Massima La mancata costituzione oltre a comportare il non diritto alla prevista comunicazione o notifica degli atti processuali, impedisce che l’ A.F. possa presentare in sede d’appello domande nuove o eccezioni per cui ogni doglianza non essendo stata presentata nella prima fase processuale ma solo in sede di appello, ai sensi dell’art. 57 c. 2 del D.lgs 546/92 e dell’ art 345 c,2 c.p.c.,. deve ritenersi inammissibile, anche se proposte con l’espediente di criticare la sentenza e non il ricorso
Però è consigliabile di esaminarle comunque, in quanto una simile teorizzazione finirebbe per escludere del tutto dal giudizio di appello la parte contumace: il che è improponibile per i principi che regolano i gradi della giurisdizione e potrebbe essere gravata con ricorso ex art 62 e 63 dello stesso D.Lgs.546/92.
Ø Con ricorso del 15.7.1997, l’avv. AA. impugnava l’avviso di accertamento di attribuzione di rendita catastale notificato il 16.5.1997 relativo all’appartamento posto al primo piano dell’edificio ubicato in Bari alla via T. emesso dall’U.T.E. di Bari, chiedendo:
· in via principale di dichiarare la nullità dell’atto per difetto di motivazione;
· in via subordinata, di dichiarare errato l’accertamento operato dall’ufficio e, per l’effetto, stabilire in £.3.200.000 la rendita catastale dell’immobile determinata in base a criteri di mercato.
Il ricorrente contestava che l’Ufficio aveva classificato l’unità immobiliare in zona censuaria categoria A/10, classe 4, consistenza vani 6, ed aveva attribuito la rendita di £.6.480.000 senza fornire alcun minimo riferimento a concreti parametri di raffronto.
Ø La Commissione il 17.4.2003 accoglieva il ricorso.
In motivazione evidenziava di aver preso atto che il ricorrente aveva prodotto in giudizio la consulenza tecnica di parte giurata redatta dall’ing. G. F. in data 30.6.1997, dalla quale si evinceva che:
· secondo il metodo catastale, la porzione immobiliare de qua era classificabile in zona censuaria II, categoria A/10, classe 1, consistenza vani 5, a cui corrispondeva una rendita di £.3.400.000;
· il valore commerciale dell’immobile, riferito al mese di agosto 1995, poteva stimarsi in massime £.160.000.000 .
Evidenziava anche che non avendo l’U.T.E. controdedotto in merito al criterio seguito dal consulente di parte per la classificazione dell’unità immobiliare in questione il ricorso doveva ritenersi meritevole di accoglimento.
Ø l’ Ufficio il 31.8.2004 proponeva appello per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 1/12/1949 N° 1142 , dell’art. 32 del D.L.vo 546/92 e dell’ art. 18 D. Lgs. N.546/92,in quanto a suo dire la C.T.P. non aveva rilevato che il ricorso di parte era da ritenersi inammissibile in quanto l’art. 18 del D.Lgs. n. 546/92 specifica quali devono essere, a pena di inammissibilità, i contenuti del ricorso dinanzi alla C:T.P. e deve contenere l’indicazione dei motivi.
Lamentava che la sentenza non si esprimeva in merito alla mancata indicazione da parte del ricorrente di unità della stessa zona censuaria similari a quella in contestazione e citava la Sentenza della Corte di Cassazione n° 8990 del 20/06/2002.
Nel merito evidenziava che l’appartamento identificato con fg. 25 p.lla 611 sub. 10 z.c.2^, cat.A/10,cl. 3^ vani 13, rendita catastale € 6.210,39 era stata diviso il 6/7/1995 due appartamenti più piccoli :
· quella identificata con fg. 25 p.lla 611 sub. 37, della superficie lorda di circa mq. 105, composta da 4 vani di medio- grande ampiezza, da 3 W.C., e da 2 disimpegni e per la quale l’Ufficio aveva determinato le attribuzioni catastali in: zona censuaria 2^, cat. A/10, ci. 4^, vani 6, rendita catastale €. .3.346,64, e, a seguito di istanza ex legge 154/88 n. 3054 del 22/09/95, aveva confermato il classamento.
· quella identificata al fg.25 .p.lla 611 sub. 38 alla quale l’ Ufficio .determinava le attribuzioni catastali in zona censuaria 2^ cat.A/10 cl.4^ vani 6,0 rendita catastale €. .4.462.19 , così come per altre unità similari dello stesso fabbricato e nel contesto della microzona presa a riferimento .
Precisava che l’attribuzione della 4^ cl. di merito della cat.A/10 era dovuta al fatto con la divisione dell’appartamento originario di vani 13 in due appartamenti complessivamente di vani 12 , ogni vano aveva assunte dimensioni più ampie e comunque nell’attribuzione della classe, oltre che dell’ampiezza dei vani erano state tenute presenti le caratteristiche delle nuove unità immobiliari ed in modo particolare la notevole dotazione d’impianti.
Aggiungeva che la nuova classificazione era stata fatta tenendo presente la classificazione di appartamenti similari ( comparazione ) , ciò che la parte appellata e la C.T.P. non avevano fatto .
Contestava , a suo dire ,il genericamente riferimento ai prezzi di mercato del 1992, in quanto oggetto del contenzioso non era il valore venale dell’unità immobiliare bensì il relativo classamento.
Per quanto concerne il calcolo dei vani catastali, richiamava le disposizioni derivanti dalla normativa vigente in materia di accertamento e classamento emanate dalla ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TTEE. con l’istruzione II del 24/5/1942, paragrafi 11-,12,e 13 e spiegava che nella fattispecie n. 4 vani e n. 5 accessori diretti (n. 3 w.c. e n. 2 disimpegni computati per 0,33 di vano e quindi 1,66 vani) per un totale parziale di vani 5,66 a cui è stata aggiunta una percentuale dell’8%, e quindi di 0,45 vani( a causa della maggior ampiezza media a vano utile) divenivano in totale 6,11 vani catastali che arrotondati al mezzo vano inferiore e davano vani 6.
In ultimo, per quanto concerne la circostanza che nell’atto pubblico era stato indicato un corrispettivo di £. 100.000.000, evidenziava che questa indicazione non poteva condizionare e né tantomeno inficiare l’operato dell’Ufficio in sede di attribuzione e determinazioni catastali in quanto eventuali altre successive imposte derivanti erano regolate da differenti normative e non poteva condizionare il disposto dei giudici della C.T.P.
Successivamente su ordinanza di questa Commissione , anche se di altra sezione ,esibiva i prospetti di classamento ad integrazione della documentazione già esibita .
Concludeva con la richiesta della riforma dellasentenza e la conferma dell’accertamento dell’Ufficio, nonché con la rifusione delle spese di giudizio.
Ø L’appellato il 29.9.2005 si costituiva
· in via preliminare eccepiva l’inammissibilità dell’eccezione sollevate, atteso che nel giudizio di appello non possono proporsi eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d’Ufficio.
Al riguardo rammentava che non essendosi l’Ufficio costituito nel giudizio di primo grado, qualsivoglia eccezione da esso sollevata in sede di appello doveva considerarsi eccezione nuova e, come tale, deve essere dichiarata inammissibile (C.T.R. di Lombardia, Sez.11, n. 10 del 19.2.2002,).
Per quanto riguarda la questione che la C.T.P. avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del ricorso per non avere la parte indicato i motivi, evidenziava che la censura si appalesava assolutamente destituita di fondamento, stante che la condizione di proponibilità prevista dall’art. 75 del D.P.R. 1142/1949 trova e trovava limite nel quadro della formazione del catasto edilizio urbano, cui cooperavano le Commissioni censuarie come organi consultivi.
Rammentava che il "reclamo" previsto dall’art. 75 del D.P.R. 1142/1949 aveva una evidente funzione sollecitatoria all’esercizio del potere di una corretta classificazione in funzione di una omogenea attribuzione di categorie e classi alle singole unità immobiliari, il che spiegava l’onere di corredare il reclamo con l’indicazione delle unità per le quali, a parità di condizioni, l’omogeneità non apparisse osservata ed andavano indirizzati alle Commissioni censurie, quali organi con compiti di amministrazione attiva e consultiva, caratterizzati, pertanto, da competenze "giustiziali" per la soluzione di "incidenti" sollevati dai proprietari interessati e che, ora invece con l’attribuzione alle Commissioni Tributarie delle controversie in materia di classamento, queste, quali Organi giurisdizionali, applicano sia i poteri del Giudice riguardo all’atto amministrativo (con facoltà di disapplicarlo), sia i principi in materia di diritto di difesa (attesa l’onerosità per il contribuente di dover documentare l’esistenza di altre unità immobiliari similari (Cass. Sezione Tributaria, n. 15987del 14.11.2002 ed anche C.T.R di Lombardia, Sezione 14, sentenza 5.5.2004, n. 13).
· nel merito evidenziava che l’iter esposto come seguito dall’ Ufficio per pervenire alla determinazione del classamento dell’immobile e della correlata rendita catastale; si appalesava di difficile comprensione, per cui ancora una volta insisteva in ordine al difetto di motivazione sollevato con il ricorso introduttivo.
Di contro, sottolineava che, attraverso la relazione tecnica di stima a giuramento redatta dall’Ing. *****, aveva fornito ampia e documentata prova dell’effettivo valore del cespite immobiliare in oggetto e della correlata rendita catastale, ritenuta congrui dai Giudici di prime cure.
Concludeva con la richiesta di rigettare l’appello e, per l’effetto, la conferma della congruità dei valori dichiarati in atto, nonché con la condanna dell’appellante alle spese di giudizio e onorari di entrambi i gradi.
Vero è che nel processo tributario non è previsto, come nel giudizio civile la contumacia del resistente non costituito e quindi questi non è obbligato a costituirsi e comprovare in sede di contenzioso la sussistenza e l’ammontare del credito tributario, ma è pur vero che la circolare n. 98/E del 23.4.1996 del Ministero delle Finanze auspica che gli Uffici impositori si costituiscano per assicurare il contraddittorio e la speditezza del processo e fornire ogni altra informazione; nel caso in questione l’ A.F. non si è costituita in prima istanza .
La mancata costituzione oltre a comportare il non diritto alla prevista comunicazione o notifica degli atti processuali, impedisce che ll’ A.F. possa presentare in sede d’appello domande nuove o eccezioni per cui le doglianze per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 1/12/1949 N° 1142 , dell’art. 32 del D.L.vo 546/92 e dell’ art. 18 D. Lgs. N.546/92,non essendo state presentate nella prima fase processuale ma solo in sede di appello, ai sensi dell’art. 57 c. 2 del D.lgs 546/92 e dell’ art 345 c,2 c.p.c.,. devono ritenersi inammissibile, anche se proposte con l’espediente di criticare la sentenza e non il ricorso ( vedi oltre C.T.R. Lombardia sez.II n. 10 del 19.2.2002 citata dall’appellato anche C.T.R. Sicilia sez. XIII del 24.4.2002 n. 42 , nonché questa Commissione n. 3/15/05 del 4.2.2005 )
Però il Collegio nel farsi carico di definire, in via preliminare, la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, proposta dalla contribuente ai sensi dell’articolo 57 del D.L.vo n.546/1992., anche se ritiene in ossequio sia alla dottrina che alla giurisprudenza già menzionata che essendo l’Ufficio nel giudizio di primo grado, rimasto contumace, teoricamente qualsiasi sua domanda o eccezione dovrebbe essere qualificata come "nuova" e quindi inammissibile, non può sottacere che una simile teorizzazione finirebbe per escludere del tutto dal giudizio di appello la parte contumace : il che è improponibile per i principi che regolano i gradi della giurisdizione ( C.T.R. Lazio sez. XiV del 9.1.2003 n. 231) e quindi potrebbe essere gravata con ricorso ex art 62 e 63 dello stesso D.Lgs.546/92, per cui decide di esaminare tali eccezioni e le rileva oltre che inammissibili anche infondate in quanto :
A. Nessuna violazione all’art. 75 del D.P.R. 1142/49, vi è stata da parte del ricorrente poiché , cosi come ha messo in evidenza anche quest’ultimo, la sentenza della Cassazione n° 8990 del 20.6.2002 si riferisce alle vecchie commissioni Censuare ed è stata superata con relativo richiamo specifico ,dalla sentenza più recente della stessa Cassazione n. 15987 del 14.11.2002 , fatta subito propria non solo dalla C.T.R. Lombardia Sez. 14, con sentenza del 5.5.2004, n. 13 citata dall’appellato , ma anche da questa Commissione sez. 15 con sentenza del 27.5.2005.n.65 e dalla C.T.R- Lazio sez. XIX con sentenza del 12.1.2005 n, 84 e C.T.R. Emilia Romagna sez. V con sentenza del 11.11.2004 n. 76 poiché l’attribuzione delle controversie, in materia di classamento alle Commissioni tributarie ( art. 1 , D.P.R. 26.10.1972 , n. 636 , il cui art. 46) ha abrogato le norme attribuenti poteri decisori alle Commissioni censuarie., per cui l’art. 75 citato ha esaurito i suoi effetti nell’ambito delle valutazioni probatorie ed in assenza dell’indicazione comparativa, quindi il giudice può’ valutare le circostanze che connotino le caratteristiche dell’immobile ed individuare un classamento catastale diverso da quello indicato dall’Amministrazione.
Al riguardo questa C.T.R. rammenta, che il Ministero delle Finanze div. Catasto e servizi sociali fin dal 1978 con lettera circolare del 9.maggio 1584 avente come oggetto “ ******** Contenzioso” ha chiarito che l’art.15 del D.P.R. 636/1972 non prevede, a differenza dell’art. 75 del Regolamento di formazione del 1949, per l’ammissibilità del ricorso, l’indicazione da parte del ricorrente delle unità immobiliari che risultino, nei confronti con quella del ricorrente e nell’ambito della stessa zona o comune censuario, collocate in una categoria o in una classe diversa quantunque abbiano la stessa destinazione e le stesse caratteristiche, in quanto, ha aggiunto che l’obbligo della citazione delle u.i.u. di confronto, che in sede di pubblicazione del N.C.E.U., era agevole, essendo tali elementi di confronto acquisibili proprio durante la pubblicazione degli atti del catasto, è divento nell’attuale fase di conservazione un onere inaccettabile per l’interessato, che per avere notizia degli elementi relativi al classamento di altre u.i.u. è costretto a defatiganti ricerche ed ha invitato, quindi l’Ufficio tecnico erariale, nel presentare ai sensi dell’art. 18 del citato D.P.R. 636/1972 le proprie deduzioni ai ricorsi con la relativa documentazione, di fare riferimento fra l’altro alle u.i.u., comprese quelle "tipo", in base alle quali ha operato il contestato classamento.
Tanto purtroppo , nonostante la predetta disposizione ministeriale , non è avvenuto nella fase di primo grado in quanto l’Ufficio non si è costituito ed il giudice di merito ha valutato le circostanze del caso concreto in base alla perizia tecnica giurata ed ha deciso di conseguenza ( C.T.R. Toscana 2.4.2004 n. 6 ).
Comunque ,indipendentemente da quanto sopra evidenziato, questa C.T.R. rileva che la ricorrente in sede di primo grado ha fornito una dettagliata consulenza tecnica giurata dove analiticamente ha descritto l’appartamento ed ha indicato i parametri e ogni elemento necessario ,secondo il metodo catastale, per assegnare la :
Per converso non risultachel’Ufficio abbia mai notiziato il contribuente, se non in questa sede , sulle motivazioni ed i parametri, che fra l’altro presentano anche alcune discordanze ( es. i W.C. sono due e non tre come è indicato nei motivi di appello), che avevano dato luogo al classamento dell’immobile .
B. La violazione dell’art. 32 del D.L.vo 546/92 è palesemente infondata. Dagli atti processuali non risulta che dopo il deposito del ricorso siano state depositate documenti o memorie. Probabilmente il riferimento a tale norma è dovuto ad un mero e deprecabile lapsus calami .
C. Pure nessuna violazione all’art. 18 del stesso ********/92 vi è stata da parte del ricorrentein quantoil ricorso risponde esattamente a tutti i dettami imposti da tale norma; Contiene l’indicazione :
1. della C.T.P. cui è diretto; ( C.T.P. Bari );
2. del ricorrente e del suo legale rappresentate ( avv. A.A.);:
3. dell’ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è preposto( Agenzia del Territorio );
4. dell’ atto impugnato( attribuzione di rendita e classamento);
5. dei motivi ( annullamento della rendita determinata , stabilire la rendita catastale in £. 3.200.000d in base ai criteri di mercato o in £. 3.400.000 sulla scorta della parametrazione tecnica di cui alla consulenza di parte e condanna alle spese di giudizio );
Nel merito, come è stato già detto, il ricorrente in sede di primo grado ha fornito una dettagliata consulenza tecnica giurata dove analiticamente descrive l’appartamento ed indica i parametri eseguiti e non pare che l’ A.F. abbia fornito validi elementi tecnici in contrasto , oltre ad eccezioni procedurali inesistenti ed una normativa vigente in materia di accertamento e classamento emanate dalla ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TTEE. con l’istruzione II del 24/5/1942, paragrafi 11,12,e 13 che emanata nel lontano 1942 non mai ha assunto il crisma di norma legislativa, per cui non costituendo fonte di diritto può benissimo essere sconosciuta sia dal contribuente che dai giudici.( ******************** n. 14619 del 10.11.2000 e C.T.C. 15.3.1999 n. 843 del 31.10.1998, nonché Cassazione se. 5 del 1711.1995 n.11931, sez.1 del 25.3.1983 n. 2092 , sez. U. n. 3699 del 19.11.1974 , sez. 2 del 19.7.1973 n. 2123 ed altre ).
L’ A.F. non ha dimostrato come ha ritenuto ampi, vani la cui superficie media è di mq.17,89 e notevole la dotazione d’impianti non autonomi( riscaldamento e condizionamento aria ) e di bagni la cui superficie media di mq. 2,37.
Per tutto quanto sopra l’appello dell’Ufficio, corroborato anche dalle brevi repliche presentate l’9.0.2006 va respinto; Comunque vi sono giustificati motivi per compensare le spese.
Il rigetto dell’appello rende superfluo l’esame delle lagnanze dell’appellato, sul difetto di motivazione, sollevate con il ricorso introduttivo e reiterate in questa sede, anche se realmente l’ Ufficio in sede di appello nell’indicazione dei dati catastali fa delle confusioni come ad esempio: l’appello avverso l’ accoglimento del ricorso dell’***** per un’unità immobiliare sita in Bari alla via Altamura n. 16 “ al posto dell’unità immobiliare sita in via Trevisani n. 106 e l’indicazione degli importi delle rendite in Euro . senza indicarli anche in Lire che, anche se non rendono l’appello di “difficile comprensione” rendono comunque faticoso il suo esame .
La C.T.R. Puglia XIV sez., nell’u.c.c. del 29.9.2006 respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza n. 70/13/2003 della C.T..P. di Bari. Spese compensate .
Il relatore il Presidente
( dr *************** ) ( dr ******************)
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