L’assegno di divorzio deve essere revisionato se l’obbligato decide di lavorare part-time

 
MASSIMA
 
“ In tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell’obbligato è suscettiva di assumere rilievo quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 898 del 1970 – nela quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti e in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio – anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all’oggetto e alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, in specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo determinato”.
 
COMMENTO
 
Con la sentenza n. 5378/06 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema dell’adeguamento dell’assegno di divorzio, in ragione del verificarsi di circostanze che alterino l’equilibrio raggiunto dalle parti al momento della cessazione degli effetti civili o successivamente alla stessa.
A seguito della riforma intervenuta con la L. 74/1987 l’assegno di divorzio ha assunto natura eminentemente assistenziale, essendo la sua assegnazione subordinata alla circostanza che il coniuge non abbia mezzi adeguati nè possa procurarseli per motivi oggettivi.
Ci si chiede, ovviamente, cosa si intenda, sul piano pratico, per “mezzi adeguati”, ed in particolare “adeguati rispetto a cosa”.
Sul punto la giurisprudenza è, non senza oscillazioni, orientata nel ritenere che la inadeguatezza dei mezzi vada valutata in ragione del tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva in costanza di matrimonio.
Ne consegue che il diritto alla percezione di questa forma di mantenimento trova, qui, fondamento nella disparità delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi; il coniuge, rectius ex, che non sia in grado con i propri mezzi di garantirsi lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, ha diritto a raggiungerlo tramite l’ apporto proveniente dall’ex consorte.
Le condizioni economiche che giustificano tale regime possono mutare e possono, pertanto, giustificare la revisione se non addirittura la revoca dell’assegno stesso.
I provvedimenti giudiziali attributivi dell’assegno divorzile sono, difatti, adottati rebus sic stantibus, e pertanto possono essere modificati in ogni momennto, purchè, ovviamente, intervenga una variazione della situazione di fatto posta a fondamento della decisone.
Tali mutamenti, che incidono sulle condizioni economiche degli ex coniugi, giustificano la revisione o la revoca dell’assegno, anche nel caso in cui conseguano ad una libera scelta del coniuge obbligato.
La sentenza in esame, infatti, accoglie e fa proprio l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce e riconosce importanza primaria ai diritti fondamentali della persona, con la conseguenza che le libere scelte di vita e di lavoro assunte dal coniuge obbligato devono poter essere valutate in sede di procedimento giudiziale.
Ne deriva, pertanto, che l’obbligo a carico dell’ex coniuge di corrispondere l’assegno divorzile, non può costituire una limitazione né tantomeno un impedimento all’assunzione di determinate scelte lavorative o esistenziali.
La Corte di Cassazione censura la decisione impugnata nella parte in cui sostiene l’illegittimità della scelta dell’obbligato di ridurre la propria attività lavorativa, sull’assunto che, in tal modo, erano stati lesi "i diritti consolidati di terzi".
La Corte pone, invece, l’accento sul diritto fondamentale della libertà, che si esplica anche nella scelta di disporre liberamente delle proprie energie fisiche e psichiche e che, in alcun modo, può essere mortifcato o soppresso dall’obbligo di pagamento di un assegno post-matrimoniale.
Nè tantomeno, precisa il Collegio, è concesso al giudice di merito un sindacato sulle ragioni che hanno indotto il coniuge ad intraprendere un certo tipo di scelta lavorativa.
Al contrario, un sindacato è possibile, ed anzi è doveroso, quando sia il coniuge beneficiario a compiere scelte lavorative discutibilmente svantaggiose sul piano economico.
Si ricordi, infatti, che l’assegno divorzile ha natura assistenziale, nel senso che svolge, la funzione di consentire all’ex coniuge di continuare a godere del tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, qualora non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli.
Questo, però, non significa, statuisce la Corte, che "si può pretendere un contributo assistenziale da altri, quando si ha la possibilità di conseguire il tenore di vita de quo con le proprie fonti".
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 10 novembre 2005 – 11 marzo 2006, n. 5378
(Presidente Losario, ******************)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 settembre 2001 ******** chiedeva al tribunale di Roma, ai sensi dell’articolo 9, legge 898/70, la revoca dell’obbligo di corrispondere all’ex coniuge C. F. un assegno mensile di lire 500.000, impostole dalla Corte d’appello di Roma con sentenza dell’11 febbraio 1997, in sede di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Giustificava la richiesta con l’asserito miglioramento della condizioni economiche del F., conseguente al fatto che la figlia ********* ‑ convivente con il padre ed al cui mantenimento questi doveva provvedere ‑ era divenuta economicamente indipendente.
Il Tribunale, con decreto del 3 aprile 2002, accoglieva la domanda, revocando l’assegno di divorzio posto a carico dalla U. a far data dal febbraio 2001.
Avverso la decisione proponeva reclamo il F., assumendo che l’avvenuto raggiungimento dell’autonomia economica da parte della figlia costituiva evento inidoneo a giustificare la revoca dell’assegno di divorzio, il diritto alla cui percezione trova fondamento nella disparità della condizioni economiche degli ex coniugi: condizioni che il primo Giudice aveva ritenuto riavvicinate sulla base di una affrettata e non corretta valutazione delle risultanze processuali.
Il reclamo era parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Roma, la quale, con decreto del 29 gennaio 2004, ripristinava l’assegno di euro 105,00 a decorrere dalla domanda. Premesso che i provvedimenti in tema di assegno di divorzio, soggetti alla clausola “rebus sic stantibus”, possono formare oggetto di revisione solo in presenza di circostanze sopravvenute, idonee ad alterare l’equilibrio raggiunto dalle parti in sede di divorzio o in momenti successivi, la Corte territoriale rilevava come, nella specie, il diritto all’assegno fosse stato riconosciuto al F., con la sentenza di divorzio, in considerazione della migliore situazione economica della U., godendo quest’ultima di un reddito da lavoro più elevato e disponendo, altresì, a differenza del primo, di un cospicuo patrimonio immobiliare.
Il divario economico a fronte del quale era stato affermato il diritto all’assegno doveva ritenersi, peraltro, ancora sussistente. Sul piano reddituale, la retribuzione netta della U. era scesa, bensì, nell’anno 2002, dai circa 23.000 euro percepiti nell’anno precedente, a 15.200 euro, divenendo in tal modo inferiore ai redditi complessivi del F. (pari, nello stesso anno 2002, ad oltre 21.000 euro): ma tale circostanza ‑ ad avviso della Corte di merito ‑ non poteva essere configurata come decremento della «capacità contributiva», dipendendo dalla personale scelta della U. ‑ non giustificata da motivi dì salute o da impegni familiari ‑ dell’orario di lavoro part time, scelta che non potrebbe «ledere i diritti consolidati di terze persone». Sotto l’aspetto patrimoniale, poi, la situazione della U. sarebbe rimasta pressoché invariata, giacché, sia pure era vero che ella aveva alienato numerosi immobili (acquistandone, tuttavia, altri) , la conversione di beni immobili in danaro non rappresenta comunque un peggioramento delle condizioni economiche della alienante, dovendosi per il resto escludere che il ricavato della vendita fosse stato nella specie assorbito ‑ così come asserito dalla U. ‑ dagli oneri di mantenimento dei figli e dell’ex coniuge.
Se, alla luce di tali circostanze, doveva essere dunque riconosciuta la permanenza del diritto del F. all’assegno, nondimeno, I’innegabile miglioramento economico dì cui il reclamante aveva beneficiato non dovendo più sopportare le spese di mantenimento, della figlia, ormai indipendente ‑ rendeva equa una riduzione dell’assegno stesso all’indicato importo di euro 105,00 mensili.
Avverso la pronuncia propone ricorso per cassazione la U. sulla base di un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso il F., il quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi, cui resiste a sua volta la U. con controricorso.
Entrambe la parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del suo ricorso la U. denuncia violazione e falsa applicazione dagli articoli 5 e 9 legge 898/70, come modificati dalla legge 74/1987, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo dalla controversia, in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 5 Cpc ad all’articolo 111 Costituzione. Sotto un primo profilo, la ricorrente censura che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante la sopravvenuta notevole riduzione dei propri redditi, solo perché conseguente alla personale scelta di lavorare part time, anziché a tempo pieno. La decisione impugnata sarebbe, per questo aspetto, affatto erronea, posto che i «giustificati motivi», che a mente dell’articolo 9 legge 898/70 legittimano la modifica dei provvedimenti relativi ai contributi economici disposti in favore di uno dei coniugi, debbono essere identificati nel mero mutamento oggettivo della condizioni economico patrimoniali delle parti, a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato. L’opzione per il lavoro a tempo parziale, d’altro canto, non diversamente da quella di cessare del tutto l’attività professionale – rappresenterebbe una scelta personale pienamente legittima, non essendovi, nel vigente ordinamento, alcuna disposizione che vieti all’onerato di assumere iniziative – ivi compresa quella di ridurre il proprio impegno lavorativo – suscettive di incidere sul diritto all’assegno di mantenimento dell’ex coniuge: disposizione che, ove esistesse, risulterebbe peraltro costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva di fondamentali diritti di libertà della persona.
2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto la propria situazione patrimoniale pressoché invariata rispetto al passato, assumendo,da un lato, che l’avvenuta alienazione di numerosi cespiti immobiliari, con conseguente loro conversione in denaro, non equivale a deterioramento delle condizioni economiche, anche perché dovrebbe escludersi che il ricavato delle vendite sia stato interamente assorbito dagli oneri di mantenimento dei figli e dell’ex coniuge; e soggiungendo tuttavia, dall’altro lato, che dalla documentazione prodotta emergerebbe come essa U. abbia nell’ultimo decennio venduto e acquistato immobili per parecchie centinaia di milioni di lire, con un saldo positivo di circa 200 milioni, che non rappresenterebbe, però, un “utile”, in quanto corrispondente all’incirca all’esborso connesso ai predetti oneri di mantenimento.
Le riferite argomentazioni risulterebbero superficiali e contraddittorie. Per un verso, infatti, l’astratta affermazione del giudice del reclamo, per cui la conversione di immobili in denaro non costituisce, di per sé , sicuro indice di peggioramento delle condizioni economiche dell’alienante, avrebbe dovuto essere accompagnata da una approfondita disamina – viceversa omessa – della concreta situazione della ricorrente: verifica dalla quale sarebbe emersa sia la scarsa consistenza del patrimonio immobiliare di cui ella era originariamente titolare, sia la pochezza della sua attuale condizione, che la vede mera usufruttuaria dell’appartamento in cui vive e di una villetta. Per altro verso, poi, la Corte territoriale sarebbe incorsa in evidente contraddizione, allorché ha comunque riconosciuto che una cospicua parte del ricavato delle vendite immobiliari è stata assorbita dagli oneri di mantenimento: circostanza che implica, di per sé, che il patrimonio della ricorrente si sia sensibilmente ridotto.
Sotto un terzo profilo, la U. – rimarcato come la domanda di soppressione dell’assegno di divorso implichi, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, una valutazione comparativa della situazione delle parti, allo scopo di assicurare, con il minor sacrificio possibile per l’obbligato, il mantenimento per il titolare dell’assegno del tenore di vita che l’articolo 5 legge 898/70 ha inteso, almeno in via tendenziale, garantire – censura che la Corte d’appello abbia respinto la domanda di revoca dell’assegno senza effettuare l’anzidetta valutazione comparativa: valutazione che, ove compiuta, avrebbe consentito di appurare come – disponendo attualmente il F. di redditi superiori a quelli della ricorrente e di un patrimonio più cospicuo (essendo egli pieno proprietario di due immobili, sia pure, per uno di essi, in comunione) – l’assegno di divorzio, lungi dal garantire all’ex coniuge il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, si risolverebbe in un ingiustificato “arricchimento”. E ciò senza considerare che l’assegno posto a carico della ricorrente, per la sua attuale esiguità, non sarebbe comunque oggettivamente idoneo a fornire quel contributo al mantenimento che il legislatore richiede.
Da ultimo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito – nel ritenere irrilevante la diminuzione dei propri redditi, in quanto determinata da una scelta di lavoro a tempo parziale “non giustificata da motivi di salute o impegni familiari” – sia comunque incorsa in vizio di ultrapetizione, posto che la controparte non aveva sollevato alcuna contestazione riguardo alla legittimità della predetta scelta.
2.1. – Con il primo motivo del ricorso incidentale il F. denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360 n.3 Cpc”, dolendosi che la Corte d’appello, nel ridurre l’importo dell’assegno di divorzio, si sia limitata ad accertare soltanto se le condizioni economiche degli ex coniugi fossero mutate, prescindendo da ogni verifica circa l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente al fine del mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio: aspetto, questo, viceversa determinante per la concessione dell’assegno in parola.
2.2 – Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale lamenta l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 n. 5 Cpc, censurando che la Corte territoriale, nel valutare la consistenza del divario economico tra le parti, sia incorsa in una serie di incongruenze, errori ed omissioni. Il giudice del reclamo, in particolare, avrebbe computato la retribuzione di esso F. al lordo, quando invece quella della U. è stata considerata al netto; non avrebbe tenuto conto della vendita dell’immobile di proprietà comune in Nettuno, il cui ricavato sarebbe stato destinato dal F. all’estinzione del mutuo contratto per l’acquisto della casa e della U., invece, semplicemente introitato; avrebbe errato nel calcolo delle spese affrontate dalla U. per il mantenimento dell’ex marito e dei figli; avrebbe quantificato il saldo positivo delle vendite e degli acquisti immobiliari effettuati dalla U. sulla base dei prezzi dichiarati nei relativi atti, senza considerare che questi, per ragioni fiscali, sono notoriamente inferiori ai prezzi effettivi; avrebbe omesso, infine, di tener conto del miglioramento della situazione economica della U. conseguente alle nuove nozze con un funzionario di banca.
3. L’unico motivo del ricorso principale è fondato, limitatamente alla prima delle censure con esso svolte.
L’articolo 9, primo comma, legge 898/70, nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio, allorché sopravvengano “giustificati motivi”, rende invero palese come dette disposizioni – secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo – siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione: variazione in presenza delle quali non può dunque opporsi l’exceptio iudicati (ex plurimis, Cassazione 21049/04; 8654/98; 7953/96).
La natura dei “giustificati motivi” che legittimano la revisione delle disposizioni sull’assegno di divorzio – revisione che può consistere non soltanto nell’aumento o nella diminuzione del relativo importo, ma anche nella integrale soppressione dell’assegno già concesso o nel suo riconoscimento ex novo – va d’altra parte identificata tenendo conto della funzione assistenziale propria del contributo di cui si discute, volto ad assicurare all’ex coniuge – che risulti privo di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive – il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell’obbligato. In tal ottica, costituiscono, dunque, “giustificati motivi” di revisione i mutamenti delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, che – all’esito di una rinnovata valutazione comparativa (Cassazione, 17895/04; 14004/02; 6974/95) – si presentino oggettivamente idonei ad alterare l’equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio (Cassazione 8654/98; 8427/98; 9415/95).
Ciò premesso, nell’ipotesi in cui il mutamento allegato consista nel peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato, e, più in particolare, nella contrazione dei suoi redditi da lavoro, l’incidenza dell’evento dedotto non può essere aprioristicamente esclusa in ragione del fatto che il decremento consegua a scelte dell’ex coniuge – pur non dettate da specifiche esigenze familiari o di salute, e dunque liberamente operate – in ordine all’oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa: quale, ad esempio, quella di dismettere la precedente attività professionale per intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno usurante; ovvero – come nel caso di specie – quella di limitare l’entità del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo di quello a tempo pieno.
La contraria affermazione della Corte territoriale – secondo cui le ripercussioni economicamente negative della scelta da ultimo indicata non potrebbero comunque assumere rilievo ai fini che al presente interessano, dovendosi escludere che decisioni basate su “considerazioni personali” possano “ledere i diritti consolidati di terze persone” – si palesa, difatti, in suscettibile di avallo.
Da un lato, l’enunciato della Corte di merito non tiene adeguatamente conto del fatto che le scelte in questione non soltanto sono, in sé, pienamente legittime (cfr., in questo senso, con riguardo alla ancor più radicale decisione del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l’attività professionale, Cassazione 4800/02, ove l’affermazione della conseguente esigenza di valutarne le ripercussioni sulle capacità reddituali sia nella separazione che nel divorzio); ma costituiscono altresì esplicazione di fondamentali diritti di libertà della persona, quali quelli di libera disponibilità delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera scelta dell’attività lavorativa (articoli 2 e 4, comma 2, Costituzione).
Per altro verso, poi, è ben vero che, in linea di principio, le “libere scelte” del debitore non possono tornare in danno dell’interesse del creditore di veder integralmente soddisfatto il proprio credito. Ma il discorso non è evidentemente riferibile, almeno sotto l’aspetto che qui interessa, al diritto all’assegno dell’ex coniuge riconosciuto con la sentenza di divorzio, stanti le peculiari caratteristiche che connotano il relativo credito. Diversamente, infatti, da quanto asserisce la Corte territoriale, il diritto in parola non può dirsi affatto “consolidato”, nel senso in cui invece lo è il diritto, giudizialmente riconosciuto, di un ordinario creditore ad una prestazione periodica: e ciò proprio perché – trovando fondamento in una situazione per sua natura dinamica e mutevole nel tempo, rispetto alla quale opera in chiave di bilanciamento di interessi e di riequilibrio dei rapporti – il diritto all’assegno resta legato a fil doppio, secondo quanto dianzi rimarcato, all’evoluzione di detta situazione, limitandosi l’effetto preclusivo del giudicato alla sola impossibilità di rivalutare gli elementi già presi in considerazione al momento della pronuncia di divorzio.
In questa prospettiva, non si può dunque ritenere che le disposizioni in tema di assegno post-patrimoniale contenute nella pronuncia di divorzio “cristallizzino” la posizione dell’obbligato sul piano dell’attività lavorativa, nel senso di impegnarlo comunque ad “assistere”, e nella stessa misura, l’ex coniuge beneficiario, anche quando – per effetto di legittime, anche se non necessitate, decisioni riguardo alla propria vita professionale – il divario fra le condizioni economiche delle parti, a fronte del quale l’assegno era stato riconosciuto, si sia ridotto o annullato, o addirittura la situazione del beneficiario sia divenuta più favorevole di quella dell’obbligato.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi facendo leva sul predicato “giustificati”, che nel citato articolo 9, prima comma, legge 898/70, qualifica i “motivi” legittimanti la revisione: giacchè – come ampiamente posto in luce dalla dottrina – detto predicato non mira affatto ad introdurre un sindacato del giudice sulle cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche delle parti, ma evoca semplicemente l’esigenza di una verifica circa l’idoneità di tali mutamenti a “giustificare” la modifica delle disposizioni sull’assegno.
Non è superfluo d’altro canto soggiungere che ben difficilmente le scelte di cui si va discorrendo potrebbero ritenersi preordinate, in concreto, all’unico fine di sottrarre l’obbligato alla prestazione giudizialmente impostagli, o comunque operate esclusivamente “in odio” all’ex coniuge beneficiario, onde aggravarne la situazione: e ciò per l’ovvia ragione che si tratta per definizione, di scelte destinate a produrre una effettiva (e non meramente apparente) compressione delle prospettive reddituali di chi le opera, compressione della quale è pertanto costui a risentire per primo ed in maggior misura.
Un sindacato, da parte del giudice, circa le ragioni delle scelte, economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dell’attività lavorativa, ed in particolare riguardo al loro carattere necessitato o meno, è in realtà possibile – ed anzi doveroso, al lume del disposto dell’articolo 5, comma 6, legge 898/70 – unicamente ove si discuta delle scelte del beneficiario dell’assegno, il cui diritto è subordinato alla duplice condizione che egli non soltanto non disponga di “mezzi adeguati”, al fine della conservazione del tenore di vita che il predetto articolo 5 ha inteso garantire, ma che non sia neppure in grado di procurarseli “per ragioni oggettive”. E ciò per l’evidente ragione che non si può pretendere un contributo assistenziale da altri quando si ha la possibilità di conseguire il tenore di vita de quo con le proprie forze.
A fronte delle considerazioni che precedono, resta dunque assorbita la censura afferente al preteso vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito col ritenere irrilevante la decisione della U. di lavorare a tempo parziale, in quanto “non giustificata da motivi di salute o impegni familiari”, ancorchè il F. non avesse sollevato alcuna contestazione riguardo alla legittimità della decisione stessa (vizio peraltro insussistente, giacchè, nell’ottica della Corte territoriale, si trattava di indagine finalizzata a verificare la fondatezza della domanda della U. nel quadro di un’analisi comparativa della situazione economica delle parti, indagine non condizionata da una specifica eccezione di controparte).
Inammissibili risultano, per converso, le residue censure.
Il decreto con il quale la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell’assegno di divorzio, è infatti ricorribile per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Costituzione, solo per violazione di legge, sostanziale o processuale: violazione configurabile – in relazione ai vizi della motivazione – unicamente nel caso di inosservanza del relativo obbligo, ossia quando la motivazione risulti materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro inconciliabili o obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), trattandosi di ipotesi che si risolvono in un motivo di nullità della sentenza riconducibile al paradigma dell’articolo 360 n.4 Cpc; rimanendo di contro esclusa la verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa in relazione alle risultanze probatorie, riconducibile alla previsione del n. 5 del citato articolo 360 (ex plurimis, Cassazione 17895/04; 12158/03; 13860/02; 7558/00).
Nella specie – posto che la Corte territoriale è pervenuta alla propria decisione sulla base di un’ampia analisi comparativa dei mutamenti della situazione tanto reddituale che patrimoniale delle parti, scandita nelle due successive fasi della verifica della permanenza di un divario tra le stesse, atto a giustificare, in assunto, il perdurante diritto all’assegno del F., e dell’accertamento della congruità della relativa misura – le censure della U. si limitano in effetti a porre in discussione la sufficienza, correttezza e congruenza dell’iter argomentativo che sorregge la pronuncia impugnata, con conseguente loro inammissibilità.
4.1 – Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. La verifica dell’adeguatezza del reddito del F. a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che si imputa alla Corte territoriale di aver totalmente omesso nel ridurre la misura dell’assegno di divorzio – ventilando, così, implicitamente, una violazione degli articoli 5 e 9 legge 898/70 (al riguardo, Cassazione, 412/00) – è in realtà logicamente insita nell’accertato miglioramento delle condizioni economiche di esso F. (per effetto della sopravvenuta indipendenza della figlia a suo carico),rispetto alla situazione con riferimento alla quale – proprio nella prospettiva di assicurare l’anzidetto tenore di vita – era stata fissata dalla sentenza di divorzio l’entità dell’assegno.
4.2. Inammissibile, per quanto in precedenza osservato, è invece il secondo motivo, inteso a censurare, con riferimento al n.5 dell’articolo 360 Cpc, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. 5 . Il ricorso principale va pertanto accolto, nei limiti sopra evidenziati; mentre va rigettato il ricorso incidentale.
Il decreto impugnato va quindi cassato, per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell’obbligato è suscettiva di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’articolo 9 legge 898/70 – nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio – anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all’oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, in specie, quella di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno”.
Spetterà al giudice del rinvio verificare se, nel caso concreto, l’accertato decremento dei redditi della U., connesso all’opzione per il lavoro part time, sia idoneo o meno a giustificare – tenuto conto degli ulteriori elementi che concorrono a delineare la complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti – la cessazione pura e semplice dell’obbligo di corrispondere l’assegno o, eventualmente, una sua ulteriore riduzione. Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione; rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Malagesi Federica

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