I patrimoni destinati ad uno specifico affare (Art. 2447-bis c.c., 1° c., lettera b) e ss.)

1 prefazione – 2 introduzione – 3 i "patrimoni destinati" e lo "specifico affare" – 4 l’art. 2447-bis, 1° comma – 5 l’art. 2447-bis, 2° comma. I limiti oggettivo e soggettivo per la costituzione dei patrimoni destinati – 6 l’art. 2447-ter. La deliberazione costitutiva. La competenza a deliberare. Gli elementi "essenziali" e i vincoli di bilancio – 7 l’art. 2447-ter. La deliberazione costitutiva. Elementi "incidentali" – 8 le vicende del patrimonio successive alla deliberazione costitutiva – 9 l’art. 2447-novies. La liquidazione del patrimonio destinato – bibliografia

 
 
1                            Prefazione
 
Oggetto dell’elaborato è l’istituto dei “Patrimoni destinati ad uno specifico affare”, introdotto nel Codice Civile con la riforma del diritto societario e disciplinato dagli art.. 2447-bis e ss..
Si tratta di una ipotesi di segregazione patrimoniale che realizza una limitazione di responsabilità a favore della società costituente, la quale quindi risponderà delle obbligazioni assunte per il perseguimento dell’affare soltanto con il patrimonio ad esso destinato.
Tralasciando alcune figure storiche di separazione patrimoniale e di limitazione delle garanzie dei creditori, istituti analoghi a quelli ex art. 2447-bis erano già comparsi negli ultimi anni all’interno di normative di settore, in particolare in ambito finanziario, assicurativo e creditizio.
Da essi i “Patrimoni destinati” si distinguono del resto per essere un’istituto di diritto comune, i cui unici limiti sono rappresentati dalla sua non applicabilità alle attività riservate in base a leggi speciali, come quelle appena ricordate, e dal fatto che solo le s.p.a. e le s.a.p.a. siano legittimate a costituirne uno.
 
Obiettivo del Legislatore è stato quello di dotare le “corporation” italiane di uno strumento di esercizio dell’impresa cui si potesse fare ricorso in maniera più agile e meno dispendiosa rispetto alla s.r.l. unipersonale, e che fosse quindi più competitivo sul piano internazionale con l’istituto del Trust, di origine anglo-sassone, cui i “patrimoni destinati” somigliano profondamente.
 
Sul piano operativo, soprattutto in materia di costituzione del patrimonio e di apporti dei terzi, la disciplina degli artt. 2447-bis e ss. ricalca quella di altri istituti di diritto commerciale.
Il procedimento di costituzione del patrimonio destinato, per esempio, presenta dei punti in comune con quello previsto dagli artt. 2506 e ss. sulla scissione societaria, specialmente per ciò che concerne la competenza a deliberare e gli adempimenti da assolvere. Da parte di alcuni autori si è infatti parlato a proposito di “scissione endo-societaria o sub-societaria”.
Le norme sugli eventuali apporti dei terzi poi sono modellate su quelle dell’associazione in partecipazione, artt. 2549 e ss., cui la accomunano notevoli affinità terminologiche e identiche modalità di partecipazione all’affare e di ripartizione del rischio tra associante e associato.
Il Legislatore è invece rimasto inspiegabilmente muto in materia di insolvenza del patrimonio destinato, il che a maggior ragione sorprende se si considera che la legge delega aveva previsto espressamente che il Governo dettasse disposizioni a riguardo.
Ad ogni modo, i primi tentativi della dottrina di ricostruire la fattispecie ricorrendo alle figure di impresa senza imprenditore sono stati frustrati dalla nuova legge fallimentare che ha escluso che i patrimoni destinati siano autonomamente assoggettabili a procedure concorsuali, soluzione senz’altro spiegabile alla luce della novella legislativa che ha inteso sottrarre al fallimento anche le imprese di medie dimensioni, ma indubbiamente discutibile sul piano dell’efficienza economica.
 
Stanti il carattere di novità e la, a tutt’oggi, breve vigenza del nuovo istituto, non è stato ancora possibile dare conto di una giurisprudenza di merito e di legittimità sull’argomento.
L’ordine di esposizione della trattazione segue quindi le norme del codice civile, partendo dall’art. 2447-bis fino all’art. 2447-novies, per concludere con il paragrafo relativo alle problematiche dell’insolvenza del patrimonio cui si è già in parte accennato in precedenza.
 
2                            Introduzione.
 
Con la riforma del diritto societario, contenuta nel decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.6 (in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n.366) è stato introdotto nel nostro ordinamento, con gli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile, l’istituto dei “Patrimoni destinati ad uno specifico affare”.
Si tratta di una novità assoluta nell’ambito del diritto commerciale comune, ma non di quello a carattere speciale.
Basti pensare, in ordine di tempo, ai fondi costituiti per la previdenza ed assistenza dei prestatori di lavoro disciplinati dall’art. 2117 c.c., ai fondi pensione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 124 del 1993 (riformulato dalla l. 8-8-1995, n. 355 e dell’art. 4 del d.lgs. 18-2-2000, n. 47) che assumano la veste di patrimoni separati rispetto a quello della società che li ha costituiti, alle ipotesi di gestioni separate di patrimoni mobiliari contemplate dall’art. 22 del T.U.F. , per concludere con le varie discipline inerenti la cartolarizzazione dei crediti, a partire dall’art. 3, l. 30-4-1999, n.130 e proseguendo con l’art. 22 della l. 23-11-2001, n. 409 in tema di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., o dei crediti di imposta e contributivi, e il d.l. 25-9-2001 in materia di gestioni separate relative alla cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla valorizzazione, gestione e alienazione degli immobili pubblici[1].
Rispetto a questa normativa, gli artt. da 2447-bis a 2447-decies c.c., si distinguono appunto per la loro valenza generale, e il loro ambito di applicazione incontra un solo limite (art. 2447-bis, 2° comma) rappresentato dalla legislazione speciale pocanzi ricordata.
 
3                            I “patrimoni destinati” e lo “specifico affare”.
 
Punto di partenza per ripercorrere la genesi legislativa dell’istituto è l’art. 4, comma 4, lettera b) della legge delega 366/2001 perchè ha imposto al legislatore delegato di “consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza”.
Il termine “patrimoni dedicati” ha poi ceduto il passo a quello di patrimoni destinati, più corretto sul piano scientifico in virtù di una dottrina di vecchia data[2] che ha necessariamente associato l’esistenza di un vincolo di scopo alle ipotesi di separazione patrimoniale che la dottrina civilistica ha conosciuto[3], in alcuni casi da secoli come l’eredità giacente e la dote, in altri casi in epoche più vicine come i beni ceduti ai creditori ex art.1980, comma 3 c.c., i già ricordati fondi costituiti per la previdenza ed assistenza dei prestatori di lavoro disciplinati ex art. 2117 c.c., il patrimonio fallimentare e il fondo patrimoniale.
Obiettivo della legge delega era quello di dotare l’imprenditore commerciale italiano di uno strumento alternativo alla s.r.l. unipersonale e analogo al Trust di origine anglosassone con cui realizzare l’obiettivo della separazione patrimoniale, individuando un fascio di beni o di rapporti da “conferire” ad una determinata attività ma lasciando la società “conferente” pienamente titolare.
 
Già la XII Direttiva CEE aveva in realtà previsto che in alternativa alla già ricordata s.r.l. unipersonale i legislatori nazionali introducessero nei rispettivi ordinamenti un istituto simile, che si era però scelto di non adottare a causa delle difficoltà sistematiche che un ordinamento civilistico incontra nello scindere il binomio patrimonio-soggetto.
 
La separazione patrimoniale attuata ex art. 2447-bis si contraddistingue per un diverso meccanismo di imputazione della responsabilità: infatti la separazione avviene sul piano reale con l’individuazione dei beni destinati allo specifico affare e produce inoltre effetti sul piano dell’organizzazione patrimoniale[4]. Non è quindi una separazione meramente contabile, come accade nel caso di azioni correlate a settori di attività ex art. 2350, 2° comma, e non si verifica inoltre nessun trasferimento di titolarità, come accade con il conferimento di beni e rapporti ad una s.r.l. unipersonale.
La destinazione del patrimonio deve comunque trovare idonea rappresentazione contabile nello stato patrimoniale tramite specifiche voci di netto che indichino un valore di indisponibilità di un’aliquota dello stesso senza che ciò comporti ovviamente una diminuzione del capitale sociale, cosa che altrimenti impedirebbe la costituzione di un patrimonio separato nel caso in cui ciò producesse una discesa del capitale sociale stesso al di sotto dei limiti di legge[5].
 
Lo specifico vincolo associato alla fattispecie in esame ne individua poi la fondamentale differenza rispetto ai casi già ricordati di patrimonio destinato. Questa differenza è rappresentata dallo “specifico affare”, che è un aspetto complementare rispetto a quello patrimoniale[6], nel senso che i beni compresi nel patrimonio ex art. 2447-bis, oltre ad essere destinati al soddisfacimento dei creditori dell’affare, devono essere suscettibili di produrre un reddito[7], e cioè strumentali alla realizzazione del medesimo. La separazione patrimoniale “viene così proiettata verso una effettiva funzione di tipo produttivo e gestionale, sconosciuta alle precedenti applicazioni della separazione[8].
La necessaria esistenza di uno “specifico affare” sottolinea l’analogia con il trust di scopo, e l’individuazione dell’affare si impone inoltre perché lo stesso viene ad assumere la funzione di criterio di valutazione della congruità del patrimonio ad esso destinato: infatti in difetto di uno di questi due elementi, individuazione dell’affare o congruità del patrimonio (e anche una volta che sia spirato il termine per l’opposizione da parte dei creditori sociali ex art. 2447-quater, 2° comma) si ritiene in dottrina[9] che sia da disapplicare il regime di responsabilità limitata connaturato al patrimonio destinato.
Avendo infatti questo istituto natura eccezionale rispetto ai principi codicistici di responsabilità patrimoniale, derogabili solo per legge, ne consegue che la mancanza anche di uno dei requisiti da questa stabiliti perchè la deroga abbia efficacia comporta il ritorno in essere della responsabilità sociale piena.
Per ciò che concerne poi la sua natura, appare pacifico in dottrina che l’affare non possa coincidere con l’oggetto sociale, ma che debba comunque rientrare all’interno di questo[10], sussistendo pur sempre i limiti previsti dalla disciplina generale.
La dottrina si è invece divisa su che cosa si voglia indicare con il termine “affare”. Se da un lato si sostiene che l’affare si identifichi con una parte dell’attività di impresa, e quindi anche con la gestione di un intero ramo d’azienda[11], dall’altro c’è chi dice che l’affare debba essere circoscritto al compimento di una singola operazione o di un gruppo di operazioni[12]. La prima posizione si è però fatta maggiormente strada, sia perché il dettato legislativo all’art. 2447-bis mantiene distinti i termini “affare” e “attività”, e sia perché all’articolo successivo impone all’affare dei limiti operativi che mal si conciliano con la gestione continuativa di un ramo d’azienda.
 
4                            L’art. 2447-bis, 1° comma.
 
Il legislatore delegato ha quindi consentito alle società per azioni la possibilità di ricorrere a due differenti modelli di segregazione patrimoniale[13]: il primo, sub a), rimane all’interno di quella già ricordata categoria di istituti caratterizzati da un particolare regime di responsabilità patrimoniale.
Il secondo, sub b), invece rappresenta un vero e proprio strumento di finanziamento dell’impresa.
 
La scelta di introdurre due fattispecie separate è da ricercarsi nella diversità di posizioni emerse nel dibattito dottrinale sorto dopo l’approvazione della legge delega[14]; da un lato la posizione di chi chiedeva che il nuovo istituto fosse costruito comunque come un fenomeno patrimoniale, ritenendo insufficiente una soluzione meramente finanziaria[15]; dall’altro lato la posizione di chi sosteneva che il patrimonio destinato dovesse consentire ad una società di chiedere e ricevere un finanziamento al servizio del quale venisse posto non l’intero suo patrimonio, né beni determinati ma i proventi dello specifico affare[16].
Numerose ed evidenti somiglianze denunciano comunque la discendenza da un comune stipite dei due istituti.
Innanzitutto ci troviamo in entrambi i casi di fronte ad una separazione rispetto al patrimonio generale della società, che però riguarda una separazione di assets (intesi come beni e rapporti ex art. 2447-ter, 1° comma) nel caso sub a), e una separazione di proventi (ex art. 2447-decies, 3° comma) nel caso sub b).
In secondo luogo, in entrambi i casi si registra la presenza di uno o più vincoli di destinazione: nel caso sub a) questi vincoli vengono costituiti su alcuni beni facenti parte del patrimonio dell’impresa e che in un secondo momento vengono separati per essere destinati ad uno specifico affare mentre nel caso sub b) i vincoli cadono sul finanziamento, che non può essere distolto dall’affare per il quale è stato concesso, e sui proventi di quest’ultimo che dovranno essere necessariamente destinati al rimborso del finanziamento.
Infine, per entrambe le fattispecie è consentito, ex art. 2447-ter,1° comma, lettera e), fare ricorso al finanziamento di terzi.
 
Sono inoltre ravvisabili altri profili unitari, come la necessità di non sottrarre i beni del patrimonio alla loro destinazione (disciplinata per i patrimoni destinati dall’art. 2447-ter, 1° comma, lettera a) e per i proventi dell’affare finanziato dall’art. 2447-decies, 1° comma), l’identificazione dei beni e rapporti giuridici (art,.447-ter, lettera b) o dei proventi e beni strumentali (art. 2447-decies, 2° comma, lettere c) ed f)), le regole di gestione e rendicontazione (per i patrimoni destinati gli artt. 2447-ter, lettera g); 2447-sexies, 2447-septies; per i proventi dell’affare finanziato l’art. 2447-decies, 2° comma, lettera e)), l’identificazione di un gruppo di creditori distinto (per i patrimoni destinati l’art. 2447-quinquies, per i proventi dell’affare finanziato l’art. 2447-decies,4° comma), la necessità di un piano economico-finanziario (art. 2447-quater, 1° comma, lettera c), nel primo caso; art. 2447-decies, 2° comma, lettera b) nel secondo) e l’assolvimento di specifici oneri di pubblicità (art. 2447-quater per i patrimoni destinati e 2447-decies per i proventi dell’affare finanziato).
 
5                            L’art. 2447-bis, 2° comma. I limiti oggettivo e soggettivo per la costituzione dei patrimoni destinati.
 
Il 2° comma dell’art. 2447-bis fissa due ordini di limiti ai patrimoni destinati disciplinati dalla lettera a) del 1° comma: uno riguardante il valore contabile complessivo dei beni e dei rapporti “destinati”, l’altro inerente l’oggetto dell’affare. Recita testualmente la norma:
 
“Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.”
 
Il limite quantitativo contenuto nella prima parte della norma si riferisce inequivocabilmente a tutti i patrimoni destinati costituiti da una società, che sommati tra loro non dovranno superare una quota pari al 10% del patrimonio netto di questa, considerando come parte dello stesso anche tutti i beni conferiti ai patrimoni destinati[17]Il limite invece non è stato esteso ai finanziamenti destinati di cui alla lettera b) perché è evidente che gli stessi non impegnano il capitale sociale ma utilizzano una somma mutuata per tale scopo. .
Siccome nella norma si fa riferimento al momento della costituzione del patrimonio, se ne evince che il limite del 10% non dovrà essere rispettato sempre e per tutta la durata dell’affare ma che debba sussistere solamente nel momento in cui questo viene intrapreso[18]. Ne consegue che questo limite si applicherà al momento della costituzione di un primo patrimonio, e se questo dovesse veder ridurre la propria incidenza sullo stato patrimoniale, la società potrà costituirne un altro o anche più di uno. Nel momento poi in cui la costituzione di un ulteriore patrimonio destinato producesse uno sconfinamento, sarà su quest’ultimo che cadrà la conseguenza della non costituibilità.
Resta inoltre inteso che se per vicende di carattere finanziario o patrimoniale, la somma dei patrimoni destinati verrà in un momento successivo a superare la soglia in questione, la società non sarà tenuta a dimetterne una parte ma le sarà impedito di costituirne di nuovi.
Rimane da vedere se ai fini del limite del 10% vadano computati anche gli eventuali apporti dei terzi, cioè se il patrimonio destinato non possa superare il limite del 10% al lordo o al netto di questi ultimi. La questione è in realtà se il vincolo di destinazione attragga tali beni alla società e quindi faccia sì che vengano ad essa imputati. Se questi beni, in quanto provenienti da terzi, non vanno inseriti nel patrimonio destinato, allora non dovranno neppure essere presi in considerazione ai fini del calcolo del limite legale[19].
Se invece essi vanno comunque imputati alla società, allora  dovranno essere conteggiati, da un lato nel patrimonio destinato, e dall’altro nel patrimonio netto della società[20].
 
Il secondo limite riguarda l’oggetto dell’affare. Come ricordato all’inizio di questo capitolo il legislatore aveva già disciplinato in anni recenti alcune tipologie di patrimoni destinati con riferimento all’attività bancaria, assicurativa e di intermediazione finanziaria, come le ipotesi di gestioni separate di patrimoni mobiliari.
Si tratta di tipologie di attività riservate in base a leggi speciali. Per questo genere di attività l’ultima parte del secondo comma dell’art 2447-bis esclude esplicitamente che possa farsi ricorso all’istituto di cui al 1° comma, lettera a).
Sul punto una parte minoritaria della dottrina ha sostenuto che la norma porrebbe un problema di coordinamento con le leggi speciali in cui la riserva riguarda l’esercizio di attività e non di specifici affari[21]. Secondo la dottrina maggioritaria invece, “dal momento che oggetto di riserva sono le attività, il legislatore ha voluto precostituire uno strumento di aggiramento limitatamente ai singoli affari, cioè a segmenti di attività; non solo, ma anche di ricomprendere nel divieto la conduzione di affari occasionali, magari limitati al compimento di una o più operazioni[22].
Partendo dalle riflessioni su questo secondo limite oggettivo dei patrimoni destinati diventa rilevante la questione della sanzionabilità dell’uso non conforme, quando non illecito, del patrimonio destinato. Bene, costituendo questa fattispecie una deroga ai principi generali in materia patrimoniale contenuti negli artt. 2740 e 2741 c.c., non vi è dubbio che la non rispondenza alle norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. produca una riespansione della responsabilità sociale piena.
 
Il limite soggettivo per la costituzione dei patrimoni destinati è dato invece dalla impossibilità che i patrimoni destinati siano costituiti dalle s.r.l.[23]. Questo limite non è espressamente stabilito dalla legge, ma si evince dal fatto che, con la riforma, la disciplina delle società a responsabilità limitata è stata separata da quella dettata per le società per azioni, contrariamente a quanto avveniva in base alle vecchie norme dettate dal legislatore del 1942.
Ne consegue perciò che i patrimoni destinati potranno eventualmente essere costituiti, oltre che dalle s.p.a., soltanto dalle società in accomandita per azioni, visto che anche le nuove disposizioni a riguardo continuano a rinviare alla disciplina delle prime. Essendo inoltre le norme in questione delle norme a carattere speciale, esse non potranno essere applicate alle s.r.l. neppure per via analogica.
 
6                            L’art. 2447-ter. La deliberazione costitutiva. La competenza a deliberare. Gli elementi “essenziali” e i vincoli di bilancio.
 
In primo luogo, l’art. 2447-ter, ultimo comma, individua la competenza a deliberare la costituzione del patrimonio destinato in capo al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione. Infatti, “Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
E’ una competenza che può essere derogata dallo statuto, ma la cui natura di norma di “default” è stata criticata da una parte della dottrina che avrebbe preferito una competenza assembleare. Infatti, rispetto per esempio ad una operazione di costituzione di società controllate, la costituzione di un patrimonio destinato espone gli azionisti ad un rischio aggiuntivo diretto, sia perché la società continua a rispondere delle obbligazioni da fatto illecito, sia perché la deliberazione costitutiva può prevedere garanzie ulteriori per i finanziatori dell’affare[24].
Secondo altra parte della dottrina, la scelta del legislatore appare comunque condivisibile purché l’attività gestoria non produca decisioni di tipo organizzativo che alterino la composizione e l’ammontare del capitale di rischio o incidano sulla distribuibilità dell’utile, e purché attraverso operazioni di questo genere non vengano alterate le percentuali di partecipazione dei soci.
 
I primi tre punti dell’art. 2447-ter rappresentano il contenuto minimo del patrimonio destinato di cui alla lettera a) dell’art. 2447-bis, in mancanza del quale non sussisterebbero le condizioni di applicabilità del regime di separazione patrimoniale. Questo perché un “patrimonio destinato”, per esistere, deve essere in primo luogo individuabile, ed in secondo luogo vincolato sul piano teleologico, perciò la costituzione dovrà avvenire con ”procedimento ed atti opponibili ai terzi”, con cui si dovranno indicare “i beni o comunque quella parte del patrimonio che, per effetto della destinazione, cessa di essere oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori della società, per divenire oggetto della garanzia patrimoniale dei soli creditori delle obbligazioni poste in essere per intraprendere e realizzare l’affare[25].
Il mancato assolvimento di tali oneri o di indicazione dei beni o dell’affare “configura un vizio genetico dell’atto di destinazione con conseguente inapplicabilità del regime di limitazione della responsabilità, inadeguatamente ed inefficacemente perseguito con la delibera di destinazione[26].
 
L’affare dovrà poi essere indicato non soltanto per tipologia e genere, ma attraverso la specifica iniziativa attraverso la quale realizzare tale attività, identificando puntualmente tutte le caratteristiche dell’affare e fermo restando che questo dovrà pur sempre essere conforme all’oggetto sociale, “posto che diversamente potrebbe concretarsi un improprio ampliamento dello stesso, con mutamento delle condizioni di rischio dei soci[27].
Ne consegue che il patrimonio non potrà essere utilizzato per attività che non riguardino lo “specifico affare” e che la società risponderà con il proprio patrimonio “generico” delle obbligazioni contratte per atti ad esso non pertinenti, come si evince dall’art. 2447-quinquies, 4° comma[28].
Ma c’è un’ ulteriore questione da affrontare, e cioè il limite alla capacità di rappresentanza degli amministratori della società relativamente alla gestione del patrimonio. Ogni qual volta infatti i beni destinati vengano utilizzati in operazioni non pertinenti all’affare per il quale il patrimonio è stato costituito, se la società riuscirà a dimostrare ex art. 2384 che un terzo abbia agito intenzionalmente a danno della stessa, quest’ultima potrà validamente opporgli le limitazioni contenute nella deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.
 
Passando alla lettera c) del 1° comma dell’art. 2447-ter , questa impone che sia stilato un piano economico-finanziario.
Il piano economico-finanziario è l’elemento da cui si evince la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare. E’ quindi un elemento indefettibile proprio perché la non congruità ne impedisce la venuta in essere, e perché inoltre contiene in sé le regole e le modalità attraverso le quali perseguire lo scopo prefissato e in base alle quali stabilire, ex art. 2447-novies, quando l’affare si realizzi o, viceversa, sia divenuto impossibile. Nel piano economico-finanziario dovranno essere indicati anche gli apporti dei terzi e gli eventuali titoli partecipativi emessi.
Viene contemplata anche la possibilità che vengano offerte garanzie ai terzi finanziatori, che oltre ad essere costituite sui beni facenti parte del patrimonio destinato, possono essere prestate anche dalla società stessa, operazione che però rischierebbe di incidere in modo eccessivo sui creditori sociali.
 
La lettera g) infine dispone che vengano specificate delle regole di rendicontazione dello specifico affare, e cioè che venga predisposta “una rendicontazione contabile gestionale che si aggiunga a quella del libro giornale del patrimonio, con l’adozione di appositi principi di contabilizzazione, che potranno anche divergere secondo le regole della contabilità industriale; ma rendicontazione anche sugli stati di avanzamento e di realizzazione dell’affare in modo da formulare una valutazione, in corso di realizzo, sulla congruità del patrimonio[29].
In conseguenza di ciò l’art. 2447-septies dispone che: “I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio”.
Inoltre, la nota integrativa al bilancio dovrà a sua volta contenere “tutti gli elementi che consentano di valutare la consistenza del patrimonio destinato, così da rappresentare in modo trasparente il valore e la tipologia dei beni, come pure dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, compresi gli apporti dei terzi[30].
 
7                            L’art. 2447-ter. La deliberazione costitutiva. Elementi “incidentali”.
 
Per quando riguarda le lette d), e) e f), si tratta di elementi che non devono necessariamente figurare nella delibera costitutiva ma possono sopraggiungere anche successivamente, purché previste della pubblicità tipicamente prevista, in “delibere successive, allorquando venga effettivamente valutata la necessità e l’utilità di siffatti rapporti.”[31].
La previsione, di cui alla lettera d), di eventuali apporti di terzi al patrimonio destinato ricalca in modo evidente la disciplina dell’associazione in partecipazione. In base all’art. 2549 infatti: “Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. In entrambi i casi quindi i terzi hanno il diritto di partecipare ai risultati dell’affare, cioè sia agli utili che alle perdite, oppure soltanto agli utili se il modello di partecipazione prescelto fosse quello del contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite ex art. 2554 c.c.[32].
Il termine apporto, sia nella associazione in partecipazione che nel patrimonio destinato, designa un contributo che consiste, di regola, in una somma di denaro ma può consistere anche nel conferimento di determinati beni o nella prestazione di un’opera o di un servizio, comunque una forma di partecipazione al rischio d’impresa non imputabile a capitale. Inoltre, al pari di quanto avviene nell’associazione in partecipazione[33], la gestione dell’affare è attribuita esclusivamente alla società, mentre i terzi godono solo di poteri di controllo nonché del diritto al rendiconto.
 
La lettera e) contempla espressamente la possibilità che possano essere emessi strumenti finanziari partecipativi. Oltre agli strumenti aventi natura di semplice finanziamento, si ritiene che la società possa emettere, con riferimento al patrimonio destinato, anche strumenti cd. ibridi o partecipativi, cioè caratterizzati dal fatto di attribuire diritti amministrativi, e di essere a metà tra capitale di rischio e capitale di credito, suscettibili pertanto di avere un rendimento collegato all’andamento dell’affare.
Qualora ciò avvenisse la società avrà l’obbligo di indicare specificamente i diritti che sono attribuiti ai sottoscrittori. L’autonomia negoziale degli amministratori incontra però, in questo settore, dei limiti. In particolare sembra potersi escludere che la società possa emettere, con riferimento al patrimonio destinato, titoli di natura azionaria[34].
In base all’art. 2447-octies, i possessori di titoli partecipativi sono riuniti all’interno di una assemblea speciale che dispone di poteri in materia di:
 
               nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, nonchè sull’azione di responsabilità nei loro confronti;
               costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e rendiconto relativo;
               modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
               controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
               altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
 
La lettera f) dell’art. 2447-ter dispone infine che nel caso in cui i titoli emessi sul patrimonio destinato vengano diffusi tra il pubblico degli investitori non professionali, il controllo contabile dell’affare venga affidato ad una apposita società di revisione, scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB a norma delle leggi speciali[35] solo però nel caso in cui la società destinante non sia già sottoposta ad un controllo di questo tipo.,
 
8 Le vicende del patrimonio successive alla deliberazione costitutiva.
 
La deliberazione costitutiva con cui l’organo amministrativo (o l’assemblea, se lo statuto preveda in tal senso) costituisce il patrimonio destinato, deve essere depositata con le modalità previste dall’art. 2436 c.c.[36]. Quindi il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro e a partire da questo momento, essa inizia a dispiegare i suoi effetti.
Nel termine però di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione contro la delibera di costituzione del patrimonio destinato[37].
Le ragioni per cui i creditori sociali dovrebbero opporsi risiedono nel fatto che l’atto di destinazione patrimoniale li priva di alcune garanzie per riservarle solamente ai creditori del patrimonio. Infatti, decorso il termine di sessanta giorni, ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti[38].
La limitazione di responsabilità opera però anche dal patrimonio verso la società, perché per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato.
Quest’ultimo ha dunque una sua autonomia rispetto al patrimonio sociale, autonomia che può subire delle modifiche per effetto di diverse previsioni in sede di delibera costitutiva del patrimonio destinato o in conseguenza della mancata menzione del vincolo di destinazione negli atti compiuti in relazione allo specifico affare, ma che per il resto rimane piena ed efficace per tutta la durata dell’affare, con una sola eccezione.
L’ultimo comma dell’art. 2447-quinquies codifica il principio, fino ad oggi sconosciuto nell’ordinamento italiano, di inopponibilità della responsabilità limitata ai creditori involontari. Questa norma opera una precisa distinzione tra i creditori che volontariamente hanno accettato di soddisfarsi sui beni gravati dal vincolo di destinazione rispetto ai creditori che, invece, non hanno scelto il proprio debitore perché hanno subìto un fatto illecito, il che si traduce in pratica nel fatto che il titolare del diritto al risarcimento del danno causato nella realizzazione dell’affare non potrà vedersi opporre la limitazione di responsabilità operante ex art. 2447-quinquies ma potrà soddisfarsi su tutti i beni sociali.
A titolo di esempio, potrà trattarsi tanto di un lavoratore dipendente della società addetto ad una operazione connessa allo specifico affare che abbia subito un infortunio sul lavoro addebitabile alla società, quanto un estraneo che sia rimasto vittima di un sinistro stradale con un automezzo della società da questa conferito al patrimonio destinato ed impiegato, al momento del verificarsi del danno, per un fine ricompreso nello specifico affare, e potrà altresì trattarsi di danno patrimoniale come di danno esistenziale.
Si tratta dell’accoglimento, “del tutto innovativo nel nostro ordinamento, di quella tendenza da tempo presente nel sistema statunitense, che basa sulla distinzione della natura della fonte dell’obbligazione – se contrattuale o extracontrattuale -, i limiti del privilegio della limitazione della responsabilità.
La tendenza si è manifestata in quel sistema, quale ipotesi di superamento della persona giuridica a favore dei titolari di un credito per risarcimento dei danni di dimensioni tali (ed evidentemente di gravità tale), da non poter essere soddisfatto del patrimonio della persona giuridica, con conseguente allargamento della responsabilità al di là della limitazione connessa alla persona giuridica[39].
 
9 L’art. 2447-novies. La liquidazione del patrimonio destinato.
 
L’ultima parte dell’art. 4, comma 4, lettera b) della legge delega 366/2001 imponeva al legislatore delegato di “disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza”. Il D.Lgs. 6/2003 ha però omesso di dettare disposizioni al riguardo, limitandosi a prevedere, all’art. 2447-novies che “nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.”
Nulla dunque viene detto circa l’eventualità che il patrimonio si trovi in uno stato di insolvenza, se non che ove non risulti possibile il pagamento dei debiti, gli amministratori procederanno a liquidare le attività oggetto di destinazione, liquidazione che comunque risulta obbligatoria soltanto qualora siano i creditori a farne richiesta[40].
 
Rimane così aperto il problema se il patrimonio sia assoggettabile ad autonoma procedura concorsuale, e in caso affermativo, come vadano coordinate le disposizioni del codice con quelle della legge fallimentare.
Si tratta di una problematica piuttosto complessa che ha visto la dottrina schierata su posizioni antitetiche e su cui neppure il disegno di legge predisposto dalla commisione Trevisanato ha fatto chiarezza, limitandosi a dettare una disciplina in materia soltanto per i finanziamenti destinati ex art. 2447-bis, 1° comma, lettera b).
Per quanto riguarda gli oppositori all’ipotesi di fallimento del patrimonio destinato, da un lato è stato sostenuto che il patrimonio “dedicato”, nonostante la sua evidente autonomia aziendale e imprenditoriale e la sua omogeneità funzionale rispetto ad altre figure senz’altro assoggettabili a fallimento (per es. una s.r.l. unipersonale o una s.p.a. con un unico azionista), non potrebbe essere oggetto di procedura concorsuale autonoma[41].
Questa conclusione riposa sul dato normativo dell’art. 2447-novies che prevede una sola conseguenza alla mancata soddisfazione integrale dei creditori del patrimonio: la liquidazione del patrimonio stesso.
Una seconda teoria contraria al fallimento del patrimonio destinato ha tratto spunto dall’art. 1 l.f. , che infatti non contempla il fallimento di un’impresa bensì di un imprenditore, tale non potendosi considerare un patrimonio destinato che rientra semmai nella prima categoria. Ed essendo pertanto quest’ultimo non un nuovo soggetto diverso ed autonomo rispetto alla società che lo ha costituito, ma solamente un’articolazione patrimoniale distinta dalla società medesima e della quale fa comunque parte, la sua eventuale insolvenza finirà per coinvolgere l’intera società, trasformandosi in insolvenza dell’imprenditore persona giuridica[42].
 
La prima conclusione viene contestata perché “non terrebbe in adeguata considerazione che il fallimento di un’impresa è la conseguenza della sua insolvenza per come essa è prevista e trattata dalle disposizioni fallimentari, sicché inutile e irrilevante sarebbe una specifica previsione contenuta nel codice”[43].
La seconda perché l’idea secondo la quale a fallire sarebbe sempre l’imprenditore e mai l’impresa, che far pur parte della logica codicistica e di quella della legge fallimentare, mostra oggi evidenti limiti[44]. Non può del resto negarsi che la stessa legge fallimentare contempli ipotesi di fallimento di impresa senza imprenditore, come per es. il fallimento del defunto, dell’incapace o delle associazioni non riconosciute che esercitino attività di impresa[45].
Inoltre, un simile orientamento finirebbe per negare la funzione che il patrimonio destinato dovrebbe svolgere, e cioè segregare una porzione del patrimonio sociale e rendere le sue vicende estranee a quelle della società costituente.
E’ innegabile infatti che una società, di fronte alla prospettiva di una procedura concorsuale sul suo intero patrimonio, non esiterebbe a distogliere risorse dal patrimonio generico per destinarle a quello vincolato allo specifico affare, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di tutela dei creditori del patrimonio sociale, di utilità pratica e anche di efficienza economica qualora un’intera società venisse dichiarata fallita a seguito dell’insolvenza di una porzione del proprio patrimonio.
Sembra dunque più plausibile ritenere che il patrimonio sia assoggettabile ad autonoma procedura concorsuale e che i principi fallimentari debbano adattarsi alla regola societaria[46], assumendo come punti di riferimento pratici, il fallimento dell’imprenditore defunto, dell’imprenditore incapace, delle associazioni non riconosciute, e delle fondazioni esercenti attività d’impresa.
 
Questa soluzione non è però immune da problemi, specialmente di carattere pratico.
Innanzitutto si deve coordinare il dettato dell’art. 2447-novies con il fallimento del patrimonio. Infatti il comma 2 dispone che “Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente”.
In mancanza di richiesta da parte dei creditori, nulla quaestio sul fatto che il patrimonio si estingua e torni a confondersi con il patrimonio societario. Posto però che in quanto “entità” fallibile il patrimonio destinato è assoggettato anche alle disposizioni della legge fallimentare, ne consegue che ai sensi dell’art. 10 l.f.[47] il patrimonio potrà essere dichiarato fallito nel termine di un anno dalla sua estinzione[48].
Bisogna però tenere a mente anche che i creditori particolari del patrimonio, dopo l’estinzione dello stesso, potranno rivalersi soltanto sui beni che facevano parte di quest’ultimo, non potendo escutere il rimanente patrimonio sociale, e che ciò comporta un problema di conservazione dell’integrità dei beni e dei rapporti già destinati. In base a queste premesse è stato sostenuto[49] che continui a sussistere in capo agli amministratori l’obbligo di conservare questi ultimi ex art. 2394 c.c.[50], e che in caso di dispersione, soprattutto quando si profili insolvenza del patrimonio, riemerga la piena responsabilità della società per il fatto dei propri amministratori ex art. 2049[51] rispetto agli obblighi di cui all’art. 2394[52].
 
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[1] Quest’ultimo complesso di norme è stato tra l’altro richiamato dalla legge finanziaria del 2003 in materia di costituzione di società di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare delle regioni e degli altri enti locali e in materia di patrimoni separati costituiti nell’ambito di società per il finanziamento delle infrastrutture.
[2] MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, I , Milano, 1957, pag. 386 ss. .
[3] Sul punto si veda la nozione fornita da BIGLIAZZI GERI, Enciclopedia del Diritto, 1982, voce “Patrimonio”,II, Patrimonio autonomo e separato,:”Si parla […] di patrimonio autonomo o separato, ad indicare il distacco di una massa patrimoniale da un patrimonio o da diversi patrimoni “di provenienza”, in modo da dar luogo ad un’unità particolare avente una propria destinazione (da qui, anche la qualificazione in termini di patrimonio di destinazione) ed una sorte giuridica più o meno indipendente e strettamente connessa con tale destinazione. Caratteristiche di tali entità unitarie dovrebbero essere la non distraibilità dei singoli elementi dalla destinazione che li unifica e la loro sottoposizione a speciali misure di conservazione e di amministrazione, nonché la concentrazione su di esse della garanzia, in forma più o meno esclusiva, e perciò della responsabilità per le obbligazioni trovanti la loro causa nella destinazione suddetta”.
[4] Questo perlomeno secondo GIANNELLI, Art. 2447/II, in Società di capitali, AA. VV. a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES, 2004, il quale sostiene che la costituzione del patrimonio destinato implichi non solo un distacco di beni, ma anche l’assegnazione di valori aziendali. Ciò troverebbe conferma:
a)                   nella previsione dell’art. 2447-ter, comma 1°, lettera b) che prevede che nella delibera di costituzione debbano essere indicati i beni ed i rapporti giuridici, cioè valori attivi (crediti) e valori passivi (debiti);
b)                   per i patrimoni ex art. 2447-bis, comma 1°, lettera a), nella previsione di un limite fissato al 10% del patrimonio netto della società, quindi si dovrà individuare il valore dei singoli beni destinati allo specifico affare e si dovranno valutare anche le situazioni patrimoniali passive;
c)nella prescrizione della congruità dei beni destinati rispetto all’affare che dovrà essere accertata anche sul piano dei valori del patrimonio.
[5] GIANNELLI, op. cit., pag. 1215-1216.
[6] GIANNELLI, op. cit., pag. 1218.
[7] FERRO-LUZZI, I patrimoni “dedicati”e i “gruppi” nella riforma societaria, in Riv. Not., 2002, pag. 271; ID., La disciplina dei patrimoni separati, in Riv. Soc., 2002, pag. 121; ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. Dir. Civ., 2002, I, pag. 551; FAUCEGLIA, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Fall., 2003, pag. 810.
[8] INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Dir. Fall., 2003, pag. 371.
[9] GIANNELLI, op. cit., pag. 1219; INZITARI, op. cit., pag. 300.
[10] COLOMBO, La disciplina contabile dei patrimoni destinati,in Banca Borsa e Titoli di credito, 2001, I, pag. 31; FAUCEGLIA,op. cit. , pag. 809 ss.; LAMANDINI, I patrimoni “destinati” nell’esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6, Relazione al Convegno di Studi “Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative”, in Riv. Soc., 2003, pag. 490.
[11] CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2003, pag. 179; FAUCEGLIA, op. cit. pag. 811; LAMANDINI, op. cit.,pag. 503.
[12] COMPORTI, sub art. 2447-ter, ne La riforma Sandulli-Santoro, 2, II, 2003, pag. 961; COLOMBO, op. cit., pag. 31 ss.; SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, pag. 182; GIANNELLI, op. cit., pag. 1220.
[13] Sulla segregazione patrimoniale intesa come sinonimo di “patrimonio destinato”, si veda INZITARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Società n. 2 bis speciale, 2003, pag. 295.
[14] Sul punto vedi GIANNELLI, op. cit., pag. 1210 ss..
[15] DI SABATO, Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria, in Società, 2002, pag. 665.
[16] FERRO-LUZZI, I patrimoni “dedicati”e i “gruppi” nella riforma societaria, in Riv. Not., 2002, pag. 271; ID., La disciplina dei patrimoni separati, in Riv. Soc., 2002, pag. 122.
[17] GIANNELLI, op. cit., pag. 1222.
[18] COMPORTI, op. cit., pag. 966; FAUCEGLIA, op. cit., pag. 812, COLOMBO, op. cit., pag. 33.
[19]Si veda a questo proposito il contributo di INZITARI, op. cit., pag. 373, secondo il quale la previsione di apporti di terzi “apre la strada alla possibilità che l’affare sia perseguito da diverse società, ognuna delle quali crea un patrimonio destinato e lo coordina con quello costituito da altre società rendendo in questo caso il proprio patrimonio destinato componente diuna articolazione funzionalmente unitaria di patrimoni destinati, che perseguono la realizzazione di un unitario e più ampio affare”.
[20] A riguardo COMPORTI, op. cit., pag. 967, ha invece assunto una posizione peculiare, e cioè che il limite del 10% sia penalizzante degli eventuali apporti dei terzi, e che questi vadano a incrementare solamente il patrimonio destinato e non anche il netto della società.
[21] COMPORTI, op. cit., pag. 968.
[22] GIANNELLI, op. cit., pag. 1221.
[23] GIANNELLI, op. cit., pag. 1222.
[24] LAMANDINI, op. cit., pag. 500.
[25] INZITARI, op. cit. sub 8, pag. 371.
[26] INZITARI, op. cit. sub 8, pag. 378.
[27] INZITARI, op. cit. sub 8, pag. 372.
[28] GIANNELLI, op. cit., pag. 1225.
[29] GIANNELLI, op. cit., pag. 1231.
[30] INZITARI, op. cit., pag. 380.
[31] INZITARI, op. cit., pag. 374.
[32] Art. 2554 c.c.:”Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto”.
[33] Art. 2552 c.c.: “La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno”.
[34] FAUCEGLIA, op. cit., pag. 811; GIANNELLI, op. cit., pag. 1229. Secondo alcuni autori sarebbe però possibile, a fronte di un apporto di terzi, emettere delle azioni a titolo di conferimenti in conto capitale, ovviamente per la quota imputata a patrimonio destinato, con risultati correlati a quel ramo di attività. Favorevoli a questo punto di vista sono COMPORTI, op. cit., pag. 973; LAMANDINI, op. cit., pag. 497; MANES, Sui “patrimoni destinati ad uno specifico affare” nella riforma del diritto societario, in Contratto e Impresa, 2003, pag. 202. Questa ipotesi è stata esclusa da GIANNELLI, op. cit., pagg. 1229-30; PORTALE, Dal “capitale assicurato” alle “tracking stocks”, Riv. Soc., 2002, pag. 164; COLOMBO, op. cit., pag. 34.
[35] L’art. 111-quarter disp. att. cc. specifica che “La società di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non può essere una persona fisica”.
[36] Art. 2447-quater c.c
[37] Art. 2447-quater c.c. .
[38] Art. 2447-quinquies c.c. .
[39]INZITARI, op. cit., pag. 377.
[40] MEOLI, “Patrimoni destinati e insolvenza”, in Il Fallimento, 2005, pag. 113.
[41] MANFEROCE, “Soggezione alle procedure concorsuali dei patrimoni dedicati” , in Il Fallimento, 2003, pag. 1245.
[42] BOZZA, “Patrimoni destinati, partecipazioni statali S.A.A.”, Milano, 2003, pag. 149.
[43] MEOLI, op. cit., pag. 116.
[44] Sulla dottrina favorevole al fallimento del patrimonio destinato, e solo di esso, si vedano: D’ALESSANDRO, “Le linee generali della riforma”, relazione al convegno dal titolo Diritto societario: dai progetti alla riforma, Courmayeur, 27-28 settembre 2003; MANFEROCE, op. cit., pag. 1246; FAUCEGLIA, op. cit., pag. 814.
[45] Dottrina e giurisprudenza sono del resto concordi nel ritenere che l’incapace di agire che svolga attività di impresa senza le debite autorizzazioni non possa considerarsi imprenditore, pur essendo la sua impresa assoggettabile a fallimento. Lo stesso dicasi per le associazioni non riconosciute prive di personalità.
[46] Vedi nota sub 44.
[47] Art. 10 l.f.: “L’imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l’esercizio dell’impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’impresa, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.”.
[48] MEOLI, op. cit., pag. 117.
[49] Vedi nota sub 43..
[50]Art. 2394 c.c.:“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”
[51] Art. 2049 c.c.:” I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.”.
[52] Ha rilevato Bruno Meoli nel suo articolo, che una simile soluzione attribuirebbe maggiore incisività al dettato dell’art. 2447-novies perché renderebbe la liquidazione del patrimonio insolvente un obbligo per gli amministratori nel caso di richiesta dei creditori, ma anche un onere a loro carico onde evitare quelle conseguenze di confusione che potrebbero coinvolgere la responsabilità della società.

Di Lorenzo Alfredo

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