CON DIVERSE DECISIONI 2006/CE
(NR. 521, 522, 532 E 533), LA COMMISSIONE CE, SULLA SCORTA DELLA
VIGENTE REGOLAMENTAZIONE VETERINARIA COMUNITARIA (REGIME, PARTE F), HA
PROROGATO LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L’ INFLUENZA AVIARIA,
ATTUALMENTE PRESENTE IN DIVERSI PAESI, CON LE QUALI ERA STATA DISPOSTA
LA SOSPENSIONE DELLE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE DI POLLAME E DI
SELVAGGINA, DI PREPARAZIONI DI CARNI, DI UOVA E DI TROFEI DI CACCIA
PROVENIENTI, IN PARTICOLARE, DAL SUD-EST ASIATICO, DALLA CINA, DALLA
CROAZIA E DAL SUDAFRICA.
DETTE RESTRIZIONI SONO STATE PROROGATE, A
SECONDA DEI CASI, SINO AL 31 OTTOBRE 2006 OPPURE SINO AL 31 DICEMBRE
2006, SALVO ULTERIORI PROROGHE.
IMPORTAZIONE DI PRODOTTI
SIDERURGICI
CON DUE REGOLAMENTI CE IN DATA 9 AGOSTO 2006 (N.
1203/2006 E N. 1204/2006), LA COMMISSIONE CE, SU RICHIESTA DELL’
UCRAINA E DELLA RUSSIA CHE HANNO CHIESTO DI BENEFICIARE DI
TRASFERIMENTI TRA GRUPPI DI PRODOTTI, HA ADOTTATO NUOVI LIMITI
QUANTITATIVI RELATIVAMENTE ALL’ APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CE N.
1440/2005 E N. 1899/2005 (REGIME A 324), RIGUARDANTI LE MODALITA’
PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L’
IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI SIDERURGICI LA CUI IMPORTAZIONE E’
TUTTORA SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA NELL’AMBITO DI QUOTE
ANNUALI.
ADESIONE ALL’ EURO DELLA SLOVENIA
CON DECISIONE N.
2006/495/CE, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007, IL CONSIGLIO UE HA
DELIBERATO CHE LA SLOVENIA SODDISFA LE CONDIZIONI NECESSARIE PER L’
ADOZIONE DELLA MONETA UNICA, E MODIFICATO, DI CONSEGUENZA, IL
REGOLAMENTO CE N. 2866/98 (REGIME B 369), CONCERNENTE I TASSI DI
CONVERSIONE TRA L’ EURO E LE MONETE DEGLI STATI MEMBRI CHE ADOTTANO L’
EURO.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
CON DECISIONE N. 2006/69/CE,
PUBBLICATA NELLA GUUE N. L 221 DEL 12 AGOSTO 2006, IL CONSIGLIO UE, AL
FINE DI CONTRASTARE FRODI ED EVASIONE FISCALE NONCHE’ DI SEMPLIFICARE
LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE DELL’ IVA, HA MODIFICATO DIVERSE
DISPOSIZIONI (ARTICOLI 4, 5, 11, 17,18, 20, 21) DELLA DIRETTIVA
77/388/CEE (M. UNICO 23), RIGUARDANTE L’ ARMONIZZAZIONE DELLE
LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA CIFRA D’
AFFARI.
OLTRE A CIO’, DETTA DECISIONE HA ABROGATO, CON DECORRENZA 1°
GENNAIO 2008, UNA SERIE DI PRECEDENTI DECISIONI CHE AVEVANO AUTORIZZATO
TALUNI STATI MEMBRI AD AVVALERSI DI DEROGHE INDIVIDUALI AI SENSI DELL’
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, DELLA CITATA DIRETTIVA 77/388/CEE.
ACCISE
CON COMUNICATO DEL 2 AGOSTO 2006, L’ AGENZIA DELLE DOGANE HA PRECISATO
CHE PER IL PAGAMENTO DELLE ACCISE (APPLICATE SIA SUL PIANO INTERNO SIA
NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI DI IMPORTAZIONE), AI SENSI DEL TESTO UNICO
SULLE ACCISE ADOTTATO CON DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504
(M. UNICO 253), NON TROVA APPLICAZIONE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI
PAGAMENTO PREVISTO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 LUGLIO 2006.
PERTANTO, RISULTA CONFERMATA LA SCADENZA
NATURALE DEL 16 AGOSTO 2006.
PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI
DOGANALI
E’ STATO FISSATO AL 2,469 % IL SAGGIO ANNUO DI INTERESSE CHE
SARA’ APPLICATO NEL CORSO DEL SECONDO SEMESTRE 2006 PER IL PAGAMENTO
DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 79 DEL TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE, APPROVATO CON
D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43 (TARIFFA P 34).
LO HA STABILITO IL
MINISTRO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE CON DECRETO 3 AGOSTO 2006
(APPLICABILE DAL 13 LUGLIO 2006 AL 12 GENNAIO 2007), PUBBLICATO NELLA G.
U. N. 187 DEL 12 AGOSTO 2006, CHE HA SOSTITUITO IL TASSO DEL 2,079 %,
PRECEDENTEMENTE APPLICATO SULLA BASE DEL DECRETO 7 FEBBRAIO 2006.
CODICE DOGANALE COMUNITARIO
CON COMUNICAZIONE IN DATA 2 AGOSTO 2006,
L’ AGENZIA DELLE DOGANE HA DIRAMATO ISTRUZIONI RELATIVAMENTE AL SECONDO
LOTTO DI MODIFICHE RIGUARDANTI LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (DAU), A SUO TEMPO APPROVATE CON
REGOLAMENTO CE N. 2286/2003, MODIFICATIVO DEL REGOLAMENTO CEE N.
2454/93 (MERCATO UNICO 845), CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI DI
APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO.
LE NUOVE MODALITA’ DI
COMPILAZIONE RIGUARDANO, OLTRE CHE LE DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA
TELEMATICA (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE, EDI), ANCHE LA PRESENTAZIONE
SU FLOPPY DISK E SU SUPPORTO CARTACEO E RISULTERANNO OPERATIVE IN
AMBIENTE DI ADDESTRAMENTO A PARTIRE DAL PROSSIMO MESE DI NOVEMBRE 2006
E, IN AMBIENTE REALE, DAL 1° GENNAIO 2007.
RELAZIONI CON LA LIBERIA
CON REGOLAMENTO CE 1126/2006, IL CONSIGLIO UE, TENUTO CONTO DELLE PIU’
RECENTI DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE,
HA MODIFICATO IL REGOLAMENTO CE 234/2004 (REGIME APP. B 761),
ISTITUTIVO DI SANZIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DELLA LIBERIA.
RESTA
CONFERMATO, PERALTRO, IL DIVIETO DI FORNITURE DI ARMI, ATTREZZATURE
REPRESSIVE ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI, OLTRE CHE IL BLOCCO DELLE
IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA’ DI DIAMANTI GREZZI, MENTRE SONO STATE
LIBERALIZZATE, PER CONTRO, LE IMPORTAZIONI DI TRONCHI E PRODOTTI DI
LEGNO DI PROVENIENZA LIBERIANA.
CONGELAMENTO DEI CAPITALI TALIBANI
CON REGOLAMENTO CE 1228/2006 DEL 14 AGOSTO 2006, LA COMMISSIONE CE HA
MODIFICATO L’ ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO CE N. 881/2002 (LEGISLAZIONE D
300-102), CONCERNENTE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI DETERMINATE
PERSONE ED ENTITA’ ASSOCIATE AI TALIBANI AFGHANI.
IN PARTICOLARE, SI
SEGNALA L’ AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DELLE IMPRESE E DEI SOGGETTI
RITENUTI CONTIGUI AD OSAMA BIN LADEN, NEI CONFRONTI DEI QUALI SI
APPLICA IL CONGELAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DETENUTE ALL’
ESTERO.
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