L’A.N.V.A.G.- Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti non è una associazione politica.
Le iniziative politiche a tutela dell’avvocatura vengono proposte e organizzate da chi ha la rappresentanza politica che secondo alcuni è attribuita al Consiglio Nazionale Forense e secondo altri all’Organismo Unitario dell’Avvocatura.
Costoro hanno organizzato il 28° Congresso nazionale Forense insieme con la Cassa nazionale Forense e l’apporto considerevole dell’Ordine Forense di Roma.
La mozione politica finale si trova nella home page dell’A.N.V.A.G. unitamente alla raccomandazione presentata dall’A.N.V.A.G. e illustrata dal sottoscritto.
L’intervento di questa associazione al Congresso ha riguardato il tema indicato e cioè “gli avvocati lottano per il loro futuro e per una Giustizia più efficiente” ed ha ovviamente fatto riferimento in chiave critica al c.d. decreto Bersani convertito con la Legge 4 agosto 2006 n. 248.
Ritenendo urgenti le disposizioni emanate per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, il provvedimento stabilisce nuove regole dell’esercizio della professione in conformita’ al principio comunitario di libera concorrenza.
Considerato che tale principio è ormai da tempo “vissuto” quotidianamente particolarmente dall’avvocatura di base che, dato il numero sempre crescente degli iscritti, si trova a doversi confrontare ed entrare spesso in conflitto al suo interno, l’intervento dell’A.N.V.A.G. si pone nello stesso alveo in cui sono stati ricompresi tutti i provvedimenti che hanno riguardato l’istituto del gratuito patrocinio necessario ed obbligatorio in ogni paese civile.
Questi fino ad oggi sono stati proposti, discussi e approvati dalla forza trasversale che ha abbracciato tutte le forze politiche dell’arco costituzionale con l’ausilio non indifferente delle associazioni.
Ed allora, per quanto riguarda la materia del gratuito patrocinio, il peccato originale è costituito dalla mancata concertazione e non resta, quindi, che raccomandare l’immediata apertura di un tavolo di lavoro per potervi porre rimedio.
L’intervento dell’A.N.V.A.G. ha riguardato due aspetti.
A) I mali della giustizia non sono da ricercarsi nell’ambito della magistratura o dell’avvocatura bensì nella scarsezza degli strumenti messi a disposizione.
Si pensi all’assurda condizione che gli avvocati, unitamente al versamento dei diritti di copia, sono spesso costretti a farsi le fotocopie degli atti richiesti e ciò a causa della mancanza di carta negli uffici.
E’ di pubblico dominio la notizia che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha recentemente provveduto ad una cospicua anticipazione a favore del locale Tribunale per l’acquisto del materiale di prima necessità.
Ebbene, la magistratura e l’avvocatura, mettendo da parte dissidi antichi e spesso fuorvianti, stanno prendendo atto del vero fondamento della crisi e proprio in questi giorni stanno tentando di offrire un seppur minimo ma significativo impulso comune al funzionamento della giustizia, dando alla luce un protocollo del bon-ton per le udienze dibattimentali nel processo penale e che sarebbe auspicabile estendere, con i dovuti aggiustamenti, al processo civile.
Nella scarsezza endemica delle risorse umane e finanziarie a disposizione del mondo giudiziario, è ovvio che anche il gratuito patrocinio viene irrimediabilmente penalizzato.
Il servizio di consulenza legale che è stato e rimane un aspetto di particolare importanza per l’assistenza rivolta al non abbiente, anche al fine precipuo di snellire il carico processuale, è destinato ad incontrare sempre nuovi ostacoli ricadendo come sempre rovinosamente sulle spalle dell’avvocatura
B) I difensori iscritti negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato hanno subito un vero e proprio tradimento da parte del legislatore con il quale si stava vivendo un periodo tutto sommato sereno di “coniugio” nel quale all’impegno del tutto onorifico della difesa del non abbiente si stava sostituendo un progetto più conforme alla carta costituzionale con il patrocinio a spese dello Stato.
Pur nella consapevolezza che alcuni aggiustamenti alla legge nata nel 2002 appaiono necessari (alcune proposte sono state illustrate dall’A.N.V.A.G. nell’opuscolo distribuito in occasione del Congresso), l’accento cade necessariamente su un tema che è di basilare importanza per l’istituto del gratuito patrocinio e che è stato oggetto di particolare impegno per questa associazione in occasione dell’esame e approvazione del T.U. n.115/02 e cioè che “l’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma e l’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:a) attitudini ed esperienza professionale; b) assenza di sanzioni disciplinari;c) anzianità professionale non inferiore a sei anni e che addirittura l’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare”.
L’impegno assunto da questa associazione sul punto è da tempo indirizzato verso due obiettivi:
1) il coinvolgimento nel servizio di assistenza e consulenza di professionisti esperti e preparati che potessero garantire una difesa seria ed attrezzata anche della persona non abbiente evitando così quelle antipatiche situazioni processuali in cui si sentiva il difensore rimettersi puramente e semplicemente alla decisione del Giudice;
2) il coinvolgimento dei giovani (compresi i praticanti abilitati) per gli affari di loro competenza con la medesima serietà e preparazione e farli così sentire inseriti in un sistema che persegue la pace sociale nella sfera particolare della giustizia.
Ebbene, il legislatore ha ritenuto di bloccare ogni giusto compenso (laddove giusto può essere considerato un eufemismo alla luce dei compensi irrisori così come liquidati – ciò comporta un capitolo di discussione a parte-) mediante l’abbandono del metodo della delega alle Poste che anticipavano gli esborsi (con maggior garanzia della speditezza dei pagamenti per il fatto che tale servizio produceva un ricavo per il delegato) per passare al pagamento diretto con una non meglio specificata ordinaria procedura stabilita dalla vigente normativa di contabilita’ generale dello Stato (art.21 Legge 4 agosto 2006 n.248).
Staremo a vedere ed intanto si legge nel successivo alinea dello stesso articolo che lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ………..e’ ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2006, di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
In questo modo è chiaro che vengono clamorosamente penalizzati sopratutto i giovani avvocati i quali, spinti da un naturale sentimento di abnegazione nel soccorrere il prossimo e coscienti del “peso” del servizio in termini di serietà di preparazione e irreprensibilità di comportamento (per questo maggiormente controllati) hanno scelto di iscriversi negli elenchi dei difensori dei non abbienti.
Essi sono stati, quindi, traditi sia perché viene loro a mancare il seppur lieve compenso dell’opera prestata e sia perchè viene disposto un altro onere non indifferente quale l’apertura del c.d. “conto fiscale”.
Ebbene, nello sforzo non indifferente di costoro di conquistare aree di competenza ed esperienza necessarie per la inevitabile competitività professionale (voluta, si badi, dallo stesso legislatore) e di seguire, per questo fine, i corsi di specializzazione e di aggiornamento con la massima serietà, si aggiunge un altro prezzo che potrebbe essere ritenuto un illegittimo ostacolo al principio dai più accettato del libero accesso alle professioni e cioè i costi (non indifferenti specie per un giovane) di un conto bancario o postale c.d. fiscale.
L’art. 35 comma 12 della richiamata legge 4 agosto 2006 n. 248 recita
“All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonche’ mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».”
Il comma 12-bis aggiunge che “il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite e’ stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e’ stabilito in 500 euro.”
Il legislatore ha chiarito (circolare n. 7) che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali sono quelli di cui al primo comma dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973, ovvero “Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell’art.13…” e l’articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53, commi primo e secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’articolo 5, lettera c), del TUIR.
Il legislatore ha chiarito che il conto fiscale obbligatorio sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, può essere utilizzato eventualmente anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione ma con la raccomandazione che deve essere sempre rispettato l’articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i “prelevamenti” dai predetti conti sono presi a base della rettifica come “compensi” qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.
Ed allora i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra – professionale.
Più che mai necessaria appare, quindi, l’apertura di un tavolo di lavoro con tutte le forze politiche per sistemare in un quadro organico la normativa riguardante il patrocinio a spese dello Stato anche per raccordarlo alla normativa europea concernente le controversie transfrontaliere.
Questo è l’auspicio dell’A.N.V.A.G. con la chiara consapevolezza che la materia del gratuito patrocinio debba conservare, come ha sempre fatto fino ad oggi, la prerogativa di essere studiata e trattata con il contributo e la partecipazione di tutti i soggetti interessati al buon funzionamento dell’Azienda Giustizia.
*(Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 11/06)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento