recentissima sentenza del giudice di pace di Gragnano avv.Cira Di Somma che ha annullato un verbale di contravvenzione per guida di moto senza casco condotta da minorenne diverso dal proprietario

Vingiani Luigi 22/06/06
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Si segnala all’attenzione dei lettori una recentissima sentenza  del giudice di pace di Gragnano avv.Cira Di Somma  che ha annullato un verbale di contravvenzione per guida di moto senza casco condotta da minorenne diverso dal proprietario.
    Con l’interessantissima decisione , con puntuale e convincente motivazione il Giudice di pace ha accolto il ricorso ritenendo l’estraneità del  ricorrente terzo proprietario alla violazione amministrativa.
    Il giudicante nell’efefttuare  una lettura sistematica ed interpretativa delle norme e dei principi posti a base della obbligazione solidale tra proprietario del veicolo e autore della violazione in relazione anche ai principi ispiratori delle norme del diritto penale, nel rilevare che le opposizioni a contravvenzioni riguardano una materia la cui valutazione non può prescindere dalle norme di diritto penale generale, ha richiamato gli artt.39 e 42 codice penale in relazione all’art. 27 1° comma della Costituzione il quale recita “ La responsabilità penale è personale”.
    Analogicamente quindi il  sistema della l. 24 novembre 1981 n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell’"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l’istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l’ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell’art. 1. Cassazione civile, sez. I, 6 luglio 2004, n. 12321.
    Alla stregua di tali considerazioni ha poi esaminato  il principio della obbligazione solidale tra proprietario e conducente del veicolo ed in applicazione dell’art. 196 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art.. 6 L. 24.11.1981 n.689 ha osservato  che l’ordinanza ingiunzione per la violazione delle norme dello stesso codice può essere emessa nei confronti del proprietario dell’autoveicolo, quale obbligato in solido con l’autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida del veicolo e che non sia stato identificato il diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.   
 
    La novità ed importanza della decisione si evidenzia allorchè l’illustre giudicante rileva che se non vi è dubbio che il principio di solidarietà espresso nelle norme in esame attiene a violazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie tanto è vero che il citato art. 196 al comma 4° stabilisce che per i casi di cui ai commi 1, 2,e 3 chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa , ciò induce,  tuttavia, ad interpretare che la natura della responsabilità rimane personale e la solidarietà si impone solo in ordine al pagamento della sanzione pecuniaria con diritto di rivalsa dell’adempiente nei confronti dell’inadempiente, in quanto in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell’illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell’affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell’illecito. Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2001, n. 9520.-
    Il  Codice della strada, all’art. 213 disciplina la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca.  Al sesto comma del citato articolo,  ispirandosi alla ratio del principio della responsabilità personale innanzi enunciati precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che essa responsabilità oggettiva, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni ( Cass. III 7.7.1967).
    Nella fattispecie è stato infine  evidenziato che il conducente del motociclo pone in essere il comportamento antigiuridico contestato non a mezzo del motociclo ( la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario, si pensi alla circolazione dello stesso senza la copertura assicurativa obbligatoria ) ma a mezzo di una sua omissione (quella di non avere indossato il casco protettivo) che non può essere addebitato al proprietario del motociclo alla luce dei sopraesposti principi.
    In definitiva il ricorso è stato accolto e la inapplicabilità del sequestro fa supporre necessariamente, a parere del Giudicante  comporta  l’esclusione della confisca essendo esso sequestro strumentale all’applicazione della sanzione accessoria della confisca.
    Le spese di lite –sono state  compensate – atteso la particolarità e la novità della materia trattata.
                                                                                                   avv.Luigi Vingiani
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO
 
Il Giudice di Pace avv. ************* ha emesso il seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 2234 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2005
TRA
 
*** *** elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele presso lo studio dell’avv.to ******* di Capua dal quale è rapp.to e difeso giusta procura agli atti
ATTORE
E
 
 
PREFETTURA DI NAPOLI PER:
CARABINIERI REGIONE CAMPANIA-STAZIONE DI GRAGNANO
 
 
CONVENUTO
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.11.2005 al NRG. 2234 il signor *** *** impugnava il verbale di contestazione di violazione delle norme del codice della strada n. 1793340, del 11.10.2005, con relativa decurtazione di punti 10 dalla patente e pedissequo verbale di sequestro di motociclo redatto dai Carabinieri della Stazione di Gragnano.
Deduceva di essere proprietario del motociclo **.
 In data 11.10.2005 *** ******************* nato *** alla guida del suddetto ciclomotore aveva avuto elevato il citato verbale il quale rifletteva la contestazione per infrazione al Codice della Strada art. 171 comma 1°,2°,3° in quanto era “ alla guida del motociclo senza l’uso del casco obbligatorio” .
Al verbale di contestazione faceva seguito l’applicazione della sanzione del sequestro amministrativo del motociclo ex art. 213 D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e conseguenziale confisca dopo la scadenza dei termini di legge.
Eccepiva:
La esclusione della responsabilità del proprietario
 
            Il Giudice di Pace letto il ricorso, ritenuta la sussistenza del Fumus boni iuris e del periculum in mora sospendeva la esecutorietà della provvedimento impugnato e fissava la comparizione delle parti per il giorno 29.05.2006.
 Ricorso e provvedimento venivano regolarmente notificati agli enti di competenza a cura della cancelleria.
Alla udienza del 29.05.2006 era presente solo parte ricorrente.
In detta udienza il ricorso veniva discusso e questo giudice dava in udienza lettura del dispositivo riservandosi la motivazione in sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi in via preliminare l’ammissibilità del ricorso.
Infatti il verbale di contestazione è stato elevato in data 11.10.2005 ed il ricorso è stato depositato presso la Cancelleria di Questo Giudice in data 02.11.2005, nel rispetto quindi dei 60 gg. imposti dalla legge.
Sulla mancata notifica del verbale
Tale eccezione deve essere rigettata. 
La nullità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell’art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, atteso che l’art. 18, comma 4, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall’ art. 14, il quale al comma 4 richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l’art. 160 dello stesso, che fa salva l’applicazione dell’art. 156 sulla rilevanza della nullità, restando irrilevante – ai fini della sanatoria – la conoscenza in concreto, atteso che la notificazione è preordinata alla conoscenza presunta. Venendo all’esame del caso di specie, l’aver ************ proposto formale e tempestivo ricorso da prova di avere avuto conoscenza della inflitta sanzione amministrativa.
Sulla estraneità del ricorrente alla violazione amministrativa.
Si impone a questo punto una lettura sistematica ed interpretativa delle norme e dei principi posti a base della obbligazione solidale tra proprietario del veicolo e autore della violazione in relazione anche ai principi ispiratori delle norme del diritto penale.
Le opposizioni a contravvenzioni sebbene ai sensi della citata normativa vengono trattate con un rito speciale, assimilato a quello relativo a procedimenti civili, riguardano una materia la cui valutazione non può prescindere dalle norme di diritto penale generale.
L’art. 39 del c.p. distingue i reati in DELITTI e CONTRAVVENZIONI la cui differenza consiste solamente sulla diversa specie di pena applicabile ricollegata alla loro violazione.
L’art. 42 del codice penale statuisce che “ nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa doloso o colposa” al comma 3 specifica che “ la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione.
Tanto in linea con l’art. 27 1° comma della Costituzione il quale recita “ La responsabilità penale è personale”
Il sistema della l. 24 novembre 1981 n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell’"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l’istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l’ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell’art. 1. Cassazione civile, sez. I, 6 luglio 2004, n. 12321
Posto i principi generali come innanzi è utile esaminare le norme e la portata delle medesime che nella materia in esame pongono il principio della obbligazione solidale tra proprietario e conducente del veicolo
L’art. 196 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al primo comma recita:“ Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. “
Ne consegue che in base al principio civilistico di solidarietà, richiamato dall’art. 196 cod. strada, l’ordinanza ingiunzione per la violazione delle norme dello stesso codice può essere emessa nei confronti del proprietario dell’autoveicolo, quale obbligato in solido con l’autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida del veicolo e che non sia stato identificato il diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Tale principio si richiama a quello portato nell’art.. 6 L. 24.11.1981 n.689 il quale al primo comma recita : “ Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”
 In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, l’art. 6 l. 24 novembre 1981 n. 689, al pari dell’art. 196 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, considera obbligato in solido, con l’autore materiale dell’illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest’ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, e senza peraltro che l’identificazione dell’autore materiale possa ritenersi requisito di legittimità per l’operatività della presunzione a carico del proprietario.
Posto quindi il principio di obbligo solidale tra proprietario del veicolo e autore della violazione, occorre preliminarmente esaminare la natura della sanzione che genera la obbligazione solidale predetta.
L’art. 196 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 parla di violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria. L’art. 6 l. 24 novembre 1981 n. 689, ritiene il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione, obbligato in solido con l’autore della violazione per il pagamento della somma da questo dovuta.
Non vi è dubbio quindi che il principio di solidarietà espresso nelle norme in esame attiene a violazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie.
Tanto è vero che il citato art. 196 al comma 4° stabilisce che per i casi di cui ai commi 1, 2,e 3 chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.
Ciò induce ad interpretare che la natura della responsabilità rimane personale e la solidarietà si impone solo in ordine al pagamento della sanzione pecuniaria con diritto di rivalsa dell’adempiente nei confronti dell’inadempiente, in quanto in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell’illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell’affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell’illecito. Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2001, n. 9520
Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 meglio conosciuto come Codice della strada, all’art. 213 disciplina la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca. L’articolo in esame disciplina unitariamente sia la sanzione accessoria della confisca amministrativa quanto la misura cautelare del sequestro, strumentale rispetto alla sanzione anzidetta.
Ne disciplina le modalità di applicazione ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Al sesto comma del citato articolo, tale decreto legislativo, ispirandosi alla ratio del principio della responsabilità personale innanzi enunciati precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che essa responsabilità oggettiva, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni ( Cass. III 7.7.1967.
Peraltro esaminando il caso di specie, va evidenziato che il conducente del motociclo pone in essere il comportamento antigiuridico contestato non a mezzo del motociclo ( la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario, si pensi alla circolazione dello stesso senza la copertura assicurativa obbligatoria ) ma a mezzo di una sua omissione (quella di non avere indossato il casco protettivo) che non può essere addebitato al proprietario del motociclo alla luce dei sopraesposti principi.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la inapplicabilità del sequestro fa supporre necessariamente, a giudizio di questo Giudice, l’esclusione della confisca essendo esso sequestro strumentale all’applicazione della sanzione accessoria della confisca.
Le spese di lite –vanno compensate – atteso la particolarità e la novità della materia trattata.
 
PQM
 
Il Giudice di pace Avv. *************, definitivamente pronunciando, così provvede:
¨             Accoglie   il ricorso in opposizione e per l’effetto annulla il verbale di contestazione di violazione delle norme del codice della strada n. 1793340, del 11.10.2005, con relativa decurtazione di punti 10 dalla patente e pedissequo verbale di sequestro di motociclo redatto dai Carabinieri della Stazione di Gragnano .
¨             Ordina la definitiva restituzione del motociclo sequestrato al ricorrente unitamente al libretto di circolazione ed agli accessori
¨             Ordina altresì alla P.A. di adempiere senza dilazione
¨             Pone le spese di custodia a carico del ricorrente
¨             Compensa le spese del presente giudizio
 
¨             Così deciso in GRAGNANO , in data 29.05.2006
                                                                                           
 
                                                                                            IL GIUDICE DI PACE
                                                                                            (Avv   *************)
              Depositato in Cancelleria il
                     IL CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO
 
Il Giudice di Pace avv. ************* ha emesso il seguente
 
DISPOSITIVO DI SENTENZA LETTO ALLA UDEINZA DEL 29.5.2006
 
nella causa civile iscritta al n. 2234 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2005
TRA
 
*** *** elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele presso lo studio dell’avv.to ******* di Capua dal quale è rapp.to e difeso giusta procura agli atti
ATTORE
E
 
 
PREFETTURA DI NAPOLI PER:
CARABINIERI REGIONE CAMPANIA-STAZIONE DI GRAGNANO
 
 
CONVENUTO
 
 
 
 
 
 
 
PQM
 
Il Giudice di pace Avv. *************, definitivamente pronunciando, così provvede:
¨             Accoglie   il ricorso in opposizione e per l’effetto annulla il verbale di contestazione di violazione delle norme del codice della strada n. 1793340, del 11.10.2005, con relativa decurtazione di punti 10 dalla patente e pedissequo verbale di sequestro di motociclo redatto dai Carabinieri della Stazione di Gragnano .
¨             Ordina la definitiva restituzione del motociclo sequestrato al ricorrente unitamente al libretto di circolazione ed agli accessori
¨             Ordina altresì alla P.A. di adempiere senza dilazione
¨             Pone le spese di custodia a carico del ricorrente
¨             Compensa le spese del presente giudizio
 
¨             Così deciso in GRAGNANO , in data 29.05.2006
                                                                                           
 
                                                                                            IL GIUDICE DI PACE
                                                                                            (Avv   *************)
              Allegato al verbale del 29.05.2006
                     IL CANCELLIERE
 
 
 
 
 

Vingiani Luigi

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