O R D I N A N Z A
all’udienza del 18 ottobre 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso l’ordinanza pronunciata ex Art. 54 e 69 bis L. 354/175 dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA in data 04.05.2006 promosso da:
A. M. nato a xxx il xxx
Detenuto Casa Reclusione di xxx;
VISTO il parere come da verbale del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, in data 04.05.2006, ha emesso ordinanza ex art. 54 e 69-bis L. 354/75, sull’istanza di liberazione anticipata formulata dal detenuto in epigrafe generalizzato.
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto impugnazione ai sensi dell’art. 69 bis della citata legge.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge .
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato: il provvedimento impugnato è, infatti, logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla insussistenza dei presupposti di legge, con particolare riferimento alla carenza di partecipazione trattamentale riscontrabile alla luce della ricaduta nel delitto dopo l’espiazione dei semestri di pena in valutazione (22.01.2000 – 10.05.2002), ciò che basta da solo a giustificare la reiezione dell’istanza, come peraltro insegna la consolidata giurisprudenza della Cassazione (ex plurimis, Cass., I, 05.06.1997, ********).
La consolidata giurisprudenza della Cassazione inclina, infatti, a ritenere legittima la valutazione dell’incidenza negativa della commissione di reati, commessi nel corso di periodi di libertà successivi alla detenzione, ai fini della verifica della sussistenza di un’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione del condannato, in rapporto a semestri di pena espiata antecedentemente alla perpetrazione degli illeciti penali.
Più precisamente, per poter incidere sulla valutazione ai fini della liberazione anticipata, deve trattarsi di un reato di significativa gravità (Cass.,I,5.6.1997,n.3017,********, RP, 1997,962).
Ciò posto, la valutazione della condotta penalmente illecita, successiva al periodo di detenzione, è comunque legittima, poiché il giudizio ai sensi dell’art. 54 l. 26 luglio 1975, n.354 deve avere ad oggetto la complessiva condotta del soggetto (Cass.,I,17.4.2000,n.1740, Greco,CED; conforme Cass.,I,25.3.1992, ***********, CP, 1993,2102) e, in questa prospettiva, la commissione di gravi reati successivamente al periodo di detenzione che deve essere valutato riverbera negativamente sulla valutazione dell’effettiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, poiché la commissione di illeciti successiva all’esposizione al trattamento penitenziario evidenzia la partecipazione meramente formale del soggetto all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti (Cass.,I,23.3.1993,*********,CP,1995,2279;Cass.,I,14.4.1997,Pirrozzi,CP,1997,962;Cass.,I,7.7.1999, n.3342,Bayrak,CED).
Nel caso di specie, il detenuto risulta aver commesso un nuovo reato successivamente al periodo richiesto di valutazione e precisamente una violazione dell’art.73, d.p.r. 309/90 e una violazione al T.U.Stranieri. La natura di tali nuove condotte delittuose, realizzate nell’ottobre del 2002, a pochi mesi di distanza dal periodo detentivo valutato dal giudice a quo, induce a ritenere che l’interessato non abbia profittato delle offerte trattamentali in istituto, poiché è ritornato a delinquere per procacciarsi utilità economiche ed ha continuato a vivere quale irregolare sul territorio nazionale.
Nella fattispecie, il giudizio negativo in ordine alla effettiva volontà di partecipazione in ragione della ricaduta nel delitto posteriormente all’espiato trova altresì conforto nella lettura degli atti dell’osservazione, dai quali si desume l’insufficiente adesione del detenuto al trattamento penitenziario.
L’impugnazione va pertanto respinta.
P.Q.M.
Visto l’ Art. 69 L. 354/75 e gli artt. 666 e 678 c.p.p.;
R E S P I N G E
l’IMPUGNAZIONE come sopra proposta .
Torino, così deciso il 18 ottobre 2006
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento