorta della citata deliberazione, il M.I.U.R. ed il gestore informatico avevano previsto, nelle avvertenze dei provvedimenti di concessione delle pensioni definitive, il solo generico richiamo alla semplice prescrizione quinquennale ai sensi del decreto 1.9.1998 n. 352 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
Non ritenendosi sufficienti le argomentazioni svolte dall’Amministrazione e, quindi, essendo non superabili le censure esternate, si è provveduto alla trasmissione degli atti al sig. Presidente della Sezione Regionale di Controllo, che ha fissato l’odierna adunanza per la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del provvedimento all’esame.
Nel corso dell’adunanza il rappresentante dell’Amministrazione non è comparso.
Considerato in
DIRITTO
E’ all’esame della Sezione un decreto di riliquidazione della pensione già conferita con D.P. n. 490 del 02.02.1987 (registrato alla Corte dei conti di Potenza il 30.06.1987 Reg. n.1 Fg. n. 303) al sig. *** Mauro, vedovo della sig.ra *** Elisabetta, in compartecipazione con i figli minori.
Dalla lettura del dispositivo del decreto in questione, prot. n. 490345 del 22.01.2004, si evince che la pensione conferita al sig. *** Mauro, in compartecipazione con i figli minori, viene elevata dall’01/01/1984 a lire 2.709.500 e dall’01/01/1985 a lire 2.809.500. E’, poi, specificato l’importo spettante a seguito della riduzione degli aventi causa per perdita del diritto.
Orbene, mentre il provvedimento espressamente limita la spettanza di interessi e rivalutazione a decorrere dal quinquennio precedente l’atto interruttivo, e cioè dall’11.2.1993, nessuna limitazione o deroga è contenuta nell’atto relativamente alle maggiori somme di cui al D.P.R. n. 345/1983, che, pertanto, risultano liquidate e concesse con decorrenza dalle predette scadenze del primo gennaio 1984 e del primo gennaio 1985.
E’ necessario, peraltro, notare che all’invocato scopo di limitare l’attribuzione di tale ultimo diritto non sembra possa valere una generica avvertenza che non sia inserita nel decreto concessorio, il quale, altrimenti, potrebbe essere fatto valere come titolo a pretendere la non consentita (nel caso di specie) integrale liquidazione delle somme che dallo stesso risultano spettanti.
Infatti, basti considerare che l’articolo 2937 del codice civile attribuisce la facoltà di rinuncia alla prescrizione solo a coloro che possono disporre validamente del diritto, facoltà che nella fattispecie non sembra possa spettare all’Amministrazione. Infatti, l’irrinunciabilità della prescrizione compiuta risulta sancita dall’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295 che obbliga l’amministrazione al recupero delle somme pagate per un debito prescritto relativo a stipendi, pensioni ed altre indennità ivi specificate. Tale norma è stata riconosciuta vigente e derogatoria rispetto alla normativa di diritto comune da parte di autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. adunanza plenaria n. 10 del 27 giugno 1996 e n. 17 del 7 agosto 1996).
P.Q.M.
La Sezione di controllo per la regione Basilicata ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 490345 del 22.01.2004 del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (già Provveditorato agli Studi) di cui in epigrafe.
                                                                             
 
                                                                              IL PRESIDENTE
                                                                  **** dott. ********************
      
     IL RELATORE
F.to dott. *************
                                                  
 
                                                   Depositato in Segreteria il 28 luglio 2005       
                                                                  Per il Preposto ai Servizi di supporto
                                                                  **********************
 

Francaviglia Rosa

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