I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice
IMPORTAZIONI DI BOVINI
Con Regolamento CE n. 800/2006, la Commissione CE ha stabilito l’apertura e le modalita’ di gestione di un contingente tariffario per l’ importazione a dazio doganale ridotto di giovani bovini maschi, nel quadro della vigente politica agricola comunitaria e, in particolare, del Regolamento CE n. 1445/95 (REGIME B 179), concernente il regime comune di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.
Detto contingente, valido per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007, riguarda 24 070 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 9005, 9029 e 9040, destinati all’ ingrasso nella Comunita’.
IMPORTAZIONI DI POLLAME E VOLATILI
Con Decisione 2006/405/CE del 7 giugno 2006, la Commissione CE, sulla scorta della vigente regolamentazione veterinaria comunitaria
(REGIME, parte F), ha prorogato le misure di protezione contro l’influenza aviaria, attualmente presente in diversi Paesi, con le quali era stata disposta la sospensione delle importazioni di carni fresche di pollame e di selvaggina, di preparazioni di carni, di uova e di trofei di caccia provenienti, in particolare, dalla Romania, dalla Croazia e dalla Bulgaria.
Dette restrizioni sono state prorogate, a seconda dei casi, sino al 30 luglio 2006 oppure sino al 31 dicembre 2006, salvo ulteriori proroghe.
ESPORTAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
Con Comunicazione n. 2006/C 139, pubblicata nella GUUE n. C 139 del 14 giugno 2006, la Commissione CE ha diramato il nuovo elenco delle
societa’ abilitate ad emettere i certificati attestanti lo scarico e l’importazione dei prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione
all’ esportazione in un Paese terzo, ai sensi dell’ articolo 16 del Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME B 129).
Per l’ Italia, risultano abilitate: Viglienzone Adriatica, SGS Italia e Bossi & C.
CODICE
DOGANALE COMUNITARIO
Con Nota n. 3079/3429 del 5 giugno 2006, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che la data di applicazione del Regolamento CE n. 837/2005, modificativo del Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, si deve intendere posticipata al 31 dicembre 2006, in luogo della data del 1° luglio 2006 precedentemente indicata.
In relazione a cio’, tutte le dichiarazioni di transito che, salvo rarissime eccezioni, a partire dal 1° luglio 2006 si sarebbero dovute rendere utilizzando esclusivamente un procedimento informatico, potranno essere rese ancora per iscritto, tramite le procedure ordinarie, sino alla fine del corrente anno.
DISPOSIZIONI VALUTARIE
Con Circolare n. 41648 del 5 giugno 2006, l’ Ufficio Italiano dei Cambi ha comunicato che a partire dal 1° luglio 2006 il codice 272,
concernente la moneta “Metical Mozambico (nuovo)”, viene introdotto nella Tabella “Valute” (LEGISLAZIONE B 4-63/71), gestita dallo stesso
Ufficio ai fini delle segnalazioni statistiche di Matrice Valutaria e di Comunicazione Valutaria Statistica (CVS), di cui alle Istruzioni UIC n. R.V. 1998/1 (LEGISLAZIONE B 4-7). Il codice 133, assegnato al vecchio “Metical Mozambico”, resterà, comunque, in vigore sino al 31 dicembre 2006.
RELAZIONI CON LA COSTA D’ AVORIO
Con Regolamento CE 869/2006 del 14 giugno 2006, la Commissione CE ha modificato l’Allegato del Regolamento CE n. 560/2005, adottato in forza della Posizione Comune 2004/852/PESC (REGIME APP. C 193), concernente talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con la Costa d’ Avorio.
In particolare, si segnala l’ aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche e delle entita’ cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute all’ estero.
RELAZIONI CON LA BIRMANIA
Con Regolamento CE n. 817/2006 (LEGISLAZIONE D 300-133), il Consiglio UE, considerato il persistere della situazione politica nella Birmania/Myanmar per quanto concerne il rispetto dei diritti dell’ uomo, ha deciso di prorogare le misure restrittive delle relazioni economiche a suo tempo adottate con Posizione Comune n. 2003/297/PESC e con Regolamento CE n. 798/2004, ora abrogato.
Le nuove disposizioni, riformulate in un nuovo testo giuridico per ragioni di chiarezza, confermano il congelamento dei capitali governativi, l’ embargo sulle armi ed attrezzature repressive, sulla formazione e sull’ assistenza tecnica, pur consentendo le esportazioni di taluni equipaggiamenti di tipo militare per finalita’ umanitarie.
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