Il rapporto fra ammissibilità (o meno) del ricorso per cassazione ed applicabilità dell’art. 2 co. 3° c.p. : ulteriori conferme giurisprudenziali.

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La sentenza della Sezione VI Penale della Suprema Corte, emessa in data 5 aprile 2006 (dep. 3 maggio 2006), n. 15184/2006 (475/2006) è spunto di riflessione tecnico-giuridica, in quanto si sofferma su di un tema già affrontato, ma pur sempre di grande attualità nel presente quadro giudiziario e cioè: il rapporto fra ammissibilità (o meno) del ricorso per cassazione ed applicabilità dell’art. 2 co. 3° c.p..
In relazione a questa tematica si deve osservare come la pronunzia in questione segua di pochi giorni, confermandone l’architettura complessiva, altra emessa dalla stessa Sezione VI, (seppur in composizione diversa) in data 3.4.2006 n° 14057[1].
Viene, così, ribadito – relativamente al principio in disamina – l’orientamento in base al quale la inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, determinata da manifesta infondatezza dei motivi a sostegno dello stesso, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, e, pertanto, preclude anche la possibilità di applicare la legge più favorevole.
Si tratta di una visione che viene da lontano, cioè che trova corroborante sostegno in un’impostazione giurisprudenziale che si è perpetuata all’inizio degli anni 2000, sostituendo (come si vedrà) un orientamento esattamente opposto e si è, via via, consolidata univocamente, ponendosi al riparo da possibili deragliamenti interpretativi.
Come si è avuto modo di sottolineare nel commento cui si è fatto cenno alla nota (e cui si rinvia per completezza espositiva ed argomentativa), non è revocabile in dubbio il fatto che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione, provvedimento di esclusivo appannaggi del giudice a quem (cioè del Supremo Collegio), si concreta nella rilevazione, sul piano strettamente giuridico, dell’esistenza di una causa di inidoneità del ricorso ad instaurare il giudizio di legittimità.
Vale a dire che, in tale caso, il vizio in questione viene rilevato in funzione del fatto che la doglianza, portata e trasfusa nel ricorso innanzi alla Corte Suprema, non risponde ai tassativi parametri legali tipicizzati, in via codicistica dall’art. 606 c.p.p. .
Nessun dubbio, dunque, che la decisione di inammissibilità abbia natura puramente dichiarativa.
Essa, infatti, prende atto e si pone a conferma di una situazione già verificatasi aliunde e cioè nell’anteriore momento genetico originario in cui l’impugnazione di legittimità è stata redatta in difformità dal tipico schema processualmente corretto.
Si può, pertanto, affermare senza tema di smentita che l’effetto indotto della declaratoria di inammissibilità retroagisce, facendo sì che il giudicato si formi in epoca precedente alla decisione del giudice di legittimità, cioè all’atto dello spirare del termine riconosciuta alla parte privata per impugnare la sentenza.
L’impugnazione di legittimità dichiarata inammissibile può essere equiparata – sul piano dei tempi e degli effetti relativi al passaggio in giudicato della sentenza gravata – alla mancata impugnazione.
In giurisprudenza, la Suprema Corte (sentenza 10 febbraio 2004 *****)[2] ha recentemente sostenuto, quindi, preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata, in quanto l’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, impedisce il formarsi dinanzi alla Corte di Cassazione di un valido rapporto processuale.
Nel caso di specie, addirittura, è stata esclusa la possibilità di dichiarare la sospensione del procedimento penale per abuso edilizio in pendenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 32, D.L. 269/2003.
Orientamento quest’ultimo che trova autorevole presupposto e prodromo nella pronunzia della Sez. IV, resa in data 27 Maggio 2003, e contrassegnata dal n. 34618, (*******), la quale ha affermato expressis verbis che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, alla Corte di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 del codice di procedura penale e, in particolare, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso[3].
La declaratoria del giudice di legittimità, quindi, non riveste, né assume affatto, proprio in forza delle ragioni dianzi espresse, carattere costitutivo ed ulteriore elemento persuasivo di tale impostazione deriva dal fatto che il provvedimento viene adottato con le forme dell’ordinanza.
L’impostazione testè rammentata, ribalta – come si è anticipato – una visione del tutto opposta che permaneva, in un passato non particolarmente remoto, e che privilegiava il profilo di diritto sostanziale a detrimento di quello formale-processuale.
La sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI, 15-12-1999, n. 356 (rv. 215285), El Quaret[4], sanciva – infatti – il primato assoluto della declaratoria di cessazione degli effetti penali di una norma abrogata, (cioè della sopravvenuta non punibilità di un comportamento di un soggetto, prima di quel momento penalmente rilevante), rispetto a qualsiasi altra considerazione.
Recita, infatti, la relativa massima “In caso di "abolitio criminis", poichè tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell’ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129 comma 1 c.p.p., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all’art. 2 comma 2 c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l’oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l’accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una res judicanda; e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nella ipotesi di morte dell’imputato, ove pure – in questo caso per il venir meno della componente soggettiva – il rapporto processuale è risolto. (Fattispecie avente ad oggetto il reato di cui all’art. 341 c.p., nella quale la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato che il fatto non è previsto come reato, a norma dell’art. 18 l. 25 giugno 1999, n. 205, pur dando atto della inammissibilità dei motivi di ricorso)”.
La costruzione da cui il Collegio ha preso, in tale caso, le mosse è – come è agevole derivare dal tenore letterale della pronuncia – quella per cui venuto meno il presupposto giuridico, (il reato che giuridicamente ricomprende il fatto) in base al quale, in primo luogo, l’azione penale poteva trovare fondamento al proprio esercizio e, consequenzialmente, sussisteva titolo per l’esercizio della giurisdizione (la quale trova, come ovvio, propria massima esplicazione nella emissione della sentenza, la quale assume funzione decisoria della controversia giuridica instaurata) nei confronti del cittadino,la norma processuale perde ogni valenza di autonomia.
In buona sostanza, è agevole quanto ovvio ricavare, dalla premessa in atti, una conclusione di ordine naturalistico ad effetti giuridici e cioè che la norma procedimentale assolverebbe ad una funzione eminentemente di dipendenza strumentale rispetto alla previsione di diritto materiale, non potendo, pertanto, essa vivere di luce propria, ma rinvenendo la sua ragion d’essere e discendendo, quindi, esclusivamente dall’esistenza della sintesi precetto-sanzione quest’ultima prevista rispetto ad un comportamento considerato deviante dall’ordinamento.
Come detto l’indirizzo appena ricordato è stato superato da un nuovo approdo giurisprudenziale in base al quale la Sez. III della Corte, con la decisione del 18 Maggio 2001, n. 26755, *******, ha sancito la prevalenza del dato processuale su quello sostanziale, sull’abbrivio della considerazione che la patologia del vizio di inammissibilità agisce già prima dell’intervento valutativo della Suprema Corte, che – come detto già in precedenza – formula un giudizio meramente ricognitivo (id est una presa d’atto dichiarativa) in relazione ad una situazione di per sé già perfezionatasi, creando una invalicabile barriera naturale (di diritto processuale penale).
Ha, infatti, testualmente sostenuto il Collegio di legittimitàche: “L’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione, retroagendo alla data di verificazione della causa che l’ha determinata, preclude la trattazione di tutte le questioni, sia di procedura che di merito, in quanto non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, così precludendo la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ivi compresa quella di intervenuta abrogazione della norma incriminatrice.” [5].
Ha poi, proseguito la Corte motivando che “…detta preclusione investe, quindi, non solo le questioni concernenti le cause estintive, ma anche quelle derivanti dall’eventuale abrogazione della norma incriminatrice, non valendo, a quest’ultimo proposito, sostenere, in contrario, la tesi dell’equiparabilità fra l’"abolitio criminis" e la morte dell’imputato, atteso che anche nel giudizio di cassazione (art. 614, comma 3, c.p.p.), il rapporto processuale si instaura con la costituzione delle parti e che mentre "l’abolitio criminis", facendo venir meno la "causa petendi", costituisce solo una (benchè la più importante) delle questioni oggetto di trattazione nel processo, la cui constatazione è logicamente successiva alla verifica preliminare dell’ammissibilità dell’impugnazione, la morte dell’imputato non è soltanto una causa estintiva del reato, ma ha riflessi determinanti sul piano procedurale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e, solo per questo aspetto, precede anche il controllo dell’ammissibilità del gravame”[6].
Esaminata sinora la prospettiva di un ricorso per cassazione, avverso una sentenza penale concernente un fatto-reato specifico, proposto anteriormente all’abrogazione della norma sostanziale regolatrice la vicenda e valutata, dunque, i requisiti attitudinali e di conformità dello stesso rispetto lo stereotipo normativo codicistica, onde permettere l’applicazione dell’art. 2 comma 3°c.p., per completezza si devono valutare altre due situazioni collaterali.
La prima attiene al fatto che nel lasso di tempo fra l’emissione della sentenza di merito, impugnabile per cassazione, e la presentazione del ricorso intervenga la pronunzia abrogativa.
Nel caso specifico si deve rilevare che in proposito la Sez. V, con la sentenza 16 Marzo 2001, n. 31911, ******* e **********, ha affermato il principio per cui “è ammissibile il ricorso per cassazione teso unicamente a far rilevare la sopravvenuta abrogazione del reato, atteso che: 1) detta abrogazione produce effetti anche quando la sentenza risulta passata in giudicato; 2) la Corte di cassazione deve valutare non solo le questioni rilevabili di ufficio, ma anche quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello; 3) il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone di evitare una pronunzia di inammissibilità del ricorso che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva”[7].
La seconda, invece, riguarda l’ipotesi che l’abrogazione intervenga a passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in quanto l’eventuale sentenza abolitrice della corte costituzionale non travolge il giudicato di condanna,come si evince dall’art. 30, 4° comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, che, nel regolare espressamente gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sulla sentenza irrevocabile di condanna emessa in applicazione della norma incostituzionale si limitano a disporre la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali, con formulazione analoga a quella dell’art. 2, 2° comma, c. p., relativa all’abrogazione legislativa della norma incriminatrice, dimostrando così di escludere ogni effetto diverso da quelli tassativamente indicati (cfr. Cass. pen. Sez. V, 18 Dicembre 1981,*********)[8].
Vigente, quindi, il principio della prevalenza del dato processuale, appare del tutto conforme allo stesso la decisione portata dalla sentenza, che si commenta in base alla quale si possono ricavare due massime.
La prima si riferisce a tutti i ricorsi per cassazione, giudicati inammissibili, in ordine ai quali il collegio rileva che non è applicabile la regola stabilita dall’art. 2, comma 3, c.p., in riferimento all’entrata in vigore della nuova normativa in materia di stupefacenti, di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha in parte modificato l’art.73, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l’altro riducendo ad anni sei il minimo edittale degli originari otto anni  previsti.
La Seconda massima si armonizza con la prima in quanto la non manifesta infondatezza di un motivo di ricorso non preclude, diversamente da quanto avvenuto altri  imputati, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, l’applicazione della regola di cui all’art. 2, comma 3, c.p., in riferimento all’entrata in vigore della norma più favorevole circa il trattamento sanzionatorio, introdotta con L. n. 48 del 2006, art.4 bis, con la conseguenza che la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello, che nel demandato nuovo esame provveda ad applicare la sopravvenuta norma più favorevole.
 
 
Rimini,lì 7 Agosto 2006
*******************
 
 
 
 
                                           REPUBBLICA ITALIANA
                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                     LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                                          SEZIONE SESTA PENALE
 
 
                  Composta dagli *************************:
                  ************************** – Presidente
                  ********************** – Consigliere
                  ************************* – Consigliere
                  ******************************** – Consigliere
                  ******************* – Consigliere
 
                  ha pronunciato la seguente:
 
                                                SENTENZA
                  sul ricorso proposto da:
                  1) C.V.;
                  2) D.D.;
                  3) F.A.;
                  4) M.M.;
                  5) M.N.;
                  6) P.G.;
                  7) Pi.Gi.;
                  8) V.M.;
                  9) V.V.C.A.;
                  10) Z.A.;
                  11) Z.V.;
                  12) Z.P.;
 
                  avverso la sentenza 8/3/05 della Corte di Appello di Brescia;
                  visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
                  udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott.                   **************************;
                  udito il P.G., in persona del ****************** che ha                   concluso per l’annullamento con rinvio per il F., per il rigetto per M., P. e Z. e per la inammissibilità per i restanti imputati;
                  uditi i difensori Avv. F.A. per il F., Avv. G.A. per D., Pi., V., Z., Z. e Z.; Avv. C.R. per P.; Avv. M.S. per M., i quali si sono riportati ai rispettivi atti e memorie difensive.
                  Osserva in:
                                 
                             FATTO E DIRITTO
                  Con sentenza in data 23/3/04 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, procedendo con il rito abbreviato, ha dichiarato, tra gli altri, colpevoli: D.D. e F.A. del reato di associazione per delinquere, finalizzato al traffico di stupefacenti ex art. 74, D.P.R. n.309 del 1990, nonchè i predetti e C.V., M.M., M.N., P.G., Pi.Gi., V.M., V.V., C.A., Z.A., Z.V., e Z.P. di vari episodi di detenzione illecita a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e inoltre il F. del reato di estorsione ex art. 629 comma 2 c.p. e il Pi. del reato di riciclaggio ex                   artt. 81-648/bis c.p., e li ha condannati ciascuno alla pena di giustizia, concedendo a tutti, tranne che al F., al P. e allo Z., le attenuanti generiche, escludendo l’aggravante ex art.74, comma 4, D.P.R. n.309 del 1990, nei confronti del D.                   e l’aggravante dell’ingente quantità ex art.80 c.p., comma 2, nei confronti di M. e Z., e riconoscendo l’ipotesi attenuata ex art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, al P. e allo Z. in relazione all’episodio contestato al capo 82/2.
                  A tale decisione il giudice di prima istanza è pervenuto valorizzando gli esiti di una vasta indagine, avviata dalla D.D.A. di Brescia, relativa a una intricata attività di                   importazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina e hashish), che aveva consentito la identificazione di numerosissime persone, coinvolte nei                   traffici illeciti, in gran parte di provenienza extracomunitaria (albanesi, nordafricani, colombiani), confluite per lo più in due distinte, ma complementari associazioni criminose: il gruppo degli albanesi, e il gruppo dei magrebini.
                  Ha fondato il G.I.P. il giudizio di responsabilità sulle chiamate in correità di D.R., D.A., B.D. e sulle ammissioni di alcuni coimputati, riscontrate dagli esiti di intercettazioni telefoniche, il cui riferimento al commercio della droga, benchè talvolta coperto da un linguaggio criptato, appariva chiaro. 
                  A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe, dopo essersi soffermata, rispondendo alle censure mosse nei motivi di appello, sulle questioni di carattere generale, relative alla valenza probatoria delle chiamate in correità e alla nozione dei riscontri ex art. 192 c.p.p., comma 3, nonchè alla                   utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in proposito, a sostegno della correttezza degli elementi sui                   quali si fondava il giudizio di responsabilità espresso in prime cure, passava in rassegna le posizioni di ogni singolo imputato, riflettendo, quanto al F., sulla sussistenza del reato associativo alla luce degli approdi cui era pervenuta sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e sul pieno inserimento del predetto nel gruppo degli albanesi.
                  Quindi, dato atto dell’accordo sull’entità della pena intervenuto tra il P.G. e gli imputati D.D., M.N., V.M. e **** con rinuncia agli altri motivi di impugnazione, rideterminava                   la pena nei confronti dei predetti nei sensi indicati; riduceva la pena inflitta al F., cui concedeva le attenuanti generiche e riqualificava il fatto ai sensi dell’art. 74                   D.P.R. cit., comma 2; assolveva lo Z. da uno dei due episodi di detenzione illegale di cocaina e rideterminava la pena per il restante ex art. 73 comma 5; applicava al D. e al M.                  l’interdizione temporanea dei pubblici uffici per la durata di anni cinque; revocava la pena accessoria dell’interdizione perpetua al P. e allo Z.; sostituiva la pena accessoria                   dell’interdizione perpetua con quella temporanea a M. e Z.; confermava nel resto l’impugnata sentenza.
                  Avverso tale decisione ricorrono tutti gli imputati, ivi compresi quelli che, ai sensi dell’art. 599, comma 4 c.p.p., hanno concordato la pena.            
                  C.V. denunzia a mezzo del suo difensore la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, D.P.R. cit., e la illogicità della motivazione, censurando la                   decisione del giudice del gravame, che ne aveva giustificato l’esclusione, avuto riguardo alla parzialità dell’offerta collaborazione, senza tener conto che l’imputato aveva fornito conferme alle varie ipotesi accusatorie per persone estranee al procedimento, ma vicine agli imputati, e che la mancanza di riscontri a tali dichiarazioni non poteva minimamente influire sulla veridicità della collaborazione e sulla meritevolezza                  dell’attenuante.
                  D.D., V.M. e **** deducono a mezzo del comune difensore, come                  unico motivo, impedire l’immediato passaggio in giudicato della sentenza di condanna e di conseguenza l’immediata emissione dell’ordine di carcerazione, non essendo                  consentita la sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656 comma 5 c.p.p..
                  F.A. a mezzo del difensore denunzia con i primi due motivi il                   travisamento della prova e la illogicità della motivazione nella valutazione della sussistenza del reato associativo, censurando la decisione del giudice di merito che aveva                    fondato l’esistenza dell’organismo delinquenziale, del quale avrebbero fatto parte l’imputato, il D. e il D., sulla reiterazione nel tempo delle condotte di acquisto e spaccio,                   sulla incondizionata disponibilità dei coimputati a reiterare nel tempo i comportamenti criminosi e sulla esistenza di basi logistiche, elementi questi che avrebbero potuto dimostrare una ipotesi di concorso di persone nel reato e non già una ipotesi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico della droga, per la quale non era                   sufficiente la prova dei reati – fine, ma occorreva la dimostrazione dell’ "affectio societatis", che trascendesse la singola condotta criminosa, dell’esistenza di mezzi, strutture e disponibilità, anche finanziarie, che garantissero nel tempo la operatività della struttura; tutto ciò nonostante che l’imputato, pur avendo ammesso un numero apprezzabile di reati di cessione o ricezione di stupefacenti, avesse sempre recisamente respinto ogni accusa di promozione, direzione o anche soltanto di partecipazione                   ad associazione finalizzata al narcotraffico, e ad onta della stranezza di un associazione di albanesi, della quale faceva parte una persona, il D., di nazionalità italiana.
                  Con il terzo e il quarto motivo deduce l’erronea applicazione                   dell’art. 629 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell’estorsione, che secondo l’accusa sarebbe consistita nel costringere la moglie del coimputato M. a cedere la proprietà della sua autovettura in favore di Z.C., e che il giudice del gravame aveva ritenuto provata, nonostante che l’incendio della vettura, nel quale sarebbe consistita la violenza o la minaccia, fosse successivo alla cessione dell’auto; delle due l’una, secondo la difesa: o l’estorsione non era configurabile, oppure si trattava di                  incendio doloso, fatto diverso e mai contestato.
                  Con il quinto e il sesto motivo denunzia la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice del gravame, dopo aver derubricato l’ipotesi                   associativa, irrazionalmente individuato una pena base superiore a quella minima edittale del 50% e concesso la diminuzione di pena di soli due anni per la concessione delle                   attenuanti generiche, così facendo un distorto uso del potere discrezionale attribuitogli.
                  Con il settimo motivo deduce l’errore nella determinazione della pena, che nel dispositivo era indicata in complessivi anni 13, mentre in motivazione in anni 12, sebbene anche in quest’ultimo calcolo il risultato avrebbe dovuto essere di anni 12 e mesi 4, se, come sembrava, la Corte di merito aveva lasciato inalterato l’aumento della continuazione determinato in prime cure in anni 5 e mesi 6 di reclusione.
                  Con i motivi aggiunti infine chiede la rideterminazione della pena irrogata a titolo di continuazione, ovvero l’annullamento sul punto della impugnata sentenza in forza dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di stupefacenti di cui                   all’art. 4 bis D.L. n. 272 del 30/12/05, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, che ha ridotto ad anni sei il minimo edittale ex art. 73 D.P.R. n. 309 del                   1990 dagli originari otto anni di reclusione previsti.
                  M.M. denuncia personalmente con il primo motivo la violazione della legge processuale in riferimento all’art. 192, omma 3 c.p.p, sostenendo che l’unico episodio contestato, relativo ad una delle ipotesi di cui all’art. 73 D.P.R. cit. di acquisto da D.A. di gr.500 di cocaina, aveva come unica fonte di prova le propalazioni del pentito D. – peraltro assai generiche in ordine alle trattative, alle modalità di consegna e alla pattuizione del prezzo -, sulla cui attendibilità intrinseca la corte di merito non aveva espresso alcuna                   ragionevole valutazione, e il cui riscontro esterno individualizzante era del tutto assente, non potendosi rtenere tale quello apprezzato dal giudice del merito, cnsistente nel controllo operato dai CC. di … presso l’abitazione di M.M., nel corso del quale vennero identificati il chiamante in correità C.C. e l’imputato, trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.
                  Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale in riferimento all’art.521 c.p.p. e penale in riferimento all’art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, e il travisamento del fatto, censurando la decisione della corte di merito, che, attribuendo all’imputato un’attività di mediazione nella commercializzazione del suddetto                  quantitativo di cocaina, non solo era incorsa nella violazione del principio di correlazione tra quanto contestato nel capo di imputazione e quanto ritenuto in sentenza, ma aveva anche                   omesso di motivare sugli elementi della trattativa, per cui l’imputato si adoperava, sui contatti tra l’acquirente e il venditore, sulla finalità, per cui il D. avrebbe consegnato i                    due grammi di cocaina all’imputato, sulla capacità del D. di procurare lo stupefacente e sulla possibilità che si potesse trattare di semplice millanteria.
                 M.N. denunzia a mezzo del suo difensore con il primo motivo                   l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla pericolosità dell’imputato, sulla quale era fondata la sanzione dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, con il secondo motivo la inapplicabilità di detta sanzione, peraltro ostativa alla concessione del beneficio                   della liberazione anticipata, della quale non si faceva cenno nella sentenza di secondo grado, non potendosene ritenere la conferma nella espressione "conferma nel resto" alla fine di                   detta decisione, che si riferiva alle pene inflitte ai vari imputati e non alla sua posizione.                    
                  P.G. denunzia a mezzo del suo difensore la mancanza e la                   contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice del gravame non aveva adeguatamente risposto alla doglianza specifica, formulata nell’atto di appello in ordine                   alla eccessività della pena, non proporzionata all’entità del fatto e alla incensuratezza dell’imputato e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
                  ****** denunzia a mezzo del suo difensore, in relazione al reato ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 66/1, la violazione della legge processuale, la                   inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui ai decreti 29 gennaio 2001, 14 febbraio 2001, 21 dicembre 2001, e la illogicità della motivazione, con la quale era stata                   disattesa l’eccezione proposta con i motivi di appello, sostenendo che il giudice del gravame aveva confuso la "eccezionale urgenza" ex art. 268, comma 3 c.p.p. con                   l’urgenza di cui all’art. 267 c.p.p., e aveva malamente evocato la giurisprudenza di legittimità che sul punto aveva ritenuto implicita l’ipotesi dell’eccezionale urgenza, quando                   l’attività delinquenziale è in itinere, laddove invece nella fattispecie dalle intercettazioni si evidenziavano solo contatti tra gli indagati, che potevano sembrare solo                   astrattamente prodromici alla consumazione dei delitti.
                  Deduce in relazione al capo 66/3 la violazione dell’art.192, comma 3, c.p.p. e la illogicità della motivazione, sostenendo che le propalazioni del pentito D. e del coimputato F., sulle quali era fondato il giudizio di colpevolezza, non potevano riscontrarsi tra loro, giacchè il D. aveva affermato di avere assistito a tre cessioni di cocaina da parte del F. in favore dell’imputato, mentre il F. si era riferito ad un unico episodio di cessione, e che a colmare la frattura tra le due dichiarazioni non valeva l’argomento della acquiescenza                   operata dal F. alla condanna per tutti e tre gli episodi.
                  Eccepisce infine in relazione al reato di riciclaggio contestato al capo 67 l’omessa risposta alle specifiche doglianze, mosse sul punto nei motivi di appello.
                  ******** denunzia a mezzo del suo difensore nell’unico motivo a sostegno del ricorso la violazione dell’art.192 c.p.p. e l’assoluta carenza di motivazione circa la valutazione della attendibilità intrinseca del coimputato D., le cui dichiarazioni costituivano il nucleo del giudizio di colpevolezza, sostenendo che il pentito aveva narrato una                   serie di maldestri tentativi non riusciti di importare dalla Colombia ingenti quantitativi di cocaina, del tutto fantasiosi, che rivelavano la natura dell’accusatore, persona                  incline alla mitomania e immeritevole di ogni credito.                             
                  Z.V. denunzia a mezzo del suo difensore la violazione della legge processuale e la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per gli stessi motivi indicati dal coimputato Pi..                            
                  Z.P. deduce a mezzo del suo difensore con il primo motivo la                   violazione dell’art.192, comma 3, c.p.p e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del chiamante in correità D., che                  lo ha accusato di aver ricevuto in più occasioni cocaina dal B., per occultarla presso la sua abitazione. Tale chiamata in reità, sebbene priva di qualsiasi riscontro e non confermata nè dal teste di riferimento B., nè dalle intercettazioni telefoniche, era stata posta dal giudice del gravame a base del giudizio di colpevolezza sul rilievo, del tutto tautologico, che il teste di riferimento non avrebbe avuto alcun motivo per calunniare l’imputato e su di una                   errata interpretazione delle conversazioni, mai intercorse tra il B. e lo Z., non essendo certo che in quella più compromettente del 30/10/01 la persona a cui B. si rivolge                   fosse lo Z..
                  Con il secondo motivo eccepisce la mancata applicazione dell’art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa il diniego di tale attenuante e la disparità di trattamento rispetto a quello riservato alla moglie, imputata degli stessi reati.
                  Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che i ricorsi, ad                   eccezione di quelli proposti dal F. e dal Pi., devono essere dichiarati inammissibili.
                  In particolare, per quanto riguarda i ricorrenti, che hanno                   patteggiato la pena in sede di appello ai sensi dell’art.599, comma 4, c.p.p., il motivo unico dedotto da D., V. e Z., si pone addirittura al di fuori di ogni schema di impugnazione,                    finalizzato come è all’impedimento del passaggio in giudicato della sentenza, e non è quindi meritevole di alcun commento.
                  Quello proposto dal M. si rivela invece inammissibile, perchè si riferisce a questione (l’omessa valutazione della pericolosità dell’imputato, prodromica alla sanzione                   dell’espulsione dal territorio dello Stato), già proposta nei motivi di appello, sulla quale è intervenuta rinuncia da parte dell’imputato in funzione dell’accordo sulla pena, di                   guisa che correttamente tale misura di sicurezza è stata mantenuta dal giudice del gravame con la conferma nel resto della sentenza di primo grado, come già la stessa Corte                   distrettuale, sollecitata dalla difesa, non ha mancato di ribadire nell’ordinanza, di cui è cenno nel ricorso medesimo.
                 **** contesta la motivazione con la quale è stata esclusa l’applicabilità al caso concreto dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, D.P.R. n.309 del 1990, ma la censura si                   traduce in una diversa valutazione di merito della condotta dell’imputato e della meritorietà del beneficio, da sovrapporre a quella compiuta dal giudice del gravame, che,                   siccome sorretta da apparato argomentativo immune da vizi logici e in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, non è censurabile in sede di                   legittimita’.
                  M.M. ripropone, con il primo motivo di ricorso, la stessa censura, formulata nell’atto di appello, sulla quale la Corte di merito non ha mancato di rispondere, osservando, quanto alla attendibilità intrinseca del chiamante in correità, D. (che lo aveva accusato di averlo rifornito di gr. 500 di cocaina, destinata ad un terzo, consegnandogli un campione                   della sostanza, in occasione di un incontro presso una comune amica di B.M., ove era presente anche un certo C., abituale collaboratore del M.), come la condizione di pregiudicato e di tossicodipendente e la prospettiva di ricevere protezione e                   benefici premiali non valessero ad escludere a priori la intrinseca credibilità, essendo ovvio che persone, che si assumono rischi gravissimi per la incolumità propria e di                   quella dei propri familiari, siano ritenuti meritevoli dalla legge di un trattamento di favore. 
                  Quanto alla attendibilità estrinseca, ha correttamente valorizzato il riscontro, rappresentato dalla perquisizione effettuata nell’abitazione di certa M.M., ove venne annotata la presenza, oltre che del D., del C. e del M., trovato in possesso di un modesto quantitativo di cocaina, il cui carattere individualizzante, richiesto dalla costante                  giurisprudenza di legittimità, non può quindi minimamente essere posto in discussione.
                  Ugualmente la Corte di merito ha dato adeguata risposta al secondo motivo, concernente una inesistente violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e                   sentenza, laddove ha evidenziato come non giovasse all’imputato che il quantitativo di cocaina fosse destinato ad una terza persona, avuto riguardo all’ampio ventaglio di                   ipotesi di responsabilità penale previste dal citato art.73, D.P.R. n.309 del 1990, che con l’espressione "procura ad altri" si rivolge anche a colui che svolge attivita’ di                   mediazione.
                  Peraltro nel caso concreto la contestazione, come formulata al capo 57/bis, esclude che l’imputato non sia stato messo in condizioni di potersi difendere anche dall’ipotesi ritenuta in sentenza. 
                  Vi è poi adeguata motivazione anche in ordine alla assenza di prova della effettiva "traditio", superata dal giudice a quo con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene superfluo, ai fini del perfezionamento dell’ipotesi criminosa de qua, il raggiungimento di un accordo con il cessionario della droga, ovvero la traditio concreta della sostanza (Cass. Sez. 6 n. 34926/2003).           
                  P.G. si limita a contestare il trattamento sanzionatorio, ma la censura si rivela assolutamente generica e del tutto scollegata con il passaggio argomentativo espresso sul punto dalla Corte di merito, che ha valorizzato a sostegno della conferma dell’entità della pena inflitta in primo grado la gravità del fatto e i precedenti penali, ostativi anche al                   concesso beneficio della sospensione condizionale.                                
                ********. pone in discussione nell’unico scarno motivo a sostegno del ricorso l’attendibilità del chiamante in correità D., e ignora il passaggio argomentativo svolto sul punto dal giudice del gravame, che giustifica il coinvolgimento dell’imputato nel traffico di stupefacenti in veste di accreditato importatore dalla Colombia di cocaina pregiata,                   correttamente valorizzando le chiamate in correità incrociate del D. e del D., specificamente riscontrate dan ben individuate intercettazioni telefoniche e da conferme,                   contenute negli interrogatori dei coimputati D. e F..
                  Z.V. denunzia nell’unico motivo di ricorso una inesistente violazione di legge in riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, avendo il giudice del gravame risolto ineccepibilmente la questione, già proposta nei motivi di appello, alla stregua dei recenti approdi giurisprudenziali (Cass. Sez. Un. 19/1/04 n. 919, Gatto, CED                   226488 ed altre), i quali affermano che le ragioni di eccezionali urgenza sono implicitamente sussistenti ogni qualvolta nel provvedimento autorizzativo si dia per                   presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è emesso è tuttora in fase di svolgimento, sussistendo in tal caso il dovere della P.G. di intervenire con la massima sollecitudine possibile, per impedire che esso venga portato a conseguenze                   ulteriori.
                  Nel caso in esame tale aspetto è stato ripreso esplicitamente dai provvedimenti autorizzativi del G.I.P., e i decreti finali del P.M. fanno diretto riferimento alle indagini in corso e all’autorizzazione del G.I.P., sicchè è da escludere che il P.M. abbia omesso di valutare il requisito della eccezionale urgenza, peraltro da lui stesso evidenziato nelle richieste di autorizzazione.                             
                  Z.P. propone censure che esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, previsti dall’art. 606 comma 1, c.p.p., profilandosi come doglianze in punto di fatto non consentite ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., volte, come esse appaiono, a introdurre sui temi del riscontro alla chiamata in correità, del contenuto delle intercettazioni telefoniche e della                   meritevolezza dell’attenuante ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, una valutazione di merito da sovrapporre a quella compiuta dalla Corte di merito, che, apparendo sorretta                   da motivazione adeguata e persuasiva, immune da vizi logici e giuridici, non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità.
                  Per tutti i predetti ricorrenti rileva inoltre il collegio che non è applicabile la regola stabilita dall’art. 2, comma 3, c.p., in riferimento all’entrata in vigore della nuova                   normativa in materia di stupefacenti, di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha in parte modificato l’art.73, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l’altro riducendo ad                   anni sei il minimo edittale degli originari otto anni previsti.
                  Ed invero la inammissibilità originaria del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, e pertanto preclude anche la possibilità di applicare la legge più favorevole, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 25/2/04                   ***********; 22/11/00 *******; Cass. Sez. 4, 27/2/01 n. 8200).
                  Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della cassa                   delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
                  E’ fondato, ma solo in parte, il ricorso del F.A. e va accolto per quanto di ragione.
                  Ed invero non colgono nel segno i primi due motivi. L’iter argomentativo seguito dai giudici del merito per giungere all’affermazione della colpevolezza dell’imputato in                   ordine al reato associativo è sorretto da motivazione adeguata e persuasiva, coerente con le risultanze acquisite, immune da evidenti illogicità ed in linea con gli approdi della                   consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia.
                  Per avvalorare il requisito dell’"affectio societatis" e escludere l’ipotesi del semplice concorso di persone nel reato, correttamente è stata valorizzata, alla stregua delle propalazioni di D., delle confessioni del D. e del F. e del contenuto delle intercettazioni: la molteplicità dei reati fine, la loro ripetitività nel tempo secondo schemi operativi, nei quali il contributo dei concorrenti non doveva essere ogni volta contrattato, a costituiva una realtà acquisita e scontata, la incondizionata disponibilità dei coimputati. 
                  Non ha mancato poi la Corte distrettuale di apprezzare, ai fini della prova dell’efficienza del sodalizio criminoso, la predisposizione dei mezzi economici (i numerosi assegni del F. monetizzati dal Pi.) necessari all’acquisto anche di notevoli                   quantitativi di droga, la stabilità dei rapporti con i fornitori, che consentivano approvvigionamenti di oltre mezzo kg di cocaina la settimana (come aveva dichiarato D.,                   lavorandola per gli albanesi), l’esistenza di basi logistiche (come l’appartamento di San Zeno nella disponibilità del F.), ove la sostanza veniva esaminata, eventualmente tagliata e                   confezionata per lo spaccio, la suddivisione di ruoli (il D. incaricato della lavorazione, il D. deputato ad attivita’ di bassa manovalanza e di autista del F., quest’ultimo in                   posizione di primo destinatario della droga in arrivo e di coordinatore delle attività succedanee). 
 
 
                  Ha infine il giudice del gravame risposto anche alla doglianza circa l’estensione del vincolo, ricordando come solo relativamente al D., al D. e al F. fossero state raggiunte                   prove sufficienti, e come non si potesse escludere la partecipazione di terzi, non identificati.
                  Ha ragione invece il ricorrente quando contesta il difetto di                   motivazione a sostegno del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di concorso in estorsione.
                  Ed invero fondano i giudici del merito la prova del reato sull’episodio dell’incendio dell’autovettura, rivelato dal D., dopo averne corretto la collocazione nel tempo (dopo la vendita della Chrysler e non prima), ritenendola sintomatica dei metodi intimidatori praticati dagli albanesi nei confronti delle persone, che non pagavano, ma nessuna parola spendono sulla diversa contestazione al capo 34, che attribuisce al F. una diversa modalità della violenza o minaccia, consistita nell’aver preso a mo’ di ostaggio M.R.,                   moglie del M.N., per costringere quest’ultimo a sottoscrivere il passaggio di proprietà del menzionato veicolo.
                  E’ evidente quindi l’ "error in iudicando", commesso dal giudice a quo, che viola anche il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, sancito dall’art. 521                   c.p.p..
                  L’accoglimento del motivo di gravame assorbe la censura,                   altrettanto fondata, circa il contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla determinazione della pena da espiare.
                  Si impone pertanto l’annullamento sul punto della decisione                   impugnata e il rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello, che nel demandato nuovo esame applicherà, in relazione all’aumento per la continuazione dei reati satelliti                   di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la normativa più favorevole, di cui alla citata L.21 febbraio 2006, n. 49.
                  Resta infine da dire del ricorso di PI.GI., le cui censure non sembra colgano nel segno.
                  Ed invero il primo motivo concerne la violazione dell’art.268, comma 3, c.p.p., e la inutilizzabilità delle intercettazioni in riferimento all’assenza di motivazione circa le ragioni dell’eccezionale urgenza, di cui si è già evidenziata la manifesta infondatezza, quando si è esaminato il ricorso di Z.V..
                  Quanto al secondo motivo, la motivazione a sostegno del giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di acquisto dal F. e detenzione a fini di spaccio di cocaina in tre occasioni dell’ordine di gr. 400, 500 e 600 per volta, benchè debole, resiste ugualmente alle censure di illogicità e di violazione della legge processuale in materia di valutazione della prova, giacchè se è vero che le propalazioni di D. non si riscontrano con quelle del F., che ha confermato uno solo dei tre episodi di cessione in favore del ricorrente, riferiti dal D., tuttavia il giudice del gravame, oltre a valorizzare l’acquiescenza del F. alla condanna per tutti e tre gli episodi, ha correttamente apprezzato le dichiarazioni di                   quest’ultimo nella parte in cui aveva confermato la circostanza che il D. aveva anche in altre occasioni venduto al Pi. cocaina in quantitativi di gr. 400/500, e ciò conforta                   l’ipotesi accusatoria, risultante dalla contestazione, nella quale il F. compare come la persona che cedeva al Pi. lo stupefacente, avvalendosi anche della collaborazione del D. e                   del D..
                  Non ha mancato poi la Corte territoriale di evidenziare, a suffragio della credibilità del D., come l’imputazione scaturisse dalle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie, trattandosi di fatti non altrimenti rilevati e rilevabili dagli inquirenti, e come anche il D., cui erano state attribuite due delle tre cessioni di cocaina in concorso con                   il D. e con il F. non avesse mai contestato i fatti. Difetta poi di specificità l’ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata risposta alle doglianze difensive in ordine al delitto di riciclaggio contestato al capo n. 67, essendo la censura formulata in maniera stereotipata, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono precisati i capi o i punti oggetto di doglianza.
                  La non manifesta infondatezza del secondo motivo del ricorso non preclude, diversamente da quanto avvenuto per gli imputati, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, l’applicazione della regola di cui all’art. 2, comma 3, c.p., in riferimento all’entrata in vigore della norma più favorevole circa il trattamento sanzionatorio, introdotta con L. n. 48 del 2006, art.4 bis, con la conseguenza che la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello, che nel demandato nuovo esame                   provveda ad applicare la sopravvenuta norma più favorevole.
                                                 P.Q.M.
                  Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.A., limitatamente alla condanna in ordine al reato di estorsione, contestato al capo 34, nonchè nei confronti di Pi.G.,                   limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo esame sui punti suddetti; rigetta nel resto i ricorsi di F. e                   Pi..
                  Dichiara inammissibili i ricorsi di C.V., D.D., M.M., M.N., P.G., V.M., V.V.C.A., Z.A., Z.V., Z.P. e condanna in solido i ricorrenti ora indicati al pagamento delle spese processuali,                    nonchè ciascuno di essi al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa ammende.
                  Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006.
                  Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006


[1] Pubblicata e commentata su questa rivista lo scorso 29 Aprile 2006.
[2] Urbanistica e appalti, 2004, 5, 614
 
[3]Guida al Diritto, 2003, 43, 68
[4] Cass. Pen., 2000, 3342
 
[5]Arch. Nuova Proc. Pen., 2001, 618
[6] Giur. It., 2002, 135
[7]Cass. Pen., 2002, 3785, Mass. Cass. Pen., 2001
[8] Giust. Pen., 1982, III, 586, Foro It., 1983, II, 63
 

Zaina Carlo Alberto

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