La delibera che segue e’ di notevole interesse pratico non solo per gli enti locali ma anche ai fini del concorso in magistratura contabile. A tal fine si rinvia agli altri scritti pubblicati sull’ osservatorio di contabilita’ pubblica in materia di funzione consultiva della corte dei conti in sede di controllo regionale periferico.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
nell’adunanza del 7 luglio 20006
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R. D. 12 luglio 1934, n, 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visti il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004;
Vista la nota n. 4354 del 1 giugno 2006, integrata con la nota n. 4551 del 23 giugno 2006, con la quale il presidente della Corte ha convocato la Sezione delle autonomie per l’adunanza odierna;
Udito il relatore, presidente di Sezione Enrico Gustapane.
Ha espresso il seguente parere.
La Sezione regionale di controllo per la Liguria ha deferito alla Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 3 del 2 maggio 2006, la questione sull’ammissibilità di un parere chiesto dal Sindaco di Laigueglia (Savona).
Il Sindaco di Laigueglia ha chiesto se una società cooperativa ONLUS, in occasione della stipula di un contratto d’appalto per il Comune, rogato evidentemente dal Segretario comunale, avesse diritto alla riduzione al 50% dei diritti di segreteria.
La Sezione per la Liguria, prima di emettere il parere, ha ritenuto opportuno sentire la Sezione delle autonomie, poiché è sorto il dubbio se l’oggetto del quesito rientri fra le “materie di contabilità pubblica”, alle quali l’articolo 7 della legge n. 131 del 2003 circoscrive l’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo.
Il deferimento è stato disposto secondo gli “Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva”, deliberati dalla Sezione delle autonomie il 27 aprile 2004 e diramati dal Presidente della Corte dei conti in data 20 maggio 2004, secondo i quali è opportuno chiedere una disamina preventiva alla Sezione delle autonomie, “particolarmente ove possano essere messi in discussione indirizzi già approvati dalla Sezione”.
La questione riguarda, infatti, un argomento sul quale questa Sezione si è già espressa negli “Indirizzi” citati, dove ha precisato il contenuto delle “materie di contabilità pubblica”, limitandolo a “ciò che attiene ai bilanci di previsione e ai rendiconti, ai beni patrimoniali e ai tributi e alle entrate patrimoniali, all’attività contrattuale, ai controlli interni ed esterni ed alla contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica”. Quegli indirizzi sono stati precisati ulteriormente dalla Sezione con la deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006 nella quale è stata affermata “l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento e i relativi controlli”.
Il deferimento della Sezione per la Liguria è stato disposto secondo i principi citati, quindi, questa Sezione può pronunziarsi sul seguente quesito di carattere generale:
“I diritti di segretaria riscossi da un Comune in occasione della stipula di un contratto d’appalto, rogato dal segretario comunale, rientrano fra le materie di contabilità pubblica, ai fini dell’esercizio dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo?”.
L’articolo 97, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267, confermando le precedenti disposizioni della legge comunale e provinciale, attribuisce al segretario comunale la competenza a rogare tutti i contratti nei quali l’ente locale è parte e ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
I comuni sono obbligati a riscuotere, sugli atti rogati dal segretario, i diritti di segreteria stabiliti dall’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall’articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e dall’articolo 27 del decreto – legge 28 febbraio 1983, n, 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Secondo le disposizioni citate, il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura del 90%, spettante al comune, e nella quota del 10% che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, è versata all’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.
L’Agenzia ha disciplinato, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21/2005 del 1 marzo 2005, le modalità di versamento della quota del 10% dei diritti di segreteria.
Sulla quota del 90% dei diritti di segretaria spettante al comune, il 75% è attribuito al segretario comunale, fino al limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento (articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312).
La rassegna della legislazione vigente dimostra che i diritti di segreteria sono un’entrata comunale con un ordinamento speciale, per quanto riguarda la ripartizione dei proventi. La ripartizione dei diritti riscossi obbliga, infatti, il comune a procedere ad una complessa operazione contabile per la determinazione della quota attribuita all’ente, per quella spettante al segretario comunale e per il versamento della quota del 10% all’Agenzia.
La regolamentazione della gestione contabile dei diritti di segreteria, connessa all’esercizio delle funzioni rogante e certificatoria del segretario comunale, induce a ritenere che i diritti rientrano fra le materie di contabilità pubblica, ai fini dell’esercizio dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, poiché la loro esazione e la successiva ripartizione, riguardano l’organizzazione finanziaria – contabile del comune.
Si può passare ora all’esame del merito della richiesta di parere del Sindaco di Laigueglia, che ha chiesto se una società cooperativa ONLUS, in occasione della stipula di un contratto d’appalto con il Comune, abbia diritto alla riduzione del 50% dei diritti di segreteria.
La tabella D, allegata all’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, dopo avere stabilito l’importo dei diritti di segreteria che i comuni devono riscuotere per gli atti rogati dal segretario comunale e per i certificati rilasciati dal comune, prevede, al numero 9 delle norme speciali in appendice alla tabella, che “per i certificati e gli altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà”. La riduzione del 50% dei diritti di segreteria spetta perciò, in occasione della stipula di contratti con il comune, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), poiché l’articolo 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 dichiara “esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” gli atti, documenti, contratti, certificati e attestazioni posti in essere o richiesti dalle ONLUS.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Enrico Gustapane) (Francesco Staderini)
Depositata in Segreteria il 12 luglio 2006
IL DIRIGENTE GENERALE
(Eleonora Adornato)
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