La dichiarazione integrativa ex legge n. 413/91 non puo’ essere prodotta nel giudizio di legittimità.

Buscema Angelo 28/09/06
INTERVENTO DEL GIUDICE DI LEGITTIMITA’
 
 
La documentazione inerente alla dedotta dichiarazione integrativa ex legge n. 413/91 non può essere prodotta nel giudizio di legittimità.
Tale importante assunto è stato statuito dalla suprema Corte di Cassazione sezione quinta civile con la sentenza n. 18023 del 9 agosto 2006(1).
In particolare, l’iter logico-giuridico adottato dal giudice di legittimità si è così sviluppato: “Al riguardo, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. la Corte rileva l’inammissibilità di detta produzione, atteso che nel giudizio di legittimità è ammessa la produzione soltanto di documenti concernenti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso e, pertanto, resta preclusa l’allegazione di documenti diretti a corroborare le censure prospettate nel ricorso (ex multis, Cass. 5620/1983; Cass. 361/1994).
Infatti, non è ammissibile la produzione di nuovi documenti con i quali la parte ricorrente intenda dimostrare che lo stesso giudice di appello, alla luce degli stessi, avrebbe deciso in senso diverso dalla sentenza impugnata e conformemente a quanto da essa propugnato(Cass. 847/2002).
C’è da aggiungere che, nell’ipotesi che la documentazione relativa al condono fosse stata presentata nel giudizio di merito, avrebbe dato facoltà
 al contribuente di presentare istanza di revocazione,ai sensi dell’art. 395 e seg. c.p.c., ma non di instaurare un giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Alla luce dell’accertata inammissibilità della produzione documentale in questa sede, la lettura della sentenza impugnata evidenzia che i]. motivo del ricorso si connota quale censura sulla valutazione dei fatti e, come tale, non è proponibile nel giudizio di legittimità.”

 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONI
 
Va sottolineato che nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti documenti nuovi, ad eccezione di quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all’ammissibilità del ricorso e del controricorso. (articolo 372 comma 1 del cpc). Non è possibile modificare per effetto di nuove produzioni di documenti la situazione che si è definita nei precedenti gradi di giudizio.
Tale preclusione non sussiste per quei documenti che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di rinuncia al ricorso.  
I documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata dei quali, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., è consentito il deposito in cassazione, sono soltanto quelli comprovanti vizi propri dell’atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non anche quelli relativi ad atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa.
Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c. la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento» (Cassazione 2586 e 18136/2002; 1650/2001; 486/1999 ).
L’art. 372 cod. proc. civ. consente l’esame di nuove prove solo in ordine all’ammissibilità del ricorso e del controricorso ed – appunto – alla «nullità della sentenza», formula contratta che non richiama pienamente il concetto tenuto presente nel motivo di cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, il quale riguarda la«nullità della sentenza o del procedimento»(Corte di Cassazione civile sez. I 25 febbraio 2004, n. 3735).
Costituisce "documento  nuovo" di cui all’art. 372 cpc 
la sentenza  passata  in giudicato dopo l’esaurimento dei gradi di giudizio di merito. A   tal   fine, per  assicurarne  l’acquisizione al giudizio di legittimità, occorre notiziarne la  Corte  di legittimità o attraverso la notifica del ricorso per Cassazione o attraverso la produzione di memorie ex art. 378 cpc.Cassazione sez. v sentenza n. 360 del 11/01/2006)    
Non è consentito il deposito di documenti nuovi nel giudizio di Cassazione ancorché relativi a vicende successive al deposito del ricorso e ciò indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall’art. 372, secondo comma, del codice di procedura civile( Corte di Cassazione sentenza n. 9689 del 4 luglio 2002).    
La produzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di documenti che si assumono idonei a dimostrare l’identità della persona fisica che ha conferito il mandato al difensore nei gradi di merito – quand’anche tali documenti siano anteriori al conferimento del mandato – è inammissibile, in quanto i soli documenti producibili in cassazione, ai sensi dell’art. 372 CPC sono quelli volti a provare l’ammissibilità del ricorso.(cassazione sentenza n. 16474/2005).
 
  
Di Angelo Buscema
DR LAZIO TEL-06-225982359
 
Qui lA sentenza n. 18023 del 9 agosto 2006 della CASSAZIONE
 
                                                     NOTE
1) Contra, F. PACE, Il contenzioso in materia di imposte dirette, Giuffrè 2002, pag. 338, secondo cui è possibile produrre in giudizio l’atto in autotutela del Fisco e il deposito di documenti relativi all’adesione da parte del contribuente a provvedimenti di definizione agevolata
vd. Cass. sez. V, Sent. n. 14297 del 26/09/2003 in tema di nuovi apprezzamenti o apprezzamenti, come l’esame di documenti preclusi alla Corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’articolo 327 del c.p.c.

Buscema Angelo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento