La legge 8-2-2006 n. 54 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio dell’affidamento condiviso,cioè l’affidamento ad entrambi i genitori.
Il Legislatore ritiene opportuno che,in sede di separazione personale dei coniugi,il figlio minore mantenga un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
In tal modo si afferma il diritto del minore alla bigenitorialità ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ritengo che il Legislatore abbia riconosciuto implicitamente nell’art. 4 ,secondo comma
della suddetta legge e nell’art. 155 c.c.,il rapporto di parentela tra il figlio naturale riconosciuto ed i parenti del genitore che ha effettuato il riconoscimento,con tutte le conseguenze di legge,anche ai fini successori.
Per esempio,se prima il figlio naturale riconosciuto poteva succedere solamente per rappresentazione,adesso dovrebbe ritenersi che possa succedere anche secondo le regole della successione legittima nei confronti dei parenti fino al sesto grado.
Diversamente ritenendo,infatti,vi sarebbe una grave disparità di trattamento tra
figli legittimi,legittimati ed adottivi da un lato e figli naturali dall’altro.
Tutto questo ha notevoli ripercussioni anche di carattere eminentemente pratico ed economico:perché mai il figlio naturale,a differenza del figlio legittimo,legittimato ed adottivo,non deve poter essere chiamato a succedere ad uno “zio d’America”,parente di quinto – sesto grado,in tal modo ricevendo una cospicua ed insperata fortuna?
In ogni caso preciso che,in questa sede parlando di figli adottivi,mi riferisco a coloro che vengono adottati quando sono minori,poiché l’adozione di un maggiorenne,al pari
del riconoscimento del figlio naturale (a mio avviso fino all’entrata in vigore della presente legge),non fa nascere alcun rapporto di parentela con i parenti del genitore.
Mi chiedo poi,se la legge sull’affidamento condiviso non abbia creato una disparità di trattamento incostituzionale,per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, tra i figli
(di genitori non coniugati) maggiorenni sani da una parte e i figli minorenni ed i figli maggiorenni portatori di handicap grave equiparati ai figli minorenni dall’altra.
Infatti i figli maggiorenni sono presi in considerazione dall’art. 155 quinquies c.c. solo
relativamente al pagamento dell’assegno periodico che deve essere loro corrisposto personalmente,ma nulla è detto relativamente ai rapporti con i parenti del genitore.
Allora,se l’art. 4 ,secondo comma della suddetta legge e l’art. 155 c.c. hanno riconosciuto implicitamente la parentela naturale tra il minore ed i parenti del genitore e
l’art. 155 quinquies c.c. riconosce al figlio maggiorenne solo il diritto di ricevere personalmente l’assegno di mantenimento,senza nulla disporre relativamente ai rapporti con i parenti del genitore naturale,mi chiedo se non ci sia nella legge una disparità di trattamento incostituzionale perché in contrasto con l’art. 3 della Costituzione tra i figli minori ed i figli maggiorenni (figli di genitori non coniugati),relativamente al proprio status nei confronti dei parenti dei genitori,con tutte le conseguenze di legge,anche ai fini della successione legittima.
Inoltre la legge sull’affidamento condiviso mi spinge a riflettere sull’interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 1/7/2004 n. 13603.
Essa infatti va rivista alla luce dell’art. 4 della legge 8/2/2006 n. 54.
Tale suddetta sentenza ha risolto la questione di cui le Sezioni Unite sono state investite
circa la disciplina applicabile all’assegnazione della casa familiare disposta in favore di uno dei coniugi nell’ambito del giudizio di separazione nell’ipotesi in cui l’immobile sia stato precedentemente oggetto di comodato da parte del suo titolare perché fosse destinato ad abitazione familiare del comodatario,con particolare riferimento alla determinazione della durata dell’assegnazione ed alla posizione giuridica del coniuge assegnatario nei confronti del comodante.
Infatti è stato stabilito che il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa emesso nel giudizio di separazione o di divorzio,
non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile,ma determina una concentrazione,nella persona dell’assegnatario,di detto titolo di godimento,che resta regolato dalla disciplina del comodato,con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto
nel contratto,salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno,
ai sensi dell’art. 1809 comma 2 c.c.
La sentenza n. 13603/04 ha definito la nozione di casa familiare quale luogo degli
affetti,degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche,centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo,complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare
l’esistenza della comunità familiare,che appunto in forza dei caratteri di stabilità
e continuità che ne costituiscono l’essenza si profila concettualmente incompatibile
con un concetto segnato da provvisorietà ed incertezza.
Tuttavia la casa familiare è presa in considerazione anche dall’art. 155 quater c.c.
secondo il quale il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.
Dunque ritengo che per il combinato disposto dell’art. 4 della legge n. 54/2006 e
dell’art. 155 quater c.c. la suddetta sentenza vada applicata anche ai figli di genitori
non coniugati.
Diversamente opinando,emerge un’evidente disparità di trattamento tra figli
legittimi,legittimati,adottivi e figli naturali,assolutamente inconciliabile con
l’art. 3 e 30 della Costituzione,con i principi ispiratori della riforma del diritto di famiglia del 1975 e della recente legge sull’affidamento condiviso e con la sempre maggiore rilevanza data negli ultimi tempi,in ambito nazionale ed europeo,alle unioni di fatto e parafamiliari sempre più assimilate,se non addirittura equiparate,a quelle coniugali.
Napoli – Sorrento, 22/06/2006 p. Avv. Alfonso Marra
STUDIO LEGALE
P. AVV. ALFONSO MARRA
ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO – ITALIANO
DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SPECIALIZZANDO IN DIRITTO CIVILE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
CONCILIATORE CAMERALE
INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA’ DI
INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA TEDESCA, GRECA, INGLESE PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, GRECA, INGLESE
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