I gravi disturbi della personalita’ rientrano nel concetto di infermita’ mentale

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Cass,pen. Sez.Un., 25 gennaio 2005, n.9163
 
            Con la sentenza n.9163, depositata in data 8 marzo 2005, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che: Anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agente ai fini degli artt.88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” e gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo”.
            Con tale pronuncia pertanto, viene ravvisata la natura di “infermità” rilevante giuridicamente anche nei disturbi di personalità, sempre che essi abbiano potuto influire in maniera significativa sulla funzionalità dei procedimenti intellettivi e volitivi del soggetto.
            Il concetto di infermità (da in-firmus=non fermo) in ambito psichiatrico-forense, non fa riferimento esclusivamente ad un concetto di “disturbo mentale”, ma include anche i suoi eventuali rimandi al funzionamento psichico di un determinato soggetto e, dunque, sulla sua condotta globale.
            In conseguenza a ciò, si potrà sostenere che una persona “malata” potrà anche non essere “inferma”.
            In sostanza la nozione di infermità, per assumere rilievo sotto il profilo giuridico, deve necessariamente connotarsi dalla convergenza di un disturbo funzionale conseguente ad una disfunzione mentale in un dato reato, tale da poter pregiudicare in maniera consistente la capacità di autogestione di un soggetto, andando ad influire grandemente e gravemente sulla sua “autonomia funzionale” (ecco il quid pluris, o quid novi) e andando altresì a connotare l’atto posto in essere dall’agente (o subito da eventuali vittime del reato) mediante un “significato di infermità” giuridicamente rilevante.
La nozione di disturbo grave della personalità
 
La struttura pratico-teorica alla quale si riferisce la psicologia clinica forense, distingue tra organizzazione (funzionamento) di personalità nevrotica, psicotica e borderline (si veda: KERNBERG, Disturbi gravi della personalità, Boringhieri, Torino, 1987; FORNARI, Trattato di psichiatria forense, Utet, Torino 2004).
Questo modello organizzativo è proprio anche di altri disturbi della personalità oltre a quello c.d. borderline, come ad esempio in quelli narcisistico, paranoide, istrionico, antisociale, schizoide e, in genere, in ogni forma di disturbo della personalità.
Consegue a ciò che un disturbo della personalità può recepirsi come grave, quando sia connotato da un “funzionamento borderline della personalità”.
Deve pertanto ritenersi che qualora un soggetto autore di un reato presenti tratti o disturbi nevrotici o psicopatici (tutti comunque da intendersi quali disturbi della personalità in genere) i quali poi si sono riversati sulla sua condotta, realizzata mediante un programma criminoso lucido, seppur perverso, non potrà riconoscersi un c.d. vizio di mente giuridicamente rilevante.
Qualora invece la compromissione psichica sia grave, minori siano le difese e maggiormente pregiudicato l’esame della realtà da parte di un soggetto (i c.d. scivolamenti psicotici), minore sarà il coordinamento e la programmazione dell’atto, in tutti i suoi passaggi sino alla effettiva esecuzione.
Il quadro psichico patologico dal quale trae origine il reato pertanto, dovrà in tali casi essere posto a raffronto con la condotta posta in essere dal soggetto antecedentemente, durante e successivamente alla commissione del reato (delitto organizzato o disorganizzato, psicopatico o psicotico).
Nei casi connotati da maggiore gravità, la qualità della malattia o il significato dell’infermità nel reato devono connettersi ad una serie di “indicatori”, connessi tra loro e propri del disturbo psicotico transitorio.
Si riportano a titolo esemplificativo:
         fattori stressanti che precedono lo scompenso;
         fratture rispetto allo stile di vita abituale;
         evidente sproporzione della reazione manifestata;
         compromissione dello stato di coscienza e presenza di dismnesia;
         disturbi della percezione;
         idee deliranti non organizzate;
         gravi turbe dell’affettività;
         comportamento più o meno disorganizzato;
         maggiore o minore riordino mentale e comportamentale dopo il reato.
 
La conseguente determinazione psichiatrico-forense di un disturbo grave della personalità, dovrà pertanto avvalorare, alla luce dei dati clinici storici, delle ricerche diagnostiche, delle modalità antecedenti, attuali e susseguenti alla commissione di un reato, se il disturbo si sia rivelato in maniera sufficiente per poter accreditare il “valore di malattia” al reato commesso.
Pertanto anche a fronte di un serio e grave disturbo della personalità, quando la programmazione e l’attuazione di una condotta criminosa suggeriscono che l’autore del reato ha mantenuto nel funzionamento borderline le aree del suo Io dirette alla comprensione del significato e delle conseguenze dei suoi atti, non si potrà propendere per la sussistenza di un vizio totale di mente, ma si potrà eventualmente considerare la consistenza di un vizio parziale di mente.
I punti trattati dalla sentenza in commento pertanto, consentono di ritenere che anche ai disturbi della personalità può essere conferita un’idoneità – scientificamente ammessa – a determinarsi quale causa adeguata ad escludere, o scemare grandemente, in via autonoma o specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto autore di un reato.
Il nesso causale tra infermità e reato commesso sarà dunque assunto quale indice della non imputabilità.
Eventuali disturbi o anormalità comportamentali del soggetto agente, avranno rilevanza sul piano giuridico solamente qualora abbiano una consistenza, intensità e rilevanza tali da poter incidere realmente sulla capacità di intendere e di volere, compromettendola globalmente o scemandola grandemente.
Debbono comunque essere talmente gravi da creare una situazione psichica ingovernabile e configurare una vera e propria psicosi.
Ovviamente non assumeranno rilevanza alcuna le anomalie caratteriali, le disarmonie della personalità, le deviazioni caratteriali e sentimentali che non si possano inquadrare nelle caratteristiche sopra delineate.
Né tantomeno potranno considerarsi rilevanti gli stati emotivi e passionali, a meno che essi si immettano in un contesto più vasto di infermità, secondo le connotazioni sopra indicate.
Ogni disturbo mentale in definitiva diventa elemento condizionante della condotta, ma per poter influire sull’imputabilità dovrà caratterizzarsi come grave.
 
 
Rimini, lì 5 Settembre 2006
ALESSANDRO BUZZONI
 
 

Avv. Buzzoni Alessandro

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