Gli aspetti problematici che comporta il riconoscimento di più ampi margini di autonomia impositiva a Regioni ed Enti Locali, in ragione delle pronunce giurisprudenziali della Corte Costituzionale che hanno fatto seguito alla riforma del Titolo V della Co

Sgueo Gianluca 15/06/06
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1.Introduzione – 2. Il quadro istituzionale di riferimento antecedente alla riforma costituzionale – 3.1. Il nuovo impianto attributivo introdotto dalla riforma costituzionale: l’art. 117 Cost. – 3.2. …e l’art. 119 Cost. – 4. Il fulcro della questione: il problema della competenza – 5.1. La giurisprudenza costituzionale di riferimento: della competenza – 5.2. dei tributi propri – 5.3. Degli altri aspetti controversi – 6. Cenni conclusivi
 
 
1. Introduzione
Lo scopo del presente articolo prescinde dall’analisi di insieme delle complesse problematiche che attengono la definizione del contenuto e dei confini della potestà impositiva riconosciuta dall’ordinamento a Regioni ed Enti locali. Piuttosto, il ragionamento intende soffermarsi sui profili controversi che la recente riforma del Titolo V della Costituzione e – conseguentemente – l’intervento interpretativo della giurisprudenza costituzionale hanno evidenziato con riferimento alla materia.
La riforma costituzionale ha costituito infatti, nel quadro dei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomie locali, un passaggio fondamentale nella definizione regolatoria dei relativi rapporti istituzionali ed, al tempo stesso, una tappa importante (rectius: fondamentale) per la riconfigurazione dell’apparato statale in chiave federalista.
Progetto questo che si inserisce e giustifica, a sua volta, nel contesto del più generale piano di decentramento delle funzioni amministrative di maggior rilevanza (tra cui, appunto, quelle fiscali), che è stato (ed è tuttora) oggetto di incontro e scontro da parte degli interpreti e degli esperti del settore, in ragione dei rilevanti interessi investiti.
 
2. Il quadro istituzionale di riferimento antecedente alla riforma costituzionale
In estrema sintesi, e preliminarmente, è opportuno porsi un quesito: come si configurava il quadro istituzionale in materia fiscale antecedente alla riforma costituzionale?
La comprensione delle dinamiche di svolgimento della funzione impositiva infatti, permettendo di addivenire all’adeguata comprensione della portata della riforma e, con specifico riguardo all’aspetto che qui interessa, a cosa debba intendersi per federalismo fiscale[1] (fornendo inoltre gli opportuni strumenti metodologici a ciò necessari) costituisce un passaggio obbligato della riflessione.
Ebbene, appurato che con il concetto di sovranità impositiva si intendeva prima della riforma (e, a grandi linee, si intende tuttora) il grado di indipendenza garantito all’ente impositore nell’esercizio della propria potestà normativa tributaria, distinguendola dalla più generica potestà amministrativa d’imposizione (attinente, invece, alla mera gestione del tributo), è possibile concludere sostenendo che questa fosse fortemente sacrificata[2].
A mancare non era un generico riconoscimento formale, ma la possibilità che Regioni ed Enti locali potessero avvalersi in modo pieno di strumenti impositivi propri, tali da consentire loro di sovvenzionare le proprie attività istituzionali, dare seguito all’agenda di interventi programmatici concordati in sede politica e dunque, in ultima istanza, configurare un sistema che fosse realmente autonomistico.
 
3.1. Il nuovo impianto attributivo introdotto dalla riforma costituzionale: l’ art. 117 Cost.
L’impostazione di cui s’è dato conto è stata incisivamente modificata dal legislatore nel 2001. In particolare l’articolo 117, oltre ad essere una disposizione fondamentale in tema di attribuzione della potestà legislativa, costituisce anche la fonte della potestà regolamentare. Essa, in base al sesto comma, si presenta così suddivisa:
– Potestà regolamentare statale: che si riferisce alle materie rientranti, ai sensi del comma secondo dell’articolo 117, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Questo però può delegarne l’esercizio alle Regioni.
– Potestà regolamentare delle Regioni “in ogni altra materia”, dunque sia nelle materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni (come prevede l’articolo 117 al comma quarto), sia nelle materie di legislazione concorrente (secondo la previsione del terzo comma).
– Infine, ma non meno importante, la potestà regolamentare degli altri enti territoriali (Comuni, Province e Città Metropolitane) “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Norma dunque tanto più significativa perché introduce a questo proposito un aspetto di assoluta novità rispetto al precedente impianto costituzionale: non più solamente previsioni generalizzate[3] ma una disciplina specifica e dettagliata.
C’è da aggiungere che, con particolare riferimento agli Enti Locali e la potestà regolamentare loro riconosciuta, l’articolo 4 della legge n. 131 del 2003 prevede, in primo luogo, l’espressa sottoposizione dei regolamenti agli Statuti (“l’organizzazione degli Enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie”) e determina, in secondo luogo, il contenuto dei regolamenti stessi, consistente nella “disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni”. Precisandosi, al riguardo, che tale potestà regolamentare si eserciti “nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione”.
Alla luce di queste considerazioni è possibile dire che il Titolo V della Costituzione, così come riformato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce oggi esplicitamente potestà normativa tributaria, in misure variabili, a tutti gli enti che costituiscono la Repubblica[4]. Precisando che lo Stato abbia legislazione esclusiva in tema di sistema tributario e contabile (al comma secondo, lettera e), e che rientri nella sua competenza concorrente l’armonizzazione dei bilanci pubblici, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (al comma terzo), e che, infine, “nelle materie di legislazione concorrente” spetti “alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
 
3.2. …e l’art. 119 Cost.
A completamento del quadro delineato si aggiunge l’articolo 119, la cui formulazione originaria[5], con la quale si dava rilievo all’autonomia tributaria delle Regioni, vincolandone tuttavia l’operatività ad una serie di circostanze specifiche, e, soprattutto, senza riferimento alcuno – se non entro i ristretti limiti del coordinamento – agli Enti locali, viene interamente riconfigurata dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
In buona sostanza, l’attuale configurazione non soltanto prevede che l’autonomia finanziaria si debba oggi riconoscere a Regioni, Comuni, Provincie e Città metropolitane (affinchè questi possano “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”) singolarmente considerate[6], che questi godano della disponibilità di risorse autonome, che, ancora, compartecipino “al gettito di tributi erariale riferibile al loro territorio”, ma, più in generale, pare configurare un sistema che si orienti finalmente a delineare dei confini di separazione certi tra le autonomie locali ed il potere centrale.
 
4. Il fulcro della questione: il problema della competenza
Giunti a questo punto, appare chiaro che a divenire essenziale sia la piena comprensione del criterio della competenza quale elemento discriminante in ordine alla riconoscibilità di margini più o meno estesi di autonomia impositiva. Esso infatti, se correttamente analizzato, si avvia a costituire la soluzione al problema federalismo, perlomeno in ambito tributario.
Le due diverse ipotesi non mancano di suscitare interesse. Da un lato, si delinea un sistema tributario erariale la cui disciplina è riservata alla legislazione dello Stato: quest’ultimo cioè, pur riconoscendo alle Regioni e altri Enti locali una potestà autonomistica, di fatto riserva a sé la fissazione dei principi generali e di coordinamento, vanificando o fortemente diminuendo la prima impressione che potrebbe trarsi dalla lettura dell’impianto normativo.
Dall’altro si pone invece un sistema tributario prevalentemente a base regionale e locale, relativamente al quale il primo (quello statale) non avrebbe alcun potere di intervento[7], se non nei limiti della fissazione dei principi organizzativi, nel rispetto dell’articolo terzo della Costituzione, laddove impedirebbe trattamenti diseguali a fronte di situazioni soggettive sostanzialmente equivalenti[8].
In tal senso allora, lo studio delle pronunce della Corte costituzionale sembrano poter offrire spunti di rilievo per individuare quale tra le due opzioni interpretative suindicate possa sembrare più adeguata.
 
5.1. La giurisprudenza costituzionale di riferimento[9]: della competenza.
Quale dunque il responso fornito dal Giudice costituzionale a fronte delle divergenze testè descritte?
La prima giurisprudenza costituzionale che ha interessato in particolare l’articolo 119 della Costituzione si è concentrata proprio sulla distinzione tra autonomia di entrata ed autonomia di spesa, tentando di offrire una chiave di lettura che fosse compatibile con l’intento del legislatore della riforma, ma anche con il sistema delle autonomie che la nostra Carta Costituzionale, pur modificata e profondamente incisa, continua a delineare.
La Corte Costituzionale cioè, evidenziava nella sentenza n. 37 del 2004 la necessità di provvedere ad “una disciplina transitoria che consenta l’ordinato passaggio dall’attuale sistema, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte derivata, cioè dipendente dal bilancio statale, e da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, con limitate possibilità riconosciute a Regioni ed Enti locali di effettuare le proprie scelte, ad un nuovo sistema”.
L’attuazione dell’articolo 119, in ordine all’assetto dei tributi locali, richiederebbe dunque il necessario intervento preventivo del legislatore statale, non potendosi ammettere, in mancanza, l’emanazione di discipline autonome delle singole Regioni o degli Enti locali. Lo Stato, in questo campo, avrebbe potuto (ed anzi: dovuto) agire con riguardo al nuovo riparto di competenze ed alle nuove regole che questo viene a determinare, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, ovvero, se necessario, passando attraverso il filtro dei programmi regionali[10].
 
5.2. Dei tributi propri
Problemi di univocità nelle interpretazioni offerte si sono poste, ancora, con riguardo all’articolo 119 della Costituzione per quanto attiene la materia dei tributi propri.
Con particolare e specifico riferimento ad una questione sorta dall’interpretazione della Legge delega n. 80 del 2003, che autorizzava il Governo ad intervenire appunto in ordine al riordino della materia fiscale, prevedendosi nell’articolo 8, una graduale eliminazione dell’Irap[11], alcuni autori avevano ritenuto che quest’ultimo dovesse qualificarsi alla stregua di tributo proprio regionale ai sensi del terzo comma dell’articolo 119 della Costituzione, dovendo concludere per l’incostituzionalità della delega contenuta nella legge n. 80 del 2003[12].
Orbene, con la sentenza n. 296 del 2003 (i cui principi vennero successivamente ribaditi da altre sentenze, in particolare la n. 297 e la n. 311[13], entrambe del 2003) si sono risolte le incertezze venutesi a creare, specificando che l’Irap non rientra nelle materie di competenza concorrente (contraddicendo, in tal senso, la posizione assunta dall’Avvocatura dello Stato), bensì, ai sensi della lettera e, comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione, in quelle esclusive statali.
In altre parole, a conferma di quanto già verificato in tema di competenza, si venivano a qualificare come tributi propri delle Regioni in senso stretto solamente quelli istituiti con legge regionale nel rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica.
Sempre a questo riguardo, per ragioni di completezza espositiva, si deve richiamare la sentenza della Corte del 2000, n. 348, nella quale, con riguardo all’imposta sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, si precisava come questa, pur essendo definibile come “erariale regionale”, in realtà doveva qualificarsi come un tributo istituito dallo Stato su tutto il territorio nazionale e quindi disciplinato esclusivamente dallo Stato come tutti gli altri tributi erariali, seguendo in sostanza le stesse argomentazioni ora evidenziate in ordine alla configurazione di tributi propri da parte delle Regioni.
La tesi respinta dalla Corte si basava invece, secondo le motivazioni da questa addotte, su un indebito intreccio tra i percorsi argomentativi della pregressa giurisprudenza costituzionale e le categorie concettuali emergenti dal nuovo articolo 119 della Costituzione. Questo detta una serie di regole che devono però essere fatte legare con tutte le altre previsioni del nuovo Titolo V in ordine al federalismo fiscale.
 
5.3. Degli altri aspetti controversi
Due in particolari sono le pronunce che, in conclusione, paiono meritevoli di commento. Anzitutto la sentenza n. 269 del 2003, che risolve in modo ineccepibile l’equivoco che poteva venirsi a creare con il passaggio dal vecchio al nuovo articolo 119 della Costituzione: nella quale formula si prevedono solamente tributi propri (nel senso già chiarito in precedenza) e compartecipazione al gettito dei tributi erariali, ma non anche tributi erariali regionali[14].
Altra pronuncia di rilievo in ordine all’autonomia impositiva degli Enti locali è costituita dalla sentenza n. 37 del 2004, tale da costituire un vero e proprio scadenzario[15] per consentire la migliore applicazione dell’articolo 119.
In questa infatti, si riconosce, a conferma di quanto già detto in precedenza, il ruolo preponderante in capo agli organi di governo centrali, per l’attuazione del disegno costituzionale, al cui proposito si “richiede come necessaria premessa l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi a cui i legislatori locali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee del sistema tributario, e definire gli spazi ed i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, Regioni ed Enti locali…nel senso che esse siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva, e quindi possano essere disciplinati dalle leggi regionali o dai regolamenti locali, nel rispetto solo dei principi del coordinamento, oggi assenti perché incorporati, per così dire, in un sistema di tributi sostanzialmente governati dallo Stato”.
Ecco che allora, in conclusione, la sentenza prefigura il catalogo dei possibili elementi costitutivi del nuovo sistema tributario, configurandosi astrattamente addirittura in cinque categorie:
         I tributi istituiti dalla legge statale il cui gettito rimane allo Stato;
         I tributi istituiti con legge statale (tributi erariali-regionali/locali), il cui gettito è devoluto agli enti sub statali e rimessi, per alcuni margini di autonomia alla autonomia normativa di questi enti (come è il caso dell’Irap);
         I tributi istituiti dalla legge statale, ma rimessi in primo luogo all’autonomia regionale e locale (come è il caso delle fatture addizionali Irpef) che può attivarli o meno;
         I tributi istituiti e stabiliti dalla legge regionale, che sono i tributi regionali in senso stretto;
         Infine, i tributi istituiti dalla legge regionale (che individua le aree su cui il tributo locale può essere istituito) e rimessi all’autonomia locale, che, nei limiti di discrezionalità ad esso concessi, stabilisce come applicare il tributo stesso[16]
 
7. Cenni conclusivi
Queste, in sintesi, le principali pronunce della Corte in ordine al complesso quadro sistematico dell’applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione con riferimento specifico ai diversi profili di problematicità del diritto tributario. L’impressione di chi scrive è che, sebbene non manchino nè mancheranno alcuni elementi che necesitano di una più approfondita valutazione e, con grande probabilità, di un nuovo e più decisivo intervento chiarificatore del legislatore, la Corte, mantenendo salde le competenze dello stato centrale in ordine ai poteri di coordinamento, ha contribuito e contribuirà a migliorare l’ambito ed i margini di applicazione della riforma sul diritto triutario, con riferimento agli Enti locali, evitando che ragioni di ordine politico possano sovrapporsi alle ben più importanti esigenze che l’agenda di interventi per il decentramento federalista impone alle istituzioni competenti.
 
 


[1] Cfr. Perrone L., La sovranità impositiva tra autonomia e federalismo, in Rivista di diritto tributario, 2004, XI, pagg. 1173 ss.; Antonini L., Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale, in Rivista di diritto finanziario, 2004, III, pagg. 400 ss.; Saponaro F., L’armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel sistema prefederale europeo, in Rivista di dirittuo tributario, 2002, X, pag. 1037 ss.
[2] Torna sul merito Perrone L., La sovranità impositiva tra autonomia e federalismo, in Rivista di diritto tributario, 2004, XI, pag. 1173: “Nel previdente assetto istituzionale la potestà amministrativa tributaria delle Regioni e degli enti locali minori risultava estremamente sacrificata. E ciò quanto agli enti locali minori, mancando nella Costituzione una esplicita attribuzione tributaria (nonostante i timidi accenni degli articoli 5 e 128 della Costituzione). Quanto invece alle Regioni (soprattutto a Statuto ordinario, ma anche per quelle a statuto speciale) in forza di una riduttiva interpretazione delle norme costituzionali, anche statutarie, concernenti la loro autonomia finanziaria”.
[3] I pochi cenni indiretti riguardavano infatti l’attribuzione al Presidente della Repubblica della potestà di emanare i regolamenti, come previsto dall’articolo 87 della Costituzione, ovvero nel caso della attribuzione al Consiglio regionale della potestà regolamentare, disciplinato dall’articolo 121, al comma secondo, prima che intervenisse in materia la revisione attuata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999.
 
[4] Ricordandosi che, secondo l’articolo 114 della Costituzione, anch’esso riformato, gli enti che costituiscono la Repubblica sono le Province, le Città Metropolitane, i Comuni, le Regioni e lo Stato (da intendersi come Stato-persona) laddove le novità sono rappresentate dalla espressa menzione dello Stao tra i soggetti costituenti la Repubblica e dal riconoscimento della rilevanza costituzionale dell’ente Città metropolitana.
[5] Che recitava: “Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni”, aggiungendo ai commi successivi che alle stesse Regioni fossero attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, compatibilmente al criterio della necessarietà delle proprie spese (comma secondo); che lo Stato avesse la facoltà di assegnare contributi speciali finalizzati alla valorizzazione delle aree economicamente meno progredite (comma terzo); e che, infine, “La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con la legge della Repubblica”.
[6] Non più dunque., come in precedenza, alle sole Regioni, con l’obbligo per queste di coordinarne la gestione con gli altri Enti locali.
[7] Una disamina complessiva della questione la compie Cociani S.F., L’autonomia tributaria regionale nello studio sistematico dell’Irap, Milano, 2003, pagg. 181 ss., il quale evidenzia appunto come gli enti minori territoriali, essendo privi di potestà normativa primaria, non possono stabilire tipologie di tributi propri che non siano stati già delineati nella legge regionale. Nonché il fatto che lo Stato non possa legiferare in materia di tributi regionali e locali perché essa rientra nella competenza esclusiva delle Regioni. Ebbene, appurato che in merito il Titolo V non offre alcuna indicazione esplicita, la questione può trovare una soluzione di tipo logico: è chiaro cioè che alle Regioni e agli Enti locali dovrebbe spettare la disciplina dei tributi che hanno come presupposto un ragionevole collegamento con il territorio. La conclusione del resto, consente di avere una conferma dal punto di vista giuridico, allorquando si considerino i principi di ragionevolezza e capacità contributiva che gli articoli 3 e 55 della Costituzione esplicano.
[8] Quello stesso problema che cioè, in termini senz’altro meno tecnici, e proprio per questo oltremodo allarmisti, certa stampa avrebbe indicato, paventando la possibilità di cittadini regionali di serie a e di serie b, a seconda del capriccio delle amministrazioni locali.
[9] Correttezza espositiva pretende una doverosa specificazione: benchè la presente indagine sia limitata all’esame delle sentenze della Corte Costituzionale, che, per importanza e tematiche trattate assumono sicuramente un ruolo di maggiore influenza sul piano della definizione delle problematicità legate alla riforma della costituzione, al tempo stesso non sono mancate pronunce giurisprudenziali di altrettanto interesse, che tuttavia l’economia del discorso non consente di affrontate. Un approfondimento non dovrebbe prescindere dalla lettura dei molti autori che si sono soffermati sulle pronunce di giudici di rango differente. Su tutti Sacco F., Il nuovo assetto della potestà regolamentare dopo la riforma del Titolo V: i pareri del Consiglio di Stato, in associazione italiana dei costituzionalisti.it, 2004, pag. 1 ss., il quale pone l’accento soprattutto su quei pareri che sono intervenuti nel definire il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali e che hanno meglio definito gli ambiti delle rispettive competenze in materia tributaria.
[10] Cioè, in sostanza, coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi e rispettando i criteri posti a salvaguardia dell’autonomia di spesa degli Enti locali.
[11] Più precisamene, l’articolo 8 titolava “Graduale eliminazione dell’imposta regionale sulle attività produttive”, stabilendo che “il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno anche prevedere la semplificazione della base imponibile”.
[12] In particolare si pronunciava in questo senso Brancasi M., Adeguatezza delle risorse finanziarie ai compiti degli enti locali, Relazione al convegno su Regioni ed Enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione tra attuazione e ipotesi di ulteriore revisione – Caserta 10-11 aprile 2003, in www.astridonlne.it, il quale sosteneva che: “Da tempo la Corte Costituzionale ha ricompresso tra i tributi propri delle Regioni quei tributi il cui gettito è ad esse integralmente devoluto: da ciò la conseguenza che, già prima della modifica del Titolo V, l’Irap era annoverata tra i tributi propri. Il nuovo articolo 119 ha ampliato i poteri delle Regioni sui tributi propri, perché sono diventati oggetto di una potestà legislativa di tipo esclusivo (seppure limitata dai principi fondamentali di coordinamento): conseguentemente lo Stato ha perso la possibilità di disciplinare l’Irap”.
[13] V. Corte Costituzionale, sent. N. 311/2003, si precisò che “il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa auomoblistica unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia sino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non può oggi definirsi come tributo proprio della Regione, ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la stessa è stata attribuita alle Regioni, ma non istituita dalle Regioni. Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali…”
[14] V. Antonini L., Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale, in Rivista di diritto finanziario, 2004, III, pag. 405: “In altri termini, la tesi della non necessità della legge statale istitutiva, che sotto la vigenza del vecchio articolo 119 della Costituzione appariva decisamente problematica, sembrerebbe ricevere ora un supporto testuale maggiore. A questa ricostruzione sistematica del nuovo dettato costituzionale occorre solo aggiungere che la possibilità di riconoscere una pluralità di sistemi tributari regionali deve però essere considerata insieme alla riserva allo Stato dei principi fondamentali del coordinamento tributario. La nozione di coordinamento infatti, che sinora ha sempre ricevuto un’interpretazione forte e decisamente restrittiva dell’autonomia regionale, potrebbe ad esempio limitare la possibilità di istituire tributi regionali sulle sole basi imponibili non soggette alla tassazione da parte dello Stato. Il sistema regionale, in questo caso, potrebbe configurarsi per l’autonoma introduzione di tributi istituiti con legge regionale ma solo in limitate ipotesi”.
[15] In tal senso si pronuncia Barbero E., Dalla Corte costituzionale un vademecum per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (nota a sentenza Corte Costituzionale n. 37/2004) in www.federalismi.it, 2004
[16] Ovvio che questo quadro astratto deve comunque avere riguardo al mantenimento di un minimo di unitarietà di fondo per evitare il proliferare di imposte regionali e locali che comportino una ri-segmentazione del sistema con inutili ed indebiti costi aggiuntivi per le imprese nazionali. E tornando allora ad essere essenziale, a questo riguardo, la definizione dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Sgueo Gianluca

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